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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10873 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
n. 470/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli – Quarta sezione civile - Giudice Unico, dott.ssa Roberta Di
Clemente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta nel registro degli Affari civili contenziosi con RG n. 470/2024
TRA
(già Parte_1 [...]
(P.IVA ) con sede Parte_2 P.IVA_1
legale in Acerra (NA), alla Via Contrada Sannereto snc, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig.ra nata a [...] il Parte_1
12.12.1999, (C.F. , rapp.ta e difesa dall' Avv. Giuseppe Di Paola C.F._1
(C.F.: ) e dall'avv. Cristina Miele (C.F. CodiceFiscale_2 C.F._3
), elettivamente domiciliata presso lo studio Di Paola-Miele, sito in Maddaloni,
[...]
alla Via Mastrantuono, procura agli atti
RICORRENTE
E
, in persona del ministro p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E
pagina 1 di 10 ( ) nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._4
ed ivi residente a[...]
RESISTENTE CONTUMACE
E
–sede Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 10.01.2024, c.p.c. la società ricorrente, in epigrafe generalizzata, premesso che:
• In data 10.08.2017 la Guardia di Finanza - I Gruppo Napoli, a seguito di una operazione di controllo, aveva effettuato un sequestro a carico di di n. 01 Controparte_2
frigorifero, n. 89 sdraio telo, n. 33 sdraio plastica, n. 34 tavoli, n. 56 sedie e n. 16 ombrelloni che erano stato poi affidati in giudiziale custodia alla ricorrente;
• in data 25.02.2022 in esecuzione dei provvedimenti di confisca e distruzione emessi dal
Tribunale di Napoli nell'ambito del proc. Pen. N. 24129/2017 R.G.N.R. – N. 2907/2019
R.G. GIP – N. 81/2021 MOD 42, la Guardia di Finanza – I Nucleo Operativo
Metropolitano Napoli aveva provveduto alla raccolta del materiale posto in giudiziale custodia, redigendo apposito verbale di operazioni compiute;
• in data 28.07.2022 la Guardia di Finanza I Nucleo Operativo Metropolitano di Napoli aveva provveduto al prelievo della merce posta in custodia n. 228 pezzi occupanti uno spazio di 20 mq e al trasporto presso la ditta Clean Avenue per il definitivo smaltimento;
• in data 28.07.2022 aveva depositato istanza per l'indennità di trasporto e custodia, ivi indicando tabella di usi locali applicabili, con la quale aveva richiesto il pagamento di quanto ad essa spettante per la custodia di n. 228 pezzi occupanti uno spazio di 20 mq, protrattasi dal 10.08.2017 al 28.07.2022 ammontante ad € 31.339,20 oltre IVA;
• in data 13.09.2022 era stata sollecitata l'evasione dell'istanza;
pagina 2 di 10 • in data 11.12.2023 era notificato all'istante il decreto di pagamento delle spettanze dovute al custode giudiziario, emesso in data 20.11.2023, dal Tribunale di Napoli, sez. I-
XI con il quale era stata liquidata, in favore della ricorrente, la somma di € 1.723,76 per la custodia di n. 01 frigorifero, n. 89 sdraio telo, n. 33 sdraio plastica, n. 34 tavoli, n. 56 sedie e n. 16 ombrelloni, occupanti un ingombro volumetrico di 20 mq, protrattasi dal
10.08.2017 al 28.07.2022 ha proposto opposizione avverso detto decreto e, per le ragioni di cui al ricorso, ha chiesto liquidarsi l'importo di euro € 112.534,00 ai sensi dell'art. 2233 c.c., ovvero in base al tariffario ANCSA, in via gradata, come da istanza, l'importo di euro 31.339,20 ovvero l'importo di euro 31.238,40 come da perizia agli atti o l'importo maggiore o minore ritenuto dovuto dal Tribunale oltre IVA.
In via gradata ha chiesto liquidarsi l'importo dovuto ai sensi del D.M. 2 settembre 2006,
n. 265, applicandosi in via analogica, la disciplina dettata per casi analoghi, in base al criterio di similitudine fisica dei beni ed, in via ulteriormente gradata, ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del lucro cessante ovvero la rideterminazione dell'indennità parametrata ai costi di gestione sostenuti mediamente per l'attività di custodia.
All'udienza di comparizione delle parti del 14.06.2024 il ricorrente ha chiesto termine per il deposito del ricorso notificato al resistente e la causa è stata Controparte_2
rinviata al 21.10.2024 nelle forme della trattazione scritta con termine al 01.10.2024 per il deposito del ricorso notificato.
Il ed il PM sede non si sono costituti e ne è stata dichiarata la Controparte_1
contumacia.
All'udienza del 21.10.2024, verificata la regolarità della notifica, dichiarata la contumacia di la causa è stata rinviata all'udienza del 27.01.2025 Controparte_2
nelle forme della trattazione scritta per il deposito della documentazione relativa all'esito del procedimento penale RGNR 2907/2019.
pagina 3 di 10 All'udienza del 27.01.2025 la causa è stata rinviata al 26.05.2025 e successivamente al
20.10.2025 nelle forme della trattazione scritta per il medesimo incombente, con termine fino al 14.10.2025 per il deposito della detta documentazione.
Quindi, all'esito del deposito della sentenza irrevocabile di condanna nei confronti di
, la causa è stata rinviata all'udienza del 18.11.2025 in cui è stata Controparte_2
riservata per la decisione.
Tanto premesso vanno esaminate, secondo l'ordine logico-giuridico, prima le questioni processuali e, poi, va affrontato il merito della controversia.
Integrità del contraddittorio
È noto che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il PM e, tra essi, in particolare, i soggetti a carico dei quali
è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso (cfr. tra le altre Cass. Sez. VI ord.
n.11795 del 18.06.2020; Cass. Sez. VI ord. n. 13784 del 2.05.2022).
Ne consegue che correttamente il contraddittorio risulta instaurato nei confronti del
, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, del PM- Controparte_1
sede e di (prima imputata e poi condannata con sentenza irrevocabile Controparte_2
per il reato di occupazione di suolo demaniale per il quale è stata disposta la confisca dei beni in custodia), nella qualità dei soggetti tutti potenzialmente tenuti a pagare le spese del procedimento, ai sensi dell'art. 535 c.p.p..
Ritualità dell'opposizione
Va affermata la corretta presentazione dell'opposizione innanzi al giudice civile del tribunale che ha emesso il provvedimento impugnato.
Ed invero competente a conoscere dell'opposizione in esame, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 19161 del 2009), è il giudice civile poiché
l'opposizione, regolata dall'art. 170 del DPR 115/2002, introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pagina 4 di 10 pronunciato in un giudizio penale. Trattasi più che di competenza, di questione di ripartizione degli affari all'interno del medesimo ufficio.
Merito della controversia
Parte ricorrente ha posto a base del ricorso l'erronea determinazione, da parte del
Tribunale di Napoli dell'ammontare dei compensi spettanti al custode per l'attività svolta, effettuata arbitrariamente in via equitativa, applicando in via forfettaria euro 0,84 al giorno, senza alcun riferimento al volume dei beni né ad altri criteri o agli usi locali.
Ha concluso chiedendo la determinazione della indennità di custodia secondo i criteri dell'art. 2233 c.c. ovvero del tariffario ANCSA, ovvero come da richiesta o ancora da perizia agli atti.
Così ricostruita la vicenda processuale va, in primis, ricordato che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 6 ordinanza n.1470/2018; Cass. Sez. 6 ordinanza n. 2206 del 30.01.2020) il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del D.P.R. n.115 del 2002- come già nella vigenza della l n. 319 del 1980- non è un atto di impugnazione ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adìto ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante- con il solo obbligo di non superare la somma richiesta in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. –
e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza. Pertanto il procedimento previsto dal legislatore non consente una rigida applicazione del principio dell'onere della prova. E' stato, infatti, reiteratamente affermato dai Giudici di legittimità (cfr.
Cass. n. 4194/2017) che in tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al CTU, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere - dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, essendo la locuzione “ può” contenuta in tale norma da intendersi non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere “ causa pagina 5 di 10 cognita” senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondato sull'onere della prova ( conf. Cass. n. 19690/2015).
Alla stregua dei principi esposti, cui si ritiene di aderire, va, in questa sede, valutata la correttezza della liquidazione effettuata nel provvedimento opposto.
Nel decreto impugnato il giudice , tenuto conto del disposto dell'art. 5 DM 265/2006 a norma del quale “… Per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, si fa riferimento in via residuale agli usi locali”, ha, di fatto, provveduto ad una liquidazione in via equitativa.
Orbene ai fini che occupano deve ricordarsi che il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, allo art. 58, prevede che al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, da determinarsi sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59 (con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 3 e
4), e, in via residuale, secondo gli usi locali.
Il D.M. 2 settembre 2006, n. 265, art. 5, per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, dispone di far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del
Testo Unico Spese di Giustizia.
Nella fattispecie, deve reputarsi pacifica la non diretta riconducibilità dei beni oggetto di causa nel novero di quelli per i quali è intervenuta la disciplina di cui al citato DM, risultando, quindi, altrettanto pacifica la non applicabilità delle corrispondenti previsioni.
Orbene, in ossequio al più recente orientamento della Suprema Corte, che si ritiene di condividere ( cfr. Sez. 1 - , Sentenza n. 11553 del 02/05/2019; Cass. Sez. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 24933 del 06/11/2020; Cass. Sez. 6 , Ordinanza n. 2507 del pagina 6 di 10 27.01.2022), la mancata adozione di tariffe per la tipologia dei beni oggetto di causa impone di far ricorso agli usi locali, dovendosi escludere il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all'equità. Ed, infatti, ribadito che secondo l'art. 8 disp. prel. c.c. gen., nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati (consuetudo secundum legem), situazione che ricorre nella fattispecie in forza dell'espresso richiamo operato agli usi da parte del D.P.R. n. 115 del
2002, art. 58 e dal D.M. n. 296 del 2006, art. 45, non ignora chi scrive, come nella giurisprudenza della Suprema Corte sia del tutto consolidato il principio, fondato sull'obbligo del giudice di conoscere la legge, ma non anche gli usi, che questi ultimi, ove il giudice non ne sia a conoscenza, debbono essere provati (anche per quanto riguarda l'elemento dell'opinio iuris ac necessitatis) a cura della parte che li allega, e la relativa prova non può essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimità (ad esempio: Sez. 1, 01/03/2007, n. 4853 con ampi richiami: Cass. 18/6/1956 n. 2158;
4/10/1956 n. 3348; 17/10/1961 n. 2183; 30/10/1963 n. 2909; 4/5/1965 n. 795; 19/5/1965
n. 980; 18/2/1967 n. 406;17/4/1968 n. 1131; 18/4/1969 n. 1229; 9/6/1972 n. 1823;
21/11/2000 n. 15014).
Occorre premettere che nella liquidazione dell'indennità in favore del custode giudiziario non trova applicazione l'art. 2233 cod. civ. che, come ribadito dalla
Cassazione, si riferisce alla sola liquidazione del compenso del professionista intellettuale mentre per la liquidazione del compenso al custode “occorre tener conto, in primis delle tariffe previste dal D.P.R. n. 115 del 2002 e, in difetto, degli usi locali se esistenti. In assenza di usi locali, occorre applicare, analogicamente, il compenso previsto per fattispecie similari contemplate dalle tariffe o dagli usi locali di cui anzidetto” (Cassazione civile, sezione VI, ordinanza n. 13193 del 27 aprile 2022).
Ebbene, il Giudice monocrativo nella liquidazione dell'indennità ha fatto ricorso all'applicazione analogica della disciplina di cui al DM 265/2006, utilizzando lo spazio occupato dai beni in custodia come criterio di similitudine tra i beni.
pagina 7 di 10 In conclusione, pur concordando la scrivente con il Giudice del decreto sull'inesistenza di usi locali accertati per la tipologia di materiale oggetto di giudizio e sull'inapplicabilità in quanto autonomo criterio di liquidazione delle tabelle prefettizie per il caso di specie (superate per i veicoli a motore e natanti dal DM 265/06), esse possono, comunque, soccorrere ( al fine della regolamentazione dei casi analoghi da conformare al caso concreto) con riguardo alla disciplina relativa alla custodia di “merci in genere in area coperta”, tenuto conto anche della circostanza per cui – a seguito di un'interlocuzione tra la Presidenza del Tribunale e la ed in risposta Controparte_4
all'affermazione del decreto impugnato circa la mancata prova della loro diffusività – è risultato che “le tariffe in parola sono applicate in via amministrativa per la liquidazione dei compensi pregressi delle tesorerie”.
E' innegabile, infatti, dalla lettura del verbale di ritiro- come anche osservato in fatto dal
Giudice del decreto di liquidazione impugnato- che possa utilizzarsi il criterio dell'invocata tariffa prefettizia relativa a custodia di merci diverse da veicoli e motocicli
( merci in genere) in area scoperta di circa mq.20.
In definitiva, alla stregua dei principi esposti, l'indennità di custodia va determinata sulla base delle tariffe Prefettizie della Provincia di Napoli- prot.64255/2008/ Area III-bis del
30.12.2008, riconoscendo ad esse il valore di usi locali secondo i criteri indicati
(Cassazione civile Sezione II, ordinanza n. 7976 del 25 marzo 2024; cfr. Cassazione civile, sezione I, ordinanza n. 19301 del 7 luglio 2023, Cassazione civile, Sezione II ordinanza n. 2789 del 31 gennaio 2023).
Sul punto il Tribunale non ha adeguatamente motivato il ricorso al criterio di liquidazione forfettaria e, pertanto, l'impugnato provvedimento va riformato.
Vanno, dunque, scelte, le tariffe giornaliere, in considerazione della natura delle merci, della prova della custodia in area scoperta, come risulta dai rilievi fotografici allegati all'istanza di liquidazione del compenso, e, infine, tenendo conto dello stato di conservazione dei beni, come risulta dalla Relazione Informativa del 20.09.2021, e dell'ingombro degli stessi, che in mancanza di prova sulle dimensioni dell'area pagina 8 di 10 effettivamente occupata, si ritiene equo individuare in complessivi 8 mq, tenendo conto delle caratteristiche dei beni in custodia.
Ne consegue che l'indennità giornaliera da liquidare per i complessivi 1814 giorni, dal
10.08.2017 al 28.07.2022, va individuata in euro/mq 1,59 per i primi 12 giorni, euro/mq
1,04 per i successivi 28 giorni (dal 13° al 40° giorno di custodia) ed in euro/mq 0,78 per i restanti 1774 gg.
Pertanto, sulla somma complessiva da liquidare, per i giorni di custodia, pari ad euro
11.069,76, va operata la decurtazione nella misura del 50% per lo stato di conservazione e la perdita di valore economico e funzionale dei beni in custodia, e, pertanto, ritiene questo Giudice di poter liquidare, a titolo di compenso, in favore della società ricorrente la somma complessiva di euro 5.534,88 a titolo di compenso.
In parziale accoglimento dell'opposizione proposta, va, dunque, riformato il decreto impugnato nei termini sopra indicati e va condannato il al Controparte_1
pagamento del suindicato importo.
La parziale soccombenza della ricorrente e l'assenza di consolidati orientamenti giurisprudenziale nella materia de qua giustificano la dichiarazione di non ripetibilità delle spese di lite nei confronti dei resistenti contumaci
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione, per quanto di ragione, e, per l'effetto, in riforma del decreto emesso dal Tribunale di Napoli in data 20.11.2023 liquida la somma di euro 5.534,88 oltre I.V.A. alla società (già Parte_1
, in persona del Parte_2
legale rappresentante p.t., a titolo di indennità per la custodia di 01 frigorifero, n. 89 sdraio telo, n. 33 sdraio plastica, n. 34 tavoli, n. 56 sedie e n. 16 ombrelloni - per il periodo dal 10.08.2017 fino al 28.07.2022- tutti beni oggetto di sequestro penale nel procedimento RGNR 24129/2017 – RG GIP 2907/2019 a carico di Controparte_2
pagina 9 di 10 pone tale esborso a carico del;
Controparte_1
dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti dei resistenti contumaci.
Così deciso in Napoli il 18.11.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli – Quarta sezione civile - Giudice Unico, dott.ssa Roberta Di
Clemente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta nel registro degli Affari civili contenziosi con RG n. 470/2024
TRA
(già Parte_1 [...]
(P.IVA ) con sede Parte_2 P.IVA_1
legale in Acerra (NA), alla Via Contrada Sannereto snc, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig.ra nata a [...] il Parte_1
12.12.1999, (C.F. , rapp.ta e difesa dall' Avv. Giuseppe Di Paola C.F._1
(C.F.: ) e dall'avv. Cristina Miele (C.F. CodiceFiscale_2 C.F._3
), elettivamente domiciliata presso lo studio Di Paola-Miele, sito in Maddaloni,
[...]
alla Via Mastrantuono, procura agli atti
RICORRENTE
E
, in persona del ministro p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E
pagina 1 di 10 ( ) nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._4
ed ivi residente a[...]
RESISTENTE CONTUMACE
E
–sede Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 10.01.2024, c.p.c. la società ricorrente, in epigrafe generalizzata, premesso che:
• In data 10.08.2017 la Guardia di Finanza - I Gruppo Napoli, a seguito di una operazione di controllo, aveva effettuato un sequestro a carico di di n. 01 Controparte_2
frigorifero, n. 89 sdraio telo, n. 33 sdraio plastica, n. 34 tavoli, n. 56 sedie e n. 16 ombrelloni che erano stato poi affidati in giudiziale custodia alla ricorrente;
• in data 25.02.2022 in esecuzione dei provvedimenti di confisca e distruzione emessi dal
Tribunale di Napoli nell'ambito del proc. Pen. N. 24129/2017 R.G.N.R. – N. 2907/2019
R.G. GIP – N. 81/2021 MOD 42, la Guardia di Finanza – I Nucleo Operativo
Metropolitano Napoli aveva provveduto alla raccolta del materiale posto in giudiziale custodia, redigendo apposito verbale di operazioni compiute;
• in data 28.07.2022 la Guardia di Finanza I Nucleo Operativo Metropolitano di Napoli aveva provveduto al prelievo della merce posta in custodia n. 228 pezzi occupanti uno spazio di 20 mq e al trasporto presso la ditta Clean Avenue per il definitivo smaltimento;
• in data 28.07.2022 aveva depositato istanza per l'indennità di trasporto e custodia, ivi indicando tabella di usi locali applicabili, con la quale aveva richiesto il pagamento di quanto ad essa spettante per la custodia di n. 228 pezzi occupanti uno spazio di 20 mq, protrattasi dal 10.08.2017 al 28.07.2022 ammontante ad € 31.339,20 oltre IVA;
• in data 13.09.2022 era stata sollecitata l'evasione dell'istanza;
pagina 2 di 10 • in data 11.12.2023 era notificato all'istante il decreto di pagamento delle spettanze dovute al custode giudiziario, emesso in data 20.11.2023, dal Tribunale di Napoli, sez. I-
XI con il quale era stata liquidata, in favore della ricorrente, la somma di € 1.723,76 per la custodia di n. 01 frigorifero, n. 89 sdraio telo, n. 33 sdraio plastica, n. 34 tavoli, n. 56 sedie e n. 16 ombrelloni, occupanti un ingombro volumetrico di 20 mq, protrattasi dal
10.08.2017 al 28.07.2022 ha proposto opposizione avverso detto decreto e, per le ragioni di cui al ricorso, ha chiesto liquidarsi l'importo di euro € 112.534,00 ai sensi dell'art. 2233 c.c., ovvero in base al tariffario ANCSA, in via gradata, come da istanza, l'importo di euro 31.339,20 ovvero l'importo di euro 31.238,40 come da perizia agli atti o l'importo maggiore o minore ritenuto dovuto dal Tribunale oltre IVA.
In via gradata ha chiesto liquidarsi l'importo dovuto ai sensi del D.M. 2 settembre 2006,
n. 265, applicandosi in via analogica, la disciplina dettata per casi analoghi, in base al criterio di similitudine fisica dei beni ed, in via ulteriormente gradata, ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del lucro cessante ovvero la rideterminazione dell'indennità parametrata ai costi di gestione sostenuti mediamente per l'attività di custodia.
All'udienza di comparizione delle parti del 14.06.2024 il ricorrente ha chiesto termine per il deposito del ricorso notificato al resistente e la causa è stata Controparte_2
rinviata al 21.10.2024 nelle forme della trattazione scritta con termine al 01.10.2024 per il deposito del ricorso notificato.
Il ed il PM sede non si sono costituti e ne è stata dichiarata la Controparte_1
contumacia.
All'udienza del 21.10.2024, verificata la regolarità della notifica, dichiarata la contumacia di la causa è stata rinviata all'udienza del 27.01.2025 Controparte_2
nelle forme della trattazione scritta per il deposito della documentazione relativa all'esito del procedimento penale RGNR 2907/2019.
pagina 3 di 10 All'udienza del 27.01.2025 la causa è stata rinviata al 26.05.2025 e successivamente al
20.10.2025 nelle forme della trattazione scritta per il medesimo incombente, con termine fino al 14.10.2025 per il deposito della detta documentazione.
Quindi, all'esito del deposito della sentenza irrevocabile di condanna nei confronti di
, la causa è stata rinviata all'udienza del 18.11.2025 in cui è stata Controparte_2
riservata per la decisione.
Tanto premesso vanno esaminate, secondo l'ordine logico-giuridico, prima le questioni processuali e, poi, va affrontato il merito della controversia.
Integrità del contraddittorio
È noto che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il PM e, tra essi, in particolare, i soggetti a carico dei quali
è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso (cfr. tra le altre Cass. Sez. VI ord.
n.11795 del 18.06.2020; Cass. Sez. VI ord. n. 13784 del 2.05.2022).
Ne consegue che correttamente il contraddittorio risulta instaurato nei confronti del
, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, del PM- Controparte_1
sede e di (prima imputata e poi condannata con sentenza irrevocabile Controparte_2
per il reato di occupazione di suolo demaniale per il quale è stata disposta la confisca dei beni in custodia), nella qualità dei soggetti tutti potenzialmente tenuti a pagare le spese del procedimento, ai sensi dell'art. 535 c.p.p..
Ritualità dell'opposizione
Va affermata la corretta presentazione dell'opposizione innanzi al giudice civile del tribunale che ha emesso il provvedimento impugnato.
Ed invero competente a conoscere dell'opposizione in esame, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 19161 del 2009), è il giudice civile poiché
l'opposizione, regolata dall'art. 170 del DPR 115/2002, introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pagina 4 di 10 pronunciato in un giudizio penale. Trattasi più che di competenza, di questione di ripartizione degli affari all'interno del medesimo ufficio.
Merito della controversia
Parte ricorrente ha posto a base del ricorso l'erronea determinazione, da parte del
Tribunale di Napoli dell'ammontare dei compensi spettanti al custode per l'attività svolta, effettuata arbitrariamente in via equitativa, applicando in via forfettaria euro 0,84 al giorno, senza alcun riferimento al volume dei beni né ad altri criteri o agli usi locali.
Ha concluso chiedendo la determinazione della indennità di custodia secondo i criteri dell'art. 2233 c.c. ovvero del tariffario ANCSA, ovvero come da richiesta o ancora da perizia agli atti.
Così ricostruita la vicenda processuale va, in primis, ricordato che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 6 ordinanza n.1470/2018; Cass. Sez. 6 ordinanza n. 2206 del 30.01.2020) il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del D.P.R. n.115 del 2002- come già nella vigenza della l n. 319 del 1980- non è un atto di impugnazione ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adìto ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante- con il solo obbligo di non superare la somma richiesta in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. –
e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza. Pertanto il procedimento previsto dal legislatore non consente una rigida applicazione del principio dell'onere della prova. E' stato, infatti, reiteratamente affermato dai Giudici di legittimità (cfr.
Cass. n. 4194/2017) che in tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al CTU, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere - dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, essendo la locuzione “ può” contenuta in tale norma da intendersi non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere “ causa pagina 5 di 10 cognita” senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondato sull'onere della prova ( conf. Cass. n. 19690/2015).
Alla stregua dei principi esposti, cui si ritiene di aderire, va, in questa sede, valutata la correttezza della liquidazione effettuata nel provvedimento opposto.
Nel decreto impugnato il giudice , tenuto conto del disposto dell'art. 5 DM 265/2006 a norma del quale “… Per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, si fa riferimento in via residuale agli usi locali”, ha, di fatto, provveduto ad una liquidazione in via equitativa.
Orbene ai fini che occupano deve ricordarsi che il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, allo art. 58, prevede che al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, da determinarsi sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59 (con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 3 e
4), e, in via residuale, secondo gli usi locali.
Il D.M. 2 settembre 2006, n. 265, art. 5, per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, dispone di far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del
Testo Unico Spese di Giustizia.
Nella fattispecie, deve reputarsi pacifica la non diretta riconducibilità dei beni oggetto di causa nel novero di quelli per i quali è intervenuta la disciplina di cui al citato DM, risultando, quindi, altrettanto pacifica la non applicabilità delle corrispondenti previsioni.
Orbene, in ossequio al più recente orientamento della Suprema Corte, che si ritiene di condividere ( cfr. Sez. 1 - , Sentenza n. 11553 del 02/05/2019; Cass. Sez. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 24933 del 06/11/2020; Cass. Sez. 6 , Ordinanza n. 2507 del pagina 6 di 10 27.01.2022), la mancata adozione di tariffe per la tipologia dei beni oggetto di causa impone di far ricorso agli usi locali, dovendosi escludere il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all'equità. Ed, infatti, ribadito che secondo l'art. 8 disp. prel. c.c. gen., nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati (consuetudo secundum legem), situazione che ricorre nella fattispecie in forza dell'espresso richiamo operato agli usi da parte del D.P.R. n. 115 del
2002, art. 58 e dal D.M. n. 296 del 2006, art. 45, non ignora chi scrive, come nella giurisprudenza della Suprema Corte sia del tutto consolidato il principio, fondato sull'obbligo del giudice di conoscere la legge, ma non anche gli usi, che questi ultimi, ove il giudice non ne sia a conoscenza, debbono essere provati (anche per quanto riguarda l'elemento dell'opinio iuris ac necessitatis) a cura della parte che li allega, e la relativa prova non può essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimità (ad esempio: Sez. 1, 01/03/2007, n. 4853 con ampi richiami: Cass. 18/6/1956 n. 2158;
4/10/1956 n. 3348; 17/10/1961 n. 2183; 30/10/1963 n. 2909; 4/5/1965 n. 795; 19/5/1965
n. 980; 18/2/1967 n. 406;17/4/1968 n. 1131; 18/4/1969 n. 1229; 9/6/1972 n. 1823;
21/11/2000 n. 15014).
Occorre premettere che nella liquidazione dell'indennità in favore del custode giudiziario non trova applicazione l'art. 2233 cod. civ. che, come ribadito dalla
Cassazione, si riferisce alla sola liquidazione del compenso del professionista intellettuale mentre per la liquidazione del compenso al custode “occorre tener conto, in primis delle tariffe previste dal D.P.R. n. 115 del 2002 e, in difetto, degli usi locali se esistenti. In assenza di usi locali, occorre applicare, analogicamente, il compenso previsto per fattispecie similari contemplate dalle tariffe o dagli usi locali di cui anzidetto” (Cassazione civile, sezione VI, ordinanza n. 13193 del 27 aprile 2022).
Ebbene, il Giudice monocrativo nella liquidazione dell'indennità ha fatto ricorso all'applicazione analogica della disciplina di cui al DM 265/2006, utilizzando lo spazio occupato dai beni in custodia come criterio di similitudine tra i beni.
pagina 7 di 10 In conclusione, pur concordando la scrivente con il Giudice del decreto sull'inesistenza di usi locali accertati per la tipologia di materiale oggetto di giudizio e sull'inapplicabilità in quanto autonomo criterio di liquidazione delle tabelle prefettizie per il caso di specie (superate per i veicoli a motore e natanti dal DM 265/06), esse possono, comunque, soccorrere ( al fine della regolamentazione dei casi analoghi da conformare al caso concreto) con riguardo alla disciplina relativa alla custodia di “merci in genere in area coperta”, tenuto conto anche della circostanza per cui – a seguito di un'interlocuzione tra la Presidenza del Tribunale e la ed in risposta Controparte_4
all'affermazione del decreto impugnato circa la mancata prova della loro diffusività – è risultato che “le tariffe in parola sono applicate in via amministrativa per la liquidazione dei compensi pregressi delle tesorerie”.
E' innegabile, infatti, dalla lettura del verbale di ritiro- come anche osservato in fatto dal
Giudice del decreto di liquidazione impugnato- che possa utilizzarsi il criterio dell'invocata tariffa prefettizia relativa a custodia di merci diverse da veicoli e motocicli
( merci in genere) in area scoperta di circa mq.20.
In definitiva, alla stregua dei principi esposti, l'indennità di custodia va determinata sulla base delle tariffe Prefettizie della Provincia di Napoli- prot.64255/2008/ Area III-bis del
30.12.2008, riconoscendo ad esse il valore di usi locali secondo i criteri indicati
(Cassazione civile Sezione II, ordinanza n. 7976 del 25 marzo 2024; cfr. Cassazione civile, sezione I, ordinanza n. 19301 del 7 luglio 2023, Cassazione civile, Sezione II ordinanza n. 2789 del 31 gennaio 2023).
Sul punto il Tribunale non ha adeguatamente motivato il ricorso al criterio di liquidazione forfettaria e, pertanto, l'impugnato provvedimento va riformato.
Vanno, dunque, scelte, le tariffe giornaliere, in considerazione della natura delle merci, della prova della custodia in area scoperta, come risulta dai rilievi fotografici allegati all'istanza di liquidazione del compenso, e, infine, tenendo conto dello stato di conservazione dei beni, come risulta dalla Relazione Informativa del 20.09.2021, e dell'ingombro degli stessi, che in mancanza di prova sulle dimensioni dell'area pagina 8 di 10 effettivamente occupata, si ritiene equo individuare in complessivi 8 mq, tenendo conto delle caratteristiche dei beni in custodia.
Ne consegue che l'indennità giornaliera da liquidare per i complessivi 1814 giorni, dal
10.08.2017 al 28.07.2022, va individuata in euro/mq 1,59 per i primi 12 giorni, euro/mq
1,04 per i successivi 28 giorni (dal 13° al 40° giorno di custodia) ed in euro/mq 0,78 per i restanti 1774 gg.
Pertanto, sulla somma complessiva da liquidare, per i giorni di custodia, pari ad euro
11.069,76, va operata la decurtazione nella misura del 50% per lo stato di conservazione e la perdita di valore economico e funzionale dei beni in custodia, e, pertanto, ritiene questo Giudice di poter liquidare, a titolo di compenso, in favore della società ricorrente la somma complessiva di euro 5.534,88 a titolo di compenso.
In parziale accoglimento dell'opposizione proposta, va, dunque, riformato il decreto impugnato nei termini sopra indicati e va condannato il al Controparte_1
pagamento del suindicato importo.
La parziale soccombenza della ricorrente e l'assenza di consolidati orientamenti giurisprudenziale nella materia de qua giustificano la dichiarazione di non ripetibilità delle spese di lite nei confronti dei resistenti contumaci
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione, per quanto di ragione, e, per l'effetto, in riforma del decreto emesso dal Tribunale di Napoli in data 20.11.2023 liquida la somma di euro 5.534,88 oltre I.V.A. alla società (già Parte_1
, in persona del Parte_2
legale rappresentante p.t., a titolo di indennità per la custodia di 01 frigorifero, n. 89 sdraio telo, n. 33 sdraio plastica, n. 34 tavoli, n. 56 sedie e n. 16 ombrelloni - per il periodo dal 10.08.2017 fino al 28.07.2022- tutti beni oggetto di sequestro penale nel procedimento RGNR 24129/2017 – RG GIP 2907/2019 a carico di Controparte_2
pagina 9 di 10 pone tale esborso a carico del;
Controparte_1
dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti dei resistenti contumaci.
Così deciso in Napoli il 18.11.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
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