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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
n. rg12534 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12534 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. MARZANO ANTONIO FABIO presso il quale elettivamente domicilia in Aversa in Via Ettore Corcioni n. 19
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_2
PRISCO MARIA presso il quale elettivamente domicilia in Agrigento alla Via
Esseneto n. 111/B,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11/07/2024 e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in NAPOLI il Pt_2
05/05/2018 e che dall'unione è nata la minore il 30.07.2020, Per_1
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. Affidare la figlia congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocamento prevalente presso la madre.
3. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
3.1 a settimane alternate, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22:00. I coniugi concordano, altresì, la possibilità di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali (2 giorni a settimana), a discrezione dei genitori e compatibilmente con il lavoro degli stessi, purché sia dato preavviso telefonico alla madre di 24 ore per rispettare le eIGenze scolastiche ed organizzative delle attività della figlia;
3.2 circa le vacanze di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, le frequentazioni saranno concordate di comune accordo tra i genitori, compatibilmente con il lavoro svolto dagli stessi e tenendo conto del criterio della alternanza annuale;
viene concordato che, almeno un mese prima delle suddette festività, i genitori dovranno comunicare reciprocamente detti impegni lavorativi al fine di permettere l'organizzazione di cui al punto in oggetto.
3.3 circa le vacanze estive della figlia, potranno essere concordate di comune accordo tra i genitori (15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre) da scegliersi compatibilmente con il lavoro svolto dagli stessi;
viene concordato che, entro la data del 30 giugno di ogni anno, i genitori dovranno comunicare reciprocamente detti impegni lavorativi al fine di permettere l'organizzazione di cui al punto in oggetto.
2
4. Il IG. verserà alla IG.ra , tramite accredito Parte_1 Parte_2
su carta poste pay [...] intestata alla ricorrente, ed entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 300,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
6. L'assegno unico universale erogato dall' verrà ripartito nella misura del CP_1
50% tra i genitori.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e sono rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.8, parte II, s. A, sez. Parte_3
T, reg. Atti Matrimonio anno 2018);
b) omologa le pattuizioni delle parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
3 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 20/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12534 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. MARZANO ANTONIO FABIO presso il quale elettivamente domicilia in Aversa in Via Ettore Corcioni n. 19
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_2
PRISCO MARIA presso il quale elettivamente domicilia in Agrigento alla Via
Esseneto n. 111/B,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11/07/2024 e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in NAPOLI il Pt_2
05/05/2018 e che dall'unione è nata la minore il 30.07.2020, Per_1
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. Affidare la figlia congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocamento prevalente presso la madre.
3. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
3.1 a settimane alternate, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22:00. I coniugi concordano, altresì, la possibilità di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali (2 giorni a settimana), a discrezione dei genitori e compatibilmente con il lavoro degli stessi, purché sia dato preavviso telefonico alla madre di 24 ore per rispettare le eIGenze scolastiche ed organizzative delle attività della figlia;
3.2 circa le vacanze di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, le frequentazioni saranno concordate di comune accordo tra i genitori, compatibilmente con il lavoro svolto dagli stessi e tenendo conto del criterio della alternanza annuale;
viene concordato che, almeno un mese prima delle suddette festività, i genitori dovranno comunicare reciprocamente detti impegni lavorativi al fine di permettere l'organizzazione di cui al punto in oggetto.
3.3 circa le vacanze estive della figlia, potranno essere concordate di comune accordo tra i genitori (15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre) da scegliersi compatibilmente con il lavoro svolto dagli stessi;
viene concordato che, entro la data del 30 giugno di ogni anno, i genitori dovranno comunicare reciprocamente detti impegni lavorativi al fine di permettere l'organizzazione di cui al punto in oggetto.
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4. Il IG. verserà alla IG.ra , tramite accredito Parte_1 Parte_2
su carta poste pay [...] intestata alla ricorrente, ed entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 300,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
6. L'assegno unico universale erogato dall' verrà ripartito nella misura del CP_1
50% tra i genitori.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e sono rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.8, parte II, s. A, sez. Parte_3
T, reg. Atti Matrimonio anno 2018);
b) omologa le pattuizioni delle parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
3 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 20/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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