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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/12/2025, n. 4268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4268 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Paola Caserta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta, in grado di appello, al n. rg. 12083/2022, avente ad oggetto: risarcimento danni, e vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
ME Cirillo 23 ed alla Via ME Fontana 41, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Castelli
(C.F.: ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di C.F._2 citazione in appello.
Appellante
E
(C.F.: ); Controparte_1 C.F._3
Appellata- contumace
NONCHE'
(P.Iva: ) in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere alla Via Dei Sanniti n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonio Petrarolo (C.F.: , in virtù di procura in calce alla comparsa C.F._4 di costituzione e risposta in appello;
Appellata
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
2. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi il Parte_1
Giudice di Pace di Marano di Napoli gli odierni appellati per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo Ford Fiesta tg.ET 666 CJ di sua proprietà in seguito all'incidente stradale avvenuto il giorno 10.10.2016, alle ore 12,00 circa, in Mugnano di Napoli (Na) al Corso Italia, che aveva coinvolto tre autovetture.
Si costituiva la , insistendo per il rigetto della domanda, Controparte_2 mentre rimaneva contumace. Controparte_1 Con sentenza n. 2433/22 pubblicata il 14.04.2022, il Giudice di Pace rigettava la domanda proposta da in quanto infondata. Parte_1
3. Avverso detta sentenza, ha proposto tempestivo appello , insistendo nella richiesta Parte_1 di condanna già formulata in primo grado. A sostegno dell'appello, ha dedotto l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di Pace, giacché dalla prova testimoniale assunta risultava provata la dinamica del sinistro come descritta nell'atto di citazione e con essa l'esclusiva responsabilità di . Controparte_1
Si è costituita la deducendo l'infondatezza dell'appello e Controparte_2 chiedendone il rigetto. Non si è costituita sebbene regolarmente citata, per cui ne Controparte_1 va dichiarata la contumacia.
4. Orbene, l'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Seguendo la ragione più liquida nella decisione, si osserva che la domanda risarcitoria svolta in primo grado andava rigettata in quanto non è risultata provata la esatta dinamica dell'incidente stradale così come dedotto in citazione.
Invero, dalla istruttoria svolta nel giudizio di primo grado non emerge un quadro chiaro in ordine alle specifiche modalità del sinistro e, dunque, sulla relativa ascrizione di responsabilità. Non risulta chiaro né lo stato dei luoghi, né le modalità in cui si sarebbe verificato il sinistro. Il teste escusso,
, figlio dell'attore e terzo trasportato sul veicolo attoreo al momento del sinistro, si Testimone_1
è limitato a dichiarare che l'auto tamponata al momento del sinistro stava rallentando per consentire ad un pedone l'attraversamento della strada e nulla aggiunge sul comportamento del conducente del veicolo convenuto. Appare dubbia la circostanza che, nonostante avesse rallentato la sua marcia, “fino a fermarsi quasi del tutto” come prospettato nell'atto introduttivo del giudizio (cfr atto di citazione in appello) e dichiarato dal teste, il veicolo attoreo abbia riportato notevoli danni a causa di un impatto tanto violento da generare anche l'apertura dell'airbag. Infatti, una posizione quasi statica mal si concilia con un impatto tanto violento da ingenerare i notevoli danni asseritamente subiti.
Non consente di trarre elementi probatori utili neppure la CTU espletata nel giudizio di primo grado, in quanto il consulente non si è potuto esprimere sulla compatibilità dei danni con l'incidente occorso, poiché la sua valutazione è stata effettuata unicamente sui rilievi fotografici, tra l'altro definiti
“scarni” dallo stesso consulente. Nessuno dei veicoli coinvolti, neppure quello attoreo, è stato visionato, perché alienato. Il CTU precisa che “Per quanto concerne invece la compatibilità tecnica, non avendo ispezionato nessuno dei veicoli coinvolti nel sinistro di cui vi è causa, non mi è possibile esprimere alcun parere certo e certificabile in merito”. Inoltre il consulente nell'effettuare la stima dei danni ha inserito solo “i danni in quota, coerenti con la dinamica esposta” precisando “che la vettura evidenzia danni differenti per quota, ubicazione e andamento motivo per il quale nella stima dei danni sono stati inseriti solo in quota parte”. Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va rigettato.
5. Le spese di lite del presente giudizio di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi di cui al D.M.
55/2014, tenuto conto della non complessità della lite, del valore della causa (determinato alla stregua del petitum) e dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
5.1. Si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n.
228, introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 12083/2022 RG, ogni contraria istanza, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2433/2022 emessa dal Giudice Parte_1 di Pace di Marano di Napoli;
b) condanna al pagamento, in favore di . in Parte_1 Controparte_2 persona del l.r.p.t., delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 852,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali del 15%, Iva e Cpa come per legge;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma
1-bis D.P.R. 115/2002, a carico dell'appellante.
Così deciso in Aversa, il 04.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Paola Caserta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta, in grado di appello, al n. rg. 12083/2022, avente ad oggetto: risarcimento danni, e vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Parte_1 C.F._1
ME Cirillo 23 ed alla Via ME Fontana 41, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Castelli
(C.F.: ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di C.F._2 citazione in appello.
Appellante
E
(C.F.: ); Controparte_1 C.F._3
Appellata- contumace
NONCHE'
(P.Iva: ) in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere alla Via Dei Sanniti n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonio Petrarolo (C.F.: , in virtù di procura in calce alla comparsa C.F._4 di costituzione e risposta in appello;
Appellata
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
2. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi il Parte_1
Giudice di Pace di Marano di Napoli gli odierni appellati per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo Ford Fiesta tg.ET 666 CJ di sua proprietà in seguito all'incidente stradale avvenuto il giorno 10.10.2016, alle ore 12,00 circa, in Mugnano di Napoli (Na) al Corso Italia, che aveva coinvolto tre autovetture.
Si costituiva la , insistendo per il rigetto della domanda, Controparte_2 mentre rimaneva contumace. Controparte_1 Con sentenza n. 2433/22 pubblicata il 14.04.2022, il Giudice di Pace rigettava la domanda proposta da in quanto infondata. Parte_1
3. Avverso detta sentenza, ha proposto tempestivo appello , insistendo nella richiesta Parte_1 di condanna già formulata in primo grado. A sostegno dell'appello, ha dedotto l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di Pace, giacché dalla prova testimoniale assunta risultava provata la dinamica del sinistro come descritta nell'atto di citazione e con essa l'esclusiva responsabilità di . Controparte_1
Si è costituita la deducendo l'infondatezza dell'appello e Controparte_2 chiedendone il rigetto. Non si è costituita sebbene regolarmente citata, per cui ne Controparte_1 va dichiarata la contumacia.
4. Orbene, l'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Seguendo la ragione più liquida nella decisione, si osserva che la domanda risarcitoria svolta in primo grado andava rigettata in quanto non è risultata provata la esatta dinamica dell'incidente stradale così come dedotto in citazione.
Invero, dalla istruttoria svolta nel giudizio di primo grado non emerge un quadro chiaro in ordine alle specifiche modalità del sinistro e, dunque, sulla relativa ascrizione di responsabilità. Non risulta chiaro né lo stato dei luoghi, né le modalità in cui si sarebbe verificato il sinistro. Il teste escusso,
, figlio dell'attore e terzo trasportato sul veicolo attoreo al momento del sinistro, si Testimone_1
è limitato a dichiarare che l'auto tamponata al momento del sinistro stava rallentando per consentire ad un pedone l'attraversamento della strada e nulla aggiunge sul comportamento del conducente del veicolo convenuto. Appare dubbia la circostanza che, nonostante avesse rallentato la sua marcia, “fino a fermarsi quasi del tutto” come prospettato nell'atto introduttivo del giudizio (cfr atto di citazione in appello) e dichiarato dal teste, il veicolo attoreo abbia riportato notevoli danni a causa di un impatto tanto violento da generare anche l'apertura dell'airbag. Infatti, una posizione quasi statica mal si concilia con un impatto tanto violento da ingenerare i notevoli danni asseritamente subiti.
Non consente di trarre elementi probatori utili neppure la CTU espletata nel giudizio di primo grado, in quanto il consulente non si è potuto esprimere sulla compatibilità dei danni con l'incidente occorso, poiché la sua valutazione è stata effettuata unicamente sui rilievi fotografici, tra l'altro definiti
“scarni” dallo stesso consulente. Nessuno dei veicoli coinvolti, neppure quello attoreo, è stato visionato, perché alienato. Il CTU precisa che “Per quanto concerne invece la compatibilità tecnica, non avendo ispezionato nessuno dei veicoli coinvolti nel sinistro di cui vi è causa, non mi è possibile esprimere alcun parere certo e certificabile in merito”. Inoltre il consulente nell'effettuare la stima dei danni ha inserito solo “i danni in quota, coerenti con la dinamica esposta” precisando “che la vettura evidenzia danni differenti per quota, ubicazione e andamento motivo per il quale nella stima dei danni sono stati inseriti solo in quota parte”. Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va rigettato.
5. Le spese di lite del presente giudizio di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi di cui al D.M.
55/2014, tenuto conto della non complessità della lite, del valore della causa (determinato alla stregua del petitum) e dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
5.1. Si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n.
228, introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 12083/2022 RG, ogni contraria istanza, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2433/2022 emessa dal Giudice Parte_1 di Pace di Marano di Napoli;
b) condanna al pagamento, in favore di . in Parte_1 Controparte_2 persona del l.r.p.t., delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 852,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali del 15%, Iva e Cpa come per legge;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma
1-bis D.P.R. 115/2002, a carico dell'appellante.
Così deciso in Aversa, il 04.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta