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6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 100.
(Segni distintivi delle navi)
Ferme le disposizioni degli articoli 141 e 142 del codice, ogni nave destinata al servizio di pilotaggio deve essere dipinta in nero con una fascia bianca di centimetri venti al di sotto dell'orlo superiore del bordo, distinta dall'indicazione, segnata in maniera visibile sui lati esterni della prora o della poppa e sul fumaiolo, della lettera "P" o della parola "Pilota" e deve tenere alzata, di giorno, la bandiera H del codice internazionale dei segnali che indica la presenza del pilota a bordo, e, di notte, i fanali prescritti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare.
(Segni distintivi delle navi)
Ferme le disposizioni degli articoli 141 e 142 del codice, ogni nave destinata al servizio di pilotaggio deve essere dipinta in nero con una fascia bianca di centimetri venti al di sotto dell'orlo superiore del bordo, distinta dall'indicazione, segnata in maniera visibile sui lati esterni della prora o della poppa e sul fumaiolo, della lettera "P" o della parola "Pilota" e deve tenere alzata, di giorno, la bandiera H del codice internazionale dei segnali che indica la presenza del pilota a bordo, e, di notte, i fanali prescritti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare.
Commentari • 115
- 1. INFORTUNI: Committente responsabile se ignorate le regole antiDi Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 62.338753
[…] Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. 5. […]
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Giurisprudenza • 2
- 1. Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/02/2021, n. 353Provvedimento: […] Rileva questa Corte che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che in tema di servizio di pilotaggio (consistente nell'assistenza alle navi in manovra, affidato alle apposite corporazioni di piloti), il rapporto tra il pilota e la corporazione di appartenenza, secondo la disciplina di cui agli artt. 86 e segg. cod. nav. e 100 e segg. del d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (recante il Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione), ha natura associativa ed esula dall'ambito del lavoro subordinato in quanto le prestazioni del pilota sono effettuate autonomamente in favore del comandante della nave da pilotare, […] – piuttosto- a tutelare gli interessi della collettività organizzata dei marittimi che vi prestano servizio.Leggi di più...
- responsabilità degli organi amministrativi·
- improcedibilità domanda·
- azione sociale di responsabilità·
- art. 2393 bis c.c.·
- corporazione piloti·
- art. 2392 c.c.·
- giurisdizione giudice ordinario·
- polizza assicurativa·
- danno patrimoniale·
- art. 18 regolamento locale pilotaggio