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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 220/2015 R.G. promossa da:
, in persona del curatore fallimentare AVV. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'AVV. VACCARO GIUSEPPE Parte_2
contro
, Controparte_1 P.IVA_2 [...]
, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso ope Controparte_2
legis dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO CATANIA
Avente ad oggetto: Risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P-A.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 08/05/2024 e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione del giudizio già introdotto innanzi al TAR Sicilia,
sezione Catania, la curatela del ha convenuto il Parte_3 [...]
al fine di accertarne l'inadempimento derivante dalla revoca delle Controparte_1
agevolazioni finanziarie concesse alla in bonis con decreto ministeriale n. Parte_1
97488 del 9/4/2001 e dalla mancata erogazione delle relative somme a saldo, deducendo quali motivi in diritto la carenza di motivazione e l'eccesso di potere in relazione al supposto inadempimento delle obbligazioni assunte dalla con il Parte_1
finanziamento richiesto, la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6 e ss., 10 bis della
Legge n. 241/1990 e della Legge Regione Siciliana n. 10/1991, nonché l'eccesso di potere da parte del . Controparte_1
La curatela attrice a tal fine ha rappresentato che con decreto n. 97488 del 9.4.2001 aveva ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, in via provvisoria, un contributo in conto impianti di Euro 898.619,52 per la realizzazione di un impianto per la produzione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico, da utilizzare nell'unità
produttiva ubicata in Melilli nella contrada Bondifé e un ulteriore contributo in conto esercizio di Euro 85.500,00 per un programma di formazione da realizzare nell'impianto predetto;
che una volta realizzato l'impianto e attuato il programma formativo, aveva presentato la documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute all'Istituto
pagina 2 di 6 istruttore, Banco di Sicilia, divenuto nel frattempo che con un proprio Controparte_3
tecnico di fiducia aveva proceduto agli adempimenti finali necessari per le operazioni di collaudo e per ottenere la concessione definitiva delle provvidenze, erogate in via provvisoria;
che eseguite le verifiche, il Banco di Sicilia, aveva trasmesso al Ministero per lo Sviluppo Economico la relazione finale con la quale aveva proposto la revoca delle agevolazioni provvisorie concesse;
che, tuttavia, la aveva adempiuto Parte_1
esattamente agli obblighi nascenti dai decreti dirigenziali n. 133362 del 3/11/2004 e n.
97488 del 9/04/2001 avendo proceduto a realizzare gli impianti e il programma di formazione ammessi a contributo;
che essa aveva, pertanto, interesse affinché si ritenesse e dichiarasse l'inadempimento contrattuale del , sia Controparte_1
nella revoca del finanziamento che nel versamento del saldo delle somme ammesse a contributo pari ad Euro 51.300,00 per il decreto n. 133362 del 3/11/2004 e ad Euro
299.539,84 per il decreto n. 97488 del 9/04/2001, con consequenziale condanna del al pagamento delle somme ancora dovute, oltre agli Controparte_1
interessi dal giorno della maturazione del diritto al pagamento del saldo dei contributi concessi e fino all'integrale soddisfo.
Si è costituito in giudizio il eccependo Controparte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siracusa per essere competente il Tribunale di
Catania, sede del Foro erariale e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda proposta dalla curatela attrice perché infondata in fatto e in diritto.
pagina 3 di 6 Radicatosi il contraddittorio, è stata esperita c.t.u. volta ad accertare l'erroneità dei rilievi affermati dal Banco di Sicilia, oggi in merito alle opere assertivamente Controparte_3
non eseguite;
la causa è indi giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.05.2024, con l'assegnazione dei termini ex art. 190
codice di rito civile.
Ciò posto deve preliminarmente accogliersi l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dal odierno convenuto. Controparte_1
Giova anzitutto premettere che, in base al disposto dell'art. 25 c.p.c. “per le cause nelle
quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali
sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del
luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice
che sarebbe competente secondo le norme ordinarie”.
Quando poi l'Amministrazione dello Stato sia parte convenuta in giudizio, la citata disposizione statuisce che il distretto si determina con riguardo al “giudice del luogo in cui
è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto
della domanda”.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la competenza del foro c.d.
erariale individuata dall'art. 25 c.p.c. è inderogabile e si applica nelle sole cause in cui sia parte un'amministrazione dello Stato.
pagina 4 di 6 Deve inoltre rilevarsi che, nelle cause di obbligazione, quale è quella in esame, sussistono tre fori alternativi e concorrenti tra loro che possono essere scelti da chi agisce in giudizio,
vale a dire il giudice del luogo dove l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita ex art. 20
c.p.c., c.d. fori speciali, ovvero il giudice del luogo dove ha residenza il convenuto ex art. 18 c.p.c., per le persone fisiche, e il giudice del luogo della sede per le persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., c.d. foro generale.
Ciò posto, il codice di procedura civile impone una duplice valutazione: innanzitutto si individua il giudice competente secondo le norme ordinarie e, poi, una volta stabilito in quale distretto della Corte di Appello si trova quel luogo, si promuove (o resiste) il giudizio dinanzi al corrispondente Tribunale del comune che risulta sede della Corte d'Appello, ne consegue che qualora sia convenuta la pubblica amministrazione il foro erariale va individuato nel giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione.
Nel caso di specie, pertanto, il foro erariale, da determinare secondo le regole dettate dall'art. 25 c.p.c., va individuato nel Tribunale di Catania, giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice, il Tribunale di
Siracusa, competente secondo le regole ordinarie.
Ne consegue, per tutto quanto sopra esposto, la competenza del Tribunale di Catania.
Quanto alle spese di lite, la decisione solo in rito impone la compensazione integrale delle stesse.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così
provvede:
1. Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Siracusa per essere competente il
Tribunale di Catania;
2. Assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione dinanzi al giudice dichiarato competente;
3. Compensa integralmente le spese processuali.
Siracusa, 6 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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