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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/11/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1798/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
GOP1 - Prima Sez. Civile Bis
R.G. 1798/2020
Il Giudice Onorario, dott. Salvatore Irullo, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1798/2020 R.G., posta in decisione, all'udienza 23.10.2025, e promossa tra c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. MESSINA Parte_1 P.IVA_1
VI
- Attore opponente a decreto ingiuntivo –
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
OR RI
- Convenuto opposto –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 23.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che, con ricorso per Decreto Ingiuntivo, , quale amministratore Controparte_1 del condominio cessato dall'incarico, chiedeva emettersi provvedimento che intimasse al il pagamento di €.8.418,76, di cui € 4.675,00 per compensi amministratore Parte_1
e € 3.743,76 per anticipazioni in favore del Condominio per il pagamento delle fatture del CP_2
Condominio In particolare, allegava di avere amministrato il Parte_1 Parte_1 dall'anno 2007, quando era stato nominato amministratore con delibera assembleare del 10.2.2007, e fino al mese di marzo 2019, essendo stato nominato nuovo amministratore, in favore del quale aveva eseguito il passaggio di consegne in data 5.4.2019 e di non avere avuti corrisposte le somme relative ai compensi e ai pagamenti anticipati in favore del . Parte_1
pagina1 di 6 Con Decreto Ingiuntivo n. 191/2020, in accoglimento del ricorso, il Tribunale ingiungeva al con sede in Messina, via Gesù e Maria in San Leone, is 431, di Parte_1 pagare, per le causali di cui in ricorso, a la somma di € 8.418,76 oltre gli Controparte_1 interessi legali dalla mora sino al soddisfo, e le spese e l'onorario del procedimento, che si liquidavano in complessivi € 685,50, di cui € 145,50 per rimborso spese esenti art. 15 D.P.R. 633/72 ed € 540,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi CPA ed IVA, come per legge, e successive occorrende.
Avverso il suddetto D.I. il condominio proponeva opposizione, eccependo che le Parte_1 somme ingiunte non erano dovute in quanto la situazione contabile rappresentata dal non CP_1 corrispondeva a quella effettiva, con la conseguenza che il non era da ritenersi creditore del CP_1
Condominio, bensì debitore del condominio.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio , contestando quanto Controparte_1 eccepito dal debitore ingiunto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa era istruita documentalmente e attraverso l'espletamento di C.T.U. contabile.
Disposta la trattazione cartolare, la causa era posta in decisione.
L'opposizione proposta non appare provata e, pertanto, va rigettata.
Invero, attraverso l'opposizione si dà l'avvio ad un giudizio ordinario, che rappresenta lo strumento attraverso si realizza un contraddittorio differito, in cui non si deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma se la pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione sia fondata.
Nella presente controversia, ha rappresentato in ricorso che:” il Dott. Controparte_1
è stato nominato amministratore del Condominio G. TI v. Gesù e Maria in Controparte_1
San Leone is. 431 n. 33 Messina, C.F. : con delibera assembleare del 10.02.2007; - P.IVA_1 che il compenso in favore dell'istante quale amministratore di è stato deliberato nella Parte_1 suddetta assemblea pari a € 1.100,00 annui, comprensivo di oneri fiscali e Cassa Previdenza;
-che il
Dott. ha amministrato dall'anno 2007 ininterrottamente il sino al CP_1 Parte_1 mese di marzo 2019, avendo eseguito il passaggio di consegne in favore del nuovo amministratore in data 5.4.2019, come da verbale di consegna che si allega;
-che relativamente agli anni 2015,
2016,2017, 2018 e sino al mese di marzo 2019 l'istante non ha ricevuto i compensi maturati per la propria attività di gestione, pari a complessivi € 4.675,00 ( ossia € 4.400,00 per gli anni
2015,2016,2017 e 2019 e € 275,00 per i tre mesi di gestione condominiale anno 2019); -che gli importi dovuti per l'attività di amministratore del relativi agli anni di Parte_1 gestione sopra detti sono riconosciuti nel bilancio consuntivo anno 2015 -approvato alla assemblea pagina2 di 6 del 1.2/7/2016 che si all.ga – e nei bilanci consuntivi anni 2016,2017 e 2018 approvati alla assemblea del 8.9/3/2019( all.ta); Che, inoltre, il debito del Condominio nei confronti del Dott. CP_1
a titolo di compensi per l'attività di amministratore di condominio è altresì riconosciuto
[...] nella “ Situazione patrimoniale riscontrata al 31.12.2018 con allegato dettaglio dei debiti e crediti” datata 12.6.2019 e sottoscritta dal nuovo amministratore del Condominio sig. Parte_1 [...]
. Che, per mero errore materiale era stata emessa fattura n. 10/2019 dell'importo di € Pt_2
1.190,00 in acconto su tali compensi, per la quale è stata inviata nota di credito n. 1/19 del 22.10.19 trasmessa a mezzo PEC del 3.1.20. Che inoltre in favore del Dott. deve essere Controparte_1 altresì corrisposta la somma di € 3.743,76 a titolo di esborsi anticipati dall'istante in favore del per pagamento fatture . Che, infatti, nel corso degli anni il ricorrente è Parte_1 CP_2 stato costretto ad anticipare in favore del mediante addebito sul proprio c.c. Parte_1 bancario, l'importo complessivo di € 7.169,00 per il pagamento di fatture eseguite a mezzo i CP_2 sottelencati assegni Monte Dei Paschi di Siena che si allegano in copia unitamente a ricevuta di pagamento dell : -Assegno del 3.4.2009 dell'importo di € 500,00 -Assegno del 4.6.2009 CP_2
dell'importo di € 500,00 -Assegno del 9.5.2011 dell'importo di € 700,00 -Assegno del 21.11.2011
dell'importo di € 619,00 -Assegno del 12.3.2012 dell'importo di € 650,00 -Assegno del 13.12.2013
dell'importo di € 800,00 -Assegno del 21.1.2014 dell'importo di € 500,00 -Assegno del 10.2.2014
dell'importo di € 500,00 -Assegno del 21.3.2014 dell'importo di € 400,00 -Assegno del 31.3.2014
dell'importo di € 400,00 -Assegno del 19.6.2014 dell'importo di € 1600,00 Che di tale importo di €
7.1.69,00 è dovuto dal il saldo di € 3.743,76, come è possibile altresì evincere Parte_1 dai Riparto Consuntivi gestione acqua che si allegano dall'anno 2007 all'anno 2014, laddove risulta che quanto versato dai condomini per il pagamento delle bollette ( per un totale di € CP_2
36.735,18) è inferiore agli importi utilizzatiti per il pagamento delle bollette , pari a € CP_2
40.478,94. Pertanto, la differenza tra quanto pagato per bollette e quanto incassato dai CP_2 condomini è il totale anticipato dal ricorrente (ossia € 40.478,94- € 36735,18=€ 3.743,76).”.
Con l'atto di opposizione il ha offerto come prova documentale solo Controparte_3
l'estratto conto al 31.12.2018, sostenendo che nel rendiconto 2018, approvato con delibera CP_4 assembleare del 9/3/2019, non vi era traccia né della situazione debitoria nei confronti dell' , CP_2 né dei versamenti effettuati dai condomini per il pagamento delle bollette dell'acqua, né dei pagamenti che il sostiene di aver effettuato all' . Secondo l'opponente il credito CP_1 CP_2 reclamato dal per bollette , che sostiene di avere personalmente pagato, e relative CP_1 CP_2 agli anni 2009, 2011, 2012, 2013 e 2014, sarebbe inesistente. Secondo l'opponente tale inesistenza dei pagamenti si poteva accertare se l'opposto avesse prodotto il registro di contabilità contenente i pagamenti relativi ai consumi dell'acqua. Secondo il Condominio opponente le bollette relative ai pagina3 di 6 suddetti anni non soltanto sarebbero state pagate con i soldi dei condomini e non con quelli del
, ma addirittura le somme versate dai primi superavano ampiamente gli importi pagati CP_1 all' e quindi il Condominio ritiene che la differenza sia stata utilizzata dal per pagarsi CP_2 CP_1 le proprie competenze.
Secondo il Condominio, in particolare, dall'estratto conto al 31/12/2018, si evince che CP_2 la situazione debitoria del Condominio, a tale data, era pari ad €.21.084,99, cosa che non poteva essere se il aveva provveduto, come da lui sostenuto, a pagare questo debito con denaro CP_1 proprio.
Secondo , infine, non avendo il , quale ex amministratore, mai consegnato Parte_1 CP_1 il libro cassa al suo successore, dal quale si potevano evincere i versamenti dei condomini relativi alle bollette , si ricaverebbe che il ha trattenuto tali somme per pagarsi le proprie CP_2 CP_1 competenze, motivo per cui non potrebbe vantare alcun credito nei confronti del condominio.
Va però evidenziato che disposta C.T.U., il consulente dott. , così Persona_1 concludeva: “Il sottoscritto, sulla base dei dati ricavati dalla documentazione in atti, ritiene di poter fornire la seguente risposta in ordine al seguente quesito posto “Determinare sulla base della documentazione in atti, il credito vantato dal Dott. a titolo di compensi Controparte_1 professionali per la gestione del negli anni 2015,2016,2017,2018 e fino a Parte_1 marzo 2019, nonché di accertare e quantificare l'eventuale somma residua a lui dovuta per anticipazioni spese ”. Dall'esame della documentazione agli atti si determina: a) in €.4.605,00 CP_2 il credito vantato dal dr. a titolo di compensi professionali alla data del 09/03/2019 (data CP_1 di nomina del nuovo amministratore Sig. ), così distinto: anno importo 2015 1.100,00 Parte_2
2016 1.100,00 2017 1.100,00 2018 1.100,00 2019 205,00 totale 4.605,00
b) in €.3.749,26 l'eventuale somma residua a favore del dr. per anticipazioni spese CP_1
ammonterebbe ad €. 3.749,26, come da seguente prospetto riepilogativo: Somme versate dai CP_2 condomini su riparto consumo acqua 36.735,18 utilizzo somme versate dai condomini su riparto acqua per spese gestione ordinaria - 4.700,00 Somme disponibili per pagamento 32.035,18 CP_2
Somme pagate dal condominio - 21.994,70 somme anticipate dall'amministratore - 13.789,74 eventuali somme da restituire all'amministratore - 3.749,26 Si ribadisce che il sottoscritto non ha potuto effettuare alcuna verifica in merito alla evidenza dei versamenti effettuati dai condomini per la gestione acqua sul libro giornale e sugli estratti conto bancari intestati al e che dagli Parte_1 atti di causa risulta approvato dall'assemblea dei condomini solo il piano di riparto acqua relativo al conguaglio 2014 – 31/12/2015.”.
In particolare, il C.T.U. relazionava che “e) debito condominio nei confronti dell alla CP_2 data del 31/12/2018 esposto nel conto consuntivo per un ammontare di €. 21.084,99
pagina4 di 6 Dall'esame dell'atto di messa in mora dell' nei confronti del CP_2 Parte_1 emesso in data 09/01/2020, (all.64) risulta che il debito di €. 21.084,99, esposto nel conto consuntivo anno 2018 (all.3), è determinato dal mancato pagamento delle seguenti fatture, emesse successivamente alla n. 22248/2015 del 14/01/2015 concernente il periodo 01/04/2014 – 31/08/2014, pertanto, tale debito, è successivo a quello relativo alle ripartizioni ed ai pagamenti effettuati, nella qualità, dal dr. . CP_1
f) determinazione eventuale somma residua a favore del dr. per anticipazioni spese CP_1
CP_2
Stante quanto sopra specificato, sulla base della documentazione in atti, senza alcuna verifica effettuata sul libro giornale e sugli estratti conto bancari intestati al condominio, l'eventuale somma residua a favore del dr. per anticipazioni spese ammonterebbe ad €. 3.749,26, come CP_1 CP_2 da seguente prospetto riepilogativo:..”
Ne consegue che la tesi adombrata dal opponente che il avesse già Parte_1 CP_1 incassato le somme per cui ha chiesto emettersi ingiunzione di pagamento non ha trovato prova, constatandosi, peraltro, che il opponente non ha prodotto, come avrebbe potuto in quanto Parte_1 verosimilmente nella propria disponibilità, almeno gli estratti del conto condominiale da cui poter evincere i pagamenti effettuati dai condomini per pagare i consumi idrici.
Ne consegue, in conclusione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, comprese quelle relative alla disposta C.T.U., seguono la soccombenza e sono liquidate, a favore dell'opposto, per la presente fase di giudizio, a favore di e sono Controparte_1 poste a carico dell'opponente Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del sottoscritto Giudice Onorario in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Parte_1
c.f. nei confronti di (c.f.
[...] P.IVA_1 Controparte_1
), disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa, così provvede: C.F._1
Rigetta le domande attoree, confermando il Decreto Ingiuntivo n. 191/2020 emesso dal
Tribunale di Messina in data 31.1.2020 nel procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 389/2020;
Condanna il c.f. , al pagamento a favore di Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), delle spese del presente grado del Controparte_1 C.F._1 giudizio, che liquida in € 2.540, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pagina5 di 6 Pone definitivamente a carico del c.f. il Parte_1 P.IVA_1 pagamento delle spese di C.T.U.
Così deciso in Messina, il 25 novembre 2025
Il Giudice onorario
Dott. Salvatore Irullo
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
GOP1 - Prima Sez. Civile Bis
R.G. 1798/2020
Il Giudice Onorario, dott. Salvatore Irullo, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1798/2020 R.G., posta in decisione, all'udienza 23.10.2025, e promossa tra c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. MESSINA Parte_1 P.IVA_1
VI
- Attore opponente a decreto ingiuntivo –
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
OR RI
- Convenuto opposto –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 23.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che, con ricorso per Decreto Ingiuntivo, , quale amministratore Controparte_1 del condominio cessato dall'incarico, chiedeva emettersi provvedimento che intimasse al il pagamento di €.8.418,76, di cui € 4.675,00 per compensi amministratore Parte_1
e € 3.743,76 per anticipazioni in favore del Condominio per il pagamento delle fatture del CP_2
Condominio In particolare, allegava di avere amministrato il Parte_1 Parte_1 dall'anno 2007, quando era stato nominato amministratore con delibera assembleare del 10.2.2007, e fino al mese di marzo 2019, essendo stato nominato nuovo amministratore, in favore del quale aveva eseguito il passaggio di consegne in data 5.4.2019 e di non avere avuti corrisposte le somme relative ai compensi e ai pagamenti anticipati in favore del . Parte_1
pagina1 di 6 Con Decreto Ingiuntivo n. 191/2020, in accoglimento del ricorso, il Tribunale ingiungeva al con sede in Messina, via Gesù e Maria in San Leone, is 431, di Parte_1 pagare, per le causali di cui in ricorso, a la somma di € 8.418,76 oltre gli Controparte_1 interessi legali dalla mora sino al soddisfo, e le spese e l'onorario del procedimento, che si liquidavano in complessivi € 685,50, di cui € 145,50 per rimborso spese esenti art. 15 D.P.R. 633/72 ed € 540,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi CPA ed IVA, come per legge, e successive occorrende.
Avverso il suddetto D.I. il condominio proponeva opposizione, eccependo che le Parte_1 somme ingiunte non erano dovute in quanto la situazione contabile rappresentata dal non CP_1 corrispondeva a quella effettiva, con la conseguenza che il non era da ritenersi creditore del CP_1
Condominio, bensì debitore del condominio.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio , contestando quanto Controparte_1 eccepito dal debitore ingiunto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa era istruita documentalmente e attraverso l'espletamento di C.T.U. contabile.
Disposta la trattazione cartolare, la causa era posta in decisione.
L'opposizione proposta non appare provata e, pertanto, va rigettata.
Invero, attraverso l'opposizione si dà l'avvio ad un giudizio ordinario, che rappresenta lo strumento attraverso si realizza un contraddittorio differito, in cui non si deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma se la pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione sia fondata.
Nella presente controversia, ha rappresentato in ricorso che:” il Dott. Controparte_1
è stato nominato amministratore del Condominio G. TI v. Gesù e Maria in Controparte_1
San Leone is. 431 n. 33 Messina, C.F. : con delibera assembleare del 10.02.2007; - P.IVA_1 che il compenso in favore dell'istante quale amministratore di è stato deliberato nella Parte_1 suddetta assemblea pari a € 1.100,00 annui, comprensivo di oneri fiscali e Cassa Previdenza;
-che il
Dott. ha amministrato dall'anno 2007 ininterrottamente il sino al CP_1 Parte_1 mese di marzo 2019, avendo eseguito il passaggio di consegne in favore del nuovo amministratore in data 5.4.2019, come da verbale di consegna che si allega;
-che relativamente agli anni 2015,
2016,2017, 2018 e sino al mese di marzo 2019 l'istante non ha ricevuto i compensi maturati per la propria attività di gestione, pari a complessivi € 4.675,00 ( ossia € 4.400,00 per gli anni
2015,2016,2017 e 2019 e € 275,00 per i tre mesi di gestione condominiale anno 2019); -che gli importi dovuti per l'attività di amministratore del relativi agli anni di Parte_1 gestione sopra detti sono riconosciuti nel bilancio consuntivo anno 2015 -approvato alla assemblea pagina2 di 6 del 1.2/7/2016 che si all.ga – e nei bilanci consuntivi anni 2016,2017 e 2018 approvati alla assemblea del 8.9/3/2019( all.ta); Che, inoltre, il debito del Condominio nei confronti del Dott. CP_1
a titolo di compensi per l'attività di amministratore di condominio è altresì riconosciuto
[...] nella “ Situazione patrimoniale riscontrata al 31.12.2018 con allegato dettaglio dei debiti e crediti” datata 12.6.2019 e sottoscritta dal nuovo amministratore del Condominio sig. Parte_1 [...]
. Che, per mero errore materiale era stata emessa fattura n. 10/2019 dell'importo di € Pt_2
1.190,00 in acconto su tali compensi, per la quale è stata inviata nota di credito n. 1/19 del 22.10.19 trasmessa a mezzo PEC del 3.1.20. Che inoltre in favore del Dott. deve essere Controparte_1 altresì corrisposta la somma di € 3.743,76 a titolo di esborsi anticipati dall'istante in favore del per pagamento fatture . Che, infatti, nel corso degli anni il ricorrente è Parte_1 CP_2 stato costretto ad anticipare in favore del mediante addebito sul proprio c.c. Parte_1 bancario, l'importo complessivo di € 7.169,00 per il pagamento di fatture eseguite a mezzo i CP_2 sottelencati assegni Monte Dei Paschi di Siena che si allegano in copia unitamente a ricevuta di pagamento dell : -Assegno del 3.4.2009 dell'importo di € 500,00 -Assegno del 4.6.2009 CP_2
dell'importo di € 500,00 -Assegno del 9.5.2011 dell'importo di € 700,00 -Assegno del 21.11.2011
dell'importo di € 619,00 -Assegno del 12.3.2012 dell'importo di € 650,00 -Assegno del 13.12.2013
dell'importo di € 800,00 -Assegno del 21.1.2014 dell'importo di € 500,00 -Assegno del 10.2.2014
dell'importo di € 500,00 -Assegno del 21.3.2014 dell'importo di € 400,00 -Assegno del 31.3.2014
dell'importo di € 400,00 -Assegno del 19.6.2014 dell'importo di € 1600,00 Che di tale importo di €
7.1.69,00 è dovuto dal il saldo di € 3.743,76, come è possibile altresì evincere Parte_1 dai Riparto Consuntivi gestione acqua che si allegano dall'anno 2007 all'anno 2014, laddove risulta che quanto versato dai condomini per il pagamento delle bollette ( per un totale di € CP_2
36.735,18) è inferiore agli importi utilizzatiti per il pagamento delle bollette , pari a € CP_2
40.478,94. Pertanto, la differenza tra quanto pagato per bollette e quanto incassato dai CP_2 condomini è il totale anticipato dal ricorrente (ossia € 40.478,94- € 36735,18=€ 3.743,76).”.
Con l'atto di opposizione il ha offerto come prova documentale solo Controparte_3
l'estratto conto al 31.12.2018, sostenendo che nel rendiconto 2018, approvato con delibera CP_4 assembleare del 9/3/2019, non vi era traccia né della situazione debitoria nei confronti dell' , CP_2 né dei versamenti effettuati dai condomini per il pagamento delle bollette dell'acqua, né dei pagamenti che il sostiene di aver effettuato all' . Secondo l'opponente il credito CP_1 CP_2 reclamato dal per bollette , che sostiene di avere personalmente pagato, e relative CP_1 CP_2 agli anni 2009, 2011, 2012, 2013 e 2014, sarebbe inesistente. Secondo l'opponente tale inesistenza dei pagamenti si poteva accertare se l'opposto avesse prodotto il registro di contabilità contenente i pagamenti relativi ai consumi dell'acqua. Secondo il Condominio opponente le bollette relative ai pagina3 di 6 suddetti anni non soltanto sarebbero state pagate con i soldi dei condomini e non con quelli del
, ma addirittura le somme versate dai primi superavano ampiamente gli importi pagati CP_1 all' e quindi il Condominio ritiene che la differenza sia stata utilizzata dal per pagarsi CP_2 CP_1 le proprie competenze.
Secondo il Condominio, in particolare, dall'estratto conto al 31/12/2018, si evince che CP_2 la situazione debitoria del Condominio, a tale data, era pari ad €.21.084,99, cosa che non poteva essere se il aveva provveduto, come da lui sostenuto, a pagare questo debito con denaro CP_1 proprio.
Secondo , infine, non avendo il , quale ex amministratore, mai consegnato Parte_1 CP_1 il libro cassa al suo successore, dal quale si potevano evincere i versamenti dei condomini relativi alle bollette , si ricaverebbe che il ha trattenuto tali somme per pagarsi le proprie CP_2 CP_1 competenze, motivo per cui non potrebbe vantare alcun credito nei confronti del condominio.
Va però evidenziato che disposta C.T.U., il consulente dott. , così Persona_1 concludeva: “Il sottoscritto, sulla base dei dati ricavati dalla documentazione in atti, ritiene di poter fornire la seguente risposta in ordine al seguente quesito posto “Determinare sulla base della documentazione in atti, il credito vantato dal Dott. a titolo di compensi Controparte_1 professionali per la gestione del negli anni 2015,2016,2017,2018 e fino a Parte_1 marzo 2019, nonché di accertare e quantificare l'eventuale somma residua a lui dovuta per anticipazioni spese ”. Dall'esame della documentazione agli atti si determina: a) in €.4.605,00 CP_2 il credito vantato dal dr. a titolo di compensi professionali alla data del 09/03/2019 (data CP_1 di nomina del nuovo amministratore Sig. ), così distinto: anno importo 2015 1.100,00 Parte_2
2016 1.100,00 2017 1.100,00 2018 1.100,00 2019 205,00 totale 4.605,00
b) in €.3.749,26 l'eventuale somma residua a favore del dr. per anticipazioni spese CP_1
ammonterebbe ad €. 3.749,26, come da seguente prospetto riepilogativo: Somme versate dai CP_2 condomini su riparto consumo acqua 36.735,18 utilizzo somme versate dai condomini su riparto acqua per spese gestione ordinaria - 4.700,00 Somme disponibili per pagamento 32.035,18 CP_2
Somme pagate dal condominio - 21.994,70 somme anticipate dall'amministratore - 13.789,74 eventuali somme da restituire all'amministratore - 3.749,26 Si ribadisce che il sottoscritto non ha potuto effettuare alcuna verifica in merito alla evidenza dei versamenti effettuati dai condomini per la gestione acqua sul libro giornale e sugli estratti conto bancari intestati al e che dagli Parte_1 atti di causa risulta approvato dall'assemblea dei condomini solo il piano di riparto acqua relativo al conguaglio 2014 – 31/12/2015.”.
In particolare, il C.T.U. relazionava che “e) debito condominio nei confronti dell alla CP_2 data del 31/12/2018 esposto nel conto consuntivo per un ammontare di €. 21.084,99
pagina4 di 6 Dall'esame dell'atto di messa in mora dell' nei confronti del CP_2 Parte_1 emesso in data 09/01/2020, (all.64) risulta che il debito di €. 21.084,99, esposto nel conto consuntivo anno 2018 (all.3), è determinato dal mancato pagamento delle seguenti fatture, emesse successivamente alla n. 22248/2015 del 14/01/2015 concernente il periodo 01/04/2014 – 31/08/2014, pertanto, tale debito, è successivo a quello relativo alle ripartizioni ed ai pagamenti effettuati, nella qualità, dal dr. . CP_1
f) determinazione eventuale somma residua a favore del dr. per anticipazioni spese CP_1
CP_2
Stante quanto sopra specificato, sulla base della documentazione in atti, senza alcuna verifica effettuata sul libro giornale e sugli estratti conto bancari intestati al condominio, l'eventuale somma residua a favore del dr. per anticipazioni spese ammonterebbe ad €. 3.749,26, come CP_1 CP_2 da seguente prospetto riepilogativo:..”
Ne consegue che la tesi adombrata dal opponente che il avesse già Parte_1 CP_1 incassato le somme per cui ha chiesto emettersi ingiunzione di pagamento non ha trovato prova, constatandosi, peraltro, che il opponente non ha prodotto, come avrebbe potuto in quanto Parte_1 verosimilmente nella propria disponibilità, almeno gli estratti del conto condominiale da cui poter evincere i pagamenti effettuati dai condomini per pagare i consumi idrici.
Ne consegue, in conclusione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, comprese quelle relative alla disposta C.T.U., seguono la soccombenza e sono liquidate, a favore dell'opposto, per la presente fase di giudizio, a favore di e sono Controparte_1 poste a carico dell'opponente Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del sottoscritto Giudice Onorario in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Parte_1
c.f. nei confronti di (c.f.
[...] P.IVA_1 Controparte_1
), disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa, così provvede: C.F._1
Rigetta le domande attoree, confermando il Decreto Ingiuntivo n. 191/2020 emesso dal
Tribunale di Messina in data 31.1.2020 nel procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 389/2020;
Condanna il c.f. , al pagamento a favore di Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), delle spese del presente grado del Controparte_1 C.F._1 giudizio, che liquida in € 2.540, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pagina5 di 6 Pone definitivamente a carico del c.f. il Parte_1 P.IVA_1 pagamento delle spese di C.T.U.
Così deciso in Messina, il 25 novembre 2025
Il Giudice onorario
Dott. Salvatore Irullo
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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