Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2022, n. 36577
CASS
Sentenza 27 settembre 2022

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Massime1

Il divieto ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. di plurime contestazioni cautelari con applicazione della medesima misura coercitiva per "uno stesso fatto" è applicabile, in assenza di specifica normativa convenzionale o interna, anche in sede estradizionale, in ragione del generale richiamo operato dall'art. 714, comma 2, cod. proc. pen. alle disposizioni del titolo I del libro IV del codice di rito. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato la cessazione di efficacia della misura custodiale disposta nei confronti di un estradando che aveva già sofferto il periodo massimo di custodia nel corso di altra procedura estradizionale instaurata, per i medesimi fatti, a seguito di una precedente domanda).

Commentario1

  • 1Plurime domande estradizionali per idem factum, ma una sola misura cautelare (Cass. 36577/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 maggio 2023

    Domande estradizionali sono diverse, ma stesso titolo di reato e fatto: in assenza di una specifica normativa convenzionale o di diritto estradizionale interno secondo le pertinenti disposizioni del codice di rito, viene in rilievo il principio generale del divieto di plurime contestazioni cautelari con applicazione della medesima misura coercitiva per "uno stesso fatto" ai sensi del disposto di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, non ricorrendo formali preclusioni alla sua applicazione in sede estradizionale, stante il generale richiamo operato ex art. 714 c.p.p., comma 2, alle disposizioni del titolo I del libro IV del codice di rito. Deve infatti considerarsi, sotto il profilo del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2022, n. 36577
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36577
Data del deposito : 27 settembre 2022

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