Articolo 100 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 99Articolo 101
Versione
6 maggio 1952
Art. 100.
(Segni distintivi delle navi)


Ferme le disposizioni degli articoli 141 e 142 del codice, ogni nave destinata al servizio di pilotaggio deve essere dipinta in nero con una fascia bianca di centimetri venti al di sotto dell'orlo superiore del bordo, distinta dall'indicazione, segnata in maniera visibile sui lati esterni della prora o della poppa e sul fumaiolo, della lettera "P" o della parola "Pilota" e deve tenere alzata, di giorno, la bandiera H del codice internazionale dei segnali che indica la presenza del pilota a bordo, e, di notte, i fanali prescritti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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