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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 559/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
UE AN AT RI, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2461/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259010645618000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259010645618000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259010645618000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259010645618000 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3230/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato:Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
Agenzia Entrate Riscossione e Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Palermo e
Comune di Palermo , Ricorrente_1, rappr. e difeso dall'avv. Difensore_1 , ha impugnato l'intimazione di pagamento, notificata il 11.4.2025, avente ad oggetto gli avvisi di accertamento esecutivi meglio indicati in ricorso, per un importo complessivo di €. 3.174,60.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) l'omessa o illegittima notifica degli atti presupposti richiamati nell'intimazione di pagamento impugnata.
2) la prescrizione/ decadenza del diritto essendo decorso il termine previsto dalla legge;
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, degli atti presupposti e ruoli , con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Si è costituita Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Palermo, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per definitività dell'avviso di accertamento regolarmente notificato e non impugnato , ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.
Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso per violazione delle regole tecniche del PTT, la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria delle spese.
Il Comune di Palermo non si è costituito.
Parte ricorrente ha depositato memorie difensive, insistendo per l'accoglimento, a cui ha replicato con proprie memorie Agenzia Entrate Riscossione.
All'odierna udienza camerale il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione di inammissibilità del ricorso dedotta da parte resistente è da rilevare che la proposizione del ricorso in formato di scansione e non come atto nativo digitale non ne costituisce causa di inammissibilità.
Sul punto si ritiene di aderire alla giurisprudenza formatasi , CTR Lombardia 1306/2025, : " L'art. 16 bis comma 3 D.Lgs. 546/92 – nella formulazione introdotta dall'art. 16 DL 119/2018 - dispone che le parti notificano e depositano gli atti processuali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel DM economia e finanze 23 dicembre 2013, n. 163. Quest'ultimo prevede che le notificazioni telematiche vadano effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici nativi, in formato pdf/A1 o pdf/A1b,
e devono essere sottoscritti con firma digitale. Peraltro, l'art. 156 comma 2 c.p.c. dispone espressamente che non può “essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge”. Nel caso di specie, l'art. 16 bis D.Lgs. 546/1992 non prevedeva espressamente la sanzione dell'inammissibilità per il mancato rispetto delle forme ivi previste o richiamate. Inoltre, l'art. 156
c.p.c. prosegue prevedendo che "La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato". Ne consegue l'affermazione del principio per il quale il deposito dell'atto introduttivo con modalità differenti da quelle di legge "costituisce vizio sanabile per raggiungimento dello scopo della costituzione del rapporto processuale o del contraddittorio” (Cass. Civ.,Sez. I, 9464/2021). La Corte di
Cassazione ha infatti precisato “che la costituzione dell'intimato ha sanato qualunque ipotetico vizio (Cass.
18/06/2014, n. 13857), e che scopo della notificazione, in qualsiasi forma essa avvenga, è portare l'atto da notificare a conoscenza del destinatario, non certo consentire a quest'ultimo il "copia e incolla", sicchè la conoscibilità dell'atto notificato costituisce il solo parametro in base al quale valutare il raggiungimento dello scopo (Cass. 16/02/2018, n. 3805); in aggiunta alla considerazione generale che il processo telematico deve essere svincolato da quei formalismi fini a se stessi che, in quanto tali, impediscono a detto processo di realizzare la funzione di mezzo per la tutela dei diritti (in ossequio al disposto dell'art. 111 Cost.)” (Cass. Civ., Sez. III, 532/2020; idem: Cas. Civ., 18324/2018).
L'eccezione deve ritenersi pertanto superata “dal fatto che l'atto del quale si invoca la nullità ha raggiunto il suo scopo, come dimostra la circostanza che è stato letto e compreso” dal destinatario (Cass. Civ., Sez. III,
25885/2022). Deve concludersi infatti che “E' la conoscibilità dell'atto notificato, non la sua "navigabilità" a costituire il parametro in base al quale valutare il raggiungimento dello scopo. La notifica d'un documento elettronico in formato diverso da quello prescritto, pertanto, anche a voler supporre per puro esercizio teorico che costituisca una ipotesi di nullità, sarebbe comunque vizio sanato dal raggiungimento dello scopo (Sez.
3, Ordinanza n. 18324 del 12.7.2018)” (Cass. Civ., Sez. VI, 26996/2021)."
In ogni caso, a fugare ogni dubbio in materia è da ultimo l'intervento legislativo di cui al D.Lgs. 220/2023, che ha introdotto nell'art. 16 bis D.Lgs. 546/1992 il comma 4 bis, il quale prevede espressamente che “La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice”. Da un lato, la norma stabilisce che l'irregolarità non costituisce causa di invalidità dell'atto, dall'altro lato introduce un obbligo di regolarizzazione in precedenza non previsto. In conclusione, nel caso di siffatta irregolarità nessuna conseguenza era prevista per i giudizi incardinati anteriormente a gennaio 2024, mentre per quelli successivi è ora previsto che il giudice assegni un termine perentorio per sanarla.
Nel caso in esame la irregolarità è stata sanata dal ricorrente mediante deposito del ricorso in formato pdf/A, per cui è superflua una statuizione in merito.
Il ricorso è fondato parzialmente.
Poichè l'atto impugnato è una intimazione di pagamento che deriva la sua validità dall'efficacia degli atti da cui discende e che ne legittimano la pretesa, è necessario estendere il giudizio di legittimità alla regolarità degli avvisi di accertamento che ne costituiscono il presupposto, stante che qualora non vi sia prova della regolarità della notifica degli stessi o siano prescritte le somme da essi portati anche l'intimazione risulterebbe nulla o prescritta. Al riguardo Agenzia delle Entrate ha fornito prova che la notifica dell' avviso di accertamento
TY301W402783/2014 di che trattasi è stata effettuata a mezzo di messo notificatore in data 24.10.2014, a sensi dell'art.139 c.p.c. con consegna a mani di persona convivente e invio della racc. informativa, di cui si dà atto nella relata in maniera compiuta, sicchè quanto dichiarato fa piena prova fino a querela di falso.
Posto ciò l'atto presupposto è stato regolarmente notificato ed è divenuto definitivo in assenza di impugnazione nei termini di cui al D.Lgs 546/1992.
Pertanto, pur essendosi i crediti tributari consolidati, per cui è preclusa ogni contestazione afferente a decadenza o prescrizione verificatesi prima dell'emissione dell' avviso, è ammissibile l'eccezione di prescrizione maturata dopo la sua notifica , avente ad oggetto IRPEF, addizionali, sanzioni ed interessi, attraverso l'impugnazione dell'avviso di intimazione.
E' fuor di dubbio che alle suddette imposte si applica il termine di prescrizione ordinaria decennale, non rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 2948 C.c. n.4, poichè non trattasi di tributi aventi natura periodica o di durata configuranti la fattispecie prevista dal suddetto articolo, ma di tributi che richiedono, quanto alla sussistenza dei relativi presupposti, una valutazione autonoma per ogni anno d'imposta. Essi rientrano dunque, secondo giurisprudenza costante, nella previsione di cui all'art. 2946 ( prescrizione ordinaria decennale), come statuisce, da ultimo, la Suprema Corte nell'ordinanza n.7660 del 9.3.2022: "In tema IRPEF,
IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R.
n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi» (Cass. n. 12740 del 2020; v. anche in tema di IRPEF, Cass. n. 9906 del 2018; in tema di IVA, Cass. n. 8256 del 2019).
Presa in esame la data di avvenuta notifica della suddetta cartella ( 24.10.2014) è da dire che non è maturato il termine prescrizionale decennale previsto per i tributi erariali in quanto è rimasto sospeso ai sensi dall'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015 richiamato dall'art. 68, co. 1, D.L. n. 18/2021, sicchè l'intimazione impugnata e notificata il 11.4.2025 ha validamente interrotto tali termini.
Dal tenore letterale dell'art. 12 comma 1 del D.lgs 159/2015, infatti, si evince che: "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...".
Si ipotizza, dunque, una sospensione legale dell'attività notificatoria e riscuotitiva dell'Agente di riscossione di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività, per cui in relazione al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente anche con il più generale principio sancito in seno all'art. 2935 c.c. ai sensi del quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi. (Cass.2387/2004,
Cass.7645/1994). Quindi costituisce fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione di un diritto,
l'impossibilità di farlo valere, derivante da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e che – nel caso di interesse- vanno rintracciate nell'inibitoria legale emergenziale sopra richiamata.
Da quanto sopra si ritiene che al termine di prescrizione venuto a scadere il 24.12.2024 devono aggiungersi i 472 giorni di sospensione determinati e computati secondo quanto previsto dalle norme su citate e pertanto non può dichiararsi estinto il diritto portato dall'avviso su menzionato per intervenuta prescrizione, essendo il termine validamente interrotto con l'atto impugnato notificato il 11.4.2025 .
Tale interpretazione è confortata dal principio di diritto contenuto nella ordinanza della Corte di Cassazione
n.960/2025 che ha ritenuto che :" i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione..."
Viene accolta, invece, l'eccezione di prescrizione relativamente alle sanzioni ed interessi, in quanto ad essi
è applicabile il temine quinquennale.
Al riguardo va evidenziato che i soli tributi erariali soggiacciono alla prescrizione ordinaria decennale, ma non le sanzioni e gli interessi connessi ai tributi erariali per i quali la prescrizione è quinquennale, come da giurisprudenza costante di legittimità. "Quanto alle sanzioni , se la definitività delle sanzioni non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni , previsto dall'art. 20 del Lgs.n.472/1997 ( cfr. Cass. 5577/2019; 20955/2020; 2359/2023).
Relativamente agli interessi è stato precisato che " gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, integrano una obbligazione autonoma rispetto al debito principale suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948 n.4 C.c.". ( Cass. 20955/2020, 30901/2019).
Con riferimento all'avviso di accertamento n. 37136, avente ad oggetto TARI 2019, il Comune di Palermo, non costituendosi, non ha dato prova dell'avvenuta notifica, per cui sotto tale profilo l'avviso di intimazione
è illegittimo, in quanto non preceduto dalla regolare notifica dell'atto presupposto.
In conclusione, la Corte dichiara che le pretese di cui all'atto impugnato relative all'Irpef 2009 sono prescritte limitatamente alle sanzioni pecuniarie e agli interessi maturati e non dovute per TARI 2019. Si conferma il resto.
In ragione della reciproca soccombenza le spese del presente giudizio vengono interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente a quanto richiesto per sanzioni nonché per interessi ultraquinquennali rispetto al momento della notifica dell'atto impugnato e a quanto richiesto per TARI 2019 e conferma per il resto. Spese compensate. Così deciso il 17.12.2025 Giudice monocratico Anna Vasquez
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
UE AN AT RI, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2461/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259010645618000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259010645618000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259010645618000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259010645618000 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3230/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato:Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
Agenzia Entrate Riscossione e Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Palermo e
Comune di Palermo , Ricorrente_1, rappr. e difeso dall'avv. Difensore_1 , ha impugnato l'intimazione di pagamento, notificata il 11.4.2025, avente ad oggetto gli avvisi di accertamento esecutivi meglio indicati in ricorso, per un importo complessivo di €. 3.174,60.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) l'omessa o illegittima notifica degli atti presupposti richiamati nell'intimazione di pagamento impugnata.
2) la prescrizione/ decadenza del diritto essendo decorso il termine previsto dalla legge;
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, degli atti presupposti e ruoli , con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Si è costituita Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Palermo, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per definitività dell'avviso di accertamento regolarmente notificato e non impugnato , ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.
Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso per violazione delle regole tecniche del PTT, la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria delle spese.
Il Comune di Palermo non si è costituito.
Parte ricorrente ha depositato memorie difensive, insistendo per l'accoglimento, a cui ha replicato con proprie memorie Agenzia Entrate Riscossione.
All'odierna udienza camerale il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione di inammissibilità del ricorso dedotta da parte resistente è da rilevare che la proposizione del ricorso in formato di scansione e non come atto nativo digitale non ne costituisce causa di inammissibilità.
Sul punto si ritiene di aderire alla giurisprudenza formatasi , CTR Lombardia 1306/2025, : " L'art. 16 bis comma 3 D.Lgs. 546/92 – nella formulazione introdotta dall'art. 16 DL 119/2018 - dispone che le parti notificano e depositano gli atti processuali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel DM economia e finanze 23 dicembre 2013, n. 163. Quest'ultimo prevede che le notificazioni telematiche vadano effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici nativi, in formato pdf/A1 o pdf/A1b,
e devono essere sottoscritti con firma digitale. Peraltro, l'art. 156 comma 2 c.p.c. dispone espressamente che non può “essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge”. Nel caso di specie, l'art. 16 bis D.Lgs. 546/1992 non prevedeva espressamente la sanzione dell'inammissibilità per il mancato rispetto delle forme ivi previste o richiamate. Inoltre, l'art. 156
c.p.c. prosegue prevedendo che "La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato". Ne consegue l'affermazione del principio per il quale il deposito dell'atto introduttivo con modalità differenti da quelle di legge "costituisce vizio sanabile per raggiungimento dello scopo della costituzione del rapporto processuale o del contraddittorio” (Cass. Civ.,Sez. I, 9464/2021). La Corte di
Cassazione ha infatti precisato “che la costituzione dell'intimato ha sanato qualunque ipotetico vizio (Cass.
18/06/2014, n. 13857), e che scopo della notificazione, in qualsiasi forma essa avvenga, è portare l'atto da notificare a conoscenza del destinatario, non certo consentire a quest'ultimo il "copia e incolla", sicchè la conoscibilità dell'atto notificato costituisce il solo parametro in base al quale valutare il raggiungimento dello scopo (Cass. 16/02/2018, n. 3805); in aggiunta alla considerazione generale che il processo telematico deve essere svincolato da quei formalismi fini a se stessi che, in quanto tali, impediscono a detto processo di realizzare la funzione di mezzo per la tutela dei diritti (in ossequio al disposto dell'art. 111 Cost.)” (Cass. Civ., Sez. III, 532/2020; idem: Cas. Civ., 18324/2018).
L'eccezione deve ritenersi pertanto superata “dal fatto che l'atto del quale si invoca la nullità ha raggiunto il suo scopo, come dimostra la circostanza che è stato letto e compreso” dal destinatario (Cass. Civ., Sez. III,
25885/2022). Deve concludersi infatti che “E' la conoscibilità dell'atto notificato, non la sua "navigabilità" a costituire il parametro in base al quale valutare il raggiungimento dello scopo. La notifica d'un documento elettronico in formato diverso da quello prescritto, pertanto, anche a voler supporre per puro esercizio teorico che costituisca una ipotesi di nullità, sarebbe comunque vizio sanato dal raggiungimento dello scopo (Sez.
3, Ordinanza n. 18324 del 12.7.2018)” (Cass. Civ., Sez. VI, 26996/2021)."
In ogni caso, a fugare ogni dubbio in materia è da ultimo l'intervento legislativo di cui al D.Lgs. 220/2023, che ha introdotto nell'art. 16 bis D.Lgs. 546/1992 il comma 4 bis, il quale prevede espressamente che “La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice”. Da un lato, la norma stabilisce che l'irregolarità non costituisce causa di invalidità dell'atto, dall'altro lato introduce un obbligo di regolarizzazione in precedenza non previsto. In conclusione, nel caso di siffatta irregolarità nessuna conseguenza era prevista per i giudizi incardinati anteriormente a gennaio 2024, mentre per quelli successivi è ora previsto che il giudice assegni un termine perentorio per sanarla.
Nel caso in esame la irregolarità è stata sanata dal ricorrente mediante deposito del ricorso in formato pdf/A, per cui è superflua una statuizione in merito.
Il ricorso è fondato parzialmente.
Poichè l'atto impugnato è una intimazione di pagamento che deriva la sua validità dall'efficacia degli atti da cui discende e che ne legittimano la pretesa, è necessario estendere il giudizio di legittimità alla regolarità degli avvisi di accertamento che ne costituiscono il presupposto, stante che qualora non vi sia prova della regolarità della notifica degli stessi o siano prescritte le somme da essi portati anche l'intimazione risulterebbe nulla o prescritta. Al riguardo Agenzia delle Entrate ha fornito prova che la notifica dell' avviso di accertamento
TY301W402783/2014 di che trattasi è stata effettuata a mezzo di messo notificatore in data 24.10.2014, a sensi dell'art.139 c.p.c. con consegna a mani di persona convivente e invio della racc. informativa, di cui si dà atto nella relata in maniera compiuta, sicchè quanto dichiarato fa piena prova fino a querela di falso.
Posto ciò l'atto presupposto è stato regolarmente notificato ed è divenuto definitivo in assenza di impugnazione nei termini di cui al D.Lgs 546/1992.
Pertanto, pur essendosi i crediti tributari consolidati, per cui è preclusa ogni contestazione afferente a decadenza o prescrizione verificatesi prima dell'emissione dell' avviso, è ammissibile l'eccezione di prescrizione maturata dopo la sua notifica , avente ad oggetto IRPEF, addizionali, sanzioni ed interessi, attraverso l'impugnazione dell'avviso di intimazione.
E' fuor di dubbio che alle suddette imposte si applica il termine di prescrizione ordinaria decennale, non rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 2948 C.c. n.4, poichè non trattasi di tributi aventi natura periodica o di durata configuranti la fattispecie prevista dal suddetto articolo, ma di tributi che richiedono, quanto alla sussistenza dei relativi presupposti, una valutazione autonoma per ogni anno d'imposta. Essi rientrano dunque, secondo giurisprudenza costante, nella previsione di cui all'art. 2946 ( prescrizione ordinaria decennale), come statuisce, da ultimo, la Suprema Corte nell'ordinanza n.7660 del 9.3.2022: "In tema IRPEF,
IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R.
n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi» (Cass. n. 12740 del 2020; v. anche in tema di IRPEF, Cass. n. 9906 del 2018; in tema di IVA, Cass. n. 8256 del 2019).
Presa in esame la data di avvenuta notifica della suddetta cartella ( 24.10.2014) è da dire che non è maturato il termine prescrizionale decennale previsto per i tributi erariali in quanto è rimasto sospeso ai sensi dall'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015 richiamato dall'art. 68, co. 1, D.L. n. 18/2021, sicchè l'intimazione impugnata e notificata il 11.4.2025 ha validamente interrotto tali termini.
Dal tenore letterale dell'art. 12 comma 1 del D.lgs 159/2015, infatti, si evince che: "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...".
Si ipotizza, dunque, una sospensione legale dell'attività notificatoria e riscuotitiva dell'Agente di riscossione di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività, per cui in relazione al decorso del termine prescrizionale, la predetta sospensione si palesa coerente anche con il più generale principio sancito in seno all'art. 2935 c.c. ai sensi del quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi. (Cass.2387/2004,
Cass.7645/1994). Quindi costituisce fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione di un diritto,
l'impossibilità di farlo valere, derivante da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e che – nel caso di interesse- vanno rintracciate nell'inibitoria legale emergenziale sopra richiamata.
Da quanto sopra si ritiene che al termine di prescrizione venuto a scadere il 24.12.2024 devono aggiungersi i 472 giorni di sospensione determinati e computati secondo quanto previsto dalle norme su citate e pertanto non può dichiararsi estinto il diritto portato dall'avviso su menzionato per intervenuta prescrizione, essendo il termine validamente interrotto con l'atto impugnato notificato il 11.4.2025 .
Tale interpretazione è confortata dal principio di diritto contenuto nella ordinanza della Corte di Cassazione
n.960/2025 che ha ritenuto che :" i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione..."
Viene accolta, invece, l'eccezione di prescrizione relativamente alle sanzioni ed interessi, in quanto ad essi
è applicabile il temine quinquennale.
Al riguardo va evidenziato che i soli tributi erariali soggiacciono alla prescrizione ordinaria decennale, ma non le sanzioni e gli interessi connessi ai tributi erariali per i quali la prescrizione è quinquennale, come da giurisprudenza costante di legittimità. "Quanto alle sanzioni , se la definitività delle sanzioni non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni , previsto dall'art. 20 del Lgs.n.472/1997 ( cfr. Cass. 5577/2019; 20955/2020; 2359/2023).
Relativamente agli interessi è stato precisato che " gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, integrano una obbligazione autonoma rispetto al debito principale suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948 n.4 C.c.". ( Cass. 20955/2020, 30901/2019).
Con riferimento all'avviso di accertamento n. 37136, avente ad oggetto TARI 2019, il Comune di Palermo, non costituendosi, non ha dato prova dell'avvenuta notifica, per cui sotto tale profilo l'avviso di intimazione
è illegittimo, in quanto non preceduto dalla regolare notifica dell'atto presupposto.
In conclusione, la Corte dichiara che le pretese di cui all'atto impugnato relative all'Irpef 2009 sono prescritte limitatamente alle sanzioni pecuniarie e agli interessi maturati e non dovute per TARI 2019. Si conferma il resto.
In ragione della reciproca soccombenza le spese del presente giudizio vengono interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente a quanto richiesto per sanzioni nonché per interessi ultraquinquennali rispetto al momento della notifica dell'atto impugnato e a quanto richiesto per TARI 2019 e conferma per il resto. Spese compensate. Così deciso il 17.12.2025 Giudice monocratico Anna Vasquez