Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 559
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa o illegittima notifica atti presupposti

    L'avviso di accertamento presupposto è stato regolarmente notificato e non impugnato, divenendo definitivo. Pertanto, l'intimazione di pagamento è valida.

  • Rigettato
    Prescrizione/Decadenza

    Per i tributi erariali si applica la prescrizione decennale. La prescrizione è stata sospesa per un periodo di 472 giorni a causa di disposizioni normative emergenziali. L'intimazione di pagamento ha validamente interrotto i termini.

  • Accolto
    Prescrizione sanzioni e interessi

    Per le sanzioni si applica la prescrizione quinquennale. Per gli interessi si applica la prescrizione quinquennale.

  • Rigettato
    Omessa o illegittima notifica atti presupposti

    L'avviso di accertamento presupposto è stato regolarmente notificato e non impugnato, divenendo definitivo. Pertanto, l'intimazione di pagamento è valida.

  • Rigettato
    Prescrizione/Decadenza

    Per i tributi erariali si applica la prescrizione decennale. La prescrizione è stata sospesa per un periodo di 472 giorni a causa di disposizioni normative emergenziali. L'intimazione di pagamento ha validamente interrotto i termini.

  • Accolto
    Prescrizione sanzioni e interessi

    Per le sanzioni si applica la prescrizione quinquennale. Per gli interessi si applica la prescrizione quinquennale.

  • Rigettato
    Omessa o illegittima notifica atti presupposti

    L'avviso di accertamento presupposto è stato regolarmente notificato e non impugnato, divenendo definitivo. Pertanto, l'intimazione di pagamento è valida.

  • Rigettato
    Prescrizione/Decadenza

    Per i tributi erariali si applica la prescrizione decennale. La prescrizione è stata sospesa per un periodo di 472 giorni a causa di disposizioni normative emergenziali. L'intimazione di pagamento ha validamente interrotto i termini.

  • Accolto
    Prescrizione sanzioni e interessi

    Per le sanzioni si applica la prescrizione quinquennale. Per gli interessi si applica la prescrizione quinquennale.

  • Accolto
    Omessa o illegittima notifica atti presupposti

    Il Comune di Palermo, non essendosi costituito, non ha fornito prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento presupposto relativo alla TARI 2019. Pertanto, l'intimazione di pagamento è illegittima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 559
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 559
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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