TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 5213/2023 la seguente
S E N T E N Z A
Tra
, C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Francesco Giampaolo, con cui elettivamente domicilia in Bovalino (RC), al vico I Crotone, n. 25, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Giammusso, con cui elettivamente domicilia in Catania, alla via Musumeci, 171, giusta procura in atti;
-resistente- nonché
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t.,
-resistente contumace-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 02.11.2023 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.09420239003267953/000, notificatagli da Controparte_3
, in data 24.06.2023, con riferimento all'avviso di addebito
[...]
n.39420130000708313000, afferente all'omesso versamento di contributi IVS, anno 2011, ammontante ad un importo pari ad € 3.394,68. Nello specifico, deduceva l'intervenuto annullamento per prescrizione del credito di cui all'avviso di addebito in questione con sentenza n. 914/2022, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 3.05.2022, oramai passata in giudicato. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' e l CP_2 Controparte_4 rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la nullità / illegittimità / illiceità della intimazione di pagamento n. 09420239003267953/000, limitatamente alla parte afferente l'avviso di addebito n. 39420130000708313000, con ogni conseguenza di legge.”, vinte le distraende spese di lite. Si costituiva in giudizio l' eccependo Controparte_4
l'inammissibilità del ricorso perché tardivo nonché il proprio difetto di legittimazione passiva. L' benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. CP_2
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
*******
1. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia dell' che, CP_2 sebbene regolarmente citato, non si è costituito nel presente procedimento.
2. Sempre in via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da . CP_5
Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell' Controparte_1
(e -segnatamente- dell'intimazione di pagamento n.
[...]
09420239003267953/000), in tal modo rendendo l' legittimata passiva CP_5 sul punto.
3. Tanto premesso, va esaminata la tempestività dell'odierna opposizione. Osserva il giudicante che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). Ebbene, nel caso di specie, l'opposizione risulta tempestiva allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (nel caso di specie, estinzione della pretesa creditoria per intervenuto giudicato). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
4. Nel merito, in via assorbente, va evidenziato come -dall'esame degli atti del giudizio- emerge che il credito riportato nell'avviso di addebito n. 39420130000708313000 sia stato oggetto di accertamento giudiziale e conseguente annullamento con sentenza n. 914/2022 resa dal Tribunale di Reggio Calabria in funzione di Giudice del Lavoro in data 3.05.2022 (cfr. prod.ne parte ricorrente). Nello specifico, nel dispositivo della sentenza n. 914/2022 si legge:
“accoglie la domanda e dichiara prescritta la contribuzione di cui agli estratti di ruolo impugnati”, tra i quali rientrava l'avviso di addebito n. 39420130000708313000. Orbene la presenza di un giudicato, dichiarativo dell'estinzione per prescrizione dei crediti indicati nell'atto opposto, risulta pacifica sicché la pretesa creditoria riportata nell'intimazione di pagamento n. 09420239003267953/000, esclusivamente in relazione all'avviso di addebito menzionato in ricorso e oggetto di giudicato, non può considerarsi sussistente. Si ravvisa, nel caso di specie, la responsabilità solidale delle parti in causa, atteso che l' avrebbe dovuto sgravare il ruolo epurandolo dai crediti CP_2 dichiarati prescritti dal Tribunale di Reggio Calabria e l'Agente della Riscossione non avrebbe dovuto intraprendere alcuna azione finalizzata alla riscossione dei crediti portati nei titoli già annullati giudizialmente.
Alla luce delle esposte argomentazioni, la domanda merita accoglimento.
5. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 così come aggiornato dal D.M. 147/2022, ridotte stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, devono porsi a carico delle parti resistenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-in accoglimento del ricorso dichiara non dovuto perché già annullato con sentenza passata in giudicato il credito di cui all'avviso di addebito n. 39420130000708313000 e, per l'effetto, annulla in parte qua l'intimazione di pagamento n. 09420239003267953/000;
- condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 886,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Reggio Calabria, 28.11.2025
Il G.O.P
dr.ssa Paola Gargano