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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 5 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 5 febbraio 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2675, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. LUPONIO SAMANTHA,
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore,
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, con il funzionario MOLFESE ALESSANDRA,
- convenuti -
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.05.2023 la parte ricorrente
[...]
ha chiamato in giudizio le parti convenute indicate in epigrafe e Pt_1
– premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alle pagg. 12-13 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
1. ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità del procedimento disciplinare incardinato nei confronti del Prof. per decorrenza dei termini;
Pt_1
2. ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per n. 30 giorni per le motivazioni esposte in narrativa;
E PER L'EFFETTO
2. CONDANNARE l'Amministrazione a revocare la sanzione disciplinare comminata e
a restituire al ricorrente le somme illegittimamente trattenute. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del CU versato.
Nel dettaglio, la parte ricorrente – premesso di essere un docente operante alle dipendenze del convenuto, con assegnazione presso il CP_1
Liceo Ginnasio Statale “Ugo Foscolo” di Albano Laziale – ha impugnato la sanzione disciplinare conservativa (sub specie di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per n. 30 giorni ex art. 492, co. 2, lett. b, e 494, co. 1, lett. a, del D.
Lgs. 297/1994 e s.m.i.) comminata dall'amministrazione scolastica con provvedimento prot. n. 0021122 del 20.04.2023 emesso all'esito di procedimento disciplinare attivato con contestazione prot. n. 0006602 del
16.02.2023 (all.ti 1, 5 al fascicolo di parte ricorrente); ad avviso della parte ricorrente tale provvedimento sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:
- tardività dell'attivazione del procedimento disciplinare per decorso dei termini di cui all'art. 55-bis, co. 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- violazione del diritto di difesa nell'ambito del procedimento disciplinare per mancato rispetto del termine di 20 giorni all'uopo previsto;
2 - genericità della contestazione disciplinare;
- mancata affissione del codice disciplinare;
- sproporzione della sanzione;
- insussistenza del fatto disciplinarmente rilevante addebitato dall'amministrazione scolastica alla parte ricorrente.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei termini indicati appresso.
La giurisprudenza ha chiarito – in riferimento alle controversie in materia di sanzioni disciplinari non conservative (i.e. licenziamenti disciplinari) – che
“il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell' art. 18 della l. n. 300 del
1970 […] per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito” (Cassazione civile, sez. lav., 24/02/2020, n. 4879; nello stesso senso cfr. Cassazione civile , sez. lav., 14/12/2016, n. 25745).
I principi suddetti sono direttamente estensibili anche alle controversie in materia di sanzioni disciplinari conservative – salva la diversità delle conseguenze derivanti dall'accertata genericità della contestazione – in ragione della identità strutturale e funzionale dell'oggetto di entrambe le tipologie di controversie in questione.
Inoltre occorre precisare che la suddetta ipotesi del radicale difetto di contestazione dell'infrazione disciplinare ricomprende non solo i casi in cui il datore di lavoro abbia comminato una sanzione disciplinare omettendo del tutto l'effettuazione della (preventiva) contestazione disciplinare – e lo
3 svolgimento del correlato procedimento disciplinare – , ma anche i casi in cui la contestazione disciplinare, pur formalmente esistente, sia completamente generica e non consenta di individuare quale sia la specifica condotta di cui il lavoratore è incolpato.
Nel caso di specie, la parte convenuta ha avviato il procedimento disciplinare nei confronti della parte ricorrente tramite l'adozione di un atto di contestazione disciplinare completamente generico, che non descrive minimamente la condotta disciplinarmente rilevante addebitata alla parte ricorrente: nella contestazione disciplinare prot. n. 0006602 del 16.02.2023 si legge infatti che “la S.V. avrebbe assunto un comportamento inadeguato e scorretto, non conforme alla responsabilità, doveri e correttezza inerenti alla sua funzione, nei confronti di una studentessa, come da documentazione allegata alla segnalazione” e che “La S.V. potrà prendere visione degli atti posti a fondamento della contestazione stessa ed eventualmente estrarne copia, previo pagamento delle somme previste dall'art. 25 legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal Regolamento approvato con D.D. 17 aprile 2019, n. 662” (all.
3 al fascicolo di parte convenuta).
Dalla lettura della contestazione disciplinare non è quindi evincibile in alcun modo quale sia la condotta addebitata alla parte ricorrente: il rinvio per relationem alla segnalazione pervenuta all'amministrazione scolastica – la conoscibilità della quale è stata peraltro subordinata dalla medesima amministrazione scolastica alla presentazione di istanza di accesso agli atti e al pagamento dei correlati oneri – è del tutto inidoneo a completare ab externo le manifeste carenze dell'atto di incolpazione, tenuto conto sia dello specifico contenuto dei documenti ai quali è rivolto il suddetto rinvio (all. 1 al fascicolo di parte convenuta) sia della decorrenza, in attesa dell'accesso agli atti, dei termini a difesa nel procedimento disciplinare, con conseguente ulteriore violazione del diritto di difesa dell'incolpato.
Pertanto, facendo applicazione dei principi suesposti, va dichiarata l'invalidità della sanzione disciplinare conservativa per cui vi è causa, in ragione
4 della sostanziale assenza del procedimento disciplinare prodromico all'emanazione della medesima sanzione.
E' appena il caso di evidenziare che, anche in mancanza del predetto vizio del procedimento disciplinare, il provvedimento disciplinare per cui vi è causa sarebbe comunque illegittimo per mancata prova, nel presente giudizio, dell'esistenza delle condotte (genericamente) addebitate.
In punto di diritto occorre difatti ricordare, in linea generale, che – nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento della insussistenza dei presupposti di fatto richiesti dalla legge per il valido esercizio di un diritto potestativo nell'ambito di rapporti interprivati (attivati su iniziativa del soggetto che subisce gli effetti sfavorevoli derivanti dall'avvenuto esercizio del diritto da parte del titolare di esso) – l'onere della prova della effettiva sussistenza di tali presupposti grava sul soggetto che ha già esercitato tale diritto in sede stragiudiziale (e dunque sulla parte convenuta in giudizio).
Simmetricamente, nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento della sussistenza di tali presupposti – attivati dallo stesso soggetto che ha già esercitato il diritto potestativo – l'onere della prova continua a gravare su quest'ultimo (e dunque sulla parte attrice o ricorrente).
Le regole in questione costituiscono un corollario del principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. (secondo cui “1. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. 2. Chi eccepisce
l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”), ribadito anche da talune normative di settore (cfr. art. 5 della L. n. 604/1966, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, secondo cui “L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”).
Il principio posto dall'art. 2697 c.c. trova una evidente deroga in ambito processuale, a fini di semplificazione dell'attività giudiziaria, nel principio di non contestazione specifica ex art. 115 c.p.c., applicabile laddove siano in discussione diritti disponibili: in forza di quest'ultimo, il soggetto
5 (originariamente) onerato della prova dei fatti dedotti a fondamento del diritto vantato in sede giurisdizionale è liberato da tale onere limitatamente a quei fatti di cui la controparte, costituita in giudizio, non ha contestato specificamente l'esistenza (il principio in commento non opera, tuttavia, in caso di contumacia della parte convenuta, giacché tale evenienza è equiparata, in generale, alla ficta contestatio delle affermazioni dell'attore o del ricorrente, salvo che il legislatore non abbia previsto diversamente in relazione a ipotesi particolari).
Il principio generale dell'onere della prova gravante, in giudizio, sul soggetto che ha già esercitato stragiudizialmente il diritto potestativo è stato ribadito e costantemente applicato dalla giurisprudenza in relazione a varie fattispecie distinte: a titolo esemplificativo, in materia di sanzioni disciplinari espulsive e conservative (cfr. Tribunale , AN , sez. lav. , 11/09/2019 , n.
2004; Tribunale , AN , sez. lav. , 06/09/2018 , n. 2079; Tribunale , DE
, sez. lav. , 23/04/2019 , n. 72; Cassazione civile , sez. VI , 22/06/2018 , n.
16597; Cassazione civile , sez. lav. , 29/03/2018 , n. 7830; Tribunale , IG , sez. lav. , 06/02/2018 , n. 54; Cassazione civile , sez. lav. , 04/12/2017 , n.
28975; Cassazione civile , sez. lav. , 01/03/2017 , n. 5284; Cassazione civile , sez. lav. , 24/08/2016 , n. 17304; Tribunale , SA , 04/04/2018 , n.
140; Tribunale , IG , sez. lav. , 06/02/2018 , n. 54) e in materia di sanzioni amministrative (Cassazione civile , sez. VI , 24/01/2019 , n. 1921; Corte appello , TO , 13/10/2018 , n. 126; Cassazione civile , sez. II , 08/10/2018
, n. 24691, T.A.R. , AN , sez. III , 04/07/2018 , n. 1653; Cassazione civile , sez. II , 22/01/2018 , n. 1529; Cassazione civile , sez. VI , 11/03/2015 , n.
4898).
Chiarissima sul punto la pronuncia del Tribunale di AN , sez. lav. ,
11/09/2019 , n. 2004, ove è stato precisato che “A fronte della contestazione circa la fondatezza degli addebiti, è onere del datore di lavoro dimostrarne la sussistenza. Qualora il datore di lavoro, rimasto contumace, non offra alcuna prova sul punto, il mancato assolvimento dell'onere della prova si traduce in un giudizio di illegittimità della sanzione disciplinare per insussistenza dei fatti addebitati”.
6 L'onere della prova della sussistenza di uno o più fatti materiali posti in essere dal lavoratore, costituenti illeciti disciplinari e passibili di sanzioni disciplinari conservative o espulsive, grava quindi sul datore di lavoro, a meno che il lavoratore incolpato non abbia spontaneamente ammesso, in sede stragiudiziale o in sede giudiziale, l'esistenza dei fatti addebitatigli.
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha negato l'esistenza dei fatti disciplinarmente rilevanti addebitati (genericamente) dall'amministrazione scolastica nei suoi confronti: stando così le cose, gravava sull'amministrazione scolastica convenuta, quale datrice di lavoro della parte ricorrente, l'onere di provare la sussistenza dei comportamenti addebitati a quest'ultima in sede disciplinare.
L'amministrazione scolastica convenuta, tuttavia, si è limitata a produrre in giudizio la documentazione acquisita durante le indagini svolte in sede amministrativa prima di adottare la contestazione disciplinare (ivi compresa la segnalazione che ha determinato l'avvio delle indagini in parola), ma non ha chiesto l'ammissione di prove testimoniali nè di prove di altra natura volte a dimostrare, nel contraddittorio tra le parti, l'effettiva sussistenza delle condotte materiali, disciplinarmente rilevanti, che la parte ricorrente avrebbe posto in essere.
Pertanto – in mancanza di prove idonee ad attestare l'esistenza delle condotte materiali in questione (specificamente contestate dalla parte ricorrente) – la sanzione disciplinare comminata dall'amministrazione scolastica alla parte ricorrente dovrebbe comunque essere dichiarata illegittima, anche laddove la prodromica contestazione disciplinare fosse stata redatta in modo puntuale e determinato.
Dall'accoglimento del ricorso per le ragioni suesposte deriva l'assorbimento delle altre doglianze presentate dalla parte ricorrente e non espressamente esaminate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
7 Tali spese – tenuto conto della determinabilità dell'importo pecuniario della sanzione inflitta (pari a n. 30 giorni di retribuzione) – sono liquidate nella misura di euro 1.350,00, tenendo conto delle previsioni di cui al D.M. n.
55/2014 emanato dal Ministero della Giustizia, da ultimo modificato dal D.M.
n. 147/2022, e delle tabelle allegate al D.M. ult. cit.; ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
- accertata l'illegittimità della sanzione disciplinare conservativa (i.e. sospensione dal servizio e dalla retribuzione per n. 30 giorni) comminata alla parte ricorrente dalle parti convenute con provvedimento prot. n. 0021122 del 20.04.2023, annulla la predetta sanzione;
- per l'effetto, condanna le parti convenute, in solido tra loro, a restituire alla parte ricorrente le somme trattenute in esecuzione della sanzione in questione;
- condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 1.350,00, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Velletri, 5 febbraio 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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