TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 01/10/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 540/2025
Tribunale di Lodi
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 540/2025 tra
Parte_1 ATTORE
e
Controparte_1 CONVENUTO
Oggi 01/10/2025, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi:
Per l'Avv. CROTTI in sostituzione dell'Avv. BERSANI GIUSEPPE;
Parte_1 per la convenuta nessuno compare;
è presente per la pratica forense il dott. . Controparte_2
L'avv. si riporta alla copia del ricorso notificato.
Il Giudice del Lavoro, rilevata la ritualità della notifica telematica, dichiara la contumacia del convenuto.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita la parte alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza della parte.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 540/2025 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. BERSANI Parte_1 C.F._1 io è e in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), contumace;
Controparte_1 C.F._2
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 20/06/2025, ha convenuto Parte_1
davanti al Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, Controparte_1 deducendo:
- di aver lavorato alle dipendenze del resistente per il periodo dal 1.10.2024 al 28.02.2025, con inquadramento nel livello 5, apprendista operaio, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- dell'inadempimento imputabile a controparte, consistente nell'omesso versamento della retribuzione e del TFR pari rispettivamente a € 230,00 a titolo di retribuzione e € a titolo di 418,45 a titolo di TFR;
- della prova scritta del credito;
- della diffida ad adempiere ricevuta da controparte in data 6.3.2025.
Parte ricorrente ha domandato di accertare il rispettivo diritto alla retribuzione e al TFR e di condannare controparte al pagamento dei rispettivi importi.
Parte resistente non si è costituita nel presente giudizio, nonostante la regolare notificazione perfezionatasi in data 23.06.2025, a mezzo pec. Il Giudice ne ha dichiarato la contumacia a verbale di udienza.
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti, senza necessità di istruttoria orale.
All'udienza, previa discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso merita accoglimento per i motivi che si vanno ad esporre.
Pag. 1 di 4 a) Rapporto di lavoro e scadenza.
Parte ricorrente ha dimostrato – in base alla documentazione prodotta- la sussistenza, durata e tipologia del rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente, per il periodo dal 1.10.2024 al 28.02.2025, (v. modulo
Unilav prodotto;
v. buste paga in atti).
Dai listini paga prodotti emergono una serie di elementi di rilievo quali la data di assunzione, la qualifica posseduta, il livello di inquadramento, la sede di lavoro.
Provati la fonte negoziale del diritto offerta dal rapporto di lavoro ed il termine di scadenza, il ricorrente ha dimostrato an e quantum del credito vantato a titolo di retribuzione e di TFR non corrisposti, la cui prova è offerta dai listini paga.
Parte ricorrente ha dedotto la circostanza dell'inadempimento del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni e parte resistente, rimasta contumace, non ha fornito prova di aver adempiuto alla propria obbligazione.
b) Principi applicabili.
Allegato l'inadempimento, è onere della resistente fornire prova dell'esatto adempimento degli obblighi retributivi, in base ai principi generali in materia, costantemente ribaditi dalla giurisprudenza: “spetta al datore di lavoro, il quale non possa provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (v. cass. civ. sez. lav. sent. n. 4512 del 1992); v. anche “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […]”(così, il noto arresto della Cass. civ. Sez. Unite,
30/10/2001, Sent. n. 13533 e ss. conformi;
Cass. civ., Sez. III, 28/01/2002, n. 982; Cass. civ., Sez. lavoro,
09/02/2004, n. 2387; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 11/11/2008, n. 26953; Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
20/01/2015, n. 826; Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 04/01/2019, n. 98; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
20/01/2020, n. 1080; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 23/11/2021, n. 36057; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
22/06/2022, n. 20150; cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 27/02/2023, n. 5853).
La resistente non ha assolto all'onere della prova circa il fatto estintivo -o modificativo o impeditivo- della altrui pretesa (es. dimostrando l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione tramite il pagamento) e per ciò solo la domanda merita di essere accolta.
c) Quantum e statuizioni finali.
In virtù della fondatezza del ricorso, controparte deve essere condannata al pagamento della somma di €
230,00 a titolo di retribuzione e di € 418,45 a titolo di TFR (come da conteggi in atti fondati sulle buste paga); Pag. 2 di 4 Il conteggio di parte può essere posto a fondamento del decidere1: parte ricorrente, infatti, ha correttamente computato le spettanze retributive, basandosi sui dati emergenti dai listini paga.
Sulle somme così dovute vanno computati ex art. 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria secondo indici Istat
(con rinvio all'art. 150 disp. att. c.p.c.) e poi gli interessi legali (compensativi e di natura risarcitoria); gli interessi legali devono essere computati sulle frazioni di capitale via via rivalutate fino alla pubblicazione della sentenza;
il tutto dalla data di scadenza fino al saldo effettivo.
d) Condanna alle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del
D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e ss. mod.), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, i parametri minimi per la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate ed il consolidato orientamento giurisprudenziale, senza considerare la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del
D.M. cit..
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara il diritto di e per l'effetto, Parte_1
a. condanna il resistente a pagare in suo favore: € 230,00 a titolo di retribuzione del mese di
Gennaio 2025 e € 418,45 a titolo di TFR;
b. il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 258,00 per competenze professionali, oltre spese generali pari al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 431 comma 1 c.p.c.
Così deciso in Lodi, il 1 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 12/12/2011, n. 26550: “il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice” (conforme, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 01/09/2023, n. 25593).
Pag. 3 di 4
Tribunale di Lodi
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 540/2025 tra
Parte_1 ATTORE
e
Controparte_1 CONVENUTO
Oggi 01/10/2025, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi:
Per l'Avv. CROTTI in sostituzione dell'Avv. BERSANI GIUSEPPE;
Parte_1 per la convenuta nessuno compare;
è presente per la pratica forense il dott. . Controparte_2
L'avv. si riporta alla copia del ricorso notificato.
Il Giudice del Lavoro, rilevata la ritualità della notifica telematica, dichiara la contumacia del convenuto.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita la parte alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza della parte.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 540/2025 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. BERSANI Parte_1 C.F._1 io è e in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), contumace;
Controparte_1 C.F._2
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 20/06/2025, ha convenuto Parte_1
davanti al Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, Controparte_1 deducendo:
- di aver lavorato alle dipendenze del resistente per il periodo dal 1.10.2024 al 28.02.2025, con inquadramento nel livello 5, apprendista operaio, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- dell'inadempimento imputabile a controparte, consistente nell'omesso versamento della retribuzione e del TFR pari rispettivamente a € 230,00 a titolo di retribuzione e € a titolo di 418,45 a titolo di TFR;
- della prova scritta del credito;
- della diffida ad adempiere ricevuta da controparte in data 6.3.2025.
Parte ricorrente ha domandato di accertare il rispettivo diritto alla retribuzione e al TFR e di condannare controparte al pagamento dei rispettivi importi.
Parte resistente non si è costituita nel presente giudizio, nonostante la regolare notificazione perfezionatasi in data 23.06.2025, a mezzo pec. Il Giudice ne ha dichiarato la contumacia a verbale di udienza.
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti, senza necessità di istruttoria orale.
All'udienza, previa discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso merita accoglimento per i motivi che si vanno ad esporre.
Pag. 1 di 4 a) Rapporto di lavoro e scadenza.
Parte ricorrente ha dimostrato – in base alla documentazione prodotta- la sussistenza, durata e tipologia del rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente, per il periodo dal 1.10.2024 al 28.02.2025, (v. modulo
Unilav prodotto;
v. buste paga in atti).
Dai listini paga prodotti emergono una serie di elementi di rilievo quali la data di assunzione, la qualifica posseduta, il livello di inquadramento, la sede di lavoro.
Provati la fonte negoziale del diritto offerta dal rapporto di lavoro ed il termine di scadenza, il ricorrente ha dimostrato an e quantum del credito vantato a titolo di retribuzione e di TFR non corrisposti, la cui prova è offerta dai listini paga.
Parte ricorrente ha dedotto la circostanza dell'inadempimento del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni e parte resistente, rimasta contumace, non ha fornito prova di aver adempiuto alla propria obbligazione.
b) Principi applicabili.
Allegato l'inadempimento, è onere della resistente fornire prova dell'esatto adempimento degli obblighi retributivi, in base ai principi generali in materia, costantemente ribaditi dalla giurisprudenza: “spetta al datore di lavoro, il quale non possa provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (v. cass. civ. sez. lav. sent. n. 4512 del 1992); v. anche “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […]”(così, il noto arresto della Cass. civ. Sez. Unite,
30/10/2001, Sent. n. 13533 e ss. conformi;
Cass. civ., Sez. III, 28/01/2002, n. 982; Cass. civ., Sez. lavoro,
09/02/2004, n. 2387; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 11/11/2008, n. 26953; Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
20/01/2015, n. 826; Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 04/01/2019, n. 98; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
20/01/2020, n. 1080; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 23/11/2021, n. 36057; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
22/06/2022, n. 20150; cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 27/02/2023, n. 5853).
La resistente non ha assolto all'onere della prova circa il fatto estintivo -o modificativo o impeditivo- della altrui pretesa (es. dimostrando l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione tramite il pagamento) e per ciò solo la domanda merita di essere accolta.
c) Quantum e statuizioni finali.
In virtù della fondatezza del ricorso, controparte deve essere condannata al pagamento della somma di €
230,00 a titolo di retribuzione e di € 418,45 a titolo di TFR (come da conteggi in atti fondati sulle buste paga); Pag. 2 di 4 Il conteggio di parte può essere posto a fondamento del decidere1: parte ricorrente, infatti, ha correttamente computato le spettanze retributive, basandosi sui dati emergenti dai listini paga.
Sulle somme così dovute vanno computati ex art. 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria secondo indici Istat
(con rinvio all'art. 150 disp. att. c.p.c.) e poi gli interessi legali (compensativi e di natura risarcitoria); gli interessi legali devono essere computati sulle frazioni di capitale via via rivalutate fino alla pubblicazione della sentenza;
il tutto dalla data di scadenza fino al saldo effettivo.
d) Condanna alle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del
D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e ss. mod.), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, i parametri minimi per la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate ed il consolidato orientamento giurisprudenziale, senza considerare la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del
D.M. cit..
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara il diritto di e per l'effetto, Parte_1
a. condanna il resistente a pagare in suo favore: € 230,00 a titolo di retribuzione del mese di
Gennaio 2025 e € 418,45 a titolo di TFR;
b. il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 258,00 per competenze professionali, oltre spese generali pari al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 431 comma 1 c.p.c.
Così deciso in Lodi, il 1 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 12/12/2011, n. 26550: “il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice” (conforme, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 01/09/2023, n. 25593).
Pag. 3 di 4