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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/10/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 631/2025 R.G. Tribunale di Locri.
Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti del procedimento ex artt. 170 D.P.R. n. 115/2002, 15 D.lgs. n.
150/2011 e 281 decies e ss. C.P.C., iscritto al n. 631/2025 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, promosso da
(C.F.: ), nato il [...] a [...] C.F._1
Reggio Cal., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesca
Accardo (indirizzo PEC: ; Email_1
ricorrente nei confronti di
(C.F.: ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria (indirizzo PEC: ; Email_2
resistente contumace preso atto che l'udienza del 14.10.2025, destinata alla trattazione della causa, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con decreto di questo Ufficio del 21.09.2025, ritualmente comunicato alla parte ricorrente costituita;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti dall'anzidetta parte in data 13.10.2025, con le quali la stessa si riporta al contenuto dell'atto introduttivo chiedendo l'accoglimento integrale delle conclusioni ivi rassegnate;
Il Giudice visti gli artt. 127 ter, 281 terdecies e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Pagina 1 di 7 n. 631/2025 R.G. Tribunale di Locri.
Con ricorso del 25.06.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di trattazione della causa, l'avvocato ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto emesso dal Tribunale di Locri e comunicato in data 30.05.2025 nell'ambito del giudizio civile n. 1607/2022, nonché relativo alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore, nella misura di € 350,00 oltre accessori di legge, con riguardo all'attività difensiva espletata nell'interesse di già provvisoriamente ammesso dal C.O.A. al Patrocinio a Controparte_2
spese dello Stato, il quale aveva proposto giudizio di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis C.P.C. onde accertare la sussistenza del requisito della pensione di inabilità (effettivamente riconosciuto in sede di CTU omologata il 17.07.2023). In particolare, l'avvocato ricorrente ha lamentato, nei termini come argomentati nell'atto introduttivo a cui si rinvia, l'erroneità della quantificazione del compenso nella misura anzidetta (“-che in data 28.11.24 il ricorrente ha quindi depositato a mezzo portale SIAMM istanza di liquidazione del compenso allegando la nota spese, redatta secondo gli esatti riferimenti tabellari ex
D.M. 55/2014 per procedimento di istruzione preventiva di valore compreso tra €
52.001 ed € 260.000 (valori medi), di € 3.827,00 da decurtarsi della metà ex art. 130 DPR 115/2002, e pertanto di € 1.913,50 oltre rimborso spese generali;
-che con decreto pronunziato in data 27.05.25 e comunicato a mezzo PEC in data 30.05.25 il
Tribunale ha liquidato la complessiva somma di € 350,00 oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
-che anche applicando i parametri tariffari nel valore minimo, come risulta dalla nota specifica che si allega, avrebbero dovuto essere liquidati per la fase di studio € 567,00, per la fase introduttiva € 496,00 e per la fase istruttoria € 851,00, e così per un totale complessivo di € 1.914,00 da ridursi del 50% in € 957,00;”).
Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si costituiva il resistente
[...]
, pur se regolarmente evocato in giudizio presso l'indirizzo PEC del Controparte_1
domiciliatario ex lege indicato in epigrafe
L'opposizione in esame risulta parzialmente fondata e, quindi, va accolta nei termini e nei limiti di seguito argomentati.
Va premesso che, in mancanza di prova dell'effettiva entità della rendita vitalizia percepita dall' all'esito del giudizio di accertamento tecnico preventivo CP_2
Pagina 2 di 7 n. 631/2025 R.G. Tribunale di Locri.
obbligatorio, il valore di tale causa va ritenuto rientrante nello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (cfr., sul punto, Cass., sez. lav., ord. del 06.09.2025, in motivazione: “Come si legge ex multis in Cass. n. 32551/2022, «nella fattispecie, nella quale pacificamente viene in rilievo una prestazione previdenziale […] e non assistenziale, ai fini della determinazione del valore della causa si deve applicare il criterio previsto dall'art.13, comma 1°, cod. proc. civ. e, pertanto, se il titolo è controverso il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per dieci anni (Cass. S.U. n. 10455/2015)». Infatti, «questa Corte da tempo ha affermato che in materia di controversie previdenziali il valore della causa va determinato in base all'art. 13, comma 2, cod. proc. civ. "cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci", in quanto le relative prestazioni, pur partecipando della natura delle prestazioni alimentari, si concretizzano in una somma di denaro da corrispondere periodicamente e sono assimilabili alla rendita temporanea o vitalizia […] (Cass. S.U. n. 10454/2015). Il richiamato principio è stato applicato anche ai fini della determinazione del valore della causa nei procedimenti disciplinati dall'art. 445 bis cod. proc. civ. e, di conseguenza, ribadita l'inderogabilità dei minimi fissati dal d.m. 55/2014, lo scaglione di riferimento è stato individuato per le controversie assistenziali in quello compreso fra € 5.200,00 ed € 26.000,00 (cfr. fra le tante Cass. n. 10791/2020) e per le controversie previdenziali, pur tenuto conto dell'ammontare variabile della prestazione in contestazione, solitamente in quello compreso fra € 26.000,01 ed €52.000,00 (cfr.
Cass. 28090/2021)» (Cass. n. 35737/2022).”).
Ancora, dalla costante e condivisibile giurisprudenziali emerge che il compenso professionale va normalmente attestato al minimo per i giudizi di cui all'art. 445 bis, commi 1, 3 e 4, C.P.C., in quanto caratterizzati dall'assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico-legale d'ufficio (cfr.
Cass., sez. VI, 13/03/2017, n. 6457, in motivazione: “che, con riferimento all'asserito vincolo - del giudice alla determinazione media del compenso professionale ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, se ne deve rilevare la insussistenza nella normativa, secondo la quale (artt. 1 e 4) il giudice deve soltanto liquidare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe (è stato anche chiarito, con riferimento al D.M. n.
140 del 2012, che il giudice era tenuto ad indicare le concrete circostanze che la
Pagina 3 di 7 n. 631/2025 R.G. Tribunale di Locri.
giustificavano solo in caso di deroga ai minimi e massimi stabiliti dal citato D.M. n.
140 del 2012, cfr. Cass. n. 18167 del 16/09/2015; Cass. 11 gennaio 2016 n. 253;
Cass. 3 agosto 2016, n. 16225); che, pertanto, applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200 ed Euro 26.000,00 (due annualità della prestazione dell'indennità di accompagnamento) ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione - tenuto conto di tutte le fasi previste dal citato
D.M. n. 55 del 2014, ovvero tre per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito - sono, per il procedimento di istruzione preventiva,
Euro 1.314,00 e per il giudizio di merito Euro 2.884,50 (trattandosi di causa inquadrabile nella tab.
4 - cause di previdenza);”; Cass., sez. lav., 22/12/2020, n.
29311, in motivazione: “Ciò posto, può senz'altro convenirsi con parte ricorrente nel rilievo secondo cui, dovendo le cause di valore indeterminabile considerarsi, ai fini dell'individuazione dello scaglione applicabile per la regolazione delle spese di lite,
"di valore non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia" (D.M. n. 55 del 2014, art. 5, commi 5-6), quelle specificamente concernenti il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave dovrebbero essere inquadrate nel terzo degli scaglioni di cui all'allegato al D.M. n. 55 del 2014, cit. (tra Euro 26.001,00 ed Euro
52.000,00). Ma ciò, diversamente da quanto argomentato da parte ricorrente, non può comportare in alcun modo l'individuazione del compenso spettante al difensore in una somma compresa tra un minimo di Euro 1.699,00 e un massimo di Euro
2.910,00 (così il ricorso per cassazione, pag. 7), giacchè il D.M. n. 55 del 2014 cit., art. 4, comma 1, stabilisce espressamente che, nel tener conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, il giudice possa diminuirli "fino al 50 per cento" (e "di regola fino 70 per cento" per l'istruttoria) "in applicazione dei parametri generali", ossia in funzione "delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate": e ciò deve senz'altro affermarsi in relazione ad un giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c., commi 1, 3 e 4, caratterizzato dall'assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico-legale. Pertanto, dovendo procedersi
Pagina 4 di 7 n. 631/2025 R.G. Tribunale di Locri.
all'anzidetta riduzione del valore medio dei compensi indicato per i procedimenti di istruzione preventiva nella tabella 9 dell'allegato al D.M. n. 55 del 2014, il compenso minimo va individuato in Euro 1.212,00, risultanti dall'abbattimento del
50% dei compensi medi previsti per la fase di studio e la fase introduttiva
(rispettivamente indicati in Euro 945,00 e in Euro 750,00) e del 70% del compenso relativo alla fase istruttoria (indicato in Euro 1.215,00). E considerato che, nel caso di specie, il Tribunale ha liquidato la minor somma di Euro 1.050,00, senza in alcun modo motivare sullo scostamento rispetto allo standard tabellare, come pure avrebbe dovuto fare (cfr. da ult. Cass. n. 8146 del 2020), il decreto impugnato va cassato per quanto di ragione e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, liquidando le spese di lite della fase di istruzione preventiva nell'anzidetta somma di Euro 1.212,00.”; Cass., sez. lav., 18/11/2024, n.
29607, in motivazione: “3.1 - Ed invero, applicando il regime tariffario richiesto, come già calcolato anche in altre pronunce conformi di legittimità, gli importi minimi liquidabili per il procedimento di istruzione preventiva nelle controversie di valore indeterminabile ammontano ad Euro 1.212,00 per la fase di istruzione reventiva (pari ad Euro 270,00 per studio, Euro 337,50 per fase introduttiva di giudizio, ed Euro 303,00 per fase istruttoria/trattazione, così ridotte del 50% per rime due voci e del 70% la terza voce, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 55/14) e per il giudizio di merito ad Euro 3.903,00 (pari ad Euro 810,00 per studio, Euro 573,50 per fase introduttiva di giudizio, Euro 769,50 per fase istruttoria/trattazione, ed Euro
1.750,00 per fase decisionale, dovendosi ridurre del 50% le prime due voci e la quarta, e del 70% la terza voce, ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/14), per un totale di Euro
5.115,00. Il capo della pronuncia impugnato che ha liquidato complessivamente
Euro 3.000,00 per le spese di lite è, pertanto, affetto dal vizio di violazione di legge denunciato perché il Tribunale, in assenza di motivazione, le ha determinate in misura inferiore ai minimi come sopra individuati ed analiticamente richiesti. 4.
Anche sulla base delle tariffe modificate dal D.M. n. 147/2022 per le prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore -in applicazione del principio espresso da S. U. n. 33842/2022 - la liquidazione operata nell'impugnata sentenza sarebbe comunque inferiore ai minimi tariffari ad oggi vigenti (il compenso nei valori medi, ridotti dal 50%, ammonterebbe ad Euro 1.528,00 per l'istruzione
Pagina 5 di 7 n. 631/2025 R.G. Tribunale di Locri.
preventiva - di cui Euro 496,00 per studio, Euro 394,00 per introduttiva, Euro
638,00 per istruttoria - e ad Euro 4.636,50 per fase di merito - comprensiva di Euro
850,50 per studio, Euro 602,00 per introduttiva, Euro 1.346,50 per istruzione/trattazione, Euro 1.837,50 per decisione -, per un totale di Euro 6.164,50).
Nondimeno, la parte ricorrente ha ancorato espressamente la richiesta del maggiore compenso alle tariffe del DM 55/2014, senza aver esplicitato un'eventuale richiesta attualizzata ai minimi tariffari vigenti all'epoca del ricorso (quelle del DM
147/2022 entrato in vigore il 23/10/2022, a fronte dell'iscrizione del ricorso alla data del 19/12/2022), menzionando analiticamente in parte narrativa ed invocando nelle conclusioni la liquidazione di un importo precisamente determinato in Euro
5.115,00. Di talché, nel rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. (come in un caso analogo già affrontato da questa Corte, ord. n. 22952 del 2024), la domanda deve essere accolta nei termini di cui innanzi. La causa va dunque decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con la liquidazione delle spese del procedimento ex art. 445- bis c.p.c. nella misura di Euro 5.115,00, da cui va detratto quanto già liquidato in giudizio di merito (per Euro 3.000,00), come richiesto.”).
Trattandosi, dunque, nel caso di specie di controversia previdenziale, tenuto altresì conto che gli importi minimi da liquidare sono quelli indicati per i procedimenti di istruzione preventiva nella tabella 9 dell'allegato al D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, il compenso va così individuato in
Euro 764,00, risultante dall'abbattimento ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002 del 50% dei compensi minimi previsti per la fase di studio, la fase introduttiva e la fase istruttoria
(rispettivamente indicati in Euro 496,00, in Euro 394,00 ed Euro 638,00). Di conseguenza, la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnato decreto risulta inferiore ai minimi di legge e, quindi, in relazione all'anzidetta somma va riformato l'opposto decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
Considerato infine che l'ipotesi della soccombenza reciproca ricorre anche nell'ipotesi di accoglimento parziale anche solo quantitativo dell'unica domanda proposta in giudizio (così Cass. n. 10113 del 2018), nulla va disposto sulle spese di lite del presente giudizio.
Pagina 6 di 7 n. 631/2025 R.G. Tribunale di Locri.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promosse, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto, emesso dal
Tribunale di Locri nell'ambito del giudizio civile n. 1607/2022, di liquidazione dei compensi spettanti al difensore di già provvisoriamente Controparte_2 ammesso dal C.O.A. al Patrocinio a spese dello Stato, ridetermina il compenso in €
764,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- nulla sulle spese di lite del presente procedimento.
Così deciso in Locri il 16 ottobre 2025
Il Giudice
(dr. Andrea Amadei)
Pagina 7 di 7
Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti del procedimento ex artt. 170 D.P.R. n. 115/2002, 15 D.lgs. n.
150/2011 e 281 decies e ss. C.P.C., iscritto al n. 631/2025 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, promosso da
(C.F.: ), nato il [...] a [...] C.F._1
Reggio Cal., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesca
Accardo (indirizzo PEC: ; Email_1
ricorrente nei confronti di
(C.F.: ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria (indirizzo PEC: ; Email_2
resistente contumace preso atto che l'udienza del 14.10.2025, destinata alla trattazione della causa, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con decreto di questo Ufficio del 21.09.2025, ritualmente comunicato alla parte ricorrente costituita;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti dall'anzidetta parte in data 13.10.2025, con le quali la stessa si riporta al contenuto dell'atto introduttivo chiedendo l'accoglimento integrale delle conclusioni ivi rassegnate;
Il Giudice visti gli artt. 127 ter, 281 terdecies e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Pagina 1 di 7 n. 631/2025 R.G. Tribunale di Locri.
Con ricorso del 25.06.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di trattazione della causa, l'avvocato ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto emesso dal Tribunale di Locri e comunicato in data 30.05.2025 nell'ambito del giudizio civile n. 1607/2022, nonché relativo alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore, nella misura di € 350,00 oltre accessori di legge, con riguardo all'attività difensiva espletata nell'interesse di già provvisoriamente ammesso dal C.O.A. al Patrocinio a Controparte_2
spese dello Stato, il quale aveva proposto giudizio di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis C.P.C. onde accertare la sussistenza del requisito della pensione di inabilità (effettivamente riconosciuto in sede di CTU omologata il 17.07.2023). In particolare, l'avvocato ricorrente ha lamentato, nei termini come argomentati nell'atto introduttivo a cui si rinvia, l'erroneità della quantificazione del compenso nella misura anzidetta (“-che in data 28.11.24 il ricorrente ha quindi depositato a mezzo portale SIAMM istanza di liquidazione del compenso allegando la nota spese, redatta secondo gli esatti riferimenti tabellari ex
D.M. 55/2014 per procedimento di istruzione preventiva di valore compreso tra €
52.001 ed € 260.000 (valori medi), di € 3.827,00 da decurtarsi della metà ex art. 130 DPR 115/2002, e pertanto di € 1.913,50 oltre rimborso spese generali;
-che con decreto pronunziato in data 27.05.25 e comunicato a mezzo PEC in data 30.05.25 il
Tribunale ha liquidato la complessiva somma di € 350,00 oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
-che anche applicando i parametri tariffari nel valore minimo, come risulta dalla nota specifica che si allega, avrebbero dovuto essere liquidati per la fase di studio € 567,00, per la fase introduttiva € 496,00 e per la fase istruttoria € 851,00, e così per un totale complessivo di € 1.914,00 da ridursi del 50% in € 957,00;”).
Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si costituiva il resistente
[...]
, pur se regolarmente evocato in giudizio presso l'indirizzo PEC del Controparte_1
domiciliatario ex lege indicato in epigrafe
L'opposizione in esame risulta parzialmente fondata e, quindi, va accolta nei termini e nei limiti di seguito argomentati.
Va premesso che, in mancanza di prova dell'effettiva entità della rendita vitalizia percepita dall' all'esito del giudizio di accertamento tecnico preventivo CP_2
Pagina 2 di 7 n. 631/2025 R.G. Tribunale di Locri.
obbligatorio, il valore di tale causa va ritenuto rientrante nello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (cfr., sul punto, Cass., sez. lav., ord. del 06.09.2025, in motivazione: “Come si legge ex multis in Cass. n. 32551/2022, «nella fattispecie, nella quale pacificamente viene in rilievo una prestazione previdenziale […] e non assistenziale, ai fini della determinazione del valore della causa si deve applicare il criterio previsto dall'art.13, comma 1°, cod. proc. civ. e, pertanto, se il titolo è controverso il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per dieci anni (Cass. S.U. n. 10455/2015)». Infatti, «questa Corte da tempo ha affermato che in materia di controversie previdenziali il valore della causa va determinato in base all'art. 13, comma 2, cod. proc. civ. "cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci", in quanto le relative prestazioni, pur partecipando della natura delle prestazioni alimentari, si concretizzano in una somma di denaro da corrispondere periodicamente e sono assimilabili alla rendita temporanea o vitalizia […] (Cass. S.U. n. 10454/2015). Il richiamato principio è stato applicato anche ai fini della determinazione del valore della causa nei procedimenti disciplinati dall'art. 445 bis cod. proc. civ. e, di conseguenza, ribadita l'inderogabilità dei minimi fissati dal d.m. 55/2014, lo scaglione di riferimento è stato individuato per le controversie assistenziali in quello compreso fra € 5.200,00 ed € 26.000,00 (cfr. fra le tante Cass. n. 10791/2020) e per le controversie previdenziali, pur tenuto conto dell'ammontare variabile della prestazione in contestazione, solitamente in quello compreso fra € 26.000,01 ed €52.000,00 (cfr.
Cass. 28090/2021)» (Cass. n. 35737/2022).”).
Ancora, dalla costante e condivisibile giurisprudenziali emerge che il compenso professionale va normalmente attestato al minimo per i giudizi di cui all'art. 445 bis, commi 1, 3 e 4, C.P.C., in quanto caratterizzati dall'assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico-legale d'ufficio (cfr.
Cass., sez. VI, 13/03/2017, n. 6457, in motivazione: “che, con riferimento all'asserito vincolo - del giudice alla determinazione media del compenso professionale ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, se ne deve rilevare la insussistenza nella normativa, secondo la quale (artt. 1 e 4) il giudice deve soltanto liquidare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe (è stato anche chiarito, con riferimento al D.M. n.
140 del 2012, che il giudice era tenuto ad indicare le concrete circostanze che la
Pagina 3 di 7 n. 631/2025 R.G. Tribunale di Locri.
giustificavano solo in caso di deroga ai minimi e massimi stabiliti dal citato D.M. n.
140 del 2012, cfr. Cass. n. 18167 del 16/09/2015; Cass. 11 gennaio 2016 n. 253;
Cass. 3 agosto 2016, n. 16225); che, pertanto, applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200 ed Euro 26.000,00 (due annualità della prestazione dell'indennità di accompagnamento) ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione - tenuto conto di tutte le fasi previste dal citato
D.M. n. 55 del 2014, ovvero tre per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito - sono, per il procedimento di istruzione preventiva,
Euro 1.314,00 e per il giudizio di merito Euro 2.884,50 (trattandosi di causa inquadrabile nella tab.
4 - cause di previdenza);”; Cass., sez. lav., 22/12/2020, n.
29311, in motivazione: “Ciò posto, può senz'altro convenirsi con parte ricorrente nel rilievo secondo cui, dovendo le cause di valore indeterminabile considerarsi, ai fini dell'individuazione dello scaglione applicabile per la regolazione delle spese di lite,
"di valore non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia" (D.M. n. 55 del 2014, art. 5, commi 5-6), quelle specificamente concernenti il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave dovrebbero essere inquadrate nel terzo degli scaglioni di cui all'allegato al D.M. n. 55 del 2014, cit. (tra Euro 26.001,00 ed Euro
52.000,00). Ma ciò, diversamente da quanto argomentato da parte ricorrente, non può comportare in alcun modo l'individuazione del compenso spettante al difensore in una somma compresa tra un minimo di Euro 1.699,00 e un massimo di Euro
2.910,00 (così il ricorso per cassazione, pag. 7), giacchè il D.M. n. 55 del 2014 cit., art. 4, comma 1, stabilisce espressamente che, nel tener conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, il giudice possa diminuirli "fino al 50 per cento" (e "di regola fino 70 per cento" per l'istruttoria) "in applicazione dei parametri generali", ossia in funzione "delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate": e ciò deve senz'altro affermarsi in relazione ad un giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c., commi 1, 3 e 4, caratterizzato dall'assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico-legale. Pertanto, dovendo procedersi
Pagina 4 di 7 n. 631/2025 R.G. Tribunale di Locri.
all'anzidetta riduzione del valore medio dei compensi indicato per i procedimenti di istruzione preventiva nella tabella 9 dell'allegato al D.M. n. 55 del 2014, il compenso minimo va individuato in Euro 1.212,00, risultanti dall'abbattimento del
50% dei compensi medi previsti per la fase di studio e la fase introduttiva
(rispettivamente indicati in Euro 945,00 e in Euro 750,00) e del 70% del compenso relativo alla fase istruttoria (indicato in Euro 1.215,00). E considerato che, nel caso di specie, il Tribunale ha liquidato la minor somma di Euro 1.050,00, senza in alcun modo motivare sullo scostamento rispetto allo standard tabellare, come pure avrebbe dovuto fare (cfr. da ult. Cass. n. 8146 del 2020), il decreto impugnato va cassato per quanto di ragione e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, liquidando le spese di lite della fase di istruzione preventiva nell'anzidetta somma di Euro 1.212,00.”; Cass., sez. lav., 18/11/2024, n.
29607, in motivazione: “3.1 - Ed invero, applicando il regime tariffario richiesto, come già calcolato anche in altre pronunce conformi di legittimità, gli importi minimi liquidabili per il procedimento di istruzione preventiva nelle controversie di valore indeterminabile ammontano ad Euro 1.212,00 per la fase di istruzione reventiva (pari ad Euro 270,00 per studio, Euro 337,50 per fase introduttiva di giudizio, ed Euro 303,00 per fase istruttoria/trattazione, così ridotte del 50% per rime due voci e del 70% la terza voce, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 55/14) e per il giudizio di merito ad Euro 3.903,00 (pari ad Euro 810,00 per studio, Euro 573,50 per fase introduttiva di giudizio, Euro 769,50 per fase istruttoria/trattazione, ed Euro
1.750,00 per fase decisionale, dovendosi ridurre del 50% le prime due voci e la quarta, e del 70% la terza voce, ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/14), per un totale di Euro
5.115,00. Il capo della pronuncia impugnato che ha liquidato complessivamente
Euro 3.000,00 per le spese di lite è, pertanto, affetto dal vizio di violazione di legge denunciato perché il Tribunale, in assenza di motivazione, le ha determinate in misura inferiore ai minimi come sopra individuati ed analiticamente richiesti. 4.
Anche sulla base delle tariffe modificate dal D.M. n. 147/2022 per le prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore -in applicazione del principio espresso da S. U. n. 33842/2022 - la liquidazione operata nell'impugnata sentenza sarebbe comunque inferiore ai minimi tariffari ad oggi vigenti (il compenso nei valori medi, ridotti dal 50%, ammonterebbe ad Euro 1.528,00 per l'istruzione
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preventiva - di cui Euro 496,00 per studio, Euro 394,00 per introduttiva, Euro
638,00 per istruttoria - e ad Euro 4.636,50 per fase di merito - comprensiva di Euro
850,50 per studio, Euro 602,00 per introduttiva, Euro 1.346,50 per istruzione/trattazione, Euro 1.837,50 per decisione -, per un totale di Euro 6.164,50).
Nondimeno, la parte ricorrente ha ancorato espressamente la richiesta del maggiore compenso alle tariffe del DM 55/2014, senza aver esplicitato un'eventuale richiesta attualizzata ai minimi tariffari vigenti all'epoca del ricorso (quelle del DM
147/2022 entrato in vigore il 23/10/2022, a fronte dell'iscrizione del ricorso alla data del 19/12/2022), menzionando analiticamente in parte narrativa ed invocando nelle conclusioni la liquidazione di un importo precisamente determinato in Euro
5.115,00. Di talché, nel rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. (come in un caso analogo già affrontato da questa Corte, ord. n. 22952 del 2024), la domanda deve essere accolta nei termini di cui innanzi. La causa va dunque decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con la liquidazione delle spese del procedimento ex art. 445- bis c.p.c. nella misura di Euro 5.115,00, da cui va detratto quanto già liquidato in giudizio di merito (per Euro 3.000,00), come richiesto.”).
Trattandosi, dunque, nel caso di specie di controversia previdenziale, tenuto altresì conto che gli importi minimi da liquidare sono quelli indicati per i procedimenti di istruzione preventiva nella tabella 9 dell'allegato al D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, il compenso va così individuato in
Euro 764,00, risultante dall'abbattimento ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002 del 50% dei compensi minimi previsti per la fase di studio, la fase introduttiva e la fase istruttoria
(rispettivamente indicati in Euro 496,00, in Euro 394,00 ed Euro 638,00). Di conseguenza, la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnato decreto risulta inferiore ai minimi di legge e, quindi, in relazione all'anzidetta somma va riformato l'opposto decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
Considerato infine che l'ipotesi della soccombenza reciproca ricorre anche nell'ipotesi di accoglimento parziale anche solo quantitativo dell'unica domanda proposta in giudizio (così Cass. n. 10113 del 2018), nulla va disposto sulle spese di lite del presente giudizio.
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P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promosse, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto, emesso dal
Tribunale di Locri nell'ambito del giudizio civile n. 1607/2022, di liquidazione dei compensi spettanti al difensore di già provvisoriamente Controparte_2 ammesso dal C.O.A. al Patrocinio a spese dello Stato, ridetermina il compenso in €
764,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- nulla sulle spese di lite del presente procedimento.
Così deciso in Locri il 16 ottobre 2025
Il Giudice
(dr. Andrea Amadei)
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