TRIB
Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/07/2024, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2187/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Dott. Pier Luigi
Pianta, Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/02/1975 e residente in [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Naggar Civallero Magda Nicoletta e Civallero RT del
Foro di Torino
E
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Naggar Civallero Magda Nicoletta e Civallero RT del
Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 26/06/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Adria (RO) il 05/07/2003, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 24, Parte II - Serie A, Anno 2003.
Dall'unione è nato il figlio RT, oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del Tribunale di Casale
Monferrato del 04/03/2009 e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in Adria (RO) il 05/07/2003, trascritto nei Registri dello Stato Civile di
[...] Parte_2 detto Comune all'Atto n. 24, Parte II - Serie A, Anno 2003 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. il figlio RT, maggiorenne, manterrà la residenza anagrafica ed il domicilio presso la madre;
2. a titolo di contributo al mantenimento del figlio RT e fino al raggiungimento della sua autonomia e indipendenza economica, il padre corrisponderà alla madre la somma mensile di € 150,00 mensili oltre all'automatico aggiornamento Istat previsto per legge ed oltre al
50% delle spese extra relative al figlio applicato dal Tribunale di Vercelli e di cui al
Protocollo d'Intesa 21.12.2018;
3. si dà atto che con riferimento alla clausola contenuta nel ricorso per separazione consensuale relativa alla cessione da parte del sig. lla sig.ra della quota di Pt_1 Pt_2 proprietà dell'immobile sito in Coniolo, via F.lli Bandiera n. 77, le parti dichiarano di avervi dato regolare esecuzione e adempimento con l'atto a rogito Notaio Rep. Per_1
67139/12869, del 10.3.2009 e pertanto dichiarano reciprocamente di nulla avere più a pretendere;
4. si dà atto che le spese legali e giudiziali saranno per € 1.200 a carico di entrambi in via solidale.
pagina 2 di 3 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 15/07/2024.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone Dott. Andrea Padalino
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2187/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Dott. Pier Luigi
Pianta, Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/02/1975 e residente in [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Naggar Civallero Magda Nicoletta e Civallero RT del
Foro di Torino
E
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Naggar Civallero Magda Nicoletta e Civallero RT del
Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 26/06/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Adria (RO) il 05/07/2003, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune all'Atto n. 24, Parte II - Serie A, Anno 2003.
Dall'unione è nato il figlio RT, oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del Tribunale di Casale
Monferrato del 04/03/2009 e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in Adria (RO) il 05/07/2003, trascritto nei Registri dello Stato Civile di
[...] Parte_2 detto Comune all'Atto n. 24, Parte II - Serie A, Anno 2003 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. il figlio RT, maggiorenne, manterrà la residenza anagrafica ed il domicilio presso la madre;
2. a titolo di contributo al mantenimento del figlio RT e fino al raggiungimento della sua autonomia e indipendenza economica, il padre corrisponderà alla madre la somma mensile di € 150,00 mensili oltre all'automatico aggiornamento Istat previsto per legge ed oltre al
50% delle spese extra relative al figlio applicato dal Tribunale di Vercelli e di cui al
Protocollo d'Intesa 21.12.2018;
3. si dà atto che con riferimento alla clausola contenuta nel ricorso per separazione consensuale relativa alla cessione da parte del sig. lla sig.ra della quota di Pt_1 Pt_2 proprietà dell'immobile sito in Coniolo, via F.lli Bandiera n. 77, le parti dichiarano di avervi dato regolare esecuzione e adempimento con l'atto a rogito Notaio Rep. Per_1
67139/12869, del 10.3.2009 e pertanto dichiarano reciprocamente di nulla avere più a pretendere;
4. si dà atto che le spese legali e giudiziali saranno per € 1.200 a carico di entrambi in via solidale.
pagina 2 di 3 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 15/07/2024.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone Dott. Andrea Padalino
pagina 3 di 3