Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/03/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1757/2018
R.G. n. 1758/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nei procedimenti riuniti decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Salvatore Francesco Caruso;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1
degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice, Manuela Varani e Giulia
Renzetti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con gli atti introduttivi dei giudizi riuniti, depositati in data 16.5.2018, parte ricorrente, affermando di aver prestato attività lavorativa subordinata a tempo determinato in agricoltura negli anni 2015 e 2016, lamentando la cancellazione parziale delle giornate di lavoro denunciate nel 2015 nonché l'illegittimità del provvedimento di diniego delle richieste delle indennità di disoccupazione agricola per il 2015 e di malattia per evento del 2016 (interdizione dal 13.4.2016 al 14.5.2016), previa proposizione di ricorsi amministrativi, ha adito l'intestato Tribunale, al fine di ottenere la reiscrizione per n. 51 giornate dedotte con riferimento al 2015 e il riconoscimento del diritto alle provvidenze richiamate con condanna dell'istituto di previdenza al pagamento delle stesse.
Si è costituito l' che ha eccepito nei vari scritti difensivi, preliminarmente, CP_2
l'inammissibilità della promossa azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, la prescrizione estintiva annuale ai sensi dell'art. 6 della l. 11 gennaio 1943 n. 138,
l'inammissibilità e l'improcedibilità dei ricorsi per mancanza di domanda e ricorso amministrativo, nonché, con riferimento alla domanda di iscrizione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno 2015, la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente, avendo
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nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande per infondatezza.
Le cause sono state istruite a mezzo acquisizione documentale;
già mature per la decisione innanzi ad altro magistrato, sono state riassegnate a questo giudice in data 11.2.2025, in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 50 decreto n. 2 del 28.1.2025.
2. In via preliminare, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di iscrizione delle giornate dedotte (n. 51) con riferimento all'anno 2015, essendo intervenuto nelle more dei presenti procedimenti il riconoscimento da parte dell'ente previdenziale di n. 53 giornate accreditate per tale annualità (come documentalmente attestato CP_ da estratto conto contributivo in allegati .
3. Pertanto, l'oggetto dei presenti giudizi deve ritenersi limitato alle richieste di pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2015 e dell'indennità di malattia per il periodo compreso tra il 13.4.2016 e il 14.5.2016.
Ebbene, in via assorbente, deve essere affermata la fondatezza della sollevata eccezione di inammissibilità dei proposti ricorsi per maturata decadenza annuale ai sensi dell'art. 47 D.P.R.
n. 639/1970.
Ed infatti, il dies a quo del termine annuale di decadenza disposto dall'art. 47 cit. si identifica, per espressa previsione di legge, con la data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o con la data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero con la scadenza dei termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data della richiesta di presentazione.
In concreto il termine decorre:
1) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso (tempestivamente presentato);
2) dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo (purché sia tempestivamente inoltrato);
3) dal 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, in caso di ricorso amministrativo presentato non tempestivamente.
Infatti, il D.P.R. n. 639 del 1970, art, 47, nel testo modificato dal d.l.. n. 384 del 1992, art. 4, convertito, con modificazioni, nella l. n. 438 del 1992, dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti le prestazioni previdenziali (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo”, la soglia massima di 300 gg., risultante
2 dalla somma del termine presuntivo di 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla l. n. 533 del 1973, art. 7 e di 180 giorni, previsto dalla l. n. 88 del 1989, art. 46 -di cui 90 per l'esperimento del ricorso e ulteriori 90 per la decisione in merito.
Per consolidata giurisprudenza, tale soglia non è dilatabile anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto.
È stato infatti più volte affermato dalla Cassazione (Sentenza Cass. n. 7527 del 29/03/2010,
25670 del 2007, SU 12718 del 29/05/2009) che "In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione 3 R.G.
20442/2011 di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno)". Il riferimento alla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, contestualmente ed alternativamente alla previsione del dies a quo costituito dalla comunicazione della decisione sul ricorso ovvero del termine per renderla, assorbe proprio l'eventualità della mancata proposizione di ricorsi (o della proposizione tardiva) dopo la domanda di prestazione. Il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre, dunque, anche dall'esaurimento del procedimento amministrativo;
mentre non vale a prorogare i termini scaduti la decisione tardiva del ricorso come della domanda amministrativa. La «scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo», individua quindi la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo non può essere utilizzata al fine di determinazione del dies a quo del termine di decadenza per il successivo inizio dell'azione giudiziaria e dello spostamento in avanti di esso, ottenibile ormai nel solo limite dello sbarramento costituito della scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo.
a) Sull'indennità di malattia per impedimento avvenuto nel 2016.
3 Applicando i suddetti principi al caso controverso, risulta agli atti il certificato di malattia telematico per evento del 13.4.2016 ed è incontestato tra le parti che lo stato di malattia sia durato fino al 14.5.2016; non vi è traccia del provvedimento espresso di rigetto dell'erogazione della rivendicata indennità nei 120 giorni successivi secondo il disposto dell'art. 7 della l. n.
533 del 1973.
Pertanto, è dalla scadenza di tale termine, in cui è maturato il c.d. silenzio-rifiuto, che è iniziato a decorrere quello di 90 giorni utile alla proposizione tempestiva del ricorso amministrativo, secondo quanto prescritto dall'art. 46, comma 5° l. n. 88/1989. La proposizione del gravame amministrativo è avvenuta in data 4.10.2016, dunque, tempestivamente ma non vi è prova della sua definizione.
La decorrenza della decadenza annuale prevista ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 639/1970, in questa ipotesi, è allora da individuare nel 91° giorno decorrente dalla data di presentazione del gravame amministrativo e ricompreso nel mese di gennaio 2017, dovendo ritenere a questa data
CP_ divenuto definitivo il rigetto dell' formatosi ex lege.
Ne consegue la manifesta inammissibilità del ricorso giudiziale depositato in data 16.5.2018, oltre il termine annuale dalla scadenza dei 90 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo tempestivo.
b) Sull'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2015.
Analogamente per quanto concerne l'indennità di disoccupazione agricola, è pacifico e, dunque, incontestato tra le parti che la domanda amministrativa sia stata presentata il 10.3.2016
e che in data 28.6.2016 sia intervenuto provvedimento di diniego della stessa, mancando in fase di prima liquidazione il necessario requisito contributivo.
Il successivo ricorso amministrativo presentato dal ricorrente tardivamente in data 4.10.2016
(oltre il termine di 90 giorni decorrente dalla data del 28.6.2016), sebbene rilevi ai fini della proposizione della domanda giudiziaria, non può valere, per le ragioni sopra esposte, a spostare in avanti il dies a quo per la proposizione dell'azione che, nel caso di ricorso amministrativo tardivo, deve essere introdotta, a pena di decadenza, entro l'anno dalla scadenza del termine massimo di 300 giorni dalla proposizione della domanda amministrativa.
Nel caso specifico, risalendo l'istanza amministrativa al 10.3.2016, il termine ultimo di 300 giorni deve essere ricondotto alla data del 4.01.2017.
Pertanto, poiché il ricorso giudiziale -momento rilevante al fine di evitare la decadenza ed unico atto idoneo ad impedire il descritto effetto preclusivo- è stato proposto il 16.5.2018 e, dunque,
4 in data successiva allo spirare dell'anno dal 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, esso va dichiarato inammissibile.
4. In ragione del parziale accoglimento, le spese di lite possono essere compensate
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di iscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza per n. 51 giornate nell'anno
2015;
- dichiara inammissibile la domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2015 e di malattia per evento compreso tra il 13.4.2016 e il 14.5.2016;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 5.3.3025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Margherita Sitongia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio
- Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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