Ordinanza collegiale 25 settembre 2025
Ordinanza collegiale 9 dicembre 2025
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00594/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01211/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1211 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AC & C. s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio sito in Salerno alla Via G.V. Quaranta, n. 5;
contro
Comune di Maiori, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RZ AB RG, in persona del legale rappresentante pro tempore , e DE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , ciascuno in proprio e rispettivamente in qualità di capogruppo e mandante della costituenda A.T.I. “RZ AB RG – DE s.r.l.”, rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti:
a. della Determina dirigenziale n. 202 (num. gen. 662) del 21 maggio 2025, con la quale il Responsabile Area Lavori Pubblici, Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Maiori ha disposto l’aggiudicazione “con efficacia”, dell’appalto integrato di “progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo complesso scolastico denominato Torre Schola” (CIG: B2C8C53709 CUP: F94D19000070005), in favore del “RZ AB RG con sede legale in Piazza Dante Alighieri n 7, CAP 13835 Valdilana 2 (BI), C.F. e P. IVA: 11569400010, e-mail info@consorzioenergos.it, PEC: consorzio-energos@pec.it (Mandataria) per un importo un complessivo dei servizi di progettazione e dei lavori pari ad € 6.486.450,24, esclusi IVA e Cassa previdenziale dei professionisti”;
b. ove occorra, della nota prot. 9309/2025 del 27 maggio 2025, pervenuta in pari data, con la quale il Responsabile Area Lavori Pubblici, Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Maiori ha comunicato ai concorrenti, fra cui l’odierna ricorrente, l’avvenuta aggiudicazione “con efficacia” dell’appalto di cui innanzi in favore dell’A.T.I. costituenda RZ AB RG (mandataria) – DE s.r.l. (mandante), con la specificazione che la “relativa documentazione” sarebbe stata “scaricabile sull’albo pretorio del Comune di Maiori al seguente link: https://maiori.soluzionipa.it/openweb/ albo/albo_dettagli.php?id=10044&CSRF=0aef05cb89c8aac639222decc941f4d3”;
c. ove occorra e nei limiti delle censure di seguito articolate, dei verbali di gara n. 1 del 15 ottobre 2024, n. 2 del 17 ottobre 2024, n. 3 del 3 dicembre 2024 e n. 4 dell’11 marzo 2025;
d. ove occorra, della Determina dirigenziale n. 115 (num. gen. 368) del 19 marzo 2025, con la quale il Responsabile Area Lavori Pubblici, Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Maiori ha disposto l’aggiudicazione “senza efficacia” dell’appalto di cui innanzi in favore del “RZ AB RG con sede legale in Piazza Dante Alighieri n 7, CAP 13835 Valdilana (BI), C.F. e P. IVA: 11569400010, e-mail info@consorzioenergos.it, PEC: consorzio-energos@pec.it (Mandataria) per un importo un complessivo dei servizi di progettazione e dei lavori pari ad € 6.486.450,24, esclusi IVA e Cassa previdenziale dei professionisti”;
e. ove occorra, della nota prot. 11061 del 20 giugno 2025, con la quale il Rup e Responsabile dell’Area LL.PP. Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Maiori - a riscontro all’istanza di accesso della ricorrente del 6 giugno 2025 - ha asserito che sarebbe stato “possibile prendere visione degli atti e dei documenti richiesti direttamente mediante la piattaforma telematica Net4marcket, in quanto resi visibili al momento dell’aggiudica”,
f. della determina dirigenziale n. 390 (num. gen. 1196) del 22 settembre 2025, con la quale il Responsabile Area Lavori Pubblici, Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Maiori ha disposto di “acconsentire alla riduzione del R.T.I. con l’intervenuta estromissione della mandante FODER S.r.l.” e di “autorizzare il CONSORZIO IL RG con il raggruppamento temporaneo di professionisti a proseguire le attività previste dal contratto di “Affidamento della progettazione esecutiva di esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo complesso Torre Schola” (CIG: B2C8C53709 CUP: F94D19000070005);
g. ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. 16923 del 22 settembre 2025, di comunicazione al RZ AB RG della predetta determina dirigenziale n. 390 (num. gen. 1196) del 22 settembre 2025, autorizzandolo “a proseguire con il RTP le attività previste dal contratto stipulato il 3 luglio scorso”;
nonché
per la declaratoria di inefficacia ex art. 121 e/o, in subordine, ex art. 122 del d. lgs. n. 104/2010 del contratto di appalto nelle more eventualmente stipulato tra il Comune di Maiori e l’A.T.I. RZ AB RG – DE S.r.l. e conseguentemente per la declaratoria del diritto della ricorrente a subentrare nel contratto ai sensi dell’art. 124 c.p.a.,
con eventuale condanna del Comune di Maiori al risarcimento, ex art. 30 c.p.a., dei danni subiti dalla ricorrente, per effetto dell’illegittima condotta amministrativa, ed al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 123 c.p.a.;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dal RZ controinteressato l’8 settembre 2025:
a. nei limiti delle censure di seguito articolate, dei verbali di gara n. 1 del 15 ottobre 2024, n. 2 del 17 ottobre 2024, n. 3 del 3.12.2024 e n. 4 dell’11 marzo 2025, nella parte in cui è stata ammessa a gara, valutata l’offerta presentata dalla AC & C. srl, attribuito il punteggio alla stessa, non escludendola, e posizionandola al secondo posto in graduatoria;
b. della Determina dirigenziale n. 115 (num. gen. 368) del 19 marzo 2025, nella parte in cui il Responsabile Area Lavori Pubblici, Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Maiori ha approvato i verbali di gara in relazione alla offerta presentata dalla AC & C. Srl;
c. della Determina dirigenziale n. 202 (num. gen. 662) del 21 maggio 2025, nella parte in cui il Responsabile Area Lavori Pubblici, Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Maiori ha dato atto della graduatoria finale, ed in quella ha erroneamente attribuito il punteggio all’offerta della AC & C. Srl in relazione all’appalto integrato di “progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo complesso scolastico denominato Torre Schola” (CIG: B2C8C53709 CUP: F94D19000070005);
d. del bando- disciplinare di gara, nella parte di interesse e nei limiti delle censure articolate;
e. di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso principale, il ricorso incidentale e il ricorso per motivi aggiunti con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in del Comune di Maiori, del RZ AB RG e della DE s.r.l;
Viste le complessive risultanze del disposto incombente istruttorio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa AU PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe AC & c. s.r.l. (di seguito “AC”) domanda l’annullamento della Determina dirigenziale n. 202 (num. gen. 662) del 21 maggio 2025, con la quale il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, programmazione e Gestione del Territorio presso il Comune di Maiori ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto integrato di “ progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo complesso scolastico denominato Torre Schola ” in favore della costituenda A.T.I. fra RZ AB RG (di seguito “RZ”) e DE s.r.l. per un importo complessivo di € 6.486.450,24, oltre accessori dell’appalto, unitamente a tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e conseguenziali, nonché la declaratoria di inefficacia ex artt. 121 e/o 122 c.p.a. del contratto di appalto nelle more eventualmente stipulato con diritto di subentro nel medesimo ai sensi dell’art. 124 c.p.a. e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione comunale al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente per effetto dell’illegittima condotta pubblicistica, oltre al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 123 c.p.a.
Nello specifico, la società ricorrente rappresenta in fatto che il Comune di Maiori, con apposito bando, corredato dal relativo disciplinare, ha indetto una procedura di gara aperta per l’affidamento dell’appalto integrato avente ad oggetto i lavori di realizzazione del complesso scolastico “Torre Schola”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con importo a base di gara di € 7.492.116,66.
Deduce che, in seguito alla valutazione delle offerte debitamente pervenute all’ente entro il termine all’uopo fissato, il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Maiori, con determina del 19 marzo 2025, ha aggiudicato l’appalto, seppur in via provvisoria, alla costituenda A.T.I. fra il RZ (mandataria) e DE s.r.l. (mandante).
Rileva che, a questo punto, volendo conoscere la documentazione sottesa all’offerta della controinteressata aggiudicataria, ha presentato plurime istanze di accesso agli atti alle quali l’amministrazione ha solo parzialmente fornito riscontro in data 23 giugno 2025, ostendendo parte della documentazione richiesta.
Così, formulando in limine domanda ex art. 116, co. 2 c.p.a. con riferimento alla residua documentazione di gara neppure pubblicata sulla piattaforma di approvvigionamento digitale dell’ente locale, la società ricorrente, in qualità di seconda classificata, ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della – asseritamente – illegittima determina di aggiudicazione, definitiva ed efficace, intervenuta il 21 maggio 2025, formalizzando i seguenti motivi di censura: violazione e falsa applicazione dell’art. 108 e dell’allegato II.8 del d.lgs. n. 36/2023 siccome richiamato dal punto VIII.2) del bando-disciplinare di gara, avendo a suo dire l’aggiudicataria illegittimamente alterato l’impostazione progettuale architettonica prevista nel PFTE; violazione degli artt. 44 e 71 del D.lgs. n. 36/2023 per come richiamati dal bando-disciplinare di gara, non avendo gli operatori economici indicati per lo svolgimento dell’attività di progettazione dall’A.T.I. prima classificata sottoscritto la dichiarazione indicante il valore degli oneri aziendali interni della sicurezza e dei costi della manodopera; violazione dell’art. 100 del D.lgs. n. 36/2023 del bando di gara, mancando all’A.T.I. RZ AB RG – DE s.r.l. il prescritto requisito partecipativo della qualificazione per la categoria OS21, avendo questa omesso di allegare la relativa attestazione alla domanda di partecipazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 87 del D.lgs. n. 36/2023, non recando le dichiarazioni allegate alla domanda di partecipazione del RZ e della DE s.r.l. la firma digitale/elettronica/ autografa del legale rappresentante del concorrente o di un suo procuratore, così come prescritto a pena di esclusione dalla lex specialis di gara; violazione degli artt. 94, 95 e 99 del D.lgs. n. 36/2023, avendo la stazione appaltante asseritamente omesso di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dalla mandante DE s.r.l. prima dell’atto di aggiudica.
Si è costituito in giudizio per resistere il Comune di Maiori che ha contestato le avverse censure di illegittimità, rilevando, nello specifico, che: la soluzione progettuale dell’aggiudicataria, con particolare riferimento alla distribuzione degli spazi interni della “Torre”, non costituisce una variante di un progetto definito ma una proposta migliorativa che sviluppa e valorizza un aspetto volutamente non dettagliato dalla Stazione Appaltante; l’A.T.I. aggiudicataria ha puntualmente adempiuto all’obbligo dichiarativo previsto a pena di esclusione relativo al valore degli oneri aziendali interni della sicurezza e ai costi della manodopera; ai fini dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante ha correttamente applicato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex lege previsto per gli affidamenti di appalto integrato; il differimento dell’accesso agli atti alla comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione è legittimo e addirittura doveroso per tutelare la segretezza delle offerte e la par condicio .
Si sono costituiti in giudizio per resistere il RZ e la DE s.r.l., che hanno eccepito non solo l’irricevibilità del ricorso per tardività, avendo a loro dire la società ricorrente proposto il medesimo oltre il termine previsto dall’art. 120, co. 2 c.p.a., ma anche la sua parziale improcedibilità quanto al motivo relativo alla perdita dei requisiti della DE, significando di avere tempestivamente richiesto alla Stazione appaltante la modifica soggettiva dell’A.T.I. ex art. 97, co. 2 del Codice Appalti, essendo da solo nel possesso della totalità dei requisiti richiesti dalla lex specialis .
Nel merito hanno poi dedotto l’infondatezza delle avverse censure rilevando che: il R.T.I. ha offerto alla S.A. esclusivamente proposte migliorative non interferenti con gli aspetti compositivi ed architettonici già definiti nel progetto a base di gara, mantenendosi nel solco della funzionalizzazione degli spazi e rappresentando un valore aggiunto al progetto; l’offerta economica della progettazione reca le sottoscrizioni dei progettisti e dei legali rappresentanti del R.T.I. come pure la documentazione allegata alla domanda di partecipazione risulta sottoscritta digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti; anche a voler sostenere che la P.A. non abbia adeguatamente verificato il possesso dei requisiti in capo alla mandante DE s.p.a., il RZ è comunque, in proprio e da solo, in possesso di tutti i requisiti partecipativi ed esecutivi richiesti dalla lex specialis .
Il RZ, anche in qualità di capogruppo dell’aggiudicatario R.T.I., ha poi proposto ricorso incidentale con il quale ha impugnato i verbali di gara nn. 1 del 15 ottobre 2024, 2 del 17 ottobre 2024, 3 del 3 dicembre 2024 e 4 dell’11 marzo 2025 nella parte in cui la AC è stata non solo ammessa a gara ma è stata pure posizionata al secondo posto in graduatoria.
Nello specifico, il RZ, richiamando il principio di tassatività delle cause di esclusione, ha contestato la valutazione e il punteggio attribuito dalla S.A. all’offerta proposta dalla ricorrente principale in quanto questa, a suo dire: si porrebbe in violazione dei parametri normativi in materia di sicurezza ed antifortunistica, non avendo previsto l’installazione di vetri a norma, recanti cioè le specifiche tecniche richieste dalla direttiva UNI EN12600 e in contrasto con il D.M. n. 236/1989, la L. n. 13/1989, la L. n. 104/1992 e il D.P.R. n. 503/1996, tutti recanti norme inderogabili in materia di accessibilità agli edifici scolastici da parte degli alunni con disabilità motoria o sensoriale; sarebbe indeterminata e indeterminabile con riferimento ai criteri A.1, A.2 e B, oltre che inammissibile nella parte in cui ha previsto la realizzazione di una pensilina in aggetto volta a modificare l’impostazione architettonica del prospetto principale.
Con memoria versata in atti, la AC ha contestato la fondatezza del ricorso incidentale deducendo in particolare: di aver previsto l’installazione di infissi nel pieno rispetto degli standard di sicurezza di cui alle norme UNI 7697/2021 e UNI EN 12600; che non fosse necessaria la previsione di un’opera di superamento delle barriere architettoniche nella parte interna di raccordo tra l’atrio e la palestra; di aver correttamente indicato nella propria offerta i dettagli delle stratigrafie verticali e orizzontali e dei valori di trasmittanza termica dei materiali; che le soluzioni migliorative proposte costituiscono solo una possibile scelta progettuale del concorrente nell’articolazione dell’offerta tecnica, in questa sede insindacabile; che le soluzioni migliorative proposte per il criterio A2 non richiedevano alcuna planimetria di dettaglio; che l’elemento della pensilina era già previsto dal PFTE posto a base di gara.
La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 23 settembre 2025, all’esito della quale, con ordinanza collegiale n. 1573/2025, è stata dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda di accesso agli atti formulata dalla ricorrente principale ed è stata disposta una verificazione con nomina del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio della Provincia di Salerno o un suo delegato in qualità di organo verificatore al quale è stato chiesto di “ i) indicare e descrivere le soluzioni progettuali offerte dal RZ RG con riferimento al piano terra, al primo piano e all’area esterna dell’edificio; ii) valutare e precisare in particolare: se le soluzioni proposte con riguardo alle aree anzidette interferiscono con gli aspetti compositivi ed architettonici già definiti nel progetto a base di gara, modificando e stravolgendo la struttura, il linguaggio architettonico, i volumi o la disposizione spaziale degli edifici o siano, al contrario, volte ad ottimizzare e perfezionare il progetto originario al fine di meglio rispondere alle esigenze tecniche nate dal quadro di bisogni cogenti esposto dalla Committenza in relazione agli utenti fruitori della struttura nel rispetto dell’impostazione progettuale e funzionale prevista dal PFTE; iii) indicare e descrivere le caratteristiche tecniche e di sicurezza delle vetrate proposte in gara dalla AC & C. s.r.l.; iv) valutare e precisare in particolare: - se i “vetri basso-emissivi 33.1-16-33.1”, in ragione delle specifiche tecniche descritte nell’offerta, siano conformi ai parametri minimi di antinfortunistica e di sicurezza richiesti dalla UNI EN 12600; - se, in particolare, le tipologie di vetrata proposte dall’aggiudicataria nella propria offerta siano costituite dallo stratificato di sicurezza appartenente alla categoria “2B2”; - in caso di esito negativo precisare se, come affermato dalla ricorrente incidentale, detto parametro risulti indefettibile, secondo la disciplina tecnica applicabile, per le vetrate da installare negli edifici scolastici ”.
Successivamente, con ricorso per motivi aggiunti depositato il 29 ottobre 2025, la ricorrente principale ha gravato la determina dirigenziale n. 390 del 22 settembre 2025 con la quale il Responsabile Area Lavori Pubblici, Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Maiori ha disposto di “ acconsentire alla riduzione del R.T.I. con l’intervenuta estromissione della mandante FODER S.r.l .” e di “ autorizzare il CONSORZIO IL RG con il raggruppamento temporaneo di professionisti a proseguire le attività previste dal contratto di “Affidamento della progettazione esecutiva di esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo complesso Torre Schola ”.
Più di precipuo la AC ha, in generale, dedotto la violazione dell’art. 97, co. 1 e 2 del D.lgs. n. 36/2023, significando che l’aggiudicatario raggruppamento, per porre rimedio alla perdita della qualificazione OS21 della mandante DE s.r.l. (asseritamente avvenuta in corso di gara ma in realtà già mancante ab origine ) ed evitare la sua esclusione tout court dalla gara, avrebbe dovuto adottare e comunicare, al più tardi, l’estromissione della mandante prima dell’aggiudicazione del 24 maggio 2025, non potendo altrimenti beneficiare della riconosciuta “riduzione” dell’A.T.I.. A tutto concedere, ha rappresentato l’invalidità e/o inefficacia del contratto stipulato in data 3 luglio 2025 tra il Comune di Maiori e l’A.T.I. RZ AB RG–DE s.r.l. a seguito della modifica soggettiva dell’aggiudicatario raggruppamento autorizzata con la gravata determina, rilevando, da ultimo, che, in ogni caso, quest’ultima sconterebbe, in via derivata, gli stessi vizi di cui al primo, al secondo e al terzo motivo del ricorso principale.
Il RZ, con memoria versata in atti, ha in limine eccepito l’inammissibilità per tardività del ricorso per motivi aggiunti, contestando poi le violazioni di legge ivi significate dalla controparte, evidenziando che il medesimo RZ già possedeva ab origine tutti i requisiti per partecipare da solo alla gara, sicché la riconosciuta riduzione dell’A.T.I. non avrebbe, di fatto, alterato la par condicio tra i partecipanti né modificato l’offerta originariamente presentata. Ha poi rilevato che, diversamente da quanto assunto dalla AC, non fosse neppure necessario stipulare un nuovo contratto di appalto, tenuto conto che con la determina 390, n. 1196 Reg. gen. del 22 settembre 2025 l’amministrazione comunale ha autorizzato il RZ e il raggruppamento temporaneo di professionisti a proseguire le attività previste dal contratto in essere.
Il Comune di Maiori ha, a sua volta, contestato le censure ex adverso proposte con i motivi aggiunti, rappresentando la piena legittimità della riduzione del R.T.I. aggiudicatario ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023, avendo l’amministrazione correttamente fondato la propria determinazione sulle dichiarazioni e sui documenti prodotti dalle parti, non gravando su di essa alcun onere di condurre indagini autonome sulla cronistoria delle attestazioni SOA in carenza di conclamati elementi di falsità. Ha inoltre valorizzato il contenuto della gravata determina al fine di sconfessare le censure di invalidità e inefficacia del contratto.
La causa è stata chiamata nuovamente alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025 all’esito della quale questo Collegio, con ordinanza collegiale n. 2061/2025, ha ritenuto di disporre un supplemento di verificazione volto a valutare l’incidenza della nuova documentazione versata in atti dalle parti rispetto alle conclusioni già rassegnate dall’Organo verificatore nella precedente relazione.
In seguito, alla luce delle risultanze della verificazione, il Comune, con memoria, ha eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso principale e per motivi aggiunti, rilevando l’impossibilità della AC, in ogni caso, di subentrare nel rapporto contrattuale in essere, stante la riscontrata non conformità della offerta da lei presentata rispetto ad una prescrizione tecnica inderogabile posta a presidio della sicurezza e della incolumità dell’edificio scolastico oggetto della pubblica commessa; ha poi eccepito, in ogni caso, l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, investendo a suo dire la controversia la validità di una modifica soggettiva dell’aggiudicatario intervenuta in fase esecutiva e per violazione dell’art. 104 c.p.a., concludendo, da ultimo, per l’infondatezza degli avversi motivi di censura.
Con successive memorie di replica le parti hanno ribadito quanto già rilevato nei precedenti scritti processuali, controdeducendo alle avverse censure in rito e nel merito.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 18 marzo 2026 in occasione della quale il Collegio ha dato avviso di possibili profili di improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse con riferimento ai motivi riguardanti “ la mancanza dei requisiti di partecipazione alla gara della Forer s.r.l. e la omessa verifica del loro possesso da parte della stazione appaltante prima dell’aggiudicazione (a seguito dell’estromissione da raggruppamento della società partecipante) ”. All’esito della discussione, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
Procedendo con ordine, è d’uopo esaminare, in via prioritaria, il ricorso principale siccome integrato dai relativi motivi aggiunti.
Questo Collegio, per le ragioni che si manifesteranno nel corso della presente disamina, intende infatti dare continuità all’orientamento giurisprudenziale, ormai granitico, che si ispira a ragioni di economia processuale e risulta coerente con il principio di ordine logico, secondo cui, specie in materia di appalti, deve procedersi all’esame in via prioritaria del ricorso principale integrato dai motivi aggiunti in quanto “ il rigetto del ricorso principale comporta in ogni caso l’assorbimento del ricorso incidentale (espressamente o implicitamente) subordinato o condizionato all’accoglimento di quello principale ” (Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 5/2015).
Vale rammentare, al riguardo, che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 5 settembre 2019, pronunciata nella causa C-333/18, pur non risolvendo la precipua problematica in esame, ha statuito che, a prescindere dal numero dei concorrenti e dall’ordine di esame dei “gravami incrociati escludenti”, il ricorso principale deve essere sempre e comunque esaminato nel merito, in quanto - anche se l’offerta del ricorrente principale sia giudicata irregolare - l’amministrazione aggiudicatrice potrebbe constatare l’impossibilità di scegliere un’altra offerta regolare e procedere di conseguenza all’indizione di una nuova procedura di gara, vale a dire che, qualora il ricorso dell’offerente non prescelto fosse giudicato fondato, l’amministrazione aggiudicatrice potrebbe prendere la decisione di annullare gli atti della procedura e di avviare una nuova procedura di affidamento, in considerazione del fatto che le restanti offerte regolari non corrispondono sufficientemente alle attese dell’amministrazione stessa (cfr. paragrafi 27 e 28 della citata sentenza della Corte di giustizia della Unione Europea).
Orbene, facendo applicazione del dictum della Corte di Giustizia, secondo cui nei giudizi aventi ad oggetto le pubbliche commesse, è meritevole di tutela sia l’interesse legittimo “finale” ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, sia quello “strumentale” alla partecipazione ad un eventuale procedimento di gara rinnovato, si è validamente sostenuto che “ non potendo l’accoglimento del gravame incidentale determinare l’improcedibilità del gravame principale, continuando ad esistere in capo al ricorrente principale, in caso di fondatezza dell’incidentale, la titolarità dell’interesse legittimo strumentale alla eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, estranee al rapporto processuale, il rapporto di priorità logica tra ricorso principale ed incidentale deve essere rivisto nel senso che il ricorso principale va in ogni caso esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale ” ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. V, 5 settembre 2025, n. 7226; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-ter, 3 settembre 2024, n. 16064; sez. III-quater, 11 novembre 2021, n. 11602; Consiglio di Stato, sez. IV, 10 luglio 2020, n. 4431).
Ne consegue che, l’“ ordo questionum ” impone di dare priorità anche nel caso di specie al gravame principale, atteso che, mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità di quello principale per i motivi sopra richiamati, la potenziale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l’improcedibilità di quello incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 4 aprile 2023, n. 5663).
Ciò posto, prima di procedere al vaglio nel merito del ricorso principale integrato dai motivi aggiunti, è d’uopo esaminare le svariate eccezioni di irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità delle due impugnative avanzate dall’amministrazione resistente e dal RZ AB RG, le quali, per i motivi che di seguito si esporranno, si rivelano solo in parte fondate.
Priva di pregio si appalesa anzitutto la paventata contestazione di irricevibilità per tardività del ricorso principale.
Al riguardo è d’uopo precisare che ai sensi dell’art. 120 c.p.a., co. 2, riformulato per intero dall’art. 209, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, il termine per impugnare l’aggiudicazione procede “ dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 90 del codice dei contratti pubblici […] oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2, del medesimo codice ”.
A sua volta la disposizione da ultimo indicata, al suo primo comma, impone al committente, “ contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione di cui all’art. 90 ”, di rendere disponibili agli offerenti non definitivamente esclusi, “ attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all’art. 25 ”, “ l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione ”, gravando il committente medesimo pure dell’obbligo di rendere reciprocamente disponibili “ agli operatori economici collocati nei primi cinque posti in graduatoria ”, “ attraverso la stessa piattaforma ”, “ le offerte dagli stessi presentate ” (comma 2) .
Stando al dettato normativo, sembrerebbe dunque che la lettera dell’art. 120, comma 2, secondo periodo, del c.p.a. ponga un’alternativa tra due diverse decorrenze del termine per ricorrere (data di notifica dell’aggiudicazione o data di pubblicazione degli atti di gara sulla piattaforma di approvvigionamento digitale), da sciogliere in favore di quella la cui fattispecie viene a esistenza per prima.
Non può tuttavia sottacersi come il diritto dell’Unione europea osti a che il termine per proporre l’azione inizi a decorrere in ogni caso a prescindere dalla conoscibilità delle possibili violazioni e quindi a dispetto della loro inconoscibilità. Sul punto la Corte di Giustizia intrepretando la direttiva ricorsi 89/665/CEE del 21 dicembre 1989 e richiamando a tal uopo il diritto a un ricorso effettivo riconosciuto dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, ha sancito la necessità che “ il termine per proporre ricorso diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici [...] decorra dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione stessa ” (Corte di Giustizia UE, sez. III, 28.01.2010, in C-406/08, punti 30-35 e 47; sez. V, 8.05.2014, in C-161/13, punto 37; sez. V, 12.03. 2015, in C-538/13, punto 52; sez. IV, ord. 14.02.2019, in C-54/18, punti 31 e 45; sez. IX, 24.02.2022, in C-532/20, punti 32 e 38).
Sicché, nell’ottica di una interpretazione dell’art. 120 c.p.a. conforme al diritto eurounitario, nell’ambito delle controversie in materia di appalti, laddove la comunicazione degli esiti di gara abbia esaustivamente soddisfatto l’interesse sostanziale conoscitivo e non sia necessario attendere la messa a disposizione della documentazione per tutti i concorrenti non esclusi, trova applicazione il tradizionale termine decadenziale dei trenta giorni ai fini dell’esperibilità del ricorso avverso gli atti di gara; allorquando, invece, la conoscenza di atti ulteriori e diversi assurga a condizione ineludibile per poter acquisire una pienezza conoscitiva, rintracciabile mediante l’istituto dell’accesso formale, allora opera la logica della dilazione temporale, con un’estensione fino a quarantacinque giorni.
In altri termini, se la S.A. assolve gli obblighi di legge, non residuano in linea di principio aneliti conoscitivi e, di conseguenza, dubbi in ordine alla decorrenza del termine per proporre l’impugnazione; diversamente, l’inosservanza degli obblighi del committente di comunicazione e messa a disposizione della documentazione di gara lascia l’aggiudicazione più a lungo esposta all’impugnazione, comportando il differimento del dies a quo del termine per impugnare, rectius per stigmatizzare mediante ricorso il provvedimento già previamente comunicato con vizi dapprima non conosciuti o comunque non conoscibili.
Applicando le suesposte coordinate normative ed ermeneutiche al caso di specie, tenuto conto delle censure formulate avverso il provvedimento di aggiudicazione con il ricorso principale, involgenti asseriti vizi della procedura di gara, ne discende l’assenza di qualsivoglia decadenza in capo alla società ricorrente, la quale ha tempestivamente agito in giudizio entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla effettiva evasione della seconda istanza di accesso agli atti da parte della S.A., conseguendo i motivi del ricorso alla effettiva conoscenza dei documenti posti a completamento dell’offerta proposta dal raggruppamento aggiudicatario i quali, in assenza di qualsivoglia prova contraria da parte del RZ o dell’amministrazione comunale (sui quali incombeva il relativo onus probandi ), non sono stati evidentemente resi disponibili dalla stazione appaltante secondo le regole fissate dall’art. 36, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 36/2023.
Come pure si rivela tempestivo, in quanto notificato nel termine ex lege previsto, il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso la determina dirigenziale n. 390 (n. gen. 1196) del 22 settembre 2025, conosciuta dalla ricorrente a seguito del relativo deposito agli atti del giudizio da parte del Comune di Maiori, avvenuto in data 22 settembre 2025.
Per il resto, in ordine alle censure di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, non possono validamente avallarsi le considerazioni svolte dall’amministrazione comunale e dal RZ in punto di giurisdizione.
Vero è che la modifica soggettiva del raggruppamento si è di fatto registrata a seguito del provvedimento di aggiudicazione e a contratto già stipulato; ciononostante, in disparte l’assunto, significato dalla ricorrente, per cui l’atto gravato con i motivi aggiunti ha consentito la modificazione soggettiva per riduzione a fronte della perdita di un requisito della mandante avvenuta comunque in corso di gara, occorre in ogni caso evidenziare che il provvedimento di modificazione soggettiva in parola assurge a provvedimento autoritativo, idoneo - quantomeno in via ipotetica - ad impattare sull’affidamento della commessa, con eventuale scorrimento in favore della ricorrente.
In altri termini, la rinnovata composizione dell’aggiudicataria, determinata dal gravato provvedimento autorizzatorio della S.A., lungi dal rilevare unicamente per la fase di esecuzione delle prestazioni previste nel contratto stipulato a valle della procedura di affidamento, incide in astratto, tenuto cioè conto delle censure di illegittimità formulate dalla ricorrente, ovverosia del petitum sostanziale da individuarsi in base ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione, sulla regolarità, rectius legittimità, della gara previamente espletata.
Si rammenta sul punto che, secondo consolidata giurisprudenza, sia civile che amministrativa, sussiste comunque la giurisdizione del giudice amministrativo allorquando l’amministrazione, sia pure successivamente all’aggiudicazione definitiva, intervenga con atti autoritativi incidenti direttamente sulla procedura di affidamento (cfr. da ultimo, Cassazione civile sez. un., 26 ottobre 2020, n. 23418), nel qual caso, di regola, pur in costanza di un rapporto contrattuale, non si verte nell’ambito di una relazione paritetica tra le parti.
Sicché, se è pur vero, come assunto dalla ricorrente, che per radicare la giurisdizione esclusiva non è sufficiente la mera attinenza della controversia ad una determinata materia, occorrendo che la stessa abbia comunque ad oggetto la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi che siano espressione di pubblici poteri, nondimeno va rilevato che nell’odierno giudizio il provvedimento gravato con i motivi aggiunti costituisce espressione dell’esercizio di poteri autoritativi (inerenti sia alla fase anteriore che a quella successiva alla stipulazione del contratto) la cui legittimità, in astratto, coinvolge l’intera procedura di affidamento previamente espletata; dal che discende la riconducibilità della controversia di specie all’alveo applicativo dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1) del c.p.a. e la sua devoluzione alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
Si aggiunga che del tutto infondata si appalesa pure l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti per asserita violazione dell’art. 104 c.p.a.
Sul punto occorre precisare che ai sensi dell’art. 43, comma 1, D.Lgs. n. 104/2010, oggetto di un ricorso per motivi aggiunti possono essere nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte (c.d. motivi aggiunti propri) ovvero domande nuove, purché connesse a quelle già proposte (c.d. motivi aggiunti impropri) (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2021, T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 17 gennaio 2020, n. 97).
Orbene, all’evidenza, a mezzo dei motivi aggiunti di cui è causa, è stato tempestivamente gravato un provvedimento sopravvenuto alla proposizione del ricorso principale, evidentemente connesso con il rapporto giuridico dedotto in giudizio con il gravame originario (incidendo sullo stesso in maniera rilevante), che, a fortiori, ha comportato la doverosa rilevazione di ulteriori motivi di censura a sostegno della domanda di annullamento dei provvedimenti o degli atti già previamente impugnati; sicché, ad avviso di questo Collegio, non sono stati travalicati i margini di ammissibilità dei proposti motivi aggiunti siccome previsti dalla legge.
Né può, a ragione, validamente sostenersi, ai fini della procedibilità della complessiva impugnativa in esame, che gli esiti della verificazione abbiano determinato una sopravvenuta carenza di interesse a proporre il ricorso principale e quello per motivi aggiunti in capo alla società ricorrente. Questo giudicante, al fine di indagare in ordine alla esistenza ( recte : persistenza) dell’interesse ad agire in capo alla ricorrente, non può spingersi, come pretenderebbe il Comune, a compiere delle valutazioni involgenti scelte latu sensu discrezionali della S.A., determinando l’esclusione dalla gara dell’offerta presentata dalla ricorrente in assenza di un’ipotesi di esclusione automatica.
In altri termini, le risultanze della verificazione, che attengono al contenuto dell’offerta tecnica proposta dalla AC, non sono idonee a determinare, sic et simpliciter , il venir meno delle condizioni dell’azione in capo alla ricorrente (che conserva tuttora, e cioè al momento della decisione, la posizione di seconda graduata), essendo peraltro questo giudicante chiamato in ogni caso a vagliare gli esiti del disposto incombente istruttorio e, nel caso in cui intenda farli propri, ad indirizzare, con un proprio eventuale decisum annullatorio, la successiva attività di competenza della S.A., la quale, a rigore, potrebbe anche lasciare immutati gli esiti della espletata procedura di gara.
Tanto premesso, sgomberato il campo dalle esaminate censure di irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti variamente eccepite dall’amministrazione resistente e dal RZ controinteressato, prima ancora di procedere al vaglio nel merito della odierna controversia, è d’uopo delineare il complessivo thema decidendum di cui è causa.
Invero, se tale operazione si appalesa in ogni caso utile non solo per il giudice ma anche per le parti del giudizio, nel caso di specie essa si rivela vieppiù doverosa, atteso che, come eccepito in parte dal RZ con la precipua eccezione di improcedibilità in parte qua del ricorso principale, appare mutata nei fatti la complessiva situazione prospettata al tempo della proposizione del ricorso principale, essendo stata nelle more del giudizio autorizzata l’estromissione - a torto o a ragione - della DE s.r.l. dal raggruppamento aggiudicatario.
Conseguentemente, i motivi di ricorso inerenti l’assenza dei requisiti di partecipazione in capo alla società estromessa, la loro mancata verifica da parte dell’amministrazione comunale prima dell’aggiudicazione (tenuto conto che la ricorrente contesta la mancata verifica del possesso dei requisiti con riferimento alla mandante DE s.r.l.) e l’omessa allegazione dell’attestazione SOA da parte della società de qua all’offerta presentata dal raggruppamento (cfr. motivi di ricorso principale sub III, IV e VI) esorbitano dall’oggetto della odierna decisione, essendo all’evidenza venuto meno il relativo interesse alla loro trattazione nel merito.
E ciò in quanto l’eventuale accoglimento delle censure de quibus risulterebbe del tutto inutile per il ricorrente che non riuscirebbe comunque ad ottenere il bene della vita agognato (aggiudicazione della gara) (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 2 dicembre 2024, n. 9609); sicché questo giudicante non può esimersi dal dichiarare l’improcedibilità in parte qua del ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse, residuando in capo al Collegio la potestas iudicandi e decidendi solo con riferimento alle censure veicolate nei motivi sub I, II e V del ricorso principale, in uno alle contestazioni svolte avverso la determina dirigenziale sopravvenuta a mezzo del ricorso per motivi aggiunti.
Orbene, tanto premesso, principiando dal vaglio nel merito del ricorso principale limitatamente ai motivi di gravame pocanzi indicati, esso si rivela infondato.
Privo di pregio si appalesa anzitutto il primo motivo di censura con il quale la società ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell’art. 108, dell’allegato II.8 del D.lgs. n. 36/2023 e del punto VIII.2 del bando-disciplinare di gara per avere a suo dire l’offerta dell’aggiudicatario illegittimamente alterato l’impostazione progettuale architettonica prevista nel PFTE.
In via preliminare, ai fini del decidere, occorre delimitare il quadro normativo e giurisprudenziale, in uno al relativo regime previsto della lex specialis di gara, in ordine all’ammissibilità delle c.d. migliorie e delle c.d. varianti.
Orbene, l’art. 76, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 dispone che: “ Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate ”.
A sua volta, il richiamato articolo 108 del medesimo corpus normativo, che regola i criteri di aggiudicazione dell’offerta economica più vantaggiosa (cd. OEPV), ha introdotto al comma 11 un divieto specifico volto a evitare distorsioni nella valutazione delle offerte, prevedendo che nelle gare aggiudicate con il criterio dell’OEPV le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere o prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta.
La norma in parola, letta in combinato disposto con l’articolo 76, co. 2 pocanzi indicato, mira a impedire che la competizione si sposti dalla qualità intrinseca della soluzione tecnica (c.d. miglioria) alla mera quantità di opere offerte (c.d. variante quantitativa), il che finirebbe evidentemente per alterare l’oggetto della pubblica commessa in un’ottica distorsiva della concorrenza.
Al riguardo la recente giurisprudenza amministrativa ha chiarito che lo stesso principio del risultato, principio cardine della rinnovata regolamentazione delle gare pubbliche, non può essere invocato per legittimare violazioni della par condicio o per ammettere offerte che, sotto le spoglie di “soluzioni innovative”, nascondano varianti sostanziali non autorizzate; e ciò in quanto il “risultato” deve essere conseguito all’interno delle regole del gioco concorrenziale: l’offerta migliorativa è lo strumento fisiologico per raggiungere l’efficienza; la variante non autorizzata è invece una deviazione patologica che altera il confronto concorrenziale (si veda Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2025, n. 5217).
La giurisprudenza, dunque, nell’ottica di prevenire mascherate violazioni delle regole concorrenziali di gara, ha nel tempo chiarito il discrimen tra varianti al progetto esecutivo posto a base di gara e proposte migliorative, precisando che, “ in sede di gara d’appalto e allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante; in tale prospettiva le proposte migliorative consistono pertanto in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste ” (Consiglio di Stato, sez. V, 15 novembre 2021, n. 7602).
Tanto premesso sul versante normativo ed ermeneutico, è opportuno rilevare che il Bando della gara di cui è causa, recependo le vigenti disposizioni normative, ha previsto al punto VIII.2, incentivandola con l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, la possibilità per gli operatori economici di proporre delle migliorie tecniche, o meglio delle soluzioni costruttive più efficienti, sia con riguardo alle strutture dell’Edificio scolastico che con riferimento alla cd. Torre, con l’unico limite di non “ alterare l’impostazione progettuale architettonica siccome prevista nel PFTE ”.
All’evidenza, dunque, il riportato regime giuridico esclude l’autorizzazione di varianti progettuali o di opere aggiuntive, prevedendo soltanto la possibilità per l’OE di ottenere un punteggio aggiuntivo per le migliorie funzionali alla più efficiente realizzazione dell’ opus oggetto di pubblica gara, ossia a fronte di proposte finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio rispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.
Ciò posto, traslando le suesposte coordinate normative ed ermeneutiche al caso di specie, non può convenirsi con la parte ricorrente in ordine alla qualificazione delle modifiche progettuali proposte dall’A.T.I. aggiudicataria alla stregua di varianti non ammesse (né dal bando, né, a fortiori , dalla legge).
Premesso che lo stesso R.U.P., nel documento di attestazione rilasciato in data 4 settembre 2025, ha dichiarato che “ il PFTE posto a base di gara non ha previsto una distribuzione degli spazi interni alla struttura della torre al fine di lasciare, agli operatori economici partecipanti al bando, la possibilità di proporre soluzioni distributive volte a garantire un uso della stessa ”, attestando “ che la distribuzione degli spazi all’interno della torre prevista su più piani dall’aggiudicatario, non costituisce ius variandi ” (doc. sub 3 deposito Comune di Maiori del 22 settembre 2025), questo Collegio ritiene di dover far proprie le risultanze a cui è pervenuto l’Organo verificatore all’uopo nominato secondo cui, “ considerando anche che il bando a base di gara nei criteri B e C, consente, modifiche strutturali, impiantistiche e migliori soluzioni costruttive all’edificio e alla torre e garantire il miglior uso degli stessi, mantenendo l’impostazione architettonica delle stesse (strutturale per l’edificio) e (generico per la torre), le proposte migliorative al progetto presentate dalla Società non comporterebbero una modifica tale da portare uno stravolgimento all’impostazione “dell’impianto originario” posto a base di gara. Per tutto quanto sopra esposto, al fine di meglio specificare l’ambito delle modifiche introdotte, si evidenzia che le proposte presentate dal RZ RG riguardano per la maggiore: • il piano terra, con una diversa rimodulazione degli ambienti interni, la chiusura esternamente dell’auditorium, la chiusura del vano torre con l’inserimento di un ascensore interno e il prolungamento della torre al piano interrato per alloggiare i servizi e un piccolo deposito; • il piano primo, con una differente articolazione di alcuni locali e servizi; • le aree esterne, mediante la riorganizzazione del piazzale di accesso alle scuole, l’inserimento di sedute e aree verdi, nonché la realizzazione di un giardino sensoriale aperto in copertura, con l’innesto di piccoli arredi per il verde; • modifiche alla tipologia costruttiva delle strutture portanti e agli impianti della torre e dell’edificio, per le quali sono state previste modifiche dall’aggiudicataria di natura tecnico/funzionale, peraltro contemplate e ammesse dal bando di gara. Tali interventi, nel loro complesso, non comporterebbero una modifica sostanziale dell’impostazione architettonica tanto da stravolgere il “progetto originario” posto a base di gara, né altererebbero significativamente il linguaggio architettonico, i volumi o la disposizione spaziale originariamente prevista. Al contrario, le soluzioni proposte risulterebbero orientate all’ottimizzazione e al perfezionamento del progetto originario, al fine di assicurare una migliore rispondenza alle esigenze tecniche e funzionali espresse dalla Committenza, in coerenza con l’impostazione progettuale e funzionale delineata nel PFTE ” (cfr. pagg. 13 e 14 della verificazione depositata agli atti del giudizio in data 10 novembre 2025).
Ad ogni buon conto, in disparte quanto previamente dedotto circa la legittimità dell’operato amministrativo in sede di valutazione dell’offerta dell’aggiudicatario, occorre precisare che questo giudicante non può comunque spingersi troppo oltre nel sindacare l’opportunità della scelta dalla S.A., tenuto conto che le prospettazioni espresse dalla parte ricorrente impingono in buona parte il merito della scelta valutativa della commissione di gara alla quale il giudice amministrativo, a rigore, non può sostituire la propria, salvo i casi di macroscopica irragionevolezza. Invero, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, “ La valutazione della portata migliorativa o innovativa (e, dunque, della ammissibilità o meno) delle soluzioni presentate nell’offerta tecnica e il punteggio da attribuirle rientrano nell’ambito della discrezionalità tecnica della commissione di gara, insindacabile nel merito se non in presenza di macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta ” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 25/09/2024, n. 1721).
Ne consegue che il primo motivo di gravame, per le ragioni suesposte, si rivela in ogni caso infondato.
Analogamente, privi di qualsivoglia fondamento si appalesano a questo Collegio i motivi di censura veicolati nel ricorso principale sub II e V che, per ragioni di omogeneità e, quindi, di opportunità, si ritiene di dover vagliare congiuntamente.
Nello specifico, con il primo tra essi, la AC ha rilevato la violazione degli artt. 44 e 71 del D.lgs. n. 36/2023 e del bando-disciplinare di gara ai punti IV.3, V.2 e IX.4, per avere l’ente comunale mancato di escludere l’aggiudicataria dalla gara a fronte dell’allegazione all’offerta economica della dichiarazione indicante il valore degli oneri aziendali interni della sicurezza, nonché il valore dei costi della manodopera, priva delle sottoscrizioni degli operatori economici indicati per l’attività di progettazione (Tecnicaer Engineering S.r.l., Geol. Giovanni Rea, Archeol. Simona Crovato); invece, con il motivo di illegittimità sub V, la società ricorrente ha contestato la mancata esclusione dalla gara del raggruppamento aggiudicatario (in violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 87 del Codice Appalti e dei punti IX. 1 e IX.2 del bando-disciplinare di gara), avendo a suo dire l’operatore economico allegato alla domanda di partecipazione alcune dichiarazioni (facenti parte della cd. “documentazione amministrativa”) prive della richiesta firma digitale e/o altra firma elettronica e/o a autografa dei legali rappresentanti delle società coinvolte.
Ciò posto, occorre anzitutto chiarire che il bando-disciplinare di gara al punto IX.1 sotto la voce “ Regole per la presentazione dell’offerta e termine di validità dell’offerta ” si limita a prevedere che “ L’offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata […]. La documentazione richiesta dal bando-disciplinare, l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere firmate con firma digitale, oppure sottoscritta con firma autografa e digitalizzata mediante sistemi di scansione ottica dei documenti allegando copia di un documento di identità. È sufficiente anche un’unica firma digitale per più dichiarazioni o documenti, a condizione che siano contenuti in un’unica cartella compressa (formati RAR, ZIP e simili) ”. Al successivo punto IX.2 specifica, poi, il contenuto della cd. “documentazione amministrativa”, disponendo che “ la documentazione contenuta nella stessa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ”. Ancora, al punto IX.4 si limita a precisare che “ La documentazione inserita nell’ARCHIVIO n°3 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di Raggruppamento temporaneo o RZ ordinario di concorrenti o GEIE qualora sia stato già conferito il mandato, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento. La documentazione di cui al precedente punto 3 deve essere sottoscritta anche dall’O.E. incaricato della progettazione, sia persona fisica o giuridica ”
All’evidenza, dunque, se è vero che il bando richiede la sottoscrizione da parte del legale rappresentante del concorrente o di un suo procuratore della dichiarazione indicante il valore degli oneri aziendali interni della sicurezza da parte dell’OE incaricato della progettazione e della cd. “documentazione amministrativa”, siccome specificamente individuata nel suo contenuto dalla lex specialis al punto IX.2, è altresì vero che l’adempimento a tale formalità non è previsto a pena di automatica esclusione del concorrente dalla gara.
D’altronde, anche laddove il bando di gara avesse previsto una tale sanzione espulsiva a fronte di mere irregolarità formali e non essenziali (come quelle di specie), la relativa clausola sarebbe stata senz’altro inficiata da invalidità manifesta (nella specie di nullità), rivelandosi una siffatta previsione evidentemente sproporzionata, anche alla luce del principio di tassatività delle cause di esclusione siccome da ultimo novellato dal D.lgs. n. 36/2023.
Sul punto vale ricordare, per ragioni di completezza espositiva, che il nuovo Codice degli Appalti, all’art. 10, ha codificato il principio di tassatività delle cause di esclusione, introdotto già dal previgente codice e, ancor prima dal D.L. n. 70/2011, proprio al precipuo scopo di superare la prassi, avallata anche in giurisprudenza, di prevedere nel bando, a pena di esclusione, adempimenti formali o documentali non espressamente previsti dalla legge. In altri termini, l’originario ambito di applicazione del principio di tassatività era riferito proprio a questa tipologia di clausole, ovverosia a quelle che prevedevano a pena di esclusione adempimenti documentali o dichiarativi non espressamente previsti dalla legge; ed invero, in uno all’introduzione del principio in parola, era stato contestualmente introdotto anche l’istituto del cd. soccorso istruttorio, a mezzo del quale, nell’ottica di ridurre il formalismo eccessivo che caratterizzava all’epoca le procedure di gara, l’operatore economico poteva regolarizzare o integrare la domanda di partecipazione carente dal punto di vista formale, previo invito della stazione appaltante da recapitare all’operatore medesimo prima del provvedimento definitivo di esclusione tout court dalla gara.
La successiva attività ermeneutica, tuttora avallata dalla giurisprudenza amministrativa prevalente, ha così portato gli interpreti ad affermare che solo l’incertezza assoluta e radicale in merito alla provenienza dell’offerta tecnica o dell’offerta economica ( recte : la loro mancata sottoscrizione) può integrare una legittima causa di esclusione. E ciò in quanto “ l’offerta tecnica e quella economica sono gli atti che assumono indiscutibile valenza di manifestazione della volontà negoziale, e per questo necessitano della sottoscrizione anche di tutte le imprese del costituendo RTI, di talché l’eventuale irregolarità di un documento “altro” non può deprivare e svuotare di significanza gli atti di offerta stricto sensu intesi, ed è dunque ben meritevole di essere sanata con il soccorso istruttorio ” ( ex multis T.A.R. Lombardia. Milano, sez. I, 24 marzo 2020, n. 555).
Orbene, calando le suesposte coordinate ermeneutiche sulla fattispecie di cui è causa, è giustappunto la estraneità (intesa nel senso di non coincidenza) della richiamata documentazione alla offerta economica e alla offerta tecnica, che consente di sussumere i vizi che risultano affliggerla nel novero di quelli suscettibili di soccorso istruttorio.
Ed invero, rilevato che risulta apposta la firma digitale dal legale rappresentante del RZ sull’offerta tecnica e su quella economica, la mancata sottoscrizione della documentazione ad esse allegata, riconducibile in ogni caso ai progettisti e agli operatori economici componenti l’A.T.I., lungi dal comportare tout court l’esclusione del partecipante dalla gara, assurge a mera irregolarità sanabile (perché non essenziale) attraverso lo strumento del soccorso istruttorio.
E ciò tanto più in considerazione della circostanza che nel bando-disciplinare di gara è presente una espressa clausola per il requisito della sottoscrizione a pena di esclusione solo con riguardo all’offerta tecnica ed economica, mentre analoga previsione non è stata inserita in riferimento all’offerta tecnica; anzi, è la stessa lex specialis di gara che, conformemente al dictum normativo, siccome interpretato dall’orientamento giurisprudenziale pocanzi richiamato, prevede espressamente che “ le carenze di qualsiasi elemento formale possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio meglio disciplinata nella successiva SEZIONE X.7 del presente documento ” e, più nello specifico, che “ il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile; sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte ”.
In definitiva, non potendo questo giudicante, per le ragioni suesposte, censurare la legittimità dell’operato amministrativo laddove ha omesso di escludere l’operatore aggiudicatario dalla gara a fronte delle dedotte irregolarità formali della documentazione prodotta in sede di domanda di partecipazione, i motivi di ricorso principale sub II e V pocanzi scrutinati devono essere respinti.
A questo punto, tenuto conto della parziale improcedibilità degli ulteriori motivi di ricorso principale ( ut sopra accertato e dichiarato), occorre procedere al vaglio del ricorso per motivi aggiunti con il quale si contesta la legittimità della determina dirigenziale n. 390 del 22 settembre 2025 per vizi suoi propri.
Nello specifico, la ricorrente, con l’atto per motivi aggiunti, ha impugnato il sopravvenuto provvedimento comunale di autorizzazione dell’A.T.I. aggiudicatario alla sua riduzione mediante estromissione della mandante DE s.r.l., deducendone la contrarietà rispetto alle disposizioni di cui agli artt. 68, 97 e 100 del D.lgs. n. 36/2023, all’art. 63 della direttiva 2014/14/UE e alle previsioni relative alla qualificazione dei raggruppamenti temporanei di cui alla lex specialis , risultando questo, a suo giudizio, pure viziato da eccesso di potere.
Le contestazioni di parte ricorrente, significate con i motivi aggiunti, non possono tuttavia trovare accoglimento da parte di questo Collegio.
Al riguardo, vale una breve premessa ricostruttiva in punto di diritto.
Con la L. n. 78 del 2022, di delega per la riforma del codice dei contratti pubblici, il legislatore ha demandato al Governo il compito di recepire, col nuovo codice, l’art. 63, paragrafo 1, comma 2, della Direttiva 24/2014 e di uniformarsi all’interpretazione che di essa è stata resa dalla Corte di Giustizia, Sezione IX, 3 giugno 2021, in causa C-210/20.
In particolare, la Corte europea, interpretando l’articolo in parola, che prevede nello specifico che l’Amministrazione aggiudicatrice “ impone che l’operatore economico sostituisca un soggetto che non soddisfa un pertinente criterio di selezione o per il quale sussistono motivi obbligatori di esclusione ” e “ può imporre o essere obbligata dallo Stato membro ad imporre che l’operatore economico sostituisca un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione ”, aveva chiarito che essa “ osta a una normativa nazionale in forza della quale l’Amministrazione aggiudicatrice deve automaticamente escludere un offerente da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico qualora un’impresa ausiliaria, sulle cui capacità esso intende fare affidamento, abbia reso una dichiarazione non veritiera quanto all’esistenza di condanne penale passate in giudicato, senza poter imporre o quanto meno permettere, in siffatta ipotesi, a tale offerente di sostituire detto soggetto ”.
Su queste premesse, dunque, il novellato art. 97 del D.lgs. n. 36 del 2023 ha espressamente previsto che “[…] se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli art. 94 e 95 […], il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata ”.
All’evidenza, l’articolo in commento conferma ed amplia la disciplina già rinvenibile nel precedente codice degli appalti (cfr. D.lgs. n. 50 del 2016). Esso, invero, da un lato conferma gli orientamenti giurisprudenziali ai quali erano pervenuti gli interpreti nella vigenza del precedente codice, laddove, in materia di “estromissione”, ammette la modifica del raggruppamento “per riduzione”; dall’altro, amplia le possibilità di modifica dei concorrenti in raggruppamento, in quanto, nell’introdurre la nozione di “sostituzione”, ammette la modifica del raggruppamento anche in via “aggiuntiva” e/o “suppletiva”.
In sostanza, il legislatore ha consentito ai raggruppamenti, colpiti da vicende relative ad uno dei componenti per condotte ai primi non imputabili e sulle quali gli stessi non hanno alcun potere di controllo, di prevedere l’estromissione dei medesimi partecipanti all’A.T.I., con conseguente riduzione soggettiva e ridistribuzione interna tra i superstiti dei compiti esecutivi, ovvero la loro sostituzione, con il limite dell’immodificabilità dell’offerta presentata in sede di gara.
Il legislatore ha quindi spostato l’attenzione dal soggetto, il partecipante, all’oggetto della gara: mentre è consentita la modifica soggettiva dell’operatore, a condizione del rispetto dei requisiti di qualificazione, l’offerta già presentata non può in alcun modo subire modifiche rispetto al contenuto prospettato all’atto della domanda, pena la violazione del principio della par condicio .
Va, tuttavia, precisato che la norma consente il suddetto “correttivo” solo in caso di tempestiva e spontanea resipiscenza dell’operatore economico, non contemplando l’ipotesi di sostituzione o estromissione successiva al rilievo da parte della S.A. della mancanza dei requisiti previsti dalla lex specialis .
In particolare, ai sensi del co. 1, lett. a) della norma in parola, se le cause di esclusione o il venir meno del requisito di qualificazione si sono verificati prima della presentazione dell’offerta, è onere del raggruppamento comunicarle all’Amministrazione, in fase di presentazione delle offerte, in uno al nominativo dell’impresa interessata, esplicitando al contempo le misure adottate per ovviare alla situazione ovvero le ragioni che non hanno consentito l’adozione statim di tali misure; se, invece, le cause di esclusione si sono verificate successivamente alla presentazione dell’offerta o se il requisito di partecipazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell’offerta, le misure adottate (estromissione o sostituzione con altro soggetto, fatta salva l’immodificabilità oggettiva dell’offerta presentata) devono essere comunicate alla S.A. prima dell’atto di aggiudicazione (art. 97, co. 1, lett. b).
Occorre a questo punto precisare, per quanto qui di interesse, che se apparentemente l’articolo in parola sembra dedicarsi con una normativa di dettaglio alla regolamentazione della perdita del requisito per la sola fase di gara, non è revocabile in dubbio che essa possa applicarsi anche ai casi in cui la sostituzione o l’estromissione dell’operatore dal raggruppamento avvenga in fase esecutiva, stante l’ampia formulazione del co. 2 dell’art. 97 cit. per cui “ Fermo restando l’articolo 96, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d’appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l’operatore economico è escluso con decisione motivata ”.
Una tale conclusione risulta, difatti, coerente con l’indiscussa possibilità di modificazione soggettiva già patrocinata dalla giurisprudenza nella vigenza del D.lgs. 50/2016 per tale fase, oltre che con la necessità di garantire il rispetto del c.d. “principio di continuità dei requisiti” valevole per tutta le fasi della commessa pubblica sino alla sua conclusione (Consiglio di Stato, Ad. Pl., 24 aprile 2024, n. 7).
In ogni caso, sul piano procedimentale, l’Amministrazione, dopo aver ricevuto la richiamata comunicazione (in fase di gara o in fase esecutiva), valutate le misure in concreto adottate, è tenuta a determinarsi, nell’esercizio delle proprie facoltà discrezionali, sulla richiesta del raggruppamento, potendo rigettarla soltanto nel caso di rimedi ritenuti intempestivi o comunque insufficienti.
In sintesi, la norma, in un’ottica di favor per la conservazione della partecipazione del raggruppamento alla gara e della permanenza del rapporto contrattuale eventualmente in essere, consente alla S.A. di non procedere direttamente all’esclusione dell’intero R.T.I. o alla caducazione del contratto, a condizione che si siano verificate le condizioni di cui al co. 2 dell’art. 97 del D.lgs. n. 36/2023 (sostituzione o estromissione del partecipante al raggruppamento colpito dalla causa di esclusione o dalla perdita della qualificazione richiesta) e che il concorrente abbia adempiuto agli oneri comunicativi.
Per converso, se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o non sufficienti, l’operatore economico viene escluso con decisione motivata (la quale ultima, richiesta solo nel caso di esclusione, fa trasparire, ancora una volta, il favor del nuovo codice per la conservazione della partecipazione del raggruppamento alla gara e per il mantenimento del contratto eventualmente stipulato).
Orbene, tanto premesso in punto di diritto, occorre precisare che nel caso di specie l’Amministrazione, dopo aver ricevuto la comunicazione da parte del RZ circa la perdita della qualificazione per la categoria OS21 da parte della mandante DE s.r.l., ha ritenuto non soltanto che questa fosse tempestiva ma anche che l’estromissione della partecipante fosse una misura idonea e sufficiente per consentire all’operatore economico di proseguire comunque l’esecuzione del contratto in essere, non comportando la modifica soggettiva de qua alcuna alterazione sostanziale dell’offerta presentata in fase di gara.
E, ad avviso di questo Collegio, le conclusioni cui è pervenuta l’amministrazione, che sottendono valutazioni comunque discrezionali della S.A., resistono alle avverse censure di illegittimità non solo in ragione della ratio insita nell’istituto di favor partecipationis in commento, ma anche in virtù del principio del risultato che, com’è noto, permea l’intero ciclo di vita delle pubbliche commesse (dalla fase di gara, a quella di aggiudicazione fino alla fase di esecuzione del contratto).
Nello specifico, pur volendo avallare la ricostruzione di parte ricorrente secondo cui la DE s.r.l., prima della scadenza del termine previsto per la presentazione dell’offerta (7 ottobre 2024), aveva già perso la qualificazione SOA per la categoria OS21, non può non rilevarsi come l’auspicata esclusione dell’intero raggruppamento dalla gara, o meglio la mancata autorizzazione alla richiesta riduzione a fronte del contratto già stipulato, si scontrerebbe con i principi del risultato e di proporzionalità cui si ispira ampiamente il nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
Non può invero sottacersi come il RZ abbia rappresentato alla committente non soltanto l’impossibilità di conoscere prontamente l’intervenuta perdita del requisito in parola da parte della mandante (nel verbale del 29 agosto 2025 mai oggetto di querela di falso si legge invero che “ il RZ RG ha richiesto più volte alla DE un riscontro per avere chiarimenti sulla contestazione della perdita della qualificazione nella categoria OS21; che stante l’accavallamento della chiusura festiva delle rispettive società non è stato possibile prima un confronto tra le parti ”), ma ha altresì dimostrato – e ciò appare dirimente ai fini della declaratoria di legittimità del gravato provvedimento autorizzatorio – di possedere da sola tutti i requisiti richiesti dal bando per la partecipazione alla gara e per l’esecuzione del contratto all’esito stipulato.
Dunque, assumendo quale faro del ragionamento il principio cardine del settore dell’evidenza pubblica del favor partecipationis variamente richiamato in questa sede, il quale “ sottende anche l’interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, inteso all’individuazione dell’offerta maggiormente vantaggiosa e conveniente per l’amministrazione appaltante ” (Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2024, n. 334), deve ragionevolmente privilegiarsi la soluzione “conservativa” del rapporto contrattuale, maggiormente coerente con il principio pro concorrenziale, atteso che è l’unica idonea a favorire, anche nella fase di esecuzione (ovverosia quella del rapporto), la realizzazione del risultato economico sotteso alla pubblica commessa, ovverosia l’attuazione dell’intervento pubblico nei tempi programmati e in modo tecnicamente adeguato.
E tanto pure nell’ottica il principio del risultato, espressamente previsto dall’art. 1 del D.lgs. n. 36/2023 ma comunque già implicito nella logica del sistema previgente alla novella normativa, che impone di tutelare l’interesse pubblico a che i contratti siano efficacemente e tempestivamente affidati ed eseguiti: in altri termini, la concorrenza rimane sì un valore fondante, ma non postula la necessità che la committente attivi in ogni caso procedure più complesse o propenda per la rinnovazione della gara allorquando l’operazione economica sottesa al contratto possa ritenersi comunque nei fatti inalterata anche alla luce delle vicende che hanno coinvolto, sul versante soggettivo, l’operatore economico a struttura plurisoggettiva.
In definitiva, non può quindi convenirsi con la ricorrente circa l’assunto per cui l’asserita intempestività della comunicazione di riduzione avrebbe dovuto comportare, in ogni caso, il rigetto della richiesta della mandataria, con conseguente caducazione del contratto di appalto in essere: l’esclusione del RZ aggiudicatario (con conseguente compromissione del rapporto contrattuale in fieri ) a fronte di un’offerta rimasta nei fatti inalterata anche a seguito della riduzione del “sovrabbondante” R.T.I. (tenuto conto che i requisiti di partecipazione risultano comunque soddisfatti dalla permanenza in gara del RZ quale unico operatore economico), lungi dal comportare una violazione dei principi di par condicio , di affidabilità dell’operatore economico e, in generale, delle regole di gara che sottendono alla ratio della previsione di tempestiva informazione della S.A. di cui all’art. 97 del D.lgs. n. 36/2023, si scontrerebbe, per vero, proprio con i principi del favor partecipationis e del risultato più sopra richiamati, che mirano a salvaguardare la buona riuscita della gara in quanto funzionale alla cure e alla tutela dell’interesse pubblico e alla tempestiva ed efficiente realizzazione della pubblica commessa.
Ne consegue che il provvedimento dirigenziale gravato con l’atto di motivi aggiunti si rivela legittimo, anche in virtù della circostanza per cui l’amministrazione, pur non essendone ex lege obbligata (come in premessa precisato), ha debitamente motivato in ordine alla sufficienza dell’iniziativa correttiva assunta dal raggruppamento in quanto di per sé idonea a consentire il mantenimento dell’aggiudicazione da parte dell’unico operatore economico da solo capace di continuare l’esecuzione dell’appalto.
Né, d’altro canto, può validamente sostenersi che, a fronte dell’intervenuta modifica soggettiva dell’aggiudicatario, le parti (aggiudicataria e stazione appaltante) avrebbero dovuto provvedere alla stipula di un nuovo e diverso contratto d’appalto.
Premesso che, per tabulas , risulta che il contratto di appalto n. 1158 del 3 luglio 2025 sia stato sottoscritto proprio con il RZ AB RG (all’epoca in qualità di capogruppo del R.T.I. con la DE s.r.l.), è la stessa amministrazione che, nella determina gravata, rimasta peraltro incontestata in parte qua , ha autorizzato “ il CONSORZIO IL RG con il raggruppamento temporaneo di professionisti a proseguire le attività previste dal contratto di “Affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo complesso Torre Schola ”.
Appare dunque ragionevole ammettere che l’autorizzazione alla riduzione abbia prodotto un effetto successorio nel rapporto contrattuale, consentendo al RZ, già parte del rapporto seppur in altra veste, di proseguire da solo nell’esecuzione delle prestazioni previste; il che si rivela all’evidenza coerente con il noto principio di conservazione degli atti giuridici che trova costante applicazione sia nel diritto civile che nel diritto amministrativo.
Ne consegue che, per tutte le ragioni pocanzi esposte, il ricorso per motivi aggiunti è in toto infondato.
Ciò posto, stante l’infondatezza delle esaminate censure di illegittimità dell’aggiudicazione in favore del RZ AB RG, la subordinata domanda di declaratoria di inefficacia del contratto stipulato a valle ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., ai fini del subentro della ricorrente nella esecuzione del medesimo ex art. 124 c.p.a., non può che essere dichiarata improcedibile.
A questo punto, tenuto conto del rigetto del ricorso principale integrato da quello per motivi aggiunti, il ricorso incidentale escludente proposto dal RZ AB RG, per quanto già esposto in premessa, non può che dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli articoli 42, comma 1 e 35, comma 1, lett. c) c.p.a., essendo evidente che l’interesse dell’aggiudicataria a proporre ricorso incidentale, al fine di contestare la mancata esclusione dalla gara della ricorrente principale, è venuto radicalmente meno avendo la stessa conservato il bene della vita già ottenuto (l’aggiudicazione) ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. IV, 15 aprile 2021, n. 3094).
Dunque, in definitiva: il ricorso principale è in parte improcedibile quanto ai motivi riguardanti la mancanza dei requisiti di partecipazione alla gara della DE s.r.l. e la omessa verifica del loro possesso da parte della stazione appaltante prima dell’aggiudicazione (a seguito dell’estromissione da raggruppamento della società partecipante) (sub III, IV e VI), in parte improcedibile con riguardo alla domanda di declaratoria di inefficacia del contratto stipulato a valle ex artt. 121 e 122 c.p.a. ai fini del subentro nella relativa esecuzione ex art. 124 c.p.a. e per il resto respinto; il ricorso per motivi aggiunti è respinto; il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Considerata l’opera prestata nella causa e le risultanze dell’attività svolta dal verificatore Ciro Iozzino come utilizzata per la presente decisione, visto l’art. 66, co. 4 c.p.a. e valutati i parametri di legge per la liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice, il Collegio ritiene congrua la determinazione in euro 3.000,00 (tremila/00) del compenso spettante al verificatore, da cui vanno detratti eventuali acconti già percepiti, con la precisazione che il detto importo deve essere posto per intero a carico del ricorrente in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato dai motivi aggiunti e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, così dispone:
- dichiara in parte improcedibile per le ragioni esposte in motivazione e per il resto respinto il ricorso principale;
- respinge il ricorso per motivi aggiunti;
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Comune di Maiori e del RZ AB RG nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) ciascuno, oltre accessori di legge, unitamente alla refusione del contributo unificato nella misura di quanto versato per la proposizione del ricorso incidentale.
Liquida in favore del verificatore per l’incarico svolto la somma complessiva di euro 3.000,00 (tremila/00) a titolo di compenso per l’attività svolta, ponendo l’obbligo di pagamento a carico di parte ricorrente soccombente in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
AU PO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU PO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO