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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/04/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in persona del GOP avv. Antonio
Ruggiero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4810/2017 del R.G. contenzioso vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Crispi, n. 74, presso lo studio dell'avv. Fabio ACAMPORA, , dal quale è rappresentata e C.F._1 difesa giusta procura in calce alla citazione,
OPPONENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Nola, alla via Giordano Bruno n. 50, presso lo Studio dell'avv. Roberta
Santoriello, rappresentata e difesa dall'avv. Donato PALMIERI,
, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, C.F._2
OPPOSTA
avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 09.01.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Si omette l'analitica esposizione dello svolgimento del processo, non più prevista dall'art. 132 c.p.c. novellato, e si procede alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.
1025/2017 emesso dal Tribunale di Nola in data 02.05.2017 su istanza della opposta e notificatole in data 09.05.2017 con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della della somma di euro Controparte_1
Pag. 1 121.093,49 per il mancato pagamento del saldo di alcune fatture emesse per la fornitura di prodotti medicali, oltre ad interessi e spese della fase monitoria.
L'opposizione era fondata sui seguenti motivi: nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto;
parziale pagamento delle fatture poste a fondamento dell'ingiunzione; mancata prova del credito.
Tanto esposto, l'opponente domandava la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale eccepiva che successivamente al deposito del ricorso per ingiunzione la opponente aveva provveduto a pagare parte di quanto dovuto e che il credito si era ridotto ad euro 102.750,70, oltre interessi moratori ex
D.Lgs.vo n. 231/2002; che la mancata lettura del file del ricorso notificato tramite pec doveva imputarsi all'opponente che non era dotato del software adatto alla sua lettura;
che prima della notifica del decreto ingiuntivo la opponente non aveva mai contestato le forniture ricevute e le fatture emesse a suo carico.
Tanto esposto l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Negata la provvisoria esecutorietà del Decreto ingiuntivo, concessi i termini ex art. 183
c.p.c. ed assunti i mezzi di prova ammessi (interrogatorio formale dei rispettivi legali rappresentanti e prove testimoniali), la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, rassegnate poi all'udienza del 09.01.2025.
Riservata la causa in decisione alle parti erano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
****************
L'opposizione non appare fondata e va rigettata.
La notifica del ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo tramite pec del 09.05.2017 allegata alla comparsa di risposta dell'opposta non risulta affetta da vizi, in quanto il file concernente il ricorso risponde al formato previsto dalla legge .pdf.p7m ed è leggibile se aperto con l'opportuno software, di cui ogni potenziale destinatario di posta elettronica certificata deve essere munito.
La circostanza che il file fosse corrotto e non leggibile resta, dunque, sfornita di prova e l'eccezione andrà disattesa.
Venendo al merito, si rileva come l'opposta abbia riconosciuto il pagamento di parte del credito avvenuto dopo il deposito del ricorso per ingiunzione (20.10.2016) per il complessivo importo di euro 22.484,23.
L'opponente non ha, invece, fornito la prova di aver estinto il credito, né di aver restituito, previa contestazione, parte delle forniture, di cui si chiedeva il pagamento nelle fatture insolute.
Il corriere, che curava il ritiro dei prodotti ordinati presso la per Controparte_1
conto della ossia il ES , escusso all'udienza del Parte_1 Testimone_1
Pag. 2 16.03.2023, dichiarava “… Posso dire che quando ritiravo i prodotti alla
[...]
mi veniva consegnato anche il DDT o la fattura, ma non so se poi le CP_1
fatture venissero o meno contestate. Posso dire che quando consegnavo la merce ritirata alla non venivano contestazioni sul documento di Parte_1 accompagnamento. Solo successivamente si faceva il reso se il prodotto contestato.“; inoltre, aggiungeva “Ricordo che 2 o tre volte al mese capitava che alcuni prodotti forniti venissero restituiti. Quando ciò accadeva la redigeva comunque Parte_1 un DDT di reso, di cui una copia veniva consegnata alla .”. Controparte_1
Dalla narrazione fornita dal ES si evince che quando i prodotti ritirati per un qualunque motivo venivano contestati dalla questi venivano Parte_1
restituiti tramite lo stesso corriere e previa redazione di un DDT di reso. Orbene, se fosse vera la tesi dell'opponente, essa avrebbe dovuto produrre proprio quei DDT di reso: in mancanza, si deve presumere che alcun reso vi sia stato per i prodotti riportati nelle fatture, di cui si richiede il pagamento e che, pertanto, tutte le fatture siano da pagare.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri fissati dal D.M. n. 55/14.
P.Q.M.
il Tribunale pronunziando definitivamente sulle domande di cui all'atto di citazione notificato da alla Parte_1 Controparte_1
e rigettata ogni contraria istanza, così provvede: CP_1
l) Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
pagare in favore della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 102.750,70
[...]
a saldo dlle fatture indicate in ricorso, oltre interessi moratori ai sensi del D.Lgs.vo n.
231/2002 decorrenti dalla domanda;
3) Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
pagare in favore della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del presente
[...]
giudizio, che si liquidano in euro 7.052,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in Nola, il 07/04/2025.
Il Giudice
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