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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/12/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1129/2024
Udienza cartolare del 15.12.2025
Il giudice, viste le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del Dott. MO TE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1129/2024 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 173/2024, promossa da:
(C.F. Parte_1
), con sede in Pietrasanta (LU), piazza Villeparisis 16-17-18, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Silvano Bassano (C.F. ) ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pietrasanta (LU), via N. Sauro 88, come da procura allegata all'atto di citazione.
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con sede in Milano (MI), Piazza Filippo Meda n. 4, CP_1 P.IVA_2 rappresentata dalla procuratrice (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3 con sede legale in Roma, via Curtatone 3, in persona del procuratore speciale dott. , CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Catalano (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Lucca, Via Versilia 60, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni delle parti: per l'opponente: “respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, per le ragioni indicate in premessa, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in oggetto perché infondato, ingiusto e illegittimo, e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente alla ditta opposta per le causali di cui al
decreto ingiuntivo opposto o rideterminare la minor somma eventualmente dovuta. In ogni caso con vittoria di spese, compensi e onorari di giudizio”. per l'opposta: “In via principale, respingere l'opposizione e tutte le eccezioni, istanze e domande proposte dall'opponente, poiché totalmente infondate in fatto ed in diritto, indeterminate, non provate e comunque prescritte, precluse, nulle, inammissibili e/o improcedibili, e, conseguentemente, confermare integralmente il Decreto ingiuntivo n. 173/2024 omissis;
In via subordinata, condannare la omissis al Parte_1 pagamento in favore del omissis della somma di € 250.445,35, oltre interessi al Controparte_1 tasso contrattuale, e comunque, se inferiore, in misura non superiore al tasso medio ai sensi della
L. 108/96 per operazioni del medesimo tipo, sulla somma capitale di € 244.432,44 dal 12.10.2022 al saldo effettivo, ovvero della maggiore o minor somma che sarà comunque accertata in corso di causa come dovuta. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16.02.24 questo tribunale emetteva il decreto ingiuntivo n. 173/2024, con il quale veniva ingiunto alla il pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma di 240.445,35, oltre interessi e spese di lite. CP_1
In data 17.10.2002, la aveva infatti stipulato un contratto di Parte_1 finanziamento con Cassa di Risparmio di Lucca s.p.a. per l'importo di € 1.700.000,00 ed era risultata inadempiente rispetto al pagamento di n. 3 rate.
La proponeva opposizione, eccependo l'irregolarità formale Parte_1 del decreto ingiuntivo, in quanto nel corpo del provvedimento non risultavano sufficientemente individuate parte ricorrente e parte ingiunta, delle quali erano indicati solo il nominativo e il codice fiscale, senza alcun riferimento al legale rappresentante.
Sosteneva inoltre l'inesistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo per l'assenza di prova delle ragioni del credito, che veniva quantificato alla data del 11.10.22, senza specificare le sorti del contratto di finanziamento, senza allegare la richiesta di risoluzione del contratto o una lettera di messa in mora, né indicare l'ammontare delle rate scadute e non pagate, anche per verificare il calcolo degli interessi.
Si costituiva , sostenendo di aver fornito prova del credito in sede monitoria, avendo CP_1 prodotto l'atto di mutuo, l'estratto conto della da cui risultava il versamento Parte_1 dell'importo del finanziamento e la certificazione del credito ex art. 50 TUB, da cui emergeva la corrispondenza con la somma ingiunta. Esponeva altresì che il mutuo in data 09.01.2019 era stato oggetto di un atto integrativo di rinegoziazione, con il quale la banca aveva concesso una dilazione dei termini di pagamento delle rate residue;
che nel testo dell'atto era indicato che alla data dell'01.07.2018 il capitale residuo del mutuo era pari ad € 244.432,44 ed era stato riconosciuto dalla stessa , che aveva Parte_1 sottoscritto l'atto; che le rate residue non erano state pagate, pertanto l'importo del capitale residuo rimaneva quello indicato nel suddetto atto.
All'udienza dell'11-12-24 veniva concessa la provvisoria esecutività; la causa veniva istruita documentalmente e all'esito veniva fissata l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, l'opponente sostiene l'irregolarità formale del decreto ingiuntivo, perchè la ricorrente e l'ingiunta non erano sufficientemente individuate nel provvedimento, ma tale eccezione
è infondata.
Entrambe le parti sono infatti sufficientemente individuate nel decreto ingiuntivo dalla denominazione e dal codice fiscale, senza che sia necessario indicare anche il nome del legale rappresentante;
altri dati delle parti possono essere ricavati dal testo del ricorso, rispetto al quale il provvedimento si trova in calce.
La sostiene inoltre l'inesistenza dei presupposti per Parte_1
l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c., ma anche tale contestazione è priva di fondamento.
La documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo è da considerarsi idonea prova scritta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., dal momento che ha prodotto l'atto di mutuo del CP_1
17.10.2002 (doc. 6 fascicolo monitorio), l'estratto conto della da cui risulta Parte_1
l'erogazione dell'importo del finanziamento (doc. 8 fascicolo monitorio) e la certificazione del credito ex art. 50 TUB (doc. 9 fascicolo monitorio).
Al contrario di quanto affermato dall'opponente, non risultavano necessari per l'emissione del provvedimento monitorio la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento, l'atto di decadenza dal beneficio del termine previsto a favore della Misericordia, un atto di messa in mora o gli estratti conto successivi alla concessione del mutuo.
Per quanto attiene al presente giudizio di opposizione, l'onere della prova risulta assolto con la produzione dell'atto integrativo di rinegoziazione del mutuo (doc. 2 di parte opposta), sottoscritto da entrambe le parti, dal quale risulta che alla data del 09.01.2019 il debito residuo era pari ad € 244.432,44, a titolo di capitale, ed € 6.012,91, a titolo di interessi, e che dovevano essere ancora pagate tre rate, con riferimento alle quali era stata concessa la dilazione dei termini di pagamento.
L'istituto di credito ha quindi dimostrato la fonte del rapporto obbligatorio ed ha allegato l'inadempimento della debitrice, mentre quest'ultima non ha assolto all'onere probatorio a suo carico, in quanto avrebbe dovuto dimostrare il pagamento delle ultime tre rate e non limitarsi a contestare genericamente la pretesa del creditore.
Infine, in merito alla quantificazione del credito, l'importo dovuto a titolo di capitale è quello indicato nell'atto del 09.01.2019, mentre sugli interessi, ha precisato che ha richiesto CP_1 solo quelli successivi alla certificazione del credito, quindi dal 12.10.22.
Per tutto quanto sopra, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto opposto;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione di valore tra € 52.001 ed € 260.000,00, come richiesto dall'avv. Pietro Catalano, ma con l'esclusione della fase istruttoria, in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, rigetta integralmente l'opposizione e conferma il decreto opposto;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 4.217,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Il Giudice
MO TE