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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/11/2025, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 2437/2017 – Udienza del giorno 25 novembre 2025- Pag. 1 di 8
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI PRIMA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 2437/2017 Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Verbale di Udienza del 25 novembre 2025 Sono presenti i difensori delle parti:
1. l'avv. SIMONETTI ALCIDE per parte ricorrente;
Parte_1
2. La dott.ssa Scalercio per per parte resistente
[...]
. Controparte_1
3. È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
Il Giudice invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.. Ciascun difensore presente si riporta a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi e conclusionali depositati in Cancelleria. Pertanto, dopo che ciascuno dei difensori ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo Giudice, alle ore 16:00 in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.., del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R.G. n.° 2437/2017 – Udienza del giorno 25 novembre 2025- Pag. 2 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni, al termine dell'udienza del giorno 25 novembre 2025, ha, mediante lettura del relativo dispositivo e contestuale deposito delle motivazioni, pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2437/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto” e vertente TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. ALCIDE SIMONETTI, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE -
E
, P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai funzionari delegati dott. GIUSEPPE GALLO e dott.ssa ROSSELLA SCALERCIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti
- RESISTENTE-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti.
1.1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 22.08.2017 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 267/2017 del 3.07.2017, notificata in data 26.07.2017, con cui la resistente ha ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 16.500,00 entro trenta giorni per la violazione dell'art. 3 L. n. 73/2002, per avere “impiegato i lavoratori subordinati BI Yonckey, e CP_2 Controparte_3 CP_4 occupati nella giornata del 13.04.2016 senza la preventiva comunicazione di Controparte_5 instaurazione del rapporto di lavoro”, emessa in seguito all'emissione del verbale di contestazione n. CS 00001/2016/159/01 del 2.05.2016, all'esito dell'accertamento ispettivo n. 156-139 del 13.04.2016. La ricorrente ha fondato la propria opposizione sui seguenti motivi:
- In via preliminare il provvedimento impugnato è nullo, data l'illegittimità dell'atto presupposto del verbale di contestazione.
- Il verbale di accertamento, ossia l'atto presupposto, infatti, è provvedimento di natura pubblicistica che si configura formalmente quale atto amministrativo soggetto alle regole ai principi generali in tema di procedimento amministrativo. Il provvedimento emesso dagli ispettori di Cosenza, dunque, non è esentato dalle dovute verifiche di legittimità. In tal senso il verbale è nullo per carenza di motivazione in quanto viziato da manifesta illogicità e/o contraddittorietà dell'atto, oltre che per difetto d'istruttoria.
- Nel caso di specie sussiste una manifesta discordanza tra le conclusioni cui giunge l'organo accertatore e le risultanze istruttorie acquisite dal medesimo organo ispettivo.
- Da qui ne discende la nullità del verbale di accertamento con ogni conseguenza di legge. R.G. n.° 2437/2017 – Udienza del giorno 25 novembre 2025- Pag. 3 di 8
- L'atto impugnato, essendo atto amministrativo, deve contenere a pena di nullità tutti gli elementi ad esso relativo, ivi inclusa l'autorità giudiziaria a cui rivolgersi e indicare le relative modalità e termini di impugnazione.
- Ciò basta a dichiarare la nullità dell'atto impugnato in quanto in violazione dell'art. 3 L. n 241/90, essendo stato disatteso il diritto di cui all'art. 24 Cost.
- Nel provvedimento de quo, non c'è traccia delle modalità di impugnazione, dunque il verbale impugnato è nullo.
- Nel merito il verbale deve essere annullato perché destituito di fondamento in fatto e in diritto.
- Gli ispettori hanno travisato i fatti, atteso che dalla presenza dei soggetti di cui in premessa è stata desunta la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare.
- Nella mattina del 13.04.2016 gli operai giammai erano intenti al lavori di potatura, ma invece si trovavano nel fondo per concordare i lavori da effettuare, essendo urgenti e di brevissima durata (2-3 giorni), tant'è vero che il consulente dell'azienda nella medesima giornata ha predisposto le comunicazioni di assunzione a prescindere dall'ispezione svolta.
- La presenza degli operai sul posto era giustificata dal fatto di visionare i luoghi oggetto dei lavori affidati, i quali sono stati svolti in modo autonomo, non continuativo (due giorni) e senza alcun potere di eterodirezione dell'opponente.
- Da qui deriva l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato, essendo quest'ultimo del tutto occasionale, senza vincolo di subordinazione, tale da determinare le comunicazioni preventive agli uffici preposti.
- Alla luce di ciò risulta inverosimile l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato anticipato.
- Dunque, le valutazioni conclusive dell'organo accertatore sono state disancorate dai dati oggettivi, in quanto discordanti e contraddittori rispetto alle indagini esperite che non tengono in debito conto il quadro istruttorio completo.
- Ne consegue che nessuna valenza probatoria assume il verbale di accertamento, atteso che l'efficacia probatoria privilegiata non assiste detti verbali per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, le quali, per poter rilevare a fini probatori, devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte del pubblico ufficiale.
- Da ciò ne discende la nullità del verbale, viziato peraltro dall'erronea applicazione delle sanzioni rispetto alla fattispecie contestata. Ciò posto, ha chiesto a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “- accertare e dichiarare, in via principale, l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione n. 267/2017, emessa dall' e per l'effetto dichiarare che Controparte_1 la sig.ra nulla deve all'Ufficio suddetto;
in via subordinata ridimensionare la Parte_1 misura delle sanzioni irrogate;
- condannare la , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore dell'istante delle spese e competenze di giudizio”.
1.2. In seguito alla notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza, con memoria di costituzione e risposta depositata in data 18.04.2018 si è costituito in giudizio l' deducendo che: Controparte_1
- In primo luogo, del tutto vaga nella sua formulazione, oltre che infondata, è la sollevata eccezione di nullità del provvedimento impugnato per illegittimità derivata dal presupposto verbale di contestazione.
- Dalla lettura del verbale di contestazione si rileva agevolmente che, lungi dall'essere
“manifestamente illogico e contraddittorio”, contiene tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia, ovvero: gli esiti dettagliati dell'accertamento e le fonti di prova degli illeciti rilevati, la possibilità di estinguere gli illeciti provvedendo a regolarizzare la posizione dei lavoratori irregolarmente occupati secondo le prescrizioni impartite ai sensi dell'art. R.G. n.° 2437/2017 – Udienza del giorno 25 novembre 2025- Pag. 4 di 8
22 d. lgs. 151/2015 oltre al pagamento della sanzione nella misura del minimo edittale, nonché l'indicazione degli strumenti di tutela messi a disposizione dell'ordinamento.
- In relazione a tale ultimo punto si rileva che nel verbale unico di accertamento non può essere indicata alcuna autorità giurisdizionale cui rivolgersi atteso che non è un atto conclusivo del procedimento di irrogazione della sanzione amministrative e quindi il verbale non ha una autonoma e diretta efficacia lesiva della sfera giuridica del destinatario, il quale dovrà attendere l'emissione dell'ulteriore provvedimento costituito dall'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 L. n. 689/81 per poter proporre opposizione in sede giurisdizionale.
- Del pari infondate sono le sollevate eccezioni relative al merito delle contestazioni dell'illecito, dato che i lavoratori in questione, all'atto della verifica ispettiva del 13.04.2016 sono stati trovati intenti al lavoro nel fondo agricolo della ricorrente e risultavano occupati in assenza della prescritta preventiva comunicazione di assunzione. I 5 lavoratori sono stati anche intervistati dal personale di vigilanza e hanno tutti concordemente dichiarato di aver iniziato le loro prestazioni lavorative quella stessa mattina alle ore 7:30 e all'arrivo degli ispettori, alle ore 9:20 la ditta non aveva ancora provveduto ai prescritti adempimenti che, come noto, devono essere effettuati entro le ore 24:00 del giorno precedente l'inizio delle prestazioni lavorative. Tanto premesso, l' ha chiesto a Controparte_1 questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… rigettare il ricorso proposto da
perché infondato in fatto e in diritto e conseguentemente convalidare l'ordinanza- Parte_1 ingiunzione opposta con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente , da liquidare ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 Controparte_1 comma 2 del D.Lgs. 149/2015”.
1.3. Rigettate le richieste istruttorie formulate dall'opponente, all'esito dei disposti rinvii, all'udienza del 25/11/25 le parti hanno discusso oralmente la causa e il Tribunale ha deciso la causa come segue, mediante lettura del presente provvedimento e successivo deposito telematico.
2. Principi in materia
2.1 L'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689, si configura come atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile, di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria in ordine agli illeciti ascritti al trasgressore. L'opposizione, allora, una volta proposta devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa. Il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione si struttura come un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa della autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto spettano rispettivamente alla P.A. e all'opponente (cfr. Cass. S.U. n. 20930 del 2009).
2.2. L'oggetto del giudizio è delimitato, per l'opponente, dai motivi fatti valere con l'opposizione, con la conseguenza che il giudice non ha il potere di rilevare d'ufficio vizi dell'atto impugnato o del procedimento che lo ha preceduto che non siano stati dedotti dall'opponente, ad eccezione di quelli che siano tali da renderlo non semplicemente illegittimo, ma giuridicamente inesistente (Cass. civ. n. 15333 del 2005). Per la Pubblica amministrazione opposta, sussiste, invece, il divieto di dedurre circostanze o motivi diversi da quelli enunciati con l'ingiunzione a sostegno della propria pretesa.
2.3. Va, inoltre, chiarito quanto segue in ordine all'onere probatorio posto in capo alle parti del procedimento di opposizione ad ordinanza di ingiunzione. Poiché il giudizio di opposizione a ordinanza di ingiunzione è giudizio avente ad oggetto la legittimità e la fondatezza della pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, 11 co. l. 689/81, è posto in capo all'amministrazione l'onere probatorio concernente i fatti costitutivi del diritto ad applicare la sanzione, ossia gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito e sulla parte opponente l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o R.G. n.° 2437/2017 – Udienza del giorno 25 novembre 2025- Pag. 5 di 8
impeditivi del diritto, determinando l'accoglimento dell'opposizione nel caso in cui non vi siano prove sufficienti sulla responsabilità dell'opponente.
3. Tempus regit factum Quanto, poi, alla successione di norme nel tempo, si ricorda che deve essere applicata la normativa vigente all'epoca della sua commissione, dovendosi l'Amministrazione attenere al principio tempus regit factum, comunemente accolto dalla giurisprudenza della Corte in materia di illeciti amministrativi laddove l'operatività dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di analogia, risultante dalla L. n. 689 del 1981, art. 1, comporta l'assoggettamento della condotta alla legge del tempo del suo verificarsi (ex plurimis, Cass. 16630/03; Cass. 3676/04; Cass. 4781/04; Cass. 6769/04; Cass. 11459/04). I suddetti principi trovano applicazione anche rispetto a disposizioni abrogative di sanzioni, restando irrilevante il carattere più favorevole della disposizione sopravvenuta (cfr. Cass. civ., sez. lav. n. 5210 del 2009, proprio in materia di lavoro).
4. Nel merito.
4.1. L'opposizione proposta è infondata e deve essere rigettata.
4.2. Infondato è il primo motivo di opposizione, relativamente al lamentato vizio di difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Va precisato, sul punto, che il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato, attraverso un autonomo esame dei presupposti di fatto e diritto della infrazione contestata. Nel caso di specie, i punti essenziali della controversia sono stati tutti esaminati e la motivazione del provvedimento non è inesistente. Ed infatti, in merito alla rilevanza dell'eventuale vizio di motivazione presente nell'ordinanza va ricordato che il provvedimento con cui la competente P.A., disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest'ultimo una sanzione amministrativa è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza- ingiunzione risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, essendo oggetto dell'opposizione non il provvedimento della P.A., ma il rapporto sanzionatorio ad esso sotteso (cfr. Cass. civ., Sez. II, 11 maggio 2010, n° 11280). Del resto, dal corpo della ordinanza ingiunzione emerge chiaramente la descrizione dell'illecito, le condotte contestate, le norme violate nonché la sanzione applicata. A mero titolo di precisazione, poi, deve ulteriormente osservarsi che deve essere ritenuta legittima la motivazione per relationem, con richiamo ad altri atti del procedimento sanzionatorio portati a conoscenza degli interessati, dai quali si possa ricavare in modo sufficiente l'indicazione delle ragioni giustificative del provvedimento (v. ex multis Cass. Civ. 20189 del 2008; Cass. Civ. 10757 del 2008). Del resto, l'obbligo specificamente imposto dall'art. 18 c. 2 l. n. 689 del 1981 di motivare il provvedimento con il quale si applica la sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quella di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti. Pertanto, dal momento che l'ordinanza ingiunzione rinvia anche al verbale unico di accertamento del 02.05.2016 e al rapporto n. 484/2016 del 9.11.2016 non vi è dubbio che il provvedimento impugnato risulti motivato ed esplicite risultano sia le condotte sanzionate sia le violazioni in cui l'opponente è incorso (cfr. par. 4.4) 4.3. Parimenti infondato è quanto dedotto in via preliminare dall'opponente in relazione alla mancata indicazione dell'autorità giudiziaria dinanzi al quale proporre opposizione nell'atto presupposto. Il verbale unico di accertamento, quale atto presupposto preordinato all'emissione della successiva ordinanza ingiunzione, è atto inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, a conclusione del R.G. n.° 2437/2017 – Udienza del giorno 25 novembre 2025- Pag. 6 di 8
procedimento amministrativo, infligge la sanzione con l'ordinanza-ingiunzione che non è, pertanto, autonomamente impugnabile, in quanto insuscettibile di divenire titolo esecutivo (Cfr. Cass. n. 11369 del 2020). Da ciò ne consegue, dunque, che nel verbale unico di accertamento, non occorre che sia indicata l'autorità giudiziaria presso cui proporre opposizione, essendo tale indicazione necessaria solo all'esito del procedimento amministrativo, che si conclude con l'ordinanza-ingiunzione. Ne consegue il rigetto del relativo motivo di opposizione proposto.
4.4. Altresì infondato è il motivo di gravame con cui l'opponente ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza opposta e degli atti presupposti, negando che i soggetti indicati nel verbale stessero svolgendo attività lavorativa al momento dell'accertamento dell'illecito. Si rileva, anzitutto, la parziale contraddittorietà del motivo di opposizione proposto, dal quale sembra ammettersi che i lavoratori, al momento dell'accesso ispettivo, stessero effettivamente svolgendo l'attività riscontrata dagli ispettori in sede di accesso ispettivo;
ed infatti, la ricorrente ha dapprima dichiarato che la presenza dei lavoratori sul campo il giorno dell'accertamento si è resa necessaria non già per l'espletamento di attività lavorativa ma soltanto per accordarsi in relazione all'attività lavorativa futura da svolgersi sul campo, per poi affermare, in un secondo momento, che l'attività lavorativa svolta era stata caratterizzata da mancanza di eterodirezione e comunque per la durata di soli due giorni, con conseguente ammissione dello svolgimento di attività lavorativa da parte dei lavoratori presso la propria ditta (Cfr. ricorso introduttivo). Ad ogni modo, si osserva nel merito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, a cui si ritiene di dare continuità, il valore probatorio dei verbali ispettivi deve essere ricostruito secondo il seguente paradigma: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle parti o da terzi;
c) argomento di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale (Cass. Civ. n. 166 del 2014). Pertanto, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro, accanto alla piena prova relativamente ai fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. in termini ex multis Cass. Civ. Sez. Lav. n. 15073 del 2008; Cass. Civ. n. 11934 del 2019; Cass. civ., sez. lav. n. 24416 del 2008). Sotto tale ultimo profilo, in ordine agli accertamenti effettuati, gli stessi, per la loro natura, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria, qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine. In applicazione di tali principi deve essere rilevato come l'ordinanza-ingiunzione opposta trova il proprio fondamento nel rapporto n. 484/2016 del 9.11.2016, relativo agli accertamenti iniziati il 13.04.2016 e definiti in data 13.05.2016 con il verbale unico di accertamento e notificazione n. CS00001/2016-159-01 del 2.05.2016, dalle dichiarazioni rese dai lavoratori e dallo stesso datore di lavoro agli Ispettori in data 13.04.2016, nonché dal diretto accertamento dei fatti da parte degli Ispettori (cfr. documentazione in atti). Alla luce del costante insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato, non si può dubitare che la verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai predetti soggetti sia assistita da fede privilegiata, essendo i verbalizzanti pubblici ufficiali, con la conseguenza che tali verbali fanno fede fino a querela di falso del fatto che i soggetti suddetti hanno reso tali dichiarazioni. R.G. n.° 2437/2017 – Udienza del giorno 25 novembre 2025- Pag. 7 di 8
Non può essere quindi posto in dubbio che le dichiarazioni siano state rese dai soggetti nei termini riportati nei verbali. Si tratta, a parere del Tribunale, di elementi particolarmente rilevanti, dal momento che le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale in sede ispettiva, pur liberamente valutabili, sono in assoluto dotate di un significativo grado di attendibilità, in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti. Peraltro, le dichiarazioni rese dai lavoratori sono chiare, univoche e concordanti, nonché coerenti con quanto visivamente riscontrato dagli ispettori in sede di primo accesso ispettivo e con quanto dichiarato dalla datrice di lavoro. Ed invero, gli ispettori hanno anzitutto chiarito in sede di primo accesso ispettivo di aver personalmente visto i cinque lavoratori intenti nell'attività di potatura delle piante presso la ditta della ricorrente. Coerentemente con quanto da questi appurato personalmente, deve darsi atto di quanto dichiarato dalla stessa in sede di ispezione, che ha riferito loro: “le persone che avete trovato Parte_1 intente ad effettuare lavori di potatura nell'aranceto lavorano nella giornata di oggi – Li ho chiamati per lavorare per due giorni. Stamattina hanno iniziato a lavorare alle 7:30. In tutto sono 5 persone” (Cfr. verbale unico di accertamento), con valore latamente confessorio di tali dichiarazioni. In modo univoco, poi, tutti e cinque i lavoratori indicati nell'ordinanza ingiunzione opposta hanno confermato quanto già dichiarato dalla , ossia di svolgere l'attività di potatura degli Parte_1 aranci, di non aver sottoscritto un contratto di lavoro, di aver iniziato l'attività alle ore 7:30, precisando, peraltro, BI Yonckey, e di essere al loro CP_2 Controparte_5 primo giorno di lavoro (Cfr. verbali di dichiarazioni allegati in atti). Il quadro probatorio emerso è, pertanto, univoco. Né sussistono elementi di segno contrario allegati da parte della ricorrente idonei a scalfire la predetta ricostruzione, ovvero a supportare la ricostruzione dei fatti prospettata nel proprio ricorso introduttivo, risultando irrilevante l'unica dichiarazione difforme di che differisce dalle altre esclusivamente con Controparte_3 riferimento al numero dei lavoratori impiegati, da questi indicati nel numero complessivo di sei e non 5 (Cfr. verbali di dichiarazioni in atti). Peraltro, deve darsi atto che i verbalizzanti, al momento dell'accertamento ispettivo hanno altresì rilevato che soltanto in seguito all'accertamento dell'infrazione la datrice di lavoro ha provveduto alla regolare comunicazione di assunzione dei lavoratori, essendo “le ricevute di comunicazione di assunzione dei suindicati lavoratori, tutte trasmesse dopo l'accesso ispettivo in data 13.04.2016” (Cfr. verbale unico di accertamento in atti). Il motivo d'opposizione è dunque infondato, risultando provate le condotte sanzionate, consistenti nella violazione degli artt. 3, commi 3 e 3-ter D.L. 12/2002, convertito con L. 73/2002, come sostituito dall'art. 22, 1 co. D. Lgs. n. 151/2015 per avere impiegato i 5 lavoratori di cui all'ordinanza opposta per lo svolgimento di attività lavorativa consistente in attività di potatura di alberi di arance senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
4.5. Non può essere accolta poi la domanda di riduzione della sanzione amministrativa comminata in quanto ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 3 ter d.l. 12 del 2002 – nella versione vigente al momento della commissione del fatto - l'Amministrazione si è mantenuta nei parametri previsti dalla legge, in un range medio tra minimo e massimo, tenuto conto anche della durata della prestazione lavorativa espletata, non essendo stati neppure allegati specifici motivi sulla base dei quali ritenere la sproporzione o l'erroneità della sanzione irrogata.
4.6. In definitiva l'opposizione proposta deve essere integralmente respinta, con integrale conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
5. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente nei confronti della resistente e tenuto conto del disposto dell'art. 9 del D. Lgs. N.° 149/2015 (“In caso di esito favorevole della lite R.G. n.° 2437/2017 – Udienza del giorno 25 novembre 2025- Pag. 8 di 8
all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del CP_1 venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”) si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, entrato in vigore il 23.10.2022, in quanto tali parametri in base all'art. 28 di tale decreto “… si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ RIGETTA l'opposizione proposta e per l'effetto conferma l'ordinanza-ingiunzione opposta;
➢ CONDANNA la parte ricorrente al pagamento, in favore del resistente
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.032,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nelle misure di legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
➢ MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito. Così deciso in Castrovillari, il giorno 25 novembre 2025.
Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni
E' verbale.
Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetta all'ufficio per il processo, dott.ssa Annarita Bifano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI PRIMA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 2437/2017 Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Verbale di Udienza del 25 novembre 2025 Sono presenti i difensori delle parti:
1. l'avv. SIMONETTI ALCIDE per parte ricorrente;
Parte_1
2. La dott.ssa Scalercio per per parte resistente
[...]
. Controparte_1
3. È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
Il Giudice invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.. Ciascun difensore presente si riporta a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi e conclusionali depositati in Cancelleria. Pertanto, dopo che ciascuno dei difensori ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo Giudice, alle ore 16:00 in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.., del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R.G. n.° 2437/2017 – Udienza del giorno 25 novembre 2025- Pag. 2 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni, al termine dell'udienza del giorno 25 novembre 2025, ha, mediante lettura del relativo dispositivo e contestuale deposito delle motivazioni, pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2437/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto” e vertente TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. ALCIDE SIMONETTI, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE -
E
, P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai funzionari delegati dott. GIUSEPPE GALLO e dott.ssa ROSSELLA SCALERCIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti
- RESISTENTE-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti.
1.1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 22.08.2017 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 267/2017 del 3.07.2017, notificata in data 26.07.2017, con cui la resistente ha ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 16.500,00 entro trenta giorni per la violazione dell'art. 3 L. n. 73/2002, per avere “impiegato i lavoratori subordinati BI Yonckey, e CP_2 Controparte_3 CP_4 occupati nella giornata del 13.04.2016 senza la preventiva comunicazione di Controparte_5 instaurazione del rapporto di lavoro”, emessa in seguito all'emissione del verbale di contestazione n. CS 00001/2016/159/01 del 2.05.2016, all'esito dell'accertamento ispettivo n. 156-139 del 13.04.2016. La ricorrente ha fondato la propria opposizione sui seguenti motivi:
- In via preliminare il provvedimento impugnato è nullo, data l'illegittimità dell'atto presupposto del verbale di contestazione.
- Il verbale di accertamento, ossia l'atto presupposto, infatti, è provvedimento di natura pubblicistica che si configura formalmente quale atto amministrativo soggetto alle regole ai principi generali in tema di procedimento amministrativo. Il provvedimento emesso dagli ispettori di Cosenza, dunque, non è esentato dalle dovute verifiche di legittimità. In tal senso il verbale è nullo per carenza di motivazione in quanto viziato da manifesta illogicità e/o contraddittorietà dell'atto, oltre che per difetto d'istruttoria.
- Nel caso di specie sussiste una manifesta discordanza tra le conclusioni cui giunge l'organo accertatore e le risultanze istruttorie acquisite dal medesimo organo ispettivo.
- Da qui ne discende la nullità del verbale di accertamento con ogni conseguenza di legge. R.G. n.° 2437/2017 – Udienza del giorno 25 novembre 2025- Pag. 3 di 8
- L'atto impugnato, essendo atto amministrativo, deve contenere a pena di nullità tutti gli elementi ad esso relativo, ivi inclusa l'autorità giudiziaria a cui rivolgersi e indicare le relative modalità e termini di impugnazione.
- Ciò basta a dichiarare la nullità dell'atto impugnato in quanto in violazione dell'art. 3 L. n 241/90, essendo stato disatteso il diritto di cui all'art. 24 Cost.
- Nel provvedimento de quo, non c'è traccia delle modalità di impugnazione, dunque il verbale impugnato è nullo.
- Nel merito il verbale deve essere annullato perché destituito di fondamento in fatto e in diritto.
- Gli ispettori hanno travisato i fatti, atteso che dalla presenza dei soggetti di cui in premessa è stata desunta la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare.
- Nella mattina del 13.04.2016 gli operai giammai erano intenti al lavori di potatura, ma invece si trovavano nel fondo per concordare i lavori da effettuare, essendo urgenti e di brevissima durata (2-3 giorni), tant'è vero che il consulente dell'azienda nella medesima giornata ha predisposto le comunicazioni di assunzione a prescindere dall'ispezione svolta.
- La presenza degli operai sul posto era giustificata dal fatto di visionare i luoghi oggetto dei lavori affidati, i quali sono stati svolti in modo autonomo, non continuativo (due giorni) e senza alcun potere di eterodirezione dell'opponente.
- Da qui deriva l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato, essendo quest'ultimo del tutto occasionale, senza vincolo di subordinazione, tale da determinare le comunicazioni preventive agli uffici preposti.
- Alla luce di ciò risulta inverosimile l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato anticipato.
- Dunque, le valutazioni conclusive dell'organo accertatore sono state disancorate dai dati oggettivi, in quanto discordanti e contraddittori rispetto alle indagini esperite che non tengono in debito conto il quadro istruttorio completo.
- Ne consegue che nessuna valenza probatoria assume il verbale di accertamento, atteso che l'efficacia probatoria privilegiata non assiste detti verbali per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, le quali, per poter rilevare a fini probatori, devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte del pubblico ufficiale.
- Da ciò ne discende la nullità del verbale, viziato peraltro dall'erronea applicazione delle sanzioni rispetto alla fattispecie contestata. Ciò posto, ha chiesto a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “- accertare e dichiarare, in via principale, l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione n. 267/2017, emessa dall' e per l'effetto dichiarare che Controparte_1 la sig.ra nulla deve all'Ufficio suddetto;
in via subordinata ridimensionare la Parte_1 misura delle sanzioni irrogate;
- condannare la , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore dell'istante delle spese e competenze di giudizio”.
1.2. In seguito alla notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza, con memoria di costituzione e risposta depositata in data 18.04.2018 si è costituito in giudizio l' deducendo che: Controparte_1
- In primo luogo, del tutto vaga nella sua formulazione, oltre che infondata, è la sollevata eccezione di nullità del provvedimento impugnato per illegittimità derivata dal presupposto verbale di contestazione.
- Dalla lettura del verbale di contestazione si rileva agevolmente che, lungi dall'essere
“manifestamente illogico e contraddittorio”, contiene tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia, ovvero: gli esiti dettagliati dell'accertamento e le fonti di prova degli illeciti rilevati, la possibilità di estinguere gli illeciti provvedendo a regolarizzare la posizione dei lavoratori irregolarmente occupati secondo le prescrizioni impartite ai sensi dell'art. R.G. n.° 2437/2017 – Udienza del giorno 25 novembre 2025- Pag. 4 di 8
22 d. lgs. 151/2015 oltre al pagamento della sanzione nella misura del minimo edittale, nonché l'indicazione degli strumenti di tutela messi a disposizione dell'ordinamento.
- In relazione a tale ultimo punto si rileva che nel verbale unico di accertamento non può essere indicata alcuna autorità giurisdizionale cui rivolgersi atteso che non è un atto conclusivo del procedimento di irrogazione della sanzione amministrative e quindi il verbale non ha una autonoma e diretta efficacia lesiva della sfera giuridica del destinatario, il quale dovrà attendere l'emissione dell'ulteriore provvedimento costituito dall'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 L. n. 689/81 per poter proporre opposizione in sede giurisdizionale.
- Del pari infondate sono le sollevate eccezioni relative al merito delle contestazioni dell'illecito, dato che i lavoratori in questione, all'atto della verifica ispettiva del 13.04.2016 sono stati trovati intenti al lavoro nel fondo agricolo della ricorrente e risultavano occupati in assenza della prescritta preventiva comunicazione di assunzione. I 5 lavoratori sono stati anche intervistati dal personale di vigilanza e hanno tutti concordemente dichiarato di aver iniziato le loro prestazioni lavorative quella stessa mattina alle ore 7:30 e all'arrivo degli ispettori, alle ore 9:20 la ditta non aveva ancora provveduto ai prescritti adempimenti che, come noto, devono essere effettuati entro le ore 24:00 del giorno precedente l'inizio delle prestazioni lavorative. Tanto premesso, l' ha chiesto a Controparte_1 questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… rigettare il ricorso proposto da
perché infondato in fatto e in diritto e conseguentemente convalidare l'ordinanza- Parte_1 ingiunzione opposta con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente , da liquidare ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 Controparte_1 comma 2 del D.Lgs. 149/2015”.
1.3. Rigettate le richieste istruttorie formulate dall'opponente, all'esito dei disposti rinvii, all'udienza del 25/11/25 le parti hanno discusso oralmente la causa e il Tribunale ha deciso la causa come segue, mediante lettura del presente provvedimento e successivo deposito telematico.
2. Principi in materia
2.1 L'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689, si configura come atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile, di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria in ordine agli illeciti ascritti al trasgressore. L'opposizione, allora, una volta proposta devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa. Il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione si struttura come un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa della autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto spettano rispettivamente alla P.A. e all'opponente (cfr. Cass. S.U. n. 20930 del 2009).
2.2. L'oggetto del giudizio è delimitato, per l'opponente, dai motivi fatti valere con l'opposizione, con la conseguenza che il giudice non ha il potere di rilevare d'ufficio vizi dell'atto impugnato o del procedimento che lo ha preceduto che non siano stati dedotti dall'opponente, ad eccezione di quelli che siano tali da renderlo non semplicemente illegittimo, ma giuridicamente inesistente (Cass. civ. n. 15333 del 2005). Per la Pubblica amministrazione opposta, sussiste, invece, il divieto di dedurre circostanze o motivi diversi da quelli enunciati con l'ingiunzione a sostegno della propria pretesa.
2.3. Va, inoltre, chiarito quanto segue in ordine all'onere probatorio posto in capo alle parti del procedimento di opposizione ad ordinanza di ingiunzione. Poiché il giudizio di opposizione a ordinanza di ingiunzione è giudizio avente ad oggetto la legittimità e la fondatezza della pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, 11 co. l. 689/81, è posto in capo all'amministrazione l'onere probatorio concernente i fatti costitutivi del diritto ad applicare la sanzione, ossia gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito e sulla parte opponente l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o R.G. n.° 2437/2017 – Udienza del giorno 25 novembre 2025- Pag. 5 di 8
impeditivi del diritto, determinando l'accoglimento dell'opposizione nel caso in cui non vi siano prove sufficienti sulla responsabilità dell'opponente.
3. Tempus regit factum Quanto, poi, alla successione di norme nel tempo, si ricorda che deve essere applicata la normativa vigente all'epoca della sua commissione, dovendosi l'Amministrazione attenere al principio tempus regit factum, comunemente accolto dalla giurisprudenza della Corte in materia di illeciti amministrativi laddove l'operatività dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di analogia, risultante dalla L. n. 689 del 1981, art. 1, comporta l'assoggettamento della condotta alla legge del tempo del suo verificarsi (ex plurimis, Cass. 16630/03; Cass. 3676/04; Cass. 4781/04; Cass. 6769/04; Cass. 11459/04). I suddetti principi trovano applicazione anche rispetto a disposizioni abrogative di sanzioni, restando irrilevante il carattere più favorevole della disposizione sopravvenuta (cfr. Cass. civ., sez. lav. n. 5210 del 2009, proprio in materia di lavoro).
4. Nel merito.
4.1. L'opposizione proposta è infondata e deve essere rigettata.
4.2. Infondato è il primo motivo di opposizione, relativamente al lamentato vizio di difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Va precisato, sul punto, che il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato, attraverso un autonomo esame dei presupposti di fatto e diritto della infrazione contestata. Nel caso di specie, i punti essenziali della controversia sono stati tutti esaminati e la motivazione del provvedimento non è inesistente. Ed infatti, in merito alla rilevanza dell'eventuale vizio di motivazione presente nell'ordinanza va ricordato che il provvedimento con cui la competente P.A., disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest'ultimo una sanzione amministrativa è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza- ingiunzione risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, essendo oggetto dell'opposizione non il provvedimento della P.A., ma il rapporto sanzionatorio ad esso sotteso (cfr. Cass. civ., Sez. II, 11 maggio 2010, n° 11280). Del resto, dal corpo della ordinanza ingiunzione emerge chiaramente la descrizione dell'illecito, le condotte contestate, le norme violate nonché la sanzione applicata. A mero titolo di precisazione, poi, deve ulteriormente osservarsi che deve essere ritenuta legittima la motivazione per relationem, con richiamo ad altri atti del procedimento sanzionatorio portati a conoscenza degli interessati, dai quali si possa ricavare in modo sufficiente l'indicazione delle ragioni giustificative del provvedimento (v. ex multis Cass. Civ. 20189 del 2008; Cass. Civ. 10757 del 2008). Del resto, l'obbligo specificamente imposto dall'art. 18 c. 2 l. n. 689 del 1981 di motivare il provvedimento con il quale si applica la sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quella di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti. Pertanto, dal momento che l'ordinanza ingiunzione rinvia anche al verbale unico di accertamento del 02.05.2016 e al rapporto n. 484/2016 del 9.11.2016 non vi è dubbio che il provvedimento impugnato risulti motivato ed esplicite risultano sia le condotte sanzionate sia le violazioni in cui l'opponente è incorso (cfr. par. 4.4) 4.3. Parimenti infondato è quanto dedotto in via preliminare dall'opponente in relazione alla mancata indicazione dell'autorità giudiziaria dinanzi al quale proporre opposizione nell'atto presupposto. Il verbale unico di accertamento, quale atto presupposto preordinato all'emissione della successiva ordinanza ingiunzione, è atto inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, a conclusione del R.G. n.° 2437/2017 – Udienza del giorno 25 novembre 2025- Pag. 6 di 8
procedimento amministrativo, infligge la sanzione con l'ordinanza-ingiunzione che non è, pertanto, autonomamente impugnabile, in quanto insuscettibile di divenire titolo esecutivo (Cfr. Cass. n. 11369 del 2020). Da ciò ne consegue, dunque, che nel verbale unico di accertamento, non occorre che sia indicata l'autorità giudiziaria presso cui proporre opposizione, essendo tale indicazione necessaria solo all'esito del procedimento amministrativo, che si conclude con l'ordinanza-ingiunzione. Ne consegue il rigetto del relativo motivo di opposizione proposto.
4.4. Altresì infondato è il motivo di gravame con cui l'opponente ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza opposta e degli atti presupposti, negando che i soggetti indicati nel verbale stessero svolgendo attività lavorativa al momento dell'accertamento dell'illecito. Si rileva, anzitutto, la parziale contraddittorietà del motivo di opposizione proposto, dal quale sembra ammettersi che i lavoratori, al momento dell'accesso ispettivo, stessero effettivamente svolgendo l'attività riscontrata dagli ispettori in sede di accesso ispettivo;
ed infatti, la ricorrente ha dapprima dichiarato che la presenza dei lavoratori sul campo il giorno dell'accertamento si è resa necessaria non già per l'espletamento di attività lavorativa ma soltanto per accordarsi in relazione all'attività lavorativa futura da svolgersi sul campo, per poi affermare, in un secondo momento, che l'attività lavorativa svolta era stata caratterizzata da mancanza di eterodirezione e comunque per la durata di soli due giorni, con conseguente ammissione dello svolgimento di attività lavorativa da parte dei lavoratori presso la propria ditta (Cfr. ricorso introduttivo). Ad ogni modo, si osserva nel merito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, a cui si ritiene di dare continuità, il valore probatorio dei verbali ispettivi deve essere ricostruito secondo il seguente paradigma: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle parti o da terzi;
c) argomento di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale (Cass. Civ. n. 166 del 2014). Pertanto, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro, accanto alla piena prova relativamente ai fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. in termini ex multis Cass. Civ. Sez. Lav. n. 15073 del 2008; Cass. Civ. n. 11934 del 2019; Cass. civ., sez. lav. n. 24416 del 2008). Sotto tale ultimo profilo, in ordine agli accertamenti effettuati, gli stessi, per la loro natura, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria, qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine. In applicazione di tali principi deve essere rilevato come l'ordinanza-ingiunzione opposta trova il proprio fondamento nel rapporto n. 484/2016 del 9.11.2016, relativo agli accertamenti iniziati il 13.04.2016 e definiti in data 13.05.2016 con il verbale unico di accertamento e notificazione n. CS00001/2016-159-01 del 2.05.2016, dalle dichiarazioni rese dai lavoratori e dallo stesso datore di lavoro agli Ispettori in data 13.04.2016, nonché dal diretto accertamento dei fatti da parte degli Ispettori (cfr. documentazione in atti). Alla luce del costante insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato, non si può dubitare che la verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai predetti soggetti sia assistita da fede privilegiata, essendo i verbalizzanti pubblici ufficiali, con la conseguenza che tali verbali fanno fede fino a querela di falso del fatto che i soggetti suddetti hanno reso tali dichiarazioni. R.G. n.° 2437/2017 – Udienza del giorno 25 novembre 2025- Pag. 7 di 8
Non può essere quindi posto in dubbio che le dichiarazioni siano state rese dai soggetti nei termini riportati nei verbali. Si tratta, a parere del Tribunale, di elementi particolarmente rilevanti, dal momento che le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale in sede ispettiva, pur liberamente valutabili, sono in assoluto dotate di un significativo grado di attendibilità, in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti. Peraltro, le dichiarazioni rese dai lavoratori sono chiare, univoche e concordanti, nonché coerenti con quanto visivamente riscontrato dagli ispettori in sede di primo accesso ispettivo e con quanto dichiarato dalla datrice di lavoro. Ed invero, gli ispettori hanno anzitutto chiarito in sede di primo accesso ispettivo di aver personalmente visto i cinque lavoratori intenti nell'attività di potatura delle piante presso la ditta della ricorrente. Coerentemente con quanto da questi appurato personalmente, deve darsi atto di quanto dichiarato dalla stessa in sede di ispezione, che ha riferito loro: “le persone che avete trovato Parte_1 intente ad effettuare lavori di potatura nell'aranceto lavorano nella giornata di oggi – Li ho chiamati per lavorare per due giorni. Stamattina hanno iniziato a lavorare alle 7:30. In tutto sono 5 persone” (Cfr. verbale unico di accertamento), con valore latamente confessorio di tali dichiarazioni. In modo univoco, poi, tutti e cinque i lavoratori indicati nell'ordinanza ingiunzione opposta hanno confermato quanto già dichiarato dalla , ossia di svolgere l'attività di potatura degli Parte_1 aranci, di non aver sottoscritto un contratto di lavoro, di aver iniziato l'attività alle ore 7:30, precisando, peraltro, BI Yonckey, e di essere al loro CP_2 Controparte_5 primo giorno di lavoro (Cfr. verbali di dichiarazioni allegati in atti). Il quadro probatorio emerso è, pertanto, univoco. Né sussistono elementi di segno contrario allegati da parte della ricorrente idonei a scalfire la predetta ricostruzione, ovvero a supportare la ricostruzione dei fatti prospettata nel proprio ricorso introduttivo, risultando irrilevante l'unica dichiarazione difforme di che differisce dalle altre esclusivamente con Controparte_3 riferimento al numero dei lavoratori impiegati, da questi indicati nel numero complessivo di sei e non 5 (Cfr. verbali di dichiarazioni in atti). Peraltro, deve darsi atto che i verbalizzanti, al momento dell'accertamento ispettivo hanno altresì rilevato che soltanto in seguito all'accertamento dell'infrazione la datrice di lavoro ha provveduto alla regolare comunicazione di assunzione dei lavoratori, essendo “le ricevute di comunicazione di assunzione dei suindicati lavoratori, tutte trasmesse dopo l'accesso ispettivo in data 13.04.2016” (Cfr. verbale unico di accertamento in atti). Il motivo d'opposizione è dunque infondato, risultando provate le condotte sanzionate, consistenti nella violazione degli artt. 3, commi 3 e 3-ter D.L. 12/2002, convertito con L. 73/2002, come sostituito dall'art. 22, 1 co. D. Lgs. n. 151/2015 per avere impiegato i 5 lavoratori di cui all'ordinanza opposta per lo svolgimento di attività lavorativa consistente in attività di potatura di alberi di arance senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
4.5. Non può essere accolta poi la domanda di riduzione della sanzione amministrativa comminata in quanto ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 3 ter d.l. 12 del 2002 – nella versione vigente al momento della commissione del fatto - l'Amministrazione si è mantenuta nei parametri previsti dalla legge, in un range medio tra minimo e massimo, tenuto conto anche della durata della prestazione lavorativa espletata, non essendo stati neppure allegati specifici motivi sulla base dei quali ritenere la sproporzione o l'erroneità della sanzione irrogata.
4.6. In definitiva l'opposizione proposta deve essere integralmente respinta, con integrale conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
5. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente nei confronti della resistente e tenuto conto del disposto dell'art. 9 del D. Lgs. N.° 149/2015 (“In caso di esito favorevole della lite R.G. n.° 2437/2017 – Udienza del giorno 25 novembre 2025- Pag. 8 di 8
all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del CP_1 venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”) si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, entrato in vigore il 23.10.2022, in quanto tali parametri in base all'art. 28 di tale decreto “… si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ RIGETTA l'opposizione proposta e per l'effetto conferma l'ordinanza-ingiunzione opposta;
➢ CONDANNA la parte ricorrente al pagamento, in favore del resistente
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.032,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nelle misure di legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
➢ MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito. Così deciso in Castrovillari, il giorno 25 novembre 2025.
Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni
E' verbale.
Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetta all'ufficio per il processo, dott.ssa Annarita Bifano