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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 3354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3354 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9522/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4 agosto 2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana C.F. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'avv. Cinzia Calabrese presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano C.F. CodiceFiscale_2 residente in [...] con gli avv.ti Lidia D'Agostino e Guido Grignani presso il quale ultimo ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Roma, il 5 dicembre 2008 (anno 2008, atto n. 127, parte II, serie C11) In separazione dei beni
Genitori di , nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4 agosto 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio minore è affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica. Le parti danno atto che, a far data dal 30 luglio 2025, la signora si è trasferita, insieme al figlio , in accordo tra i Pt_1 Per_1 genitori, nell'abitazione di Milano, via San Marco n. 25. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di maggiore interesse del figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso. Tutte le decisioni relative al figlio dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, nel rispetto dei principi dell'affidamento condiviso e conformemente alla volontà del figlio.
3) Il padre terrà con sé il figlio con le seguenti modalità, fatta salva la possibilità di Per_1 diversi e migliori accordi che le parti potranno sempre raggiungere autonomamente, nel primario interesse e secondo i desideri di , tenuto conto delle abitudini del minore e della famiglia: Per_1
- fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera, quando rientrerà, anche autonomamente, a casa della madre;
Per_1
- tutte le settimane, trascorrerà con il padre un giorno infrasettimanale, il martedì, Per_1 dal termine delle attività scolastiche fino al giorno successivo, quando il figlio rientrerà, anche autonomamente, a scuola o a casa della madre in caso di giornata non scolastica;
- nelle settimane che terminano con week end di spettanza materna, trascorrerà con Per_1 il padre un ulteriore giorno infrasettimanale, il giovedì, dal termine delle attività scolastiche fino al giorno successivo, quando il figlio rientrerà, anche autonomamente, a scuola o a casa della madre in caso di giornata non scolastica;
- durante le vacanze di Natale: trascorrerà con la madre la sera del 24 dicembre e Per_1 la giornata del 25 dicembre, mentre starà con il padre nella giornata del 26 dicembre. I restanti periodi saranno suddivisi equamente tra i genitori, in modo che trascorra il Capodanno con Per_1 il signor e l'Epifania con la signora Parte_2 Pt_1
- durante le vacanze di Pasqua, trascorrerà con i genitori pari periodi, alternati su Per_1 base annuale;
- festività e ponti infrannuali: in via alternata tra i genitori, con cadenza annuale, seguendo il criterio della prossimità al fine settimana di spettanza, per cui il giorno di festività immediatamente precedente o successivo al week end di spettanza paterna o materna verrà trascorso da con il Per_1 genitore che lo avrà con sé in quel periodo;
- vacanze estive: durante i periodi di vacanza scolastica, quando si troverà a Milano, Per_1 verrà seguito il normale calendario settimanale di cui al presente punto. Durante il mese di agosto, il figlio trascorrerà con i genitori un uguale periodo di due settimane (in modo da alternare, su base annuale, la festività di Ferragosto tra i due genitori), in periodi che i genitori individueranno in via diretta tra loro entro il 31 maggio di ogni anno. Nei mesi di giugno, luglio e settembre, i genitori potranno concordare, parimenti in via diretta, ulteriori periodi di vacanza con il figlio. 4) A partire da settembre 2025, il padre contribuirà al mantenimento del figlio con le seguenti modalità: - versando alla madre la somma mensile di € 900,00, somma che verrà versata mensilmente, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità all'anno, somma soggetta a rivalutazione ISTAT a decorrere dal mese di settembre 2026, base ISTAT settembre 2025;
- tenendo a proprio carico il 60% delle spese extra assegno del figlio , secondo le Per_1 modalità previste dalle Linee guida della Corte d'appello di Milano del 12 giugno 2025, da intendersi di seguito integralmente ritrascritte, fino all'importo di € 3.000,00 annui. Le spese eccedenti detto importo, sempre su base annua e sempre secondo le modalità previste dalle Linee guida più sopra richiamate, verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- il padre si obbliga a sottoscrivere, entro 30 giorni dal deposito della sentenza di divorzio che recepirà le condizioni di cui al presente accordo, una polizza, o altro contratto similare, in favore del figlio, destinata all'accantonamento di un importo di € 8.000,00. Tale importo potrà essere riscattato dal figlio dopo il compimento dei 20 anni di età o al raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica. La somma di cui al presente punto è da intendersi come capitale versato negli anni e verrà accantonata secondo le modalità preferite dal padre. I genitori concordano che tale importo potrà essere utilizzato, anche parzialmente, in via anticipata rispetto alla scadenza concordata, per particolari necessità del figlio (a titolo esemplificativo: spese per viaggi di istruzione all'estero, spese sanitarie urgenti e impreviste non coperte dal S.S.N., ecc.), previo consenso di entrambi i genitori. Il signor si impegna a tenere informata la signora in ordine ai Parte_2 Pt_1 versamenti e ai movimenti relativi alla polizza.
5) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, non avanzano alcuna reciproca domanda di contributo al mantenimento.
6) nell'ambito della complessiva definizione e sistemazione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, anche dipendenti dal matrimonio e maturati nel corso della convivenza, si obbliga a trasferire a titolo gratuito a che si obbliga ad accettare Parte_2 Parte_1 il trasferimento, entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, la proprietà dell'automobile Mercedes Classe A, tg. EF573SR, ponendo in essere tutte le formalità necessarie per il passaggio di proprietà e il cambio di intestazione del relativo contratto di assicurazione. Le parti danno atto che il passaggio di proprietà avverrà a titolo gratuito in quanto l'automobile è stata acquistata con provvista della signora Le spese legate al passaggio di proprietà saranno sostenute dalla Pt_1 signora Pt_1
7) Le parti dichiarano che, con l'esatta esecuzione delle pattuizioni previste nel presente accordo, complessivamente inteso, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, dipendente dal matrimonio, dalla loro separazione, nonché́ da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del ricorso, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente.
8) I coniugi prestano sin da ora il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore.
9) Spese legali integralmente compensate tra le parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51, co. III, c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della Sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a Roma, il 5 dicembre 2008;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di lite al definitivo;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.ssa Valentina Maderna Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4 agosto 2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana C.F. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'avv. Cinzia Calabrese presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano C.F. CodiceFiscale_2 residente in [...] con gli avv.ti Lidia D'Agostino e Guido Grignani presso il quale ultimo ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Roma, il 5 dicembre 2008 (anno 2008, atto n. 127, parte II, serie C11) In separazione dei beni
Genitori di , nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4 agosto 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio minore è affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica. Le parti danno atto che, a far data dal 30 luglio 2025, la signora si è trasferita, insieme al figlio , in accordo tra i Pt_1 Per_1 genitori, nell'abitazione di Milano, via San Marco n. 25. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di maggiore interesse del figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso. Tutte le decisioni relative al figlio dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, nel rispetto dei principi dell'affidamento condiviso e conformemente alla volontà del figlio.
3) Il padre terrà con sé il figlio con le seguenti modalità, fatta salva la possibilità di Per_1 diversi e migliori accordi che le parti potranno sempre raggiungere autonomamente, nel primario interesse e secondo i desideri di , tenuto conto delle abitudini del minore e della famiglia: Per_1
- fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera, quando rientrerà, anche autonomamente, a casa della madre;
Per_1
- tutte le settimane, trascorrerà con il padre un giorno infrasettimanale, il martedì, Per_1 dal termine delle attività scolastiche fino al giorno successivo, quando il figlio rientrerà, anche autonomamente, a scuola o a casa della madre in caso di giornata non scolastica;
- nelle settimane che terminano con week end di spettanza materna, trascorrerà con Per_1 il padre un ulteriore giorno infrasettimanale, il giovedì, dal termine delle attività scolastiche fino al giorno successivo, quando il figlio rientrerà, anche autonomamente, a scuola o a casa della madre in caso di giornata non scolastica;
- durante le vacanze di Natale: trascorrerà con la madre la sera del 24 dicembre e Per_1 la giornata del 25 dicembre, mentre starà con il padre nella giornata del 26 dicembre. I restanti periodi saranno suddivisi equamente tra i genitori, in modo che trascorra il Capodanno con Per_1 il signor e l'Epifania con la signora Parte_2 Pt_1
- durante le vacanze di Pasqua, trascorrerà con i genitori pari periodi, alternati su Per_1 base annuale;
- festività e ponti infrannuali: in via alternata tra i genitori, con cadenza annuale, seguendo il criterio della prossimità al fine settimana di spettanza, per cui il giorno di festività immediatamente precedente o successivo al week end di spettanza paterna o materna verrà trascorso da con il Per_1 genitore che lo avrà con sé in quel periodo;
- vacanze estive: durante i periodi di vacanza scolastica, quando si troverà a Milano, Per_1 verrà seguito il normale calendario settimanale di cui al presente punto. Durante il mese di agosto, il figlio trascorrerà con i genitori un uguale periodo di due settimane (in modo da alternare, su base annuale, la festività di Ferragosto tra i due genitori), in periodi che i genitori individueranno in via diretta tra loro entro il 31 maggio di ogni anno. Nei mesi di giugno, luglio e settembre, i genitori potranno concordare, parimenti in via diretta, ulteriori periodi di vacanza con il figlio. 4) A partire da settembre 2025, il padre contribuirà al mantenimento del figlio con le seguenti modalità: - versando alla madre la somma mensile di € 900,00, somma che verrà versata mensilmente, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità all'anno, somma soggetta a rivalutazione ISTAT a decorrere dal mese di settembre 2026, base ISTAT settembre 2025;
- tenendo a proprio carico il 60% delle spese extra assegno del figlio , secondo le Per_1 modalità previste dalle Linee guida della Corte d'appello di Milano del 12 giugno 2025, da intendersi di seguito integralmente ritrascritte, fino all'importo di € 3.000,00 annui. Le spese eccedenti detto importo, sempre su base annua e sempre secondo le modalità previste dalle Linee guida più sopra richiamate, verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- il padre si obbliga a sottoscrivere, entro 30 giorni dal deposito della sentenza di divorzio che recepirà le condizioni di cui al presente accordo, una polizza, o altro contratto similare, in favore del figlio, destinata all'accantonamento di un importo di € 8.000,00. Tale importo potrà essere riscattato dal figlio dopo il compimento dei 20 anni di età o al raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica. La somma di cui al presente punto è da intendersi come capitale versato negli anni e verrà accantonata secondo le modalità preferite dal padre. I genitori concordano che tale importo potrà essere utilizzato, anche parzialmente, in via anticipata rispetto alla scadenza concordata, per particolari necessità del figlio (a titolo esemplificativo: spese per viaggi di istruzione all'estero, spese sanitarie urgenti e impreviste non coperte dal S.S.N., ecc.), previo consenso di entrambi i genitori. Il signor si impegna a tenere informata la signora in ordine ai Parte_2 Pt_1 versamenti e ai movimenti relativi alla polizza.
5) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, non avanzano alcuna reciproca domanda di contributo al mantenimento.
6) nell'ambito della complessiva definizione e sistemazione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, anche dipendenti dal matrimonio e maturati nel corso della convivenza, si obbliga a trasferire a titolo gratuito a che si obbliga ad accettare Parte_2 Parte_1 il trasferimento, entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, la proprietà dell'automobile Mercedes Classe A, tg. EF573SR, ponendo in essere tutte le formalità necessarie per il passaggio di proprietà e il cambio di intestazione del relativo contratto di assicurazione. Le parti danno atto che il passaggio di proprietà avverrà a titolo gratuito in quanto l'automobile è stata acquistata con provvista della signora Le spese legate al passaggio di proprietà saranno sostenute dalla Pt_1 signora Pt_1
7) Le parti dichiarano che, con l'esatta esecuzione delle pattuizioni previste nel presente accordo, complessivamente inteso, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, dipendente dal matrimonio, dalla loro separazione, nonché́ da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del ricorso, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente.
8) I coniugi prestano sin da ora il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore.
9) Spese legali integralmente compensate tra le parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473-bis.51, co. III, c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della Sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a Roma, il 5 dicembre 2008;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di lite al definitivo;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.ssa Valentina Maderna Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________