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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/12/2025, n. 3325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3325 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 854/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. NA LI Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. ) in proprio ed in qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante p.t. della (c. f. con l'avv. Andrea Strocchi Parte_2 P.IVA_1
Appellante contro
Controparte_1
(c.f. ) in persona del
[...] P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
Appellata
Oggetto: Opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt.22 e s.s. l.n. 689/1981
Appello avverso la sentenza n. 1184/2024 pubblicata in data 18/04/2024 del
Tribunale di Venezia
CONCLUSIONI
Per l'appellante Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello in riforma totale della appellata sentenza n°1184/2024 pubblicata il 18.4.2024 del Giudice Dott. Saga Massimo del Tribunale Ordinario di
Venezia Sezione Civile (r.g. n. 8748/22), contrariis reiectis:
-in via preliminare si insiste, previa revoca dell'ordinanza del 22.5.23, per la rimessione della causa in istruttoria e per l'ammissione di prova per testi sui capitoli di cui al ricorso introduttivo che qui vengono integralmente riproposti premesso le parole vero che:
In via istruttoria si chiede ammettersi prova per testi sui capitoli di seguito indicati premesso le parole vero che:
1. “la B.D.M Srl unipersonale, come da documenti che le si rammostrano (doc.n°3-4-5) vendeva alla l'apparecchio modello 776772696265184 che, Controparte_2 come risulta dal nulla osta, ha il codice identificativo SN06055377Y;
2. “gli apparecchi venduti dalla ai propri clienti sono oggetto, prima della Parte_2 vendita, di preventive prove tecniche di collaudo al fine di verificare il loro regolare funzionamento nonché di certificazione fatta dagli enti certificatori”;
3. che, successivamente alla vendita alla dell'apparecchio con Controparte_2 codice identificativo SN06055377Y, venivano segnalate dalla alla Controparte_2
Parte
alcuneproblematiche accertate su alcuni apparecchi, come quello venduto alla consistenti in continui reset degli apparecchi, blocchi e Controparte_2 spegnimenti immotivati, monete “mangiate” ecc…;
4. “che veniva riscontrato dalla a seguito di verifiche tecniche effettuate dopo Pt_2 le segnalazioni ricevute, sui prodotti acquistati dalla un Controparte_2 surriscaldamento anomalo delle CPU di Gioco”;
5. “Specifichi il teste le verifiche tecniche eseguite e le problematiche riscontrate sui prodotti acquistati dalla;
Controparte_2
Co Parte
6. “per tale motivo, la veniva invitata a far pervenire alla le Controparte_2 schede di gioco relative per le dovute opere di manutenzione”; Parte
7. “La ritirava tutte le schede indicate dalla , tra cui quella Controparte_2 dell'apparecchio con codice identificativo SN06055377Y, che poi consegnava a quest'ultima per le dovute verifiche e riparazioni”;
pag. 2/9 8. “il Concessionario Netwin, come da documenti che le si rammostrano (doc.n°13-14), ha autorizzato, su richiesta della la manutenzione CP_2 Controparte_2 dell'apparecchio con codice identificativo SN06055377Y”
9. “il Concessionario Netwin, come da documenti che le si rammostrano (doc.n°13-14), ha comunicato a he l'apparecchio con codice identificativo SN06055377Y era Pt_3 stato posto in manutenzione”; 10. “le comunicazioni, inerenti gli apparecchi di gioco, compreso quello di cui all'ingiunzione impugnata, tra il gestore ed Controparte_2 il Concessionario Netwin Italia spa e tra il Concessionario Netwin Italia spa e Pt_4 avvengono telematicamente con messaggi del protocollo con relativa firma
[...] autentica come da documenti che le si rammostrano (doc.n°15-16)”;
11. “La B.D.M Srl unipersonale provvedeva poi a risolvere il problema, riscontrato sull'apparecchio di cui all'ingiunzione impugnata, attraverso un intervento di manutenzione straordinaria generalizzato su quella tipologia di scheda-prodotto Co difettoso ed a restituire le schede alla . Controparte_2
Si indicano come testimoni il: sig. c/o R.B. Videogames s.r.l sui capitoli 1-3-6-7-11. Testimone_1 sig c/o ui capitoli n. 1-2-3-4-5-6-7-11. Testimone_2 Pt_2
Sig. c/o Netwin Italia spa sui capitoli n. 8-9-10. Testimone_3
Ci si riserva di indicare altri testimoni.
-nel merito: - in via preliminare: sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata sussistendo gravi e fondati motivicosì come esposti nel presente atto di appello;
- in via principale e nel merito: annullare l'ordinanza–ingiunzione numero
G5220021/0V4IHK81, prot. 71912 del 15.09.2022, notificata in data 30.9.22, a mezzo del servizio postale, da Controparte_3
– Sede di
[...] Controparte_4 CP_3 per illegittimità e infondatezza della stessa;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della presente opposizione, applicare la sanzione più lieve di cui dell'art. 110 co. 9 lett. a) ovvero lettera c) del R.D.
18 giugno 1931, n. 773;
pag. 3/9 - in via di estremo subordine: nella denegata ipotesi di rigetto della presente opposizione, contenere la sanzione nel minimo edittale previsto. Con condanna a carico dell'Amministrazione opposta alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria si chiede acquisirsi il fascicolo d'ufficio e di parte del giudizio di primo grado.
Per l'appellata
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni diversa e contraria istanza: --respingere integralmente l'appello, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per CP le ragioni sopra esposte, nonchè respingere l'originario ricorso proposto tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVAZIONE in proprio e quale legale rappresentante della B.D.M. s.r.l. Parte_1 unipersonale proponeva opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione notificata in data
30.09.2022 da ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) -Ufficio dei Monopoli per il Veneto – Sede di n.G5220021/0V4IHK81, prot. 71912 del 15.9.2022 con la CP_3 quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 20.000,00 per la violazione dell'art. 110 co. 3 e co. 9 lett. f-quater del T.U.L.P.S.
La contestazione veniva riferita al verbale di contestazione e sequestro eseguito a Contr seguito dell'accesso eseguito da parte di in data 11.11.2020 presso l'esercizio
“Bar Arlecchino”, sito in via San Donà n. 321 a Favaro Veneto (VE) ove veniva rinvenuto l'apparecchio indicato con il codice SN05814738V privo di denaro e di scheda di gioco.
L'opponente evidenziava di aver venduto l'apparecchio alla Controparte_2 apparecchio del tutto conforme ai criteri e prescrizioni di cui all'art.110 r.d. n.773/1931 Contr come da nulla osta rilasciato da assumendo di aver successivamente provveduto al ritiro di tutte le schede da gioco per manutenzione a seguito della segnalazione da CP_ parte di di problematiche su alcuni apparecchi della linea e Controparte_2 riscontrato un surriscaldamento anomalo compresa la scheda dell'apparecchio indicato
(come da d.d.t. che produceva), restituendo poi le schede a in Controparte_2 data 12.11.2020.
pag. 4/9 Si opponeva all'ordinanza ingiunzione contestando l'insussistenza della violazione non risultando indicata l'azione materiale od omissione imputata e rilevando come il proprio obbligo risultava assolto dall'aver consegnato gli apparecchi conformi e dall'aver provveduto alla manutenzione. L'opponente sottolineava la propria buona fede non potendo essere addebitato il malfunzionamento successivo della scheda tenuto conto della pronta attivazione per la risoluzione del problema e rilevava l'applicabilità della minor sanzione prevista dall'art.110 comma 9 lett c) r.d. n.773/1931. Rilevava infine la sussistenza di un'unica violazione in capo al produttore, proprietario ed esercente e chiedeva in via subordinata l'applicazione del minimo edittale.
Si costituiva l' – Controparte_6
Sede di in persona del funzionario, chiedendo l'integrale rigetto CP_3 dell'opposizione.
Con sentenza n.1184/2024 pubblicata il 18.4.2024 il giudice di prime cure rigettava l'opposizione con conferma dell'ordinanza ingiunzione e con compensazione delle spese di lite.
Con ricorso in appello in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 ha impugnato la sentenza del tribunale di Venezia chiedendone l'integrale Pt_2 riforma con annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi :1) mancata motivazione in merito alla mancata indicazione del titolo per cui viene fondata la responsabilità del sig. , quale trasgressore, in quanto titolare della Parte_1
2) Carente e/o insufficiente e/o erronea motivazione in merito alla ritenuta Parte_2 sussistenza della violazione contestata di cui all'art. 110, co. 9, lett. f-quater), (TULPS), del R.D. 773/1931. Assenza di responsabilità del sig. in proprio e Parte_1 quale legale rapp.te p.t. della Errata valutazione dei fatti e delle prove. Parte_2
Violazione di legge e in particolare errata e/o omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in merito all'onere probatorio facente capo all'appellata ex art. 2697 c.c.;
3) insussistenza della violazione contestata ex art. 3 L. 689/81; 4) Mancata applicazione dell'art. 110 co. 9 lett. a) ovvero c) del R.D. 18 giugno 1931, n. 773; 5) Mancato riconoscimento di un'unica violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater), (TULPS), del R.D. 18 giugno 1931, n. 773; 6) Mancata applicazione della medesima sanzione di pag. 5/9 cui art. 110, comma 9, lett. f-quater), (TULPS), del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 nel minimo edittale ovvero nella misura comminata all'esercente; 7) Mancata decisione in ordine alle prove richieste.
Si è costituita ritualmente l' Controparte_7
chiedendo l'integrale rigetto dell'appello
[...] con conferma dell'impugnata sentenza e vittoria delle spese .
Tanto brevemente premesso, l'appello va accolto.
Risulta dal verbale di accertamento posto a base dell'ordinanza ingiunzione che in data
11.11.2020, i funzionari dell' , in occasione di un Controparte_4 accesso presso l'esercizio pubblico denominato “Bar Arlecchino” di nei Per_1 locali siti in via San Donà, n. 321, Favaro Veneto - rinvenivano n. 2 CP_3 apparecchi da gioco, procedendo alla loro verifica. Accertavano che l'apparecchio identificato con il n. 2 nel verbale di operazioni compiute (doc.1 fascicolo appellata) risultava privo dei titoli autorizzatori tenuto conto che l'apparecchio risultava privo della scheda di gioco e del denaro al suo interno.
Veniva contestata nei confronti di quale titolare della Parte_1 Parte_2 società produttrice degli apparecchi obbligata in solido la violazione di cui al combinato disposto dell'art. 110, commi 3 e 9 lett. f-quater del T.U.L.P.S.
L'art.110, comma 9, lett.f quater del T.U.L.P.S. prevede che “chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”.
La norma sanziona chiunque detenga e comunque metta a disposizione apparecchi idonei al gioco lecito ma che si trovino in condizioni difformi da quelle previste dai commi 6 e 7 dello stesso art.110.
L'art.110, comma 6 del T.U.L.P.S., prevede che “Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a)quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei pag. 6/9 Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo
14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico…..”.
Secondo l'appellata accertata la mancanza della scheda di gioco all'interno dell'apparecchio (considerato che l'apparecchio risultava all'interno dell'esercizio pubblico, non segregato né sottratto alla disponibilità dell'utenza) di per sè integrerebbe gli elementi costitutivi della fattispecie di violazione di cui al comma 9, lett.f-quater del osservando come non poteva essere valorizzato al fine di escludere la Parte_5 responsabilità del ricorrente l'asserito malfunzionamento successivo posto che, a causa dell'avvenuto ritiro della scheda, l'apparecchio non aveva le caratteristiche di idoneità necessarie.
Ritiene il Collegio che, a fronte della pacifica circostanza che (e Parte_2 Parte_1 quale legale rappresentante) riveste la sola veste di produttore dell'apparecchio,
[...] alla medesima possono essere ascritte solo condotte attive od omissive antecedenti alla vendita dell'apparecchio, posto che successivamente a tale momento le condotte risultano ascrivibili ai soli soggetti che detengono un dominio o un controllo sull'apparecchio (quali il noleggiatore o l'esercente presso il cui esercizio viene collocato l'apparecchio).
Quanto al richiamo alla giurisprudenza della Suprema Corte che afferma che “In tal senso, il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 art. 110, comma 9, lett. c), (TULPS), prevede sia in capo al concessionario del servizio telematico per la raccolta e la gestione del gioco lecito, sia in capo ai gestori ed agli stessi esercenti, gli adempimenti connessi al funzionamento degli apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco (quali l'attivazione della procedura di blocco e di collocazione in magazzino delle apparecchiature non collegate alla rete telematica), legittimando la punizione di tutti coloro che consentono o comunque non impediscono l'uso delle macchine non rispondenti alle prescrizioni di legge ed amministrative (arg. da Cass. Sez. 6 – 2,
11/01/2012, n. 175; Cass. Sez. 2, 27/10/2017, n. 25614)( Cass. n.29647/2020) svolto dalla difesa dell'appellata va osservato come è proprio il riferimento al comportamento pag. 7/9 di consentire o non impedire l'uso delle macchine non conformi che non risulta immediatamente riferibile al mero produttore. Parte Come correttamente evidenziato dall'appellante produceva e vendeva apparecchi rispondenti alle caratteristiche dei commi 6 e 7 cit. e perfettamente funzionanti tenuto conto che al momento della messa a disposizione e sino al loro ritiro con conseguente blocco per manutenzione straordinaria, tutte le schede hanno operato in presenza dei Co dovuti collaudi e delle dovute certificazioni, tanto che l'acquirente aveva ottenuto i nulla osta per la messa in esercizio e distribuzione (cfr. doc.05 nulla osta fascicolo di Parte primo grado ).
E l'accertamento di funzionalità deve essere cristallizzato al momento dell'immissione in commercio del prodotto non potendo configurarsi - in assenza di espressa previsione
- alcun obbligo di successiva vigilanza e controllo in capo al produttore per successivi malfunzionamenti.
Diversamente da quanto opinato dal giudice di prime cure la responsabilità del produttore per malfunzionamenti sopravvenuti non può essere ricondotta alla generica esigenza di “evitare facili elusioni alle garanzie legislativamente previste”, nè può essere ascritta a titolo di responsabilità oggettiva non potendo attribuirsi al produttore un potere di controllo rispetto alle modalità di installazione e gestione degli apparecchi ( con specifica responsabilità prevista dalla medesima norma in capo chi” installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi …..” cfr. 110 cit.).
Va sottolineato come la contestazione effettuata nell'ordinanza ingiunzione è riferita alla sola circostanza che l'apparecchio fosse mancante della scheda, assumendo che di per sé tale circostanza fosse ascrivibile al produttore e tuttavia è circostanza pacifica che la scheda fosse originariamente presente e l'apparecchio originariamente autorizzato, nè risulta esser stata contestata la diversa fattispecie della mancata attivazione della procedura di blocco e di collocazione in magazzino dell'apparecchiatura non collegate alla rete telematica (cfr. Cass. civ. n. 25614/2017).
Va dunque accolta l'opposizione e annullata l'impugnata ordinanza ingiunzione.
Conclusioni e spese
pag. 8/9 In riforma della sentenza appellata del tribunale di Venezia n. 1184/2024 pubblicata in data 18/04/2024 l'ordinanza ingiunzione notificata in data 30.09.2022 da ADM
(Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)-Ufficio dei Monopoli per il Veneto – Sede di n. G5220021/0V4IHK81, prot. 71912 del 15.9.2022 va annullata. CP_3
Le spese processuali del primo grado e del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellata giusta soccombenza e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 in assenza nota spese, secondo lo scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, per il primo grado in complessivi euro 3.397,00 per compensi oltre spese generali, iva e ca come per legge e per il secondo grado in complessivi euro 3.966,00 per compensi oltre spese generali, iva e ca come per legge.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 1184/2024 pubblicata in data
18/04/2024 del Tribunale di Venezia
1. annulla l'ordinanza ingiunzione n. prot 71912 notificata in data 30.9.2022 emessa dall' Controparte_8
[...] CP_3
2. condanna al Controparte_8 pagamento in favore di in proprio ed in qualità di legale Parte_1 rappresentante p.t. della delle spese di lite dei due gradi di giudizio che Parte_2 liquida rispettivamente: per il primo grado in complessivi euro 3.397,00 per compensi oltre spese generali, iva e ca come per legge;
3. per il secondo grado in complessivi euro 3.966,00 per compensi oltre spese generali, iva e ca come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2025
Il Presidente
NA LI
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 854/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. NA LI Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. ) in proprio ed in qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante p.t. della (c. f. con l'avv. Andrea Strocchi Parte_2 P.IVA_1
Appellante contro
Controparte_1
(c.f. ) in persona del
[...] P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
Appellata
Oggetto: Opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt.22 e s.s. l.n. 689/1981
Appello avverso la sentenza n. 1184/2024 pubblicata in data 18/04/2024 del
Tribunale di Venezia
CONCLUSIONI
Per l'appellante Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello in riforma totale della appellata sentenza n°1184/2024 pubblicata il 18.4.2024 del Giudice Dott. Saga Massimo del Tribunale Ordinario di
Venezia Sezione Civile (r.g. n. 8748/22), contrariis reiectis:
-in via preliminare si insiste, previa revoca dell'ordinanza del 22.5.23, per la rimessione della causa in istruttoria e per l'ammissione di prova per testi sui capitoli di cui al ricorso introduttivo che qui vengono integralmente riproposti premesso le parole vero che:
In via istruttoria si chiede ammettersi prova per testi sui capitoli di seguito indicati premesso le parole vero che:
1. “la B.D.M Srl unipersonale, come da documenti che le si rammostrano (doc.n°3-4-5) vendeva alla l'apparecchio modello 776772696265184 che, Controparte_2 come risulta dal nulla osta, ha il codice identificativo SN06055377Y;
2. “gli apparecchi venduti dalla ai propri clienti sono oggetto, prima della Parte_2 vendita, di preventive prove tecniche di collaudo al fine di verificare il loro regolare funzionamento nonché di certificazione fatta dagli enti certificatori”;
3. che, successivamente alla vendita alla dell'apparecchio con Controparte_2 codice identificativo SN06055377Y, venivano segnalate dalla alla Controparte_2
Parte
alcuneproblematiche accertate su alcuni apparecchi, come quello venduto alla consistenti in continui reset degli apparecchi, blocchi e Controparte_2 spegnimenti immotivati, monete “mangiate” ecc…;
4. “che veniva riscontrato dalla a seguito di verifiche tecniche effettuate dopo Pt_2 le segnalazioni ricevute, sui prodotti acquistati dalla un Controparte_2 surriscaldamento anomalo delle CPU di Gioco”;
5. “Specifichi il teste le verifiche tecniche eseguite e le problematiche riscontrate sui prodotti acquistati dalla;
Controparte_2
Co Parte
6. “per tale motivo, la veniva invitata a far pervenire alla le Controparte_2 schede di gioco relative per le dovute opere di manutenzione”; Parte
7. “La ritirava tutte le schede indicate dalla , tra cui quella Controparte_2 dell'apparecchio con codice identificativo SN06055377Y, che poi consegnava a quest'ultima per le dovute verifiche e riparazioni”;
pag. 2/9 8. “il Concessionario Netwin, come da documenti che le si rammostrano (doc.n°13-14), ha autorizzato, su richiesta della la manutenzione CP_2 Controparte_2 dell'apparecchio con codice identificativo SN06055377Y”
9. “il Concessionario Netwin, come da documenti che le si rammostrano (doc.n°13-14), ha comunicato a he l'apparecchio con codice identificativo SN06055377Y era Pt_3 stato posto in manutenzione”; 10. “le comunicazioni, inerenti gli apparecchi di gioco, compreso quello di cui all'ingiunzione impugnata, tra il gestore ed Controparte_2 il Concessionario Netwin Italia spa e tra il Concessionario Netwin Italia spa e Pt_4 avvengono telematicamente con messaggi del protocollo con relativa firma
[...] autentica come da documenti che le si rammostrano (doc.n°15-16)”;
11. “La B.D.M Srl unipersonale provvedeva poi a risolvere il problema, riscontrato sull'apparecchio di cui all'ingiunzione impugnata, attraverso un intervento di manutenzione straordinaria generalizzato su quella tipologia di scheda-prodotto Co difettoso ed a restituire le schede alla . Controparte_2
Si indicano come testimoni il: sig. c/o R.B. Videogames s.r.l sui capitoli 1-3-6-7-11. Testimone_1 sig c/o ui capitoli n. 1-2-3-4-5-6-7-11. Testimone_2 Pt_2
Sig. c/o Netwin Italia spa sui capitoli n. 8-9-10. Testimone_3
Ci si riserva di indicare altri testimoni.
-nel merito: - in via preliminare: sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata sussistendo gravi e fondati motivicosì come esposti nel presente atto di appello;
- in via principale e nel merito: annullare l'ordinanza–ingiunzione numero
G5220021/0V4IHK81, prot. 71912 del 15.09.2022, notificata in data 30.9.22, a mezzo del servizio postale, da Controparte_3
– Sede di
[...] Controparte_4 CP_3 per illegittimità e infondatezza della stessa;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della presente opposizione, applicare la sanzione più lieve di cui dell'art. 110 co. 9 lett. a) ovvero lettera c) del R.D.
18 giugno 1931, n. 773;
pag. 3/9 - in via di estremo subordine: nella denegata ipotesi di rigetto della presente opposizione, contenere la sanzione nel minimo edittale previsto. Con condanna a carico dell'Amministrazione opposta alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria si chiede acquisirsi il fascicolo d'ufficio e di parte del giudizio di primo grado.
Per l'appellata
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni diversa e contraria istanza: --respingere integralmente l'appello, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per CP le ragioni sopra esposte, nonchè respingere l'originario ricorso proposto tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVAZIONE in proprio e quale legale rappresentante della B.D.M. s.r.l. Parte_1 unipersonale proponeva opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione notificata in data
30.09.2022 da ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) -Ufficio dei Monopoli per il Veneto – Sede di n.G5220021/0V4IHK81, prot. 71912 del 15.9.2022 con la CP_3 quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 20.000,00 per la violazione dell'art. 110 co. 3 e co. 9 lett. f-quater del T.U.L.P.S.
La contestazione veniva riferita al verbale di contestazione e sequestro eseguito a Contr seguito dell'accesso eseguito da parte di in data 11.11.2020 presso l'esercizio
“Bar Arlecchino”, sito in via San Donà n. 321 a Favaro Veneto (VE) ove veniva rinvenuto l'apparecchio indicato con il codice SN05814738V privo di denaro e di scheda di gioco.
L'opponente evidenziava di aver venduto l'apparecchio alla Controparte_2 apparecchio del tutto conforme ai criteri e prescrizioni di cui all'art.110 r.d. n.773/1931 Contr come da nulla osta rilasciato da assumendo di aver successivamente provveduto al ritiro di tutte le schede da gioco per manutenzione a seguito della segnalazione da CP_ parte di di problematiche su alcuni apparecchi della linea e Controparte_2 riscontrato un surriscaldamento anomalo compresa la scheda dell'apparecchio indicato
(come da d.d.t. che produceva), restituendo poi le schede a in Controparte_2 data 12.11.2020.
pag. 4/9 Si opponeva all'ordinanza ingiunzione contestando l'insussistenza della violazione non risultando indicata l'azione materiale od omissione imputata e rilevando come il proprio obbligo risultava assolto dall'aver consegnato gli apparecchi conformi e dall'aver provveduto alla manutenzione. L'opponente sottolineava la propria buona fede non potendo essere addebitato il malfunzionamento successivo della scheda tenuto conto della pronta attivazione per la risoluzione del problema e rilevava l'applicabilità della minor sanzione prevista dall'art.110 comma 9 lett c) r.d. n.773/1931. Rilevava infine la sussistenza di un'unica violazione in capo al produttore, proprietario ed esercente e chiedeva in via subordinata l'applicazione del minimo edittale.
Si costituiva l' – Controparte_6
Sede di in persona del funzionario, chiedendo l'integrale rigetto CP_3 dell'opposizione.
Con sentenza n.1184/2024 pubblicata il 18.4.2024 il giudice di prime cure rigettava l'opposizione con conferma dell'ordinanza ingiunzione e con compensazione delle spese di lite.
Con ricorso in appello in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 ha impugnato la sentenza del tribunale di Venezia chiedendone l'integrale Pt_2 riforma con annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi :1) mancata motivazione in merito alla mancata indicazione del titolo per cui viene fondata la responsabilità del sig. , quale trasgressore, in quanto titolare della Parte_1
2) Carente e/o insufficiente e/o erronea motivazione in merito alla ritenuta Parte_2 sussistenza della violazione contestata di cui all'art. 110, co. 9, lett. f-quater), (TULPS), del R.D. 773/1931. Assenza di responsabilità del sig. in proprio e Parte_1 quale legale rapp.te p.t. della Errata valutazione dei fatti e delle prove. Parte_2
Violazione di legge e in particolare errata e/o omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in merito all'onere probatorio facente capo all'appellata ex art. 2697 c.c.;
3) insussistenza della violazione contestata ex art. 3 L. 689/81; 4) Mancata applicazione dell'art. 110 co. 9 lett. a) ovvero c) del R.D. 18 giugno 1931, n. 773; 5) Mancato riconoscimento di un'unica violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater), (TULPS), del R.D. 18 giugno 1931, n. 773; 6) Mancata applicazione della medesima sanzione di pag. 5/9 cui art. 110, comma 9, lett. f-quater), (TULPS), del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 nel minimo edittale ovvero nella misura comminata all'esercente; 7) Mancata decisione in ordine alle prove richieste.
Si è costituita ritualmente l' Controparte_7
chiedendo l'integrale rigetto dell'appello
[...] con conferma dell'impugnata sentenza e vittoria delle spese .
Tanto brevemente premesso, l'appello va accolto.
Risulta dal verbale di accertamento posto a base dell'ordinanza ingiunzione che in data
11.11.2020, i funzionari dell' , in occasione di un Controparte_4 accesso presso l'esercizio pubblico denominato “Bar Arlecchino” di nei Per_1 locali siti in via San Donà, n. 321, Favaro Veneto - rinvenivano n. 2 CP_3 apparecchi da gioco, procedendo alla loro verifica. Accertavano che l'apparecchio identificato con il n. 2 nel verbale di operazioni compiute (doc.1 fascicolo appellata) risultava privo dei titoli autorizzatori tenuto conto che l'apparecchio risultava privo della scheda di gioco e del denaro al suo interno.
Veniva contestata nei confronti di quale titolare della Parte_1 Parte_2 società produttrice degli apparecchi obbligata in solido la violazione di cui al combinato disposto dell'art. 110, commi 3 e 9 lett. f-quater del T.U.L.P.S.
L'art.110, comma 9, lett.f quater del T.U.L.P.S. prevede che “chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”.
La norma sanziona chiunque detenga e comunque metta a disposizione apparecchi idonei al gioco lecito ma che si trovino in condizioni difformi da quelle previste dai commi 6 e 7 dello stesso art.110.
L'art.110, comma 6 del T.U.L.P.S., prevede che “Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a)quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei pag. 6/9 Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo
14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico…..”.
Secondo l'appellata accertata la mancanza della scheda di gioco all'interno dell'apparecchio (considerato che l'apparecchio risultava all'interno dell'esercizio pubblico, non segregato né sottratto alla disponibilità dell'utenza) di per sè integrerebbe gli elementi costitutivi della fattispecie di violazione di cui al comma 9, lett.f-quater del osservando come non poteva essere valorizzato al fine di escludere la Parte_5 responsabilità del ricorrente l'asserito malfunzionamento successivo posto che, a causa dell'avvenuto ritiro della scheda, l'apparecchio non aveva le caratteristiche di idoneità necessarie.
Ritiene il Collegio che, a fronte della pacifica circostanza che (e Parte_2 Parte_1 quale legale rappresentante) riveste la sola veste di produttore dell'apparecchio,
[...] alla medesima possono essere ascritte solo condotte attive od omissive antecedenti alla vendita dell'apparecchio, posto che successivamente a tale momento le condotte risultano ascrivibili ai soli soggetti che detengono un dominio o un controllo sull'apparecchio (quali il noleggiatore o l'esercente presso il cui esercizio viene collocato l'apparecchio).
Quanto al richiamo alla giurisprudenza della Suprema Corte che afferma che “In tal senso, il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 art. 110, comma 9, lett. c), (TULPS), prevede sia in capo al concessionario del servizio telematico per la raccolta e la gestione del gioco lecito, sia in capo ai gestori ed agli stessi esercenti, gli adempimenti connessi al funzionamento degli apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco (quali l'attivazione della procedura di blocco e di collocazione in magazzino delle apparecchiature non collegate alla rete telematica), legittimando la punizione di tutti coloro che consentono o comunque non impediscono l'uso delle macchine non rispondenti alle prescrizioni di legge ed amministrative (arg. da Cass. Sez. 6 – 2,
11/01/2012, n. 175; Cass. Sez. 2, 27/10/2017, n. 25614)( Cass. n.29647/2020) svolto dalla difesa dell'appellata va osservato come è proprio il riferimento al comportamento pag. 7/9 di consentire o non impedire l'uso delle macchine non conformi che non risulta immediatamente riferibile al mero produttore. Parte Come correttamente evidenziato dall'appellante produceva e vendeva apparecchi rispondenti alle caratteristiche dei commi 6 e 7 cit. e perfettamente funzionanti tenuto conto che al momento della messa a disposizione e sino al loro ritiro con conseguente blocco per manutenzione straordinaria, tutte le schede hanno operato in presenza dei Co dovuti collaudi e delle dovute certificazioni, tanto che l'acquirente aveva ottenuto i nulla osta per la messa in esercizio e distribuzione (cfr. doc.05 nulla osta fascicolo di Parte primo grado ).
E l'accertamento di funzionalità deve essere cristallizzato al momento dell'immissione in commercio del prodotto non potendo configurarsi - in assenza di espressa previsione
- alcun obbligo di successiva vigilanza e controllo in capo al produttore per successivi malfunzionamenti.
Diversamente da quanto opinato dal giudice di prime cure la responsabilità del produttore per malfunzionamenti sopravvenuti non può essere ricondotta alla generica esigenza di “evitare facili elusioni alle garanzie legislativamente previste”, nè può essere ascritta a titolo di responsabilità oggettiva non potendo attribuirsi al produttore un potere di controllo rispetto alle modalità di installazione e gestione degli apparecchi ( con specifica responsabilità prevista dalla medesima norma in capo chi” installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi …..” cfr. 110 cit.).
Va sottolineato come la contestazione effettuata nell'ordinanza ingiunzione è riferita alla sola circostanza che l'apparecchio fosse mancante della scheda, assumendo che di per sé tale circostanza fosse ascrivibile al produttore e tuttavia è circostanza pacifica che la scheda fosse originariamente presente e l'apparecchio originariamente autorizzato, nè risulta esser stata contestata la diversa fattispecie della mancata attivazione della procedura di blocco e di collocazione in magazzino dell'apparecchiatura non collegate alla rete telematica (cfr. Cass. civ. n. 25614/2017).
Va dunque accolta l'opposizione e annullata l'impugnata ordinanza ingiunzione.
Conclusioni e spese
pag. 8/9 In riforma della sentenza appellata del tribunale di Venezia n. 1184/2024 pubblicata in data 18/04/2024 l'ordinanza ingiunzione notificata in data 30.09.2022 da ADM
(Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)-Ufficio dei Monopoli per il Veneto – Sede di n. G5220021/0V4IHK81, prot. 71912 del 15.9.2022 va annullata. CP_3
Le spese processuali del primo grado e del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellata giusta soccombenza e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 in assenza nota spese, secondo lo scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, per il primo grado in complessivi euro 3.397,00 per compensi oltre spese generali, iva e ca come per legge e per il secondo grado in complessivi euro 3.966,00 per compensi oltre spese generali, iva e ca come per legge.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 1184/2024 pubblicata in data
18/04/2024 del Tribunale di Venezia
1. annulla l'ordinanza ingiunzione n. prot 71912 notificata in data 30.9.2022 emessa dall' Controparte_8
[...] CP_3
2. condanna al Controparte_8 pagamento in favore di in proprio ed in qualità di legale Parte_1 rappresentante p.t. della delle spese di lite dei due gradi di giudizio che Parte_2 liquida rispettivamente: per il primo grado in complessivi euro 3.397,00 per compensi oltre spese generali, iva e ca come per legge;
3. per il secondo grado in complessivi euro 3.966,00 per compensi oltre spese generali, iva e ca come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2025
Il Presidente
NA LI
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
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