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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/06/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PIACENZA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Marisella Gatti Presidente rel. est. dott.ssa Laura Ventriglia Giudice dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 9, co. 2 e 3, della L. 898/70 e successive modifiche e D. Lgs.
149/2022, iscritto al n. R.G. 163/2025 promosso con ricorso depositato da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Niglio ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Piacenza, Corso Garibaldi n. 14, come da procura in calce al ricorso su foglio separato, nei confronti di
(C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
9.3.1968, rappresentata e difesa dagli Avvocati Ina Isufi e Melissa Di Santo, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Piacenza, via Nicolini n. 20, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione;
e nei confronti di assistito dall'Avv. M. Maddalena Berloco e dall'Avv. Oreste Manzi, CP_2
All'udienza del 20 maggio 2025 la causa veniva posta in decisione, precisando le parti congiuntamente le conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.2.2025 esponeva: Parte_1
- che essa ricorrente era stata coniugata con dal 15.4.1967 all'8.3.2011, Persona_1
allorchè era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza del Tribunale di Piacenza in data 8.3.2011, prevedendo un assegno divorzile a favore della moglie di Euro 800,00 mensili, poi ridotto ad Euro 600,00 mensili con sentenza della
Corte d'Appello di Bologna dell'11.7.2014;
- che dal matrimonio erano nate le figlie e Per_2 Persona_3
- che successivamente, il 29.6.2012, il signor aveva contratto nuovo matrimonio Per_1 con la signora e dall'unione era nata la figlia Controparte_1 Persona_4
- che era deceduto in data 19.8.2024; Persona_1
- che le condizioni in cui si trovava la ricorrente le davano diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità e degli altri emolumenti di cui era beneficiario il signor quota che si proponeva nella misura del 70% o nella maggiore o minore Per_1
determinata dal Tribunale.
Con decreto in data 7.2.2025 la Presidente di sezione, designata sé stessa quale giudice relatore, fissava l'udienza del 20 maggio 2025 per la comparizione delle parti davanti a a sé, fissando termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con comparsa in data 18.4.2025 si costituiva deducendo, in linea di Controparte_1
sintesi, che la durata del rapporto intrattenuto con poteva essere Persona_1
sostanzialmente equiparata a quello intrattenuto con lo stesso dalla Per_1 Pt_1
chiedendo il rigetto del ricorso e comunque chiedendo che le fosse riconosciuta una quota percentuale della pensione di reversibilità di nella misura non inferiore Persona_1 all'85%.
Con comparsa in data 6 maggio 2025 si costituiva l' chiedendo di sentire accogliere CP_2
la richiesta della ricorrente subordinatamente alla verifica della titolarità in capo alla stessa dei presupposti per il riconoscimento di quota di pensione di reversibilità a seguito del decesso di Persona_1
All'udienza del 20.5.2025 comparivano i procuratori delle parti, nonché la ricorrente e la resistente personalmente, e, invitate a valutare una definizione concordata in merito alla ripartizione della pensione di reversibilità di le stesse giungevano Persona_1
ad un accordo, così precisando congiuntamente le conclusioni, chiedendo che il
Tribunale disponesse la ripartizione della pensione di reversibilità del de cuius nella misura del 50% ciascuna, di tal che, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò posto, le conclusioni precisate congiuntamente dalla ricorrente e Parte_1
dalla resistente hanno per oggetto il regolamento economico scaturente Controparte_1 dalla ripartizione delle pensioni di reversibilità tra il coniuge superstite e quello divorziato titolare di un assegno divorzile.
Le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nel senso di determinare la quota di reversibilità sulle pensioni del de cuius nella misura del 50% Persona_1
ciascuna.
Ritiene il Tribunale che la ripartizione concordata tra le parti, risultando rispettosa dei criteri stabiliti dall'art. 9 legge n. 898/1970, da ritenersi vincolanti, possa essere recepita nella presente decisione, in considerazione degli elementi indicati in atti e su cui le parti hanno mostrato di concordare e, in particolare: dell'ammontare dell'assegno divorzile a favore della prima moglie e della relativa proporzione rispetto alla Parte_1
pensione goduta in vita dal de cuius;
delle rispettive condizioni economiche delle parti;
della durata dei rispettivi matrimoni.
Ne consegue che risulta congrua e legittima la ripartizione della pensione di reversibilità come concordata dalle parti.
In ragione della natura del giudizio e dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di giudizio vanno dichiarate compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente decidendo, così dispone:
Visto l'art. 9 co. 3 L. 898/70,
- ripartisce fra le parti e gli assegni di Parte_1 Controparte_1
reversibilità del de cuius nella misura del 50% ciascuna, con Persona_1
decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso di Persona_1
- Spese di giudizio compensate.
Piacenza, 18 giugno 2025
Il Presidente rel. est.
dott.ssa Marisella Gatti