Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 27/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. RG. 1617/2021
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio
Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1617/2021
promossa da:
(C.F. C.F. 1 con il patrocinio dell'avv. Parte 1 dell'avv. elettivamente domiciliato in Indirizzo RA RU e GUARALDI BRUNOTelematico presso il difensore avv.
ATTORE
contro
C.F. 2 dell'avv.), con il patrocinio Controparte 1 (C. F.
MASOTTI MONICA e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA BIONDINI 1 '
47121 FORLI' presso il difensore avv. MASOTTI MONICA
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione di udienza del
9.10.2024
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
sentirla condannare al al fine di Controparte_1
del locale uso bagno sito al piano terra rilascio/restituzione dell'immobile di Via Volpacchio n. 34 e di condannarla altresì al pagamento della somma di euro 25 giornalieri a far data dal giorno della occupazione e sino al giorno dell'effettivo rilascio anche ai sensi dell'art. 614 bis c.p.p..
1.1 Ha dedotto in particolare:
- che pende un procedimento per la separazione coniugale e per il successivo divorzio dalla moglie Controparte_1 nell'ambito del quale con ordinanza presidenziale è stata assegnata la causa
coniugale alla moglie, dando comunque atto comunque dell'esistenza nel medesimo complesso immobiliare dello studio professionale del
Parte 1 ;
- che nel procedimento di separazione, il giudice istruttore ha precisato che l'assegnazione del provvedimento presidenziale riguardava unicamente i locali adibiti ad abitazione e non "lo studio professionale del Parte 1 quale entità diversa rispetto la casa
familiare";
- che la moglie ha azionato l'ordinanza presidenziale notificando atto di precetto con il quale gli intimava di liberare integralmente l'immobile;
di essersi opposto all'esecuzione in quanto la richiesta della
CP 1 di estrometterlo dall'interezza dell'immobile non era coperta dal titolo esecutivo in suo possesso e che nel giudizio di la questione, il giudice dirimereopposizione instaurato, per dell'esecuzione incaricava il TU PE (già incaricato in ordinando un'integrazione alla precedenza dal Presidente),
precedente perizia;
- in data 13 dicembre 2019, quando ancora la perizia non era stata
depositata, Parte 1 alla presenza dell'Ufficiale Giudiziario, veniva "sfrattato" dalla casa coniugale ed anche dal bagno adiacente al proprio studio professionale;
- che successivamente al deposito della perizia integrativa dell'Ing. Per 1 il giudice dell'esecuzione così provvedeva: di sospensione della presente procedura esecutiva
་་"l'istanza limitatamente alla porzione di immobile individuata dall'Ing. […]
Per 2 nella relazione depositata il 30 dicembre 2019, ed adibita ad uso ufficio/studio professionale, dal Parte 1
riservando al giudizio di merito ogni altra questione rigettandola per ogni altra porzione dell'immobile oggetto dell'esecuzione
forzata per rilascio" con ordinanza confermata in sede di reclamo;
che nonostante la pronuncia resa in sede di
- Controparte 1
opposizione all'esecuzione, non ha restituito la porzione di
immobile costituita dal bagno inerente all'ufficio.
Ha quindi agito per ottenere il rilascio/restituzione del bene in risarcimento per ogni giorno di questione nonché condanna al
occupazione illegittima.
2. Si è ritualmente costituita in giudizio Controparte_1 chiedendo
il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. In particolare, ha dedotto che lo studio professionale non
è mai esistito e di avere diritto all'assegnazione della intera casa familiare.
In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di Parte 1
alla corresponsione della somma di Euro 25,00 o a quella ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo nel rilascio integrale della casa familiare assegnata a Controparte_1
3. In data 22.11.2024 si è tenuta la prima udienza, ove è stato disposto il mutamento del rito.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti
prodotti e l'assunzione di prove orali.
All'udienza del 9.10.2024 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le proprie conclusioni e, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione. Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la presente causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
4. L'oggetto del presente processo determinato tanto dalla domanda di parte attrice quanto dalla domanda in via riconvenzionale della convenuta concerne l'esatta perimetrazione della 'casa familiare",
-
in conseguenza del provvedimento di assegnazione della stessa alla convenuta reso nel procedimento di separazione.
In sintesi: nell'ambito del procedimento di separazione, l'ordinanza presidenziale ha assegnato la casa familiare alla moglie-odierna convenuta, ad eccezione della parte di essa riservata a studio professionale del marito odierno attore;
la moglie ha posto in
esecuzione il provvedimento e l'ufficiale giudiziario ha intimato all'attore il rilascio dell'abitazione, escludendo le stanze adibite a studio professionale;
l'attore sostiene che il rilascio non avrebbe dovuto riguardare però anche il "bagno" funzionalmente collegato allo studio professionale, come invece è accaduto. L'attore ha allora proposto opposizione all'esecuzione e il giudice dell'esecuzione, dopo aver disposto una TU, ha sospeso l'efficacia del titolo.
Sempre l'attore ha quindi introdotto il presente procedimento per ottenere la condanna della moglie al rilascio del bagno sul
presupposto che il giudice della esecuzione ha sospeso l'efficacia del titolo.
La moglie si è costituita opponendosi al rilascio del bagno e chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento dell'inesistenza in radice di uno studio professionale all'interno del complesso immobiliare, con conseguente integrale rilascio dell'immobile in suo favore. Ha precisato inoltre, di aver introdotto il giudizio di merito di opposizione, dopo lo svolgimento della fase cautelare.
Entrambe le domande vanno dichiarate inammissibili. Nel corso del giudizio di opposizione a precetto o all'esecuzione infatti non è possibile incidere sulle vicende del processo di
cognizione in corso, nel quale il titolo esecutivo provvisorio
- a
- si è formato ed è in base del precetto О dell'esecuzione discussione (Tribunale Avellino sez. II, 06/11/2015 che richiama
Cass. 26948/14 e 26732/14).
Ciò vale, a fortiori, nel presente procedimento. L'attore fonda la propria domanda di rilascio "del bagno" sulla sospensione del titolo da parte del giudice della esecuzione. La
convenuta domanda l'integrale rilascio dell'immobile a seguito dell'accertamento dell'esistenza di una circostanza assenza dello rilevata nell'ordinanza presidenziale. studio professionale
-
Le parti allora discutono da un lato del titolo provvisorio assegnazione della casa familiare, ed in costituito dalla particolare della sua esatta dall'altro, della estensione e,
ordinanza di sospensione emessa dal giudice della esecuzione;
questioni che sono rispettivamente in discussione nel procedimento di separazione e nella fase di merito del giudizio di opposizione alla esecuzione, introdotta dall'odierna convenuta, avviata proprio sulla base del titolo formatosi nel procedimento di separazione. 175. L'attore ha chiesto nelle note di udienza depositate il novembre 2021, poi ribadendo la richiesta nella memoria di replica,
la cancellazione dell'espressione contenuta alla pagina n.7 della memoria di costituzione dell' Parte 1 CP 1 Ove
verrebbe definito "mentitore professionale".
A tal proposito va osservato che la sussistenza dei presupposti per la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi prevista dall'art. 89 cod. proc. civ. va
esclusa allorquando le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della
controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalla esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una
valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue tesi e affermazioni (in questo senso, cfr.
Cass. n. 805/2004; Cass. n. 3277/2008; Cass. n. 10288/2009; Cass.
n. 26195/2011; Cass. n. 21031/2016). Nel caso di specie, le frasi segnalate dalla difesa di Parte 1 rientrano, pur se in modo piuttosto graffiante, nell'esercizio del diritto di difesa, senza rivelarsi lesive della dignità umana e
professionale dell'avversario.
L'espressione “mentitore professionale" è stata utilizzata dalla non ha convenuta per sostenere che il TU, nelle sue conclusioni,
e quindi dire che mentiva voluto sconfessare l'attore
- quando
-
afferma l'esistenza del proprio studio professionale, ossia una circostanza oggetto del L'aggettivo presente processo.
"professionale", in quanto posto tra le virgolette, non sembra
doversi assumere nel significato di mentitore "esperto", "capace",
"professionale" appunto, ma come mentitore riguardo alla propria professione. Reputa il Giudice che non sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 89 c.p.c. per disporne la cancellazione.
6. Le spese di lite vanno compensate attesa la reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta:
- dichiara inammissibili le domande avanzate da Parte 1 e Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite.
rigetta nel resto.
Provvede con separato decreto rispetto alla istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello stato depositata dal difensore della parte convenuta provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello stato con delibera del COA di Ravenna del 9.11.2021
Ravenna, 27/02/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Valloni