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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1088/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
NA AN, Relatore
RIGGIO ROBERTO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1441/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 64694/2023 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 64807/2023 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 441/2026 depositato il
26/02/2026 Richieste delle parti:
Il Comune di Palermo si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo in epigrafe, del 16.02.2024, contro il Comune di Palermo Rappresentante_1 n.q. di l.r. di Ricorrente_1 srl , corrente in Palermo, impugnava:
gli avvisi di accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento Tari nn. 64694/2023 anno d'imposta 2020
e 64807/2023 anno d'imposta 2021, entrambi notificati a mezzo del servizio postale il 21 dicembre 2023.
Parte ricorrente nel ricorso rilevava:
1. l'errata quantificazione della superficie a cui applicare la tariffa prevista per “negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli” e di quella a cui applicare la tariffa prevista per “autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta”;
2.l'errata quantificazione delle imposte dovute e nullità e/o annullabilità delle sanzioni irrogate.
Il Comune di Palermo si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava l'infondatezza delle eccezioni sollevate da controparte nel ricorso.
Con memoria difensiva del 16.02.2026, parte ricorrente rappresentava che,
successivamente all'instaurazione del contenzioso, il Comune di Palermo, aveva riconosciuto fondate e meritevoli di accoglimento le superiori doglianze e così provveduto alla richiesta rettifica della superficie da
528 a 113 mq degli spazi equibarabili a “negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli”, nonchè da 751 a 1161 mq di quelli assimilabili ad “autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta”, con il consequenziale ricalcolo di quanto dovuto per la TARI a fare data dal 2023.
Infatti, il Comune aveva riformato per l'anno 2023 l'avviso di pagamento che era stato correttamente ricalcolato in € 5.256,87 a fronte dell'importo precedente la lavorazione della pratica di € 7.305,58 ed ancora, per l'anno 2024 e 2025, aveva emesso ulteriori avvisi di pagamento anch'essi rettificati.
Cionostante, non era dato conoscere alla parte le determinazioni adottate dall'Ente Impositore per gli anni
2020 e 2021 per cui pende il giudizio.
La parte, pertanto, chiedeva a questa Corte di accertare quanto sopra esposto e di dichiarare:
- nulli e/o annullabili gli avvisi di accertamento impugnati per le ragioni dedotte in ricorso ed alla luce della condotta del Comune di Palermo successivamente all'introduzione del presente contenzioso.
- in subordine, di condannare l'ente impostore al ricalcolo delle imposte dovute sulla base delle ragioni esposte ed a dichiarare nulle e/o annullabili le sanzioni irrogate.
- la vittoria di spese ed onorari professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato. Il ricorrente a riprova dell'errore in cui sarebbe incorso il Comune allega perizia tecnica giurata redatta su incarico dello stesso a seguito di avvisi di accertamento per TARI relativi agli anni immediatamente precedenti di pari contestazione rispetto a quelle oggetto del presente giudizio.
Giova rammentare che tali precedenti accertamenti si sono consolidati non essendo stato oggetto di annullamento a seguito di giudizio tributario.
La predetta perizia (relativa allo stato dei luoghi come rilevati alla fine del 2020) è stata prodotta al Comune nel 2023.
Non è dato conoscere se a decorrere dalla data di presentazione della perizia il Comune ha contestato le risultanze della stessa ovvero la abbia accolta e modificato la pretesa almeno per gli anni a seguire rispetto a quello di presentazione.
Le risultanze della perizia sono prese in considerazione da questa Corte per la decisione della causa ed è stata verificata l'assenza di contestazione del contenuto della stessa perizia da parte del Comune che si limita ad osservare che la stessa è stata presentata successivamente rispetto agli anni oggetto di accertamento.
Quindi sembra incontestato dal Comune che alla data della perizia la superficie destinata alla vendita sia quella riportata nella stessa almeno dalla data di accesso e misurazione dei luoghi (21 dicembre 2020).
In conseguenza l'atto impugnato relativo al 2021 è da annullare.
Quello relativo all'anno 2020 è da annullare parzialmente secondo la richiesta del ricorrente per la parte relativa al periodo 21.12.2020-31.12.2020.
Le sanzioni sono conseguentemente annullate.
L'accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso ed annulla il provvedimento per l'anno 2020 per la parte relativa alla sanzione e per la parte relativa all'imposta per il periodo 21.12.2020-31.12.2020; annulla integralmente l'anno 2021. Spese compensate.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
NA AN, Relatore
RIGGIO ROBERTO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1441/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 64694/2023 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 64807/2023 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 441/2026 depositato il
26/02/2026 Richieste delle parti:
Il Comune di Palermo si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo in epigrafe, del 16.02.2024, contro il Comune di Palermo Rappresentante_1 n.q. di l.r. di Ricorrente_1 srl , corrente in Palermo, impugnava:
gli avvisi di accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento Tari nn. 64694/2023 anno d'imposta 2020
e 64807/2023 anno d'imposta 2021, entrambi notificati a mezzo del servizio postale il 21 dicembre 2023.
Parte ricorrente nel ricorso rilevava:
1. l'errata quantificazione della superficie a cui applicare la tariffa prevista per “negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli” e di quella a cui applicare la tariffa prevista per “autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta”;
2.l'errata quantificazione delle imposte dovute e nullità e/o annullabilità delle sanzioni irrogate.
Il Comune di Palermo si costituiva in giudizio e nelle proprie controdeduzioni rilevava l'infondatezza delle eccezioni sollevate da controparte nel ricorso.
Con memoria difensiva del 16.02.2026, parte ricorrente rappresentava che,
successivamente all'instaurazione del contenzioso, il Comune di Palermo, aveva riconosciuto fondate e meritevoli di accoglimento le superiori doglianze e così provveduto alla richiesta rettifica della superficie da
528 a 113 mq degli spazi equibarabili a “negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli”, nonchè da 751 a 1161 mq di quelli assimilabili ad “autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta”, con il consequenziale ricalcolo di quanto dovuto per la TARI a fare data dal 2023.
Infatti, il Comune aveva riformato per l'anno 2023 l'avviso di pagamento che era stato correttamente ricalcolato in € 5.256,87 a fronte dell'importo precedente la lavorazione della pratica di € 7.305,58 ed ancora, per l'anno 2024 e 2025, aveva emesso ulteriori avvisi di pagamento anch'essi rettificati.
Cionostante, non era dato conoscere alla parte le determinazioni adottate dall'Ente Impositore per gli anni
2020 e 2021 per cui pende il giudizio.
La parte, pertanto, chiedeva a questa Corte di accertare quanto sopra esposto e di dichiarare:
- nulli e/o annullabili gli avvisi di accertamento impugnati per le ragioni dedotte in ricorso ed alla luce della condotta del Comune di Palermo successivamente all'introduzione del presente contenzioso.
- in subordine, di condannare l'ente impostore al ricalcolo delle imposte dovute sulla base delle ragioni esposte ed a dichiarare nulle e/o annullabili le sanzioni irrogate.
- la vittoria di spese ed onorari professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato. Il ricorrente a riprova dell'errore in cui sarebbe incorso il Comune allega perizia tecnica giurata redatta su incarico dello stesso a seguito di avvisi di accertamento per TARI relativi agli anni immediatamente precedenti di pari contestazione rispetto a quelle oggetto del presente giudizio.
Giova rammentare che tali precedenti accertamenti si sono consolidati non essendo stato oggetto di annullamento a seguito di giudizio tributario.
La predetta perizia (relativa allo stato dei luoghi come rilevati alla fine del 2020) è stata prodotta al Comune nel 2023.
Non è dato conoscere se a decorrere dalla data di presentazione della perizia il Comune ha contestato le risultanze della stessa ovvero la abbia accolta e modificato la pretesa almeno per gli anni a seguire rispetto a quello di presentazione.
Le risultanze della perizia sono prese in considerazione da questa Corte per la decisione della causa ed è stata verificata l'assenza di contestazione del contenuto della stessa perizia da parte del Comune che si limita ad osservare che la stessa è stata presentata successivamente rispetto agli anni oggetto di accertamento.
Quindi sembra incontestato dal Comune che alla data della perizia la superficie destinata alla vendita sia quella riportata nella stessa almeno dalla data di accesso e misurazione dei luoghi (21 dicembre 2020).
In conseguenza l'atto impugnato relativo al 2021 è da annullare.
Quello relativo all'anno 2020 è da annullare parzialmente secondo la richiesta del ricorrente per la parte relativa al periodo 21.12.2020-31.12.2020.
Le sanzioni sono conseguentemente annullate.
L'accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso ed annulla il provvedimento per l'anno 2020 per la parte relativa alla sanzione e per la parte relativa all'imposta per il periodo 21.12.2020-31.12.2020; annulla integralmente l'anno 2021. Spese compensate.