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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/07/2025, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 11089/22
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
sezione III civile in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Francesca Ziccardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Penna (C.F. e C.F._3
Avv. Danilo Noli (C.F. ), presso il cui studio in Genova C.F._4 alla via G.T.Invrea 20 int.16 A, eleggono domicilio, come da mandato in atti
Attori
Contro
sito in Genova Corso Firenze, 6 in persona del Controparte_1 suo amministratore pro tempore signora nella qualità di CP_2 titolare legale rappresentante della Amministrazioni Badaracco sas di BO RA & C., corrente in Genova Via Pendola 7/4 (C.F.: ) P.IVA_1 rappresentato e difeso dall' avv. Antonio Cimino ) e C.F._5 presso il suo studio elettivamente domiciliato in Genova, via XX Settembre 2/2, come da mandato in atti Convenuto
Conclusioni
Per gli attori
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione: 1) preliminarmente, per i motivi esposti in narrativa, sospendere l'efficacia delle delibere assembleare delle quali ai punti 3 e 5 all'ordine del giorno, approvate dall'Assemblea del in data 09.11.2022; CP_1
2) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare
1 nulle e/o annullabili le delibere assembleare delle quali ai punti 3 e 5 all'ordine del giorno, approvate dall'Assemblea del in data 09.11.2022; CP_1
3) condannare il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CAP come per legge”. Per il convenuto
“Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza disattesa previe le declaratorie del caso, previo rigetto dell'avversaria richiesta di sospensione dell'efficacia delle delibere assunte dall'Assemblea del 9.11.2022, dichiarare in capo agli odierni attori il difetto di interesse, e per l'effetto rigettarne le domande;
in ogni caso nel merito rigettare le domande avversarie tutte, per le ragioni di cui in narrativa, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Vinte le spese ivi comprese quelle del procedimento mediazione”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri onvenivano Pt_1 Pt_2 in giudizio il sito in Genova, Corso Firenze 6 al fine di Controparte_1 sentire dichiarare nulle e/o annullabili le delibere assembleare, ai punti 3 e 5 all'ordine del giorno, approvate dall'Assemblea del in data CP_1
09.11.2022.
A tal fine gli attori esponevano in particolare che:
-quanto al punto terzo la delibera era assolutamente criptica, difatti, si leggeva:
“… L'assemblea prende atto di quanto è stato letto sul regolamento a disposizione dell'Amministrazione e del parte legale e invita l'Amministratore, della gestione 2022/2023, a ripartire le spese come previsto dal regolamento condominiale vigente… (colonne B e D)”;
- quanto al punto 5, nel verbale si leggeva: “… L'assemblea a maggioranza ritiene di lasciare il servizio invariato…” ;
-la delibera al punto 3 era viziata per due ordini di motivi: il primo di carattere formale (nel verbale era omesso il riferimento al fatto che la delibera fosse stata approvata a maggioranza o all'unanimità) ed il secondo di carattere sostanziale (l'assemblea aveva approvato una variazione dei criteri di riparto delle spese condominiali a maggioranza invece che all'unanimità, visto che il Sig. Pt_1 esprime le sue riserve e la sua contrarietà - verbalizzate peraltro in un italiano poco comprensibile nel verbale );
2 -la segretaria (che era l'amministratrice pro tempore) aveva omesso di verbalizzare se la delibera fosse stata approvata a maggioranza ovvero all'unanimità.
Sicuramente, aveva omesso di indicare il voto contrario del Rag. he al Pt_1 punto precedente aveva verbalizzato” … Il Dott. interessato in particolare Pt_1 in quanto proprietario dell'appartamento int. 11 (oggetto di divisione e con due pulsanti citofoni sulla pulsantiera) ritiene che l'argomento sia già stato trattato in diverse assemblee (con particolare riferimento a quella del 07.10.2010) e si dichiara contrario all'applicazione del regolamento sostenendo che lui ha a sua disposizione un precedente regolamento …” (cfr. doc. 2).
--i criteri di ripartizione delle spese di amministrazione e/o i millesimi non potevano essere modificati con meno di 500.00/1000: maggioranza che, avendo l'attore votato contro, non era stata raggiunta;
-non era dato sapere se vi fossero stati altri a votare contro la decisione e chi avesse votato a favore. Tale circostanza non era desumibile neppure aliunde;
-nel caso di specie, le tabelle millesimali erano, indubitabilmente, contrattuali;
-le tabelle contrattuali potevano derogare ai criteri legali, del resto l'art. 1123 c.c. faceva salva ogni “diversa convenzione”. Le suddette tabelle potevano essere modificate solo: all'unanimità, allorché tutti i condomini volessero impiegare un nuovo criterio di ripartizione delle spese oppure con ricorso all'autorità giudiziaria, da parte anche di un singolo condomino, ma solo nei casi ex art 69 disp.att.c.c;
- la delibera al punto 5 era viziata perché era omessa l'indicazione dei condomini favorevoli e di quelli contrari ed il dato non era desumibile aliunde;
-la giurisprudenza della S.C. aveva statuito che:” Il verbale dell'Assemblea di
, ai fini della verifica dei “quorum” prescritti dall'art. 1136 c.c., deve CP_1 contenere l'elenco dei condomini intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, rimanendo comunque valido ove, pur riportando l'indicazione nominativo dei soli partecipanti astenuti o che abbiano votato contro, consenta di stabilire per differenza coloro che hanno votato a favore…” (per tutte Cfr. Cassazione Civile, 31 marzo 2015, n. 6552).
Si costituiva il sito in Genova, Corso Firenze 6 Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande attoree per i seguenti motivi.
3 Presupposto necessario per l'azione ex art.1137 Cod.civ. era l'esistenza di un contenuto deliberativo. Nel caso di specie, l'assemblea condominiale tanto al punto 3) quanto al punto 5) non aveva assunto alcuna “delibera”. Ed infatti, al punto 3) dell'ordine del giorno, l'assemblea aveva invitato l'amministratore a ripartire le spese come previsto dal regolamento condominiale vigente e al punto 5) l'assemblea a maggioranza aveva ritenuto di lasciare il servizio invariato. Come specificato dalla corte di legittimità (cfr. Cass.civ.10865/2016)
“L'interesse all'impugnazione di una delibera dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., postula, peraltro, che la stessa delibera appaia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio” L'assenza quindi di mutamento nell'assetto delle posizioni dei condomini nei confronti del determinava l'assenza di interesse alla proposizione CP_1 dell'impugnazione. Le doglianze avversarie attenevano infatti, per entrambi i punti oggetto di impugnazione, all'omessa indicazione delle maggioranze. Con riferimento al punto 5) del verbale non erano espresse altre doglianze e il motivo di impugnazione atteneva esclusivamente all'omessa indicazione dei condomini favorevoli e di quelli contrari. Il punto all'ordine del giorno riguardava la possibilità di riduzione dell'orario di portineria. Gli odierni attori neppure avevano allegato la loro contrarietà a quanto deliberato, ma ritenevano che l'assenza dell'indicazione delle maggioranze e minoranze fosse ex se motivo di invalidità della delibera, senza che neppure fosse prospettato quello che sarebbe stato il loro diritto leso: quindi senza dedurre alcun interesse concreto ad impugnare la delibera. Quanto al punto 3), la mancata indicazione delle maggioranze non aveva alcuna rilevanza. L'assemblea, infatti, contrariamente a quanto lamentato in atto di citazione, non aveva in alcun modo modificato i criteri di ripartizione delle spese di amministrazione. Era ben chiara la volontà dell'attore di non applicare il regolamento vigente. Chi dunque pretendeva di modificare i criteri vigenti non era il , ma CP_1
l'attore stesso. Del resto, l'assemblea si era limitata a invitare l'amministratore a ripartire le spese come previsto dal regolamento condominiale vigente.
4 La domanda attorea concernente il punto 3 dell'o.d.g è da dichiarare inammissibile per carenza di interesse;
mentre quella relativa al punto 5 o.d.g è da accogliere.
Il nodo da sciogliere, nel caso in esame, consiste preliminarmente nell'accertamento della sussistenza o meno di delibere.
E' ravvisabile una delibera quando il gruppo assembleare manifesta una propria volontà su una specifica questione ossia quando chiaramente prende una decisione sul punto.
Al contrario l'invito è semplicemente una richiesta, più o meno formale, a qualcuno affinchè faccia qualcosa.
Dal tenore letterale del verbale prodotto da parte attrice si evince, al punto 3) dell'o.d.g, che l'assemblea si limita ad “invitare” l'amministratore a ripartire le spese secondo il regolamento vigente. Di conseguenza non appare alcuna formale decisione assunta dalla compagine condominiale. D'altronde non emerge che tale invito sia stato neppure preceduto da qualsivoglia votazione.
A tal proposito l'odierno giudicante condivide l'orientamento della S.C. secondo cui “La delibera assembleare è inesistente quando manchi un elemento costitutivo della fattispecie del procedimento collegiale, sicché non può individuarsi strutturalmente l'espressione di una volontà riferibile alla maggioranza avente portata organizzativa. In tal caso i condomini non hanno alcun interesse ad impugnarla, non generando la stessa alcun pregiudizio ai loro diritti tale da legittimarne la pretesa ad un diverso contenuto della decisione. L'accertamento dell'inesistenza della deliberazione assembleare impugnata da un condomino non può, pertanto, determinare la soccombenza del , che pure abbia contestato le ragioni di invalidità della stessa, CP_1 dovendo restare soccombente pur sempre la parte che abbia azionato una pretesa accertata come infondata o resistito ad una pretesa fondata”.(Cass. Ord.1367/23)
Le delibere per essere impugnate devono “esistere”. Devono cioè consistere in decisioni oggettive identificabili e qualificabili come atti giuridici, espressione della volontà della maggioranza assembleare, idonee a produrre effetti pregiudizievoli sui diritti dei condomini. In tal caso, i condomini dissenzienti sono legittimati a impugnarle in quanto portatori di un interesse finalizzato ad ottenere un giudizio – di nullità o di annullabilità.
Di conseguenza trattandosi, nella fattispecie in esame, di delibera inesistente gli attori non hanno alcun interesse ad impugnarla. 5 Relativamente al punto 5) dell'o.d.g invece, in forza di una interpretazione logica-letterale, si evince che l'assemblea ha deciso a maggioranza di non ridurre il servizio di portineria. Gli attori, come altri condomini, avevano un interesse economico, seppur modesto alla citata riduzione. Peraltro sul punto si condivide pienamente la giurisprudenza della S.C. secondo cui “la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 cod. civ. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 cod. proc. civ. come condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni” (Cass. 10 febbraio 2010 n. 2999; in senso conforme Cass. 25 agosto 2005 n. 17276; Cass. 23 marzo 2001 n. 4270; Cass. 4 aprile 1997 n. 2912).
Ritenuto quindi di dover distinguere i vizi meramente formali, per i quali l'interesse ad agire è in re ipsa, dagli altri vizi di carattere sostanziale, per far valere i quali invece è necessario anche un danno latu sensu derivante dalla delibera asseritamente viziata.
Nel caso di specie si tratti pacificamente di vizi formali.
L'art. 1136 c.c. dispone che le deliberazioni assembleari debbano approvarsi con un numero di voti che rappresenti la maggioranza, semplice o qualificata, dei partecipanti al condominio intervenuti nella riunione e del valore dell'edificio e che di esse debba redigersi il verbale.
La norma citata, ai fini della validità delle deliberazioni adottate, non dispone espressamente che debbano individuarsi, riproducendoli nel verbale, i nomi dei singoli partecipanti alla votazione, assenzienti e dissenzienti, e i valori delle rispettive quote millesimali. Peraltro, l'individuazione dei partecipanti assenzienti e dissenzienti deve ritenersi essenziale.
Infatti nelle maggioranze richieste per la validità delle approvazioni delle deliberazioni - come per la validità della costituzione stessa dell'assemblea - confluiscono l'elemento personale e quello reale.
Del resto, il potere di impugnare le delibere è riservato ai condomini dissenzienti (oltre che agli astenuti e agli assenti).
E' indispensabile individuare nominativamente i condomini assenzienti e dissenzienti al fine della verifica dell'esistenza della maggioranza prescritta con riferimento all'elemento reale;
la verifica dell'esistenza del quorum prescritto ex lege richiede infatti l'indicazione nominativa dei condomini che abbiano approvato la delibera.
6 Il voto produce effetti rilevanti successivi alla deliberazione in sé e per sé considerata, essendone consentita l'impugnazione ai condomini dissenzienti (e agli assenti, che peraltro già risultano individuati all'esito delle operazioni preliminari dirette alla verifica della regolare costituzione dell'assemblea).
Vi è inoltre l'innegabile interesse dei condomini a valutare l'esistenza di un eventuale conflitto di interessi in capo ai votanti, possibile solo con l'individuazione della manifestazione del voto atteso che, mancando questa, non è dato conoscere se i voti, favorevoli o contrari, provengano da differenti valutazioni dell'interesse comune o da uno proprio dei singoli con quello confliggente.
La necessità di indicare i nomi dei condomini favorevoli e/o contrari è ripetutamente confermata dalla S.C. ( tra le altre Cass 40827/2021).
Tanto basta per ritenere la delibera impugnata viziata e da annullare.
Le spese giudiziali vengono parzialmente compensate condannando il a rifondere agli attori la metà delle stesse, atteso l'accoglimento di CP_1 una sola domanda
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, ogni diversa e contraria domanda, eccezione ed istanza respinta:
-dichiara inammissibile per carenza di interesse la domanda attorea sul punto 3 dell'o.d.g;
-annulla la delibera assunta dall'assemblea condominiale in data 9/11/2022, al punto 5 dell'o.d.g
-compensa per metà le spese giudiziali e condanna il condominio a rifondere agli attori il residuo che liquida in euro 1.900,00 a titolo di onorari, euro 259,00 per esborsi, oltre IVA e CPA e spese generali Genova,9/7/2025
IL GOT
Dott.ssa Francesca Ziccardi
7
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
sezione III civile in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Francesca Ziccardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Penna (C.F. e C.F._3
Avv. Danilo Noli (C.F. ), presso il cui studio in Genova C.F._4 alla via G.T.Invrea 20 int.16 A, eleggono domicilio, come da mandato in atti
Attori
Contro
sito in Genova Corso Firenze, 6 in persona del Controparte_1 suo amministratore pro tempore signora nella qualità di CP_2 titolare legale rappresentante della Amministrazioni Badaracco sas di BO RA & C., corrente in Genova Via Pendola 7/4 (C.F.: ) P.IVA_1 rappresentato e difeso dall' avv. Antonio Cimino ) e C.F._5 presso il suo studio elettivamente domiciliato in Genova, via XX Settembre 2/2, come da mandato in atti Convenuto
Conclusioni
Per gli attori
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione: 1) preliminarmente, per i motivi esposti in narrativa, sospendere l'efficacia delle delibere assembleare delle quali ai punti 3 e 5 all'ordine del giorno, approvate dall'Assemblea del in data 09.11.2022; CP_1
2) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare
1 nulle e/o annullabili le delibere assembleare delle quali ai punti 3 e 5 all'ordine del giorno, approvate dall'Assemblea del in data 09.11.2022; CP_1
3) condannare il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CAP come per legge”. Per il convenuto
“Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza disattesa previe le declaratorie del caso, previo rigetto dell'avversaria richiesta di sospensione dell'efficacia delle delibere assunte dall'Assemblea del 9.11.2022, dichiarare in capo agli odierni attori il difetto di interesse, e per l'effetto rigettarne le domande;
in ogni caso nel merito rigettare le domande avversarie tutte, per le ragioni di cui in narrativa, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Vinte le spese ivi comprese quelle del procedimento mediazione”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri onvenivano Pt_1 Pt_2 in giudizio il sito in Genova, Corso Firenze 6 al fine di Controparte_1 sentire dichiarare nulle e/o annullabili le delibere assembleare, ai punti 3 e 5 all'ordine del giorno, approvate dall'Assemblea del in data CP_1
09.11.2022.
A tal fine gli attori esponevano in particolare che:
-quanto al punto terzo la delibera era assolutamente criptica, difatti, si leggeva:
“… L'assemblea prende atto di quanto è stato letto sul regolamento a disposizione dell'Amministrazione e del parte legale e invita l'Amministratore, della gestione 2022/2023, a ripartire le spese come previsto dal regolamento condominiale vigente… (colonne B e D)”;
- quanto al punto 5, nel verbale si leggeva: “… L'assemblea a maggioranza ritiene di lasciare il servizio invariato…” ;
-la delibera al punto 3 era viziata per due ordini di motivi: il primo di carattere formale (nel verbale era omesso il riferimento al fatto che la delibera fosse stata approvata a maggioranza o all'unanimità) ed il secondo di carattere sostanziale (l'assemblea aveva approvato una variazione dei criteri di riparto delle spese condominiali a maggioranza invece che all'unanimità, visto che il Sig. Pt_1 esprime le sue riserve e la sua contrarietà - verbalizzate peraltro in un italiano poco comprensibile nel verbale );
2 -la segretaria (che era l'amministratrice pro tempore) aveva omesso di verbalizzare se la delibera fosse stata approvata a maggioranza ovvero all'unanimità.
Sicuramente, aveva omesso di indicare il voto contrario del Rag. he al Pt_1 punto precedente aveva verbalizzato” … Il Dott. interessato in particolare Pt_1 in quanto proprietario dell'appartamento int. 11 (oggetto di divisione e con due pulsanti citofoni sulla pulsantiera) ritiene che l'argomento sia già stato trattato in diverse assemblee (con particolare riferimento a quella del 07.10.2010) e si dichiara contrario all'applicazione del regolamento sostenendo che lui ha a sua disposizione un precedente regolamento …” (cfr. doc. 2).
--i criteri di ripartizione delle spese di amministrazione e/o i millesimi non potevano essere modificati con meno di 500.00/1000: maggioranza che, avendo l'attore votato contro, non era stata raggiunta;
-non era dato sapere se vi fossero stati altri a votare contro la decisione e chi avesse votato a favore. Tale circostanza non era desumibile neppure aliunde;
-nel caso di specie, le tabelle millesimali erano, indubitabilmente, contrattuali;
-le tabelle contrattuali potevano derogare ai criteri legali, del resto l'art. 1123 c.c. faceva salva ogni “diversa convenzione”. Le suddette tabelle potevano essere modificate solo: all'unanimità, allorché tutti i condomini volessero impiegare un nuovo criterio di ripartizione delle spese oppure con ricorso all'autorità giudiziaria, da parte anche di un singolo condomino, ma solo nei casi ex art 69 disp.att.c.c;
- la delibera al punto 5 era viziata perché era omessa l'indicazione dei condomini favorevoli e di quelli contrari ed il dato non era desumibile aliunde;
-la giurisprudenza della S.C. aveva statuito che:” Il verbale dell'Assemblea di
, ai fini della verifica dei “quorum” prescritti dall'art. 1136 c.c., deve CP_1 contenere l'elenco dei condomini intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, rimanendo comunque valido ove, pur riportando l'indicazione nominativo dei soli partecipanti astenuti o che abbiano votato contro, consenta di stabilire per differenza coloro che hanno votato a favore…” (per tutte Cfr. Cassazione Civile, 31 marzo 2015, n. 6552).
Si costituiva il sito in Genova, Corso Firenze 6 Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande attoree per i seguenti motivi.
3 Presupposto necessario per l'azione ex art.1137 Cod.civ. era l'esistenza di un contenuto deliberativo. Nel caso di specie, l'assemblea condominiale tanto al punto 3) quanto al punto 5) non aveva assunto alcuna “delibera”. Ed infatti, al punto 3) dell'ordine del giorno, l'assemblea aveva invitato l'amministratore a ripartire le spese come previsto dal regolamento condominiale vigente e al punto 5) l'assemblea a maggioranza aveva ritenuto di lasciare il servizio invariato. Come specificato dalla corte di legittimità (cfr. Cass.civ.10865/2016)
“L'interesse all'impugnazione di una delibera dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., postula, peraltro, che la stessa delibera appaia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio” L'assenza quindi di mutamento nell'assetto delle posizioni dei condomini nei confronti del determinava l'assenza di interesse alla proposizione CP_1 dell'impugnazione. Le doglianze avversarie attenevano infatti, per entrambi i punti oggetto di impugnazione, all'omessa indicazione delle maggioranze. Con riferimento al punto 5) del verbale non erano espresse altre doglianze e il motivo di impugnazione atteneva esclusivamente all'omessa indicazione dei condomini favorevoli e di quelli contrari. Il punto all'ordine del giorno riguardava la possibilità di riduzione dell'orario di portineria. Gli odierni attori neppure avevano allegato la loro contrarietà a quanto deliberato, ma ritenevano che l'assenza dell'indicazione delle maggioranze e minoranze fosse ex se motivo di invalidità della delibera, senza che neppure fosse prospettato quello che sarebbe stato il loro diritto leso: quindi senza dedurre alcun interesse concreto ad impugnare la delibera. Quanto al punto 3), la mancata indicazione delle maggioranze non aveva alcuna rilevanza. L'assemblea, infatti, contrariamente a quanto lamentato in atto di citazione, non aveva in alcun modo modificato i criteri di ripartizione delle spese di amministrazione. Era ben chiara la volontà dell'attore di non applicare il regolamento vigente. Chi dunque pretendeva di modificare i criteri vigenti non era il , ma CP_1
l'attore stesso. Del resto, l'assemblea si era limitata a invitare l'amministratore a ripartire le spese come previsto dal regolamento condominiale vigente.
4 La domanda attorea concernente il punto 3 dell'o.d.g è da dichiarare inammissibile per carenza di interesse;
mentre quella relativa al punto 5 o.d.g è da accogliere.
Il nodo da sciogliere, nel caso in esame, consiste preliminarmente nell'accertamento della sussistenza o meno di delibere.
E' ravvisabile una delibera quando il gruppo assembleare manifesta una propria volontà su una specifica questione ossia quando chiaramente prende una decisione sul punto.
Al contrario l'invito è semplicemente una richiesta, più o meno formale, a qualcuno affinchè faccia qualcosa.
Dal tenore letterale del verbale prodotto da parte attrice si evince, al punto 3) dell'o.d.g, che l'assemblea si limita ad “invitare” l'amministratore a ripartire le spese secondo il regolamento vigente. Di conseguenza non appare alcuna formale decisione assunta dalla compagine condominiale. D'altronde non emerge che tale invito sia stato neppure preceduto da qualsivoglia votazione.
A tal proposito l'odierno giudicante condivide l'orientamento della S.C. secondo cui “La delibera assembleare è inesistente quando manchi un elemento costitutivo della fattispecie del procedimento collegiale, sicché non può individuarsi strutturalmente l'espressione di una volontà riferibile alla maggioranza avente portata organizzativa. In tal caso i condomini non hanno alcun interesse ad impugnarla, non generando la stessa alcun pregiudizio ai loro diritti tale da legittimarne la pretesa ad un diverso contenuto della decisione. L'accertamento dell'inesistenza della deliberazione assembleare impugnata da un condomino non può, pertanto, determinare la soccombenza del , che pure abbia contestato le ragioni di invalidità della stessa, CP_1 dovendo restare soccombente pur sempre la parte che abbia azionato una pretesa accertata come infondata o resistito ad una pretesa fondata”.(Cass. Ord.1367/23)
Le delibere per essere impugnate devono “esistere”. Devono cioè consistere in decisioni oggettive identificabili e qualificabili come atti giuridici, espressione della volontà della maggioranza assembleare, idonee a produrre effetti pregiudizievoli sui diritti dei condomini. In tal caso, i condomini dissenzienti sono legittimati a impugnarle in quanto portatori di un interesse finalizzato ad ottenere un giudizio – di nullità o di annullabilità.
Di conseguenza trattandosi, nella fattispecie in esame, di delibera inesistente gli attori non hanno alcun interesse ad impugnarla. 5 Relativamente al punto 5) dell'o.d.g invece, in forza di una interpretazione logica-letterale, si evince che l'assemblea ha deciso a maggioranza di non ridurre il servizio di portineria. Gli attori, come altri condomini, avevano un interesse economico, seppur modesto alla citata riduzione. Peraltro sul punto si condivide pienamente la giurisprudenza della S.C. secondo cui “la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 cod. civ. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 cod. proc. civ. come condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni” (Cass. 10 febbraio 2010 n. 2999; in senso conforme Cass. 25 agosto 2005 n. 17276; Cass. 23 marzo 2001 n. 4270; Cass. 4 aprile 1997 n. 2912).
Ritenuto quindi di dover distinguere i vizi meramente formali, per i quali l'interesse ad agire è in re ipsa, dagli altri vizi di carattere sostanziale, per far valere i quali invece è necessario anche un danno latu sensu derivante dalla delibera asseritamente viziata.
Nel caso di specie si tratti pacificamente di vizi formali.
L'art. 1136 c.c. dispone che le deliberazioni assembleari debbano approvarsi con un numero di voti che rappresenti la maggioranza, semplice o qualificata, dei partecipanti al condominio intervenuti nella riunione e del valore dell'edificio e che di esse debba redigersi il verbale.
La norma citata, ai fini della validità delle deliberazioni adottate, non dispone espressamente che debbano individuarsi, riproducendoli nel verbale, i nomi dei singoli partecipanti alla votazione, assenzienti e dissenzienti, e i valori delle rispettive quote millesimali. Peraltro, l'individuazione dei partecipanti assenzienti e dissenzienti deve ritenersi essenziale.
Infatti nelle maggioranze richieste per la validità delle approvazioni delle deliberazioni - come per la validità della costituzione stessa dell'assemblea - confluiscono l'elemento personale e quello reale.
Del resto, il potere di impugnare le delibere è riservato ai condomini dissenzienti (oltre che agli astenuti e agli assenti).
E' indispensabile individuare nominativamente i condomini assenzienti e dissenzienti al fine della verifica dell'esistenza della maggioranza prescritta con riferimento all'elemento reale;
la verifica dell'esistenza del quorum prescritto ex lege richiede infatti l'indicazione nominativa dei condomini che abbiano approvato la delibera.
6 Il voto produce effetti rilevanti successivi alla deliberazione in sé e per sé considerata, essendone consentita l'impugnazione ai condomini dissenzienti (e agli assenti, che peraltro già risultano individuati all'esito delle operazioni preliminari dirette alla verifica della regolare costituzione dell'assemblea).
Vi è inoltre l'innegabile interesse dei condomini a valutare l'esistenza di un eventuale conflitto di interessi in capo ai votanti, possibile solo con l'individuazione della manifestazione del voto atteso che, mancando questa, non è dato conoscere se i voti, favorevoli o contrari, provengano da differenti valutazioni dell'interesse comune o da uno proprio dei singoli con quello confliggente.
La necessità di indicare i nomi dei condomini favorevoli e/o contrari è ripetutamente confermata dalla S.C. ( tra le altre Cass 40827/2021).
Tanto basta per ritenere la delibera impugnata viziata e da annullare.
Le spese giudiziali vengono parzialmente compensate condannando il a rifondere agli attori la metà delle stesse, atteso l'accoglimento di CP_1 una sola domanda
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, ogni diversa e contraria domanda, eccezione ed istanza respinta:
-dichiara inammissibile per carenza di interesse la domanda attorea sul punto 3 dell'o.d.g;
-annulla la delibera assunta dall'assemblea condominiale in data 9/11/2022, al punto 5 dell'o.d.g
-compensa per metà le spese giudiziali e condanna il condominio a rifondere agli attori il residuo che liquida in euro 1.900,00 a titolo di onorari, euro 259,00 per esborsi, oltre IVA e CPA e spese generali Genova,9/7/2025
IL GOT
Dott.ssa Francesca Ziccardi
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