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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/10/2025, n. 2208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2208 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione I Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4654/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. VENDRAMINI BALSAMO STEFANO del foro di Verona, con indirizzo di p.e.c riportato in atto di citazione;
ATTRICE contro
(C.F. ) (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(CF: ) rappresentati e difesi dall'avv. SORDELLI C.F._3
NN del foro di Verona con indirizzo di p.e.c. riportato in comparsa di costituzione e risposta;
– non costituito in giudizio - contumace Controparte_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
Come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza di p.c. del
26/03/2025
PARTE CONVENUTA e Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 6 Come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza di p.c. del
25/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato nelle date del 12 giugno 2020, del 17 giugno 2020, del 7 luglio
2020 e del 9 luglio 2020, la sig.ra conveniva in giudizio avanti il Tribunale Parte_1 di Verona, all'epoca dei fatti minorenne, e i suoi genitori sig.ri Controparte_3 Controparte_2
e chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito Controparte_1
della caduta occorsale in data 26/09/2019.
In particolare, secondo la prospettazione attorea, in quella data, mentre si Controparte_3 stava intrattenendo in compagnia di una terza persona in prossimità dell'ingresso dello stabile dove era ubicata la propria abitazione, era arretrato improvvisamente andando ad urtarla proprio mentre ella stava sopraggiungendo alle spalle del giovane per entrare nell'edificio.
A causa dell'urto l'attrice era caduta a terra, riportando lesioni che avevano richiesto il suo trasporto, a mezzo di autoambulanza, presso il Pronto Soccorso del locale nosocomio, ove le era stata riscontrata la frattura dell'omero del braccio sinistro ed ecchimosi, con prognosi di
30 giorni.
Dopo le dimissioni l'attrice, a causa dei postumi della caduta, era stata costretta ad un secondo ricovero ospedaliero.
Secondo la prospettazione di parte attrice la responsabilità dell'accaduto era da ricondurre alla condotta colposa del convenuto il quale era indietreggiato senza Controparte_3
accorgersi della propria presenza, proprio alle sue spalle, così provocandone la caduta.
Si costituivano in giudizio i sig.ri e contestando in punto di Controparte_2 Controparte_1
“an” e di “quantum debeatur” la fondatezza della domanda attorea.
In particolare, i convenuti, pur non negando l'accaduto, contestavano la sussistenza di condotte negligenti, o comunque rilevanti sul piano della responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo al figlio. Parimenti i convenuti costituiti contestavano la sussistenza nei fatti rappresentati da controparte dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 2048
c.c., chiedendo pertanto il rigetto della domanda risarcitoria formulata nei loro confronti. non si costituiva invece in giudizio e veniva pertanto dichiarato contumace. Controparte_3
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove orali richieste dalle parti e, all'esito, veniva trattenuta in decisione.
pagina 2 di 6 Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti e all'iter del giudizio in via preliminare, per quanto concerne l'eccezione di parte convenuta, riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, relativa alla nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, effettuata dall'attore nei confronti di all'epoca dei fatti minore di età, si ritiene corretta e Controparte_3 condivisibile la posizione espressa dal G.I. con l'ordinanza del 28/07/2021.
Infatti, sebbene la notifica nei confronti del minore avrebbe dovuto essere effettuata nei confronti dei di lui genitori, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio (e non personalmente al minore e ai genitori, come risulta essere stato fatto), tuttavia il tenore complessivo dell'atto consente di evincere, senza possibilità di errore o fraintendimento,
l'effettiva qualità dei destinatari. Sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale prevalente (v.
Cass., 13468/2000) è quindi da ritenersi valida ed efficace la notifica dell'atto di citazione, sebbene in assenza dell'esplicita qualifica, nella relata, dei destinatari quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore .
Ne consegue che, alla luce del contenuto della comparsa di costituzione dei convenuti costituitisi in giudizio e i successivi loro atti difensivi, ed in particolare la memoria ex art. 183 comma VI n. 2), nei quali essi hanno esplicitato di essersi costituiti in proprio e non anche in qualità di genitori del figlio minore, deve ritenersi corretta la declaratoria di contumacia nei confronti di Controparte_3
Ciò detto, e venendo ad esaminare il merito della controversia, l'esame delle risultanze istruttorie induce a ritenere infondata la domanda attorea, che va pertanto rigettata per i motivi di seguito esposti.
Innanzitutto, i testi hanno confermato che, in data 26/09/2019, mentre si Controparte_3 stava intrattenendo con l'amica davanti al portone del condominio di via Controparte_4
Montecchi n. 9 a Verona, era arretrato andando così accidentalmente ad urtare, con lo zaino che portava a spalle, la , la quale, in quel frangente, stava sopraggiungendo da Pt_1
tergo.
A seguito dell'urto l'attrice, forse anche a causa delle borse che in quel momento trasportava,
(“ho visto la signora raggiungere a piedi l'ingresso del palazzo con due borse della spesa, una per mano” cit. teste ) e dell'età avanzata, aveva perso l'equilibrio ed era caduta Tes_1
terra riportando lesioni. Sul punto non vi sono sostanziali incongruenze nella ricostruzione del fatto fornita dalle parti, che deve pertanto ritenersi accaduto con le predette modalità.
pagina 3 di 6 Parimenti, sulla base della relazione medico legale redatta in corso di causa dal CTU, il nesso di causalità materiale tra le lesioni lamentate dall'attrice ed il sinistro deve ritenersi provato, essendo le lesioni compatibili con la dinamica sopra riferita.
Ciò premesso, ai fini della sussistenza dell'invocata responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo al convenuto è necessario valutare l'elemento soggettivo dell'illecito, quale Controparte_3 elemento costitutivo dell'istituto della responsabilità aquiliana.
A riguardo pare evidente che, nella fattispecie, non possa essere ravvisato alcun profilo di dolo nella condotta del convenuto, il quale non si era avveduto della presenza, alle proprie spalle, della sig.ra andando così inavvertitamente ed involontariamente ad urtarla. Pt_1
Resta pertanto da interrogarsi in merito alla eventuale natura colposa della condotta del convenuto. A tal proposito, secondo la nozione codicistica, e secondo la successiva rielaborazione giurisprudenziale, ricorre l'ipotesi del fatto colposo se l'evento non sia stato voluto dall'agente, e sia l'effetto di azione od omissione di essere cosciente e libero (dalla capacità d' intendere e di volere non si può prescindere) che si sia comportato con negligenza, od imprudenza, od imperizia, ovvero non osservando leggi, regolamenti, ordini o discipline, che, se dettati, devono presumersi suggeriti da criteri di previdenza e prudenza dell'ente sociale, onde la inosservanza pone in stato di colpa.
Affinché sussista un comportamento colposo, l'agente deve pertanto violare le regole dell'ordinaria diligenza e perizia richieste “al buon padre di famiglia”.
Nella fattispecie non risulta che il convenuto abbia posto in essere condotte in contrasto con il canone dell'ordinaria diligenza.
Secondo quanto riferito dai testimoni oculari escussi, dopo aver salutato Controparte_3
l'amica, si era infatti limitato a spostarsi all'indietro di pochi passi nell'atto di allontanarsi dal portone (“ha fatto due passi all'indietro” cit. teste;
“questo ragazzo ha fatto un passo Tes_1 indietro” cit. teste ). Dall'istruttoria non è emerso quindi che il giovane abbia Tes_2 compiuto gesti inconsulti o imprevedibili, che possano essere collocati all'esterno dell'alveo dell'ordinaria diligenza. Anzi è del tutto comprensibile che il giovane, nel momento in cui era in procinto di allontanarsi, abbia scelto di fare un passo indietro anziché voltarsi, dal momento che non era nelle condizioni di avvedersi della presenza dell'attrice dietro di lui.
Sarebbe stato forse possibile per la ragazza, in compagnia della quale si trovava l CP_3 avvisare l'amico della presenza dell'attrice, avendo ella la visuale libera ed essendo quindi pagina 4 di 6 nelle condizioni di valutare la possibilità di un contatto tra il convenuto e la . Tuttavia Pt_1
non è stato allegato, né tantomeno dimostrato, che la lo abbia fatto. CP_4
Analizzando poi la condotta dell'attrice si rileva che la stessa, in procinto di avvicinarsi al portone, pur avvedendosi della presenza dei due giovani sulla soglia, non aveva segnalato, a voce o con gesti, il proprio transito, esponendosi così al potenziale rischio di impatto.
Avvertenza vieppiù necessaria se si considera che ella, come si è detto sopra, era gravata da dei pesi che presumibilmente rendevano precario il suo equilibrio e tale condizione avrebbe dovuto indurla alla massima prudenza e attenzione alle condizioni a lei circostanti.
L'insussistenza di condotte colpose comporta ipso iure la non applicabilità della disciplina di cui all'art. 2043 c.c. Prescindendo infatti dalla valutazione della condotta dell'agente sotto il profilo soggettivo, si finirebbe per affermare una responsabilità di carattere oggettivo, diversamente da quanto statuito dalla norma.
Alla luce dell'acclarata insussistenza di condotte illecite in capo al convenuto Controparte_3 non può che escludersi la responsabilità dei di lui genitori, ai sensi dell'art. 2048 c.c., il quale prevede che i genitori rispondano dei danni cagionati dai figli minorenni conviventi, solo in caso di fatto illecito compiuto dal minore.
In assenza di comportamento doloso o colposo del figlio convivente non può infatti essere invocata né la “culpa in vigilando”, né la “culpa in educando” in capo ai genitori.
D'altra parte, anche prescindendo dall'illiceità della condotta del minore, non pare plausibile ritenere che quanto accaduto possa essere riconducibile alla responsabilità dei genitori per difetto nella sorveglianza del figlio o per carenze educative.
Al momento del fatto il ragazzo, di anni 15, si stava intrattenendo con una coetanea sotto l'abitazione di quest'ultima, quando, inavvertitamente e involontariamente, era andato ad urtare l'attrice. Da tale comportamento non si può certo evincere che i genitori del minore siano venuti meno ai loro obblighi di sorveglianza o di educazione nei confronti della prole.
Per le ragioni sopra esposte la domanda attorea è da ritenersi infondata e va respinta.
Le spese del giudizio, anche con riferimento all'espletata CTU, seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi di liquidazione previsti dal
DM 147/2022 per le quattro fasi in cui si è articolato il giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente decidendo, ogni diversa regione ed eccezione disattesa e respinta: rigetta le domande formulate da parte attrice nei confronti dei pagina 5 di 6 convenuti e, per l'effetto, condanna l'attrice a rifondere ai convenuti costituiti in giudizio le spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA (se dovuta) e CPA;
pone definitivamente a carico dell'attrice le spese della espletata CTU.
Verona, 10.10.2025
Il Giudice
dott. Massimo Vaccari
Sentenza redatta con la collaborazione del Gop in tirocinio dott. Carlo Damoni
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione I Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4654/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. VENDRAMINI BALSAMO STEFANO del foro di Verona, con indirizzo di p.e.c riportato in atto di citazione;
ATTRICE contro
(C.F. ) (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(CF: ) rappresentati e difesi dall'avv. SORDELLI C.F._3
NN del foro di Verona con indirizzo di p.e.c. riportato in comparsa di costituzione e risposta;
– non costituito in giudizio - contumace Controparte_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
Come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza di p.c. del
26/03/2025
PARTE CONVENUTA e Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 6 Come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza di p.c. del
25/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato nelle date del 12 giugno 2020, del 17 giugno 2020, del 7 luglio
2020 e del 9 luglio 2020, la sig.ra conveniva in giudizio avanti il Tribunale Parte_1 di Verona, all'epoca dei fatti minorenne, e i suoi genitori sig.ri Controparte_3 Controparte_2
e chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito Controparte_1
della caduta occorsale in data 26/09/2019.
In particolare, secondo la prospettazione attorea, in quella data, mentre si Controparte_3 stava intrattenendo in compagnia di una terza persona in prossimità dell'ingresso dello stabile dove era ubicata la propria abitazione, era arretrato improvvisamente andando ad urtarla proprio mentre ella stava sopraggiungendo alle spalle del giovane per entrare nell'edificio.
A causa dell'urto l'attrice era caduta a terra, riportando lesioni che avevano richiesto il suo trasporto, a mezzo di autoambulanza, presso il Pronto Soccorso del locale nosocomio, ove le era stata riscontrata la frattura dell'omero del braccio sinistro ed ecchimosi, con prognosi di
30 giorni.
Dopo le dimissioni l'attrice, a causa dei postumi della caduta, era stata costretta ad un secondo ricovero ospedaliero.
Secondo la prospettazione di parte attrice la responsabilità dell'accaduto era da ricondurre alla condotta colposa del convenuto il quale era indietreggiato senza Controparte_3
accorgersi della propria presenza, proprio alle sue spalle, così provocandone la caduta.
Si costituivano in giudizio i sig.ri e contestando in punto di Controparte_2 Controparte_1
“an” e di “quantum debeatur” la fondatezza della domanda attorea.
In particolare, i convenuti, pur non negando l'accaduto, contestavano la sussistenza di condotte negligenti, o comunque rilevanti sul piano della responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo al figlio. Parimenti i convenuti costituiti contestavano la sussistenza nei fatti rappresentati da controparte dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 2048
c.c., chiedendo pertanto il rigetto della domanda risarcitoria formulata nei loro confronti. non si costituiva invece in giudizio e veniva pertanto dichiarato contumace. Controparte_3
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove orali richieste dalle parti e, all'esito, veniva trattenuta in decisione.
pagina 2 di 6 Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti e all'iter del giudizio in via preliminare, per quanto concerne l'eccezione di parte convenuta, riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, relativa alla nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, effettuata dall'attore nei confronti di all'epoca dei fatti minore di età, si ritiene corretta e Controparte_3 condivisibile la posizione espressa dal G.I. con l'ordinanza del 28/07/2021.
Infatti, sebbene la notifica nei confronti del minore avrebbe dovuto essere effettuata nei confronti dei di lui genitori, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio (e non personalmente al minore e ai genitori, come risulta essere stato fatto), tuttavia il tenore complessivo dell'atto consente di evincere, senza possibilità di errore o fraintendimento,
l'effettiva qualità dei destinatari. Sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale prevalente (v.
Cass., 13468/2000) è quindi da ritenersi valida ed efficace la notifica dell'atto di citazione, sebbene in assenza dell'esplicita qualifica, nella relata, dei destinatari quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore .
Ne consegue che, alla luce del contenuto della comparsa di costituzione dei convenuti costituitisi in giudizio e i successivi loro atti difensivi, ed in particolare la memoria ex art. 183 comma VI n. 2), nei quali essi hanno esplicitato di essersi costituiti in proprio e non anche in qualità di genitori del figlio minore, deve ritenersi corretta la declaratoria di contumacia nei confronti di Controparte_3
Ciò detto, e venendo ad esaminare il merito della controversia, l'esame delle risultanze istruttorie induce a ritenere infondata la domanda attorea, che va pertanto rigettata per i motivi di seguito esposti.
Innanzitutto, i testi hanno confermato che, in data 26/09/2019, mentre si Controparte_3 stava intrattenendo con l'amica davanti al portone del condominio di via Controparte_4
Montecchi n. 9 a Verona, era arretrato andando così accidentalmente ad urtare, con lo zaino che portava a spalle, la , la quale, in quel frangente, stava sopraggiungendo da Pt_1
tergo.
A seguito dell'urto l'attrice, forse anche a causa delle borse che in quel momento trasportava,
(“ho visto la signora raggiungere a piedi l'ingresso del palazzo con due borse della spesa, una per mano” cit. teste ) e dell'età avanzata, aveva perso l'equilibrio ed era caduta Tes_1
terra riportando lesioni. Sul punto non vi sono sostanziali incongruenze nella ricostruzione del fatto fornita dalle parti, che deve pertanto ritenersi accaduto con le predette modalità.
pagina 3 di 6 Parimenti, sulla base della relazione medico legale redatta in corso di causa dal CTU, il nesso di causalità materiale tra le lesioni lamentate dall'attrice ed il sinistro deve ritenersi provato, essendo le lesioni compatibili con la dinamica sopra riferita.
Ciò premesso, ai fini della sussistenza dell'invocata responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo al convenuto è necessario valutare l'elemento soggettivo dell'illecito, quale Controparte_3 elemento costitutivo dell'istituto della responsabilità aquiliana.
A riguardo pare evidente che, nella fattispecie, non possa essere ravvisato alcun profilo di dolo nella condotta del convenuto, il quale non si era avveduto della presenza, alle proprie spalle, della sig.ra andando così inavvertitamente ed involontariamente ad urtarla. Pt_1
Resta pertanto da interrogarsi in merito alla eventuale natura colposa della condotta del convenuto. A tal proposito, secondo la nozione codicistica, e secondo la successiva rielaborazione giurisprudenziale, ricorre l'ipotesi del fatto colposo se l'evento non sia stato voluto dall'agente, e sia l'effetto di azione od omissione di essere cosciente e libero (dalla capacità d' intendere e di volere non si può prescindere) che si sia comportato con negligenza, od imprudenza, od imperizia, ovvero non osservando leggi, regolamenti, ordini o discipline, che, se dettati, devono presumersi suggeriti da criteri di previdenza e prudenza dell'ente sociale, onde la inosservanza pone in stato di colpa.
Affinché sussista un comportamento colposo, l'agente deve pertanto violare le regole dell'ordinaria diligenza e perizia richieste “al buon padre di famiglia”.
Nella fattispecie non risulta che il convenuto abbia posto in essere condotte in contrasto con il canone dell'ordinaria diligenza.
Secondo quanto riferito dai testimoni oculari escussi, dopo aver salutato Controparte_3
l'amica, si era infatti limitato a spostarsi all'indietro di pochi passi nell'atto di allontanarsi dal portone (“ha fatto due passi all'indietro” cit. teste;
“questo ragazzo ha fatto un passo Tes_1 indietro” cit. teste ). Dall'istruttoria non è emerso quindi che il giovane abbia Tes_2 compiuto gesti inconsulti o imprevedibili, che possano essere collocati all'esterno dell'alveo dell'ordinaria diligenza. Anzi è del tutto comprensibile che il giovane, nel momento in cui era in procinto di allontanarsi, abbia scelto di fare un passo indietro anziché voltarsi, dal momento che non era nelle condizioni di avvedersi della presenza dell'attrice dietro di lui.
Sarebbe stato forse possibile per la ragazza, in compagnia della quale si trovava l CP_3 avvisare l'amico della presenza dell'attrice, avendo ella la visuale libera ed essendo quindi pagina 4 di 6 nelle condizioni di valutare la possibilità di un contatto tra il convenuto e la . Tuttavia Pt_1
non è stato allegato, né tantomeno dimostrato, che la lo abbia fatto. CP_4
Analizzando poi la condotta dell'attrice si rileva che la stessa, in procinto di avvicinarsi al portone, pur avvedendosi della presenza dei due giovani sulla soglia, non aveva segnalato, a voce o con gesti, il proprio transito, esponendosi così al potenziale rischio di impatto.
Avvertenza vieppiù necessaria se si considera che ella, come si è detto sopra, era gravata da dei pesi che presumibilmente rendevano precario il suo equilibrio e tale condizione avrebbe dovuto indurla alla massima prudenza e attenzione alle condizioni a lei circostanti.
L'insussistenza di condotte colpose comporta ipso iure la non applicabilità della disciplina di cui all'art. 2043 c.c. Prescindendo infatti dalla valutazione della condotta dell'agente sotto il profilo soggettivo, si finirebbe per affermare una responsabilità di carattere oggettivo, diversamente da quanto statuito dalla norma.
Alla luce dell'acclarata insussistenza di condotte illecite in capo al convenuto Controparte_3 non può che escludersi la responsabilità dei di lui genitori, ai sensi dell'art. 2048 c.c., il quale prevede che i genitori rispondano dei danni cagionati dai figli minorenni conviventi, solo in caso di fatto illecito compiuto dal minore.
In assenza di comportamento doloso o colposo del figlio convivente non può infatti essere invocata né la “culpa in vigilando”, né la “culpa in educando” in capo ai genitori.
D'altra parte, anche prescindendo dall'illiceità della condotta del minore, non pare plausibile ritenere che quanto accaduto possa essere riconducibile alla responsabilità dei genitori per difetto nella sorveglianza del figlio o per carenze educative.
Al momento del fatto il ragazzo, di anni 15, si stava intrattenendo con una coetanea sotto l'abitazione di quest'ultima, quando, inavvertitamente e involontariamente, era andato ad urtare l'attrice. Da tale comportamento non si può certo evincere che i genitori del minore siano venuti meno ai loro obblighi di sorveglianza o di educazione nei confronti della prole.
Per le ragioni sopra esposte la domanda attorea è da ritenersi infondata e va respinta.
Le spese del giudizio, anche con riferimento all'espletata CTU, seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi di liquidazione previsti dal
DM 147/2022 per le quattro fasi in cui si è articolato il giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente decidendo, ogni diversa regione ed eccezione disattesa e respinta: rigetta le domande formulate da parte attrice nei confronti dei pagina 5 di 6 convenuti e, per l'effetto, condanna l'attrice a rifondere ai convenuti costituiti in giudizio le spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA (se dovuta) e CPA;
pone definitivamente a carico dell'attrice le spese della espletata CTU.
Verona, 10.10.2025
Il Giudice
dott. Massimo Vaccari
Sentenza redatta con la collaborazione del Gop in tirocinio dott. Carlo Damoni
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