Articolo 46 della Legge 10 aprile 1964, n. 193
Articolo 45Articolo 47
Versione
5 maggio 1964
Art. 46. Consiglio di amministrazione

Per il personale considerato nella presente legge e' istituito un Consiglio di amministrazione, con le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della. Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, il quale viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato ed e' composto:
a) da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che lo presiede, e da un consigliere di Stato;
b) dal segretario generale del Consiglio di Stato;
c) da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore ad ispettore genera le od equiparata, designato dal. Presidente del Consiglio dei Ministri;
d) da un impiegato della carriera direttiva del Consiglio di Stato, con qualifica non inferiore a direttore di segreteria;
e) da due impiegati appartenenti alle carriere del personale del Consiglio di Stato, scelti dagli altri membri del Consiglio di amministrazione e nominati allo inizio di ogni biennio.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato con qualifica non inferiore a vice direttori aggiunto di segreteria.
Entrata in vigore il 5 maggio 1964