Art. 41. Attrezzature didattiche e scientifiche per gli Istituti universitari
A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963 sono annualmente stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione 5.000 milioni di lire da destinare alle Universita' e agli Istituti di istruzione universitaria, agli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e agli Istituti scientifici speciali posti sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisto o il noleggio di attrezzature didattiche e scientifiche ivi comprese le dotazioni librarie degli Istituti e delle biblioteche di Facolta', e per il loro funzionamento.
Alla ripartizione del fondo di cui al presente articolo provvede il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto che viene pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963 sono annualmente stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione 5.000 milioni di lire da destinare alle Universita' e agli Istituti di istruzione universitaria, agli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e agli Istituti scientifici speciali posti sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisto o il noleggio di attrezzature didattiche e scientifiche ivi comprese le dotazioni librarie degli Istituti e delle biblioteche di Facolta', e per il loro funzionamento.
Alla ripartizione del fondo di cui al presente articolo provvede il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto che viene pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero.