Articolo 2 della Legge 9 maggio 1989, n. 168
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26 maggio 1989
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16 luglio 1998
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10 dicembre 2016
Art. 2. (Funzioni) 1. Il Ministro:
a) elabora ogni tre anni il piano di sviluppo dell'universita' in base alle vigenti disposizioni e presenta al Parlamento, ogni triennio, un rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria, formulato sulla base delle relazioni delle universita', sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane;
c) procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del ministero destinati alle universita' sulla base di criteri oggettivi definiti con suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane, e gli enti di ricerca ((. . . )) , nel rispetto delle previsioni delle leggi di settore;
e) coordina le attivita' connesse alla partecipazione italiana a programmi di istruzione universitaria e ricerca scientifica e tecnologica comunitari ed internazionali, (( . . . )) nonche' la rappresentanza italiana in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica nelle sedi internazionali, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e, in quelle comunitarie, anche con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Gli accordi internazionali in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica, che riguardano le amministrazioni dello Stato, le universita' e gli enti pubblici di ricerca per programmi di rilevanza nazionale e internazionale, sono stipulati, fatti salvi i principi di autonomia di cui al titolo II, previa intesa con il ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
f) propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) programmi di incentivazione e sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel settore privato, ((. . . )) ;
g) coordina le funzioni relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell' articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , ridefinendone con apposito decreto ministeriale finalita' ed organizzazione, ed esercita altresi', nell'ambito di attivita' di ricerca scientifica e tecnologica, funzioni di supporto al monitoraggio e alla valutazione della ricerca, nonche' di previsione tecnologica e di analisi di impatto delle tecnologie; h) assicura, con il Ministro della pubblica istruzione, il coordinamento fra l'istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione in Italia e nei rapporti comunitari, collabora alle iniziative di aggiornamento del personale della scuola, ai sensi dell'articolo 4, e favorisce la ricerca in campo educativo.
2. Al Ministro e al Ministero sono trasferite le funzioni in materia di istruzione universitaria, ivi comprese quelle relative ai ruoli organici del personale ad esse addetto, nonche' quelle in materia di ricerca scientifica e tecnologica, attribuite:
a) al Presidente e alla presidenza del Consiglio dei ministri;
b) al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
c) al Ministro e al Ministero della pubblica istruzione.
3. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 GIUGNO 1998, N. 204)) .
Entrata in vigore il 10 dicembre 2016
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