Decreto cautelare 8 novembre 2025
Sentenza breve 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza breve 19/01/2026, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00215/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04162/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4162 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Giuliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento adottato dalla Prefettura di Milano (trasmesso al ricorrente con pec del 6.10.25 in seguito alla istanza di accesso agli atti del 29.09.2025) che ha disposto il diniego al rilascio della patente di guida, nonché di tutti gli atti comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti, ove lesivi degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa AR Di PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che il ricorrente ha impugnato il diniego di rilascio della patente di guida adottato in ragione della sussistenza di motivi ostativi di cui all'art. 120, comma 1, del D. Lgs n. 285/1992 (Codice della strada) per “ le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ”;
Considerato che l’Amministrazione resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo Giudice;
Ritenuto che, con specifico riferimento alle ipotesi di diniego di rilascio della patente di guida ai sensi dell’art. 120, comma 1, del codice della strada, per la sussistenza di elementi ostativi inseriti dalla competente Prefettura, il Collegio non intende discostarsi dalla consolidata giurisprudenza che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in quanto, rispetto a quel provvedimento, si configurano posizioni giuridiche aventi la consistenza di diritto soggettivo ( ex multis , Corte di Cassazione, SS.UU. Civ., ord. n. 32977 del 13 dicembre 2019); a tale conclusione la giurisprudenza è pervenuta considerando che “il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza di requisiti morali, ai sensi dell’art. 120, comma 1, Codice della strada, dà luogo all’esercizio di un’attività del tutto vincolata, con vincolo posto nell’esclusivo interesse del privato, di talché la posizione giuridica del ricorrente va declinata in favore del giudice ordinario” (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 354/2023; TAR Piemonte, sez. II, n, 140/2020 e 1166/2019);
Considerato, pertanto, posto quanto precede, che resta tuttora valido il sopra richiamato indirizzo della giurisprudenza (cfr., da ultimo, Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ordinanza n. 8188 del 14 marzo 2022), condiviso anche dalla Sezione, secondo il quale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario una controversia riguardante il diniego del rilascio della patente di guida, ai sensi dell’art. 120, comma 1, codice della strada, per insussistenza dei requisiti morali, in quanto un siffatto provvedimento non è espressione di discrezionalità amministrativa ma si configura come atto interamente vincolato, sia nel presupposto che nel contenuto, per cui la posizione soggettiva posta a base della domanda assume la consistenza di diritto soggettivo;
Ritenuto conclusivamente, alla stregua di quanto fin qui osservato, che il presente ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito T.A.R., appartenendo la causa alla cognizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell’art. 11, comma 2, c.p.a.;
Ritenuto, in relazione alla peculiarità della fattispecie e della natura della decisione, di poter disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell’art. 11, comma 2, codice del processo amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO RR, Presidente
AR Di PA, Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR Di PA | IO RR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.