CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 22/01/2026, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 898/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CASABURO ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9471/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Viale V.lamberti Fabb. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250003415225000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 389/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta. Resistente/Appellato: si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 26.02.2025 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato al ricorrente la cartella di pagamento n. 02820250003415225000 avente ad oggetto crediti giudiziari anno 2024, per un importo da pagare pari ad euro 419,74.
Il ricorrente eccepisce, in via preliminare ed assorbente, che l'atto impugnato ha ad oggetto il mancato pagamento di crediti giudiziari, precisamente il contributo unificato e marca da bollo per il procedimento innanzi alla Corte di Appello di Roma, ma tale debito è estinto per avvenuto pagamento, come da allegate ricevute.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione contro deduce il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria in favore del Giudice Ordinario, e segnatamente del Giudice di Pace di Roma, territorialmente e funzionalmente competente a conoscere della controversia, la quale non attiene a materia tributaria.
Pertanto, avanza istanza affinché la CGT di 1° grado adita voglia ordinare alla parte ricorrente di chiamare in giudizio l'Ente impositore, Corte di Appello di Roma, Ufficio Recupero crediti.
Con PEC del 04.06.2025, inviata al Ministero della Giustizia, Corte di Appello di Roma, Ufficio Recupero
Crediti, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha edotto tale ente impositore della pendenza della lite e dei motivi del ricorso, così da consentirgli di intervenire volontariamente nel giudizio in corso.
In data 30.06.2025 la Corte di Appello di Roma ha comunicato, con provvedimento prot. B n. 9750/2025 di aver disposto l'annullamento della partita di credito n. 018044/2024, originariamente iscritta nei confronti del sig. Ricorrente_2, dalla quale è scaturita l'emissione della cartella impugnata.
Il relativo provvedimento di sgravio è stato adottato con protocollo n. 015511/2023-05809100605-3-5.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 26.02.2025 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato al ricorrente la cartella di pagamento n. 02820250003415225000 avente ad oggetto crediti giudiziari anno 2024, per un importo da pagare pari ad euro 419,74.
Il ricorrente ha eccepito, in via preliminare ed assorbente, che l'atto impugnato ha ad oggetto il mancato pagamento di crediti giudiziari, precisamente il contributo unificato e marca da bollo per il procedimento innanzi alla Corte di Appello di Roma, ma tale debito è estinto per avvenuto pagamento, come da allegate ricevute.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha contro dedotto il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia
Tributaria in favore del Giudice Ordinario, e segnatamente del Giudice di Pace di Roma, territorialmente e funzionalmente competente a conoscere della controversia, la quale non attiene a materia tributaria.
Con PEC del 04.06.2025, inviata al Ministero della Giustizia, Corte di Appello di Roma, Ufficio Recupero
Crediti, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha edotto tale ente impositore della pendenza della lite e dei motivi del ricorso, così da consentirgli di intervenire volontariamente nel giudizio in corso. In data 30.06.2025 la Corte di Appello di Roma ha comunicato, con provvedimento prot. B n. 9750/2025 di aver disposto l'annullamento della partita di credito n. 018044/2024, originariamente iscritta nei confronti del sig. Ricorrente_2, dalla quale è scaturita l'emissione della cartella impugnata.
Il relativo provvedimento di sgravio è stato adottato con protocollo n. 015511/2023-05809100605-3-5.
Pertanto, il giudizio è estinto per cessata materia del contendere, stante l'intervenuto sgravio della pretesa oggetto di impugnazione. Spese compensate.
P.Q.M.
Il giudizio è estinto per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CASABURO ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9471/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Viale V.lamberti Fabb. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250003415225000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 389/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta. Resistente/Appellato: si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 26.02.2025 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato al ricorrente la cartella di pagamento n. 02820250003415225000 avente ad oggetto crediti giudiziari anno 2024, per un importo da pagare pari ad euro 419,74.
Il ricorrente eccepisce, in via preliminare ed assorbente, che l'atto impugnato ha ad oggetto il mancato pagamento di crediti giudiziari, precisamente il contributo unificato e marca da bollo per il procedimento innanzi alla Corte di Appello di Roma, ma tale debito è estinto per avvenuto pagamento, come da allegate ricevute.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione contro deduce il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria in favore del Giudice Ordinario, e segnatamente del Giudice di Pace di Roma, territorialmente e funzionalmente competente a conoscere della controversia, la quale non attiene a materia tributaria.
Pertanto, avanza istanza affinché la CGT di 1° grado adita voglia ordinare alla parte ricorrente di chiamare in giudizio l'Ente impositore, Corte di Appello di Roma, Ufficio Recupero crediti.
Con PEC del 04.06.2025, inviata al Ministero della Giustizia, Corte di Appello di Roma, Ufficio Recupero
Crediti, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha edotto tale ente impositore della pendenza della lite e dei motivi del ricorso, così da consentirgli di intervenire volontariamente nel giudizio in corso.
In data 30.06.2025 la Corte di Appello di Roma ha comunicato, con provvedimento prot. B n. 9750/2025 di aver disposto l'annullamento della partita di credito n. 018044/2024, originariamente iscritta nei confronti del sig. Ricorrente_2, dalla quale è scaturita l'emissione della cartella impugnata.
Il relativo provvedimento di sgravio è stato adottato con protocollo n. 015511/2023-05809100605-3-5.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 26.02.2025 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato al ricorrente la cartella di pagamento n. 02820250003415225000 avente ad oggetto crediti giudiziari anno 2024, per un importo da pagare pari ad euro 419,74.
Il ricorrente ha eccepito, in via preliminare ed assorbente, che l'atto impugnato ha ad oggetto il mancato pagamento di crediti giudiziari, precisamente il contributo unificato e marca da bollo per il procedimento innanzi alla Corte di Appello di Roma, ma tale debito è estinto per avvenuto pagamento, come da allegate ricevute.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha contro dedotto il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia
Tributaria in favore del Giudice Ordinario, e segnatamente del Giudice di Pace di Roma, territorialmente e funzionalmente competente a conoscere della controversia, la quale non attiene a materia tributaria.
Con PEC del 04.06.2025, inviata al Ministero della Giustizia, Corte di Appello di Roma, Ufficio Recupero
Crediti, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha edotto tale ente impositore della pendenza della lite e dei motivi del ricorso, così da consentirgli di intervenire volontariamente nel giudizio in corso. In data 30.06.2025 la Corte di Appello di Roma ha comunicato, con provvedimento prot. B n. 9750/2025 di aver disposto l'annullamento della partita di credito n. 018044/2024, originariamente iscritta nei confronti del sig. Ricorrente_2, dalla quale è scaturita l'emissione della cartella impugnata.
Il relativo provvedimento di sgravio è stato adottato con protocollo n. 015511/2023-05809100605-3-5.
Pertanto, il giudizio è estinto per cessata materia del contendere, stante l'intervenuto sgravio della pretesa oggetto di impugnazione. Spese compensate.
P.Q.M.
Il giudizio è estinto per cessata materia del contendere. Spese compensate.