Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1996/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Domenico Rotondo e Francesca Chiara Parte_1
Giuseppina Rotondo;
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 dell'avv. Marcello Carnovale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22/06/2021, il ricorrente, premesso di essere figlio superstite di , deceduto in data 24.5.2020, percettore di pensione di vecchiaia;
di essere stato Per_1
riconosciuto invalido civile al 100% nonché di essere titolare di pensione numero 07014424 categoria INVCIV dal luglio 2008; di avere presentato domanda all' per il riconoscimento CP_2
della pensione di reversibilità ovvero la liquidazione del medesimo trattamento pensionistico;
lamentato il rigetto della domanda da parte dell' in data 12.12.2020, avverso il quale ha CP_2
presentato ricorso in data 12.2.2021, anch'esso rigettato;
ha agito in giudizio per la declaratoria del suo diritto alla pensione di reversibilità e per la condanna dell' alla erogazione del CP_2
relativo trattamento pensionistico ed alla liquidazione dei ratei già maturati e maturandi.
L' , costituitosi in giudizio, ha insistito nella legittimità del provvedimento di rigetto ed ha CP_2
concluso chiedendo in via principale e nel merito di respingere il ricorso in quanto nullo ed inammissibile, infondato e comunque non provato.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
2.1 L'art. 13 L. n. 218 del 1952, come modificato dall'art. 22 L. n. 903 del 1965, stabilisce che
"Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n.
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Pertanto, ai fini della maturazione del diritto alla pensione di reversibilità è necessario verificare che al momento del decesso del pensionato il figlio maggiorenne superstite fosse inabile al lavoro, in condizioni di non autosufficienza economica ed ancora che il congiunto partecipasse in misura continuativa e prevalente al suo mantenimento.
Va anche precisato che secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, il requisito della "vivenza a carico" pur non identificandosi necessariamente con la convivenza deve essere considerato con particolare rigore dovendo essere fornita in giudizio la prova che il genitore della cui pensione si intende beneficiare provvedesse in via continuativa ed in misura almeno prevalente al mantenimento del figlio inabile (”In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria dei soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile” si veda Cass. Civ., Sez. VI – L, ord., 27 dicembre 2021, n. 41548, in tal senso anche Cass. Sez. L nn. 9237 del 13/04/2018, n. 3678 del 14/02/2013; n. 22738 del 04/10/2013).
2.2 Ebbene, se è verosimile che il defunto padre, con cui il ricorrente conviveva, contribuisse al sostentamento del ricorrente, tuttavia non è dimostrata la rilevante dipendenza economica dal genitore, sicché non è dimostrato che il padre, che godeva della pensione, provvedesse in via continuativa ed in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio, in assenza di documentazione su eventuali altre fonti di reddito del ricorrente e considerato che la madre, , godeva di redditi superiori al defunto marito (si veda dichiarazione Controparte_3
dei redditi di per l'anno 2019). Per_1
3. Spese compensate a fronte dell'autodichiarazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.
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P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 11/02/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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