Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00402/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00228/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 228 del 2025, proposto da
RI RE GE DO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Ida Mendicino, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’ottemperanza
al giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 1539/2023, pubblicata il 2/10/2023 e resa nel giudizio n. 606/2023, con la quale il Tribunale Ordinario di Castrovillari, sez. Lavoro, ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il MIM alla attribuzione in favore di parte ricorrente della c.d. carta docente per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2019/20, dunque, per l’importo nominale di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la memoria depositata il 23 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l’avvenuto pagamento delle somme indicate nel titolo;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa ER IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata;
- in corso di giudizio l’istante ha dato atto della cessazione della materia del contendere, atteso l’intervenuto pagamento delle somme e ha chiesto la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite;
Ritenuto che:
- l’adempimento è satisfattivo e dunque può essere dichiarata cessata la materia del contendere;
- le spese di lite vanno poste a carico del Ministero intimato attesa la natura sopravvenuta dell’adempimento. Va altresì disposta la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite che liquida in € 828,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE EA, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
ER IS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER IS | GE EA |
IL SEGRETARIO