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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1082/2022 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
promosso da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Catania, corso delle Province, 111 presso lo studio dell'avv. Daniele Laudani che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Emanuele Biancarosa come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
C.F. ) elettivamente domiciliata in Catania corso delle Provincie, 116 CP_1 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. Luciano Ciulla che la rappresenta e difende come da procura in atti;
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Catania via Umberto, Parte_2 P.IVA_3
255 presso lo studio degli avv. Mauro Di Pace, Davide Alfredo Luigi Negretti e Davide Cuomo che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;
APPELLATI
1 All'udienza del 10.1.2025 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione senza termini per il deposito di atti difensivi conclusivi per avervi le parti rinunciato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto d'appello notificato in data 22.7.2022, ha impugnato la Parte_1
sentenza del Tribunale di Catania n.2886/2022, depositata il 23.6.2022, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.3500/2020 del 23.9.2020 emesso dal predetto tribunale con cui è stato ingiunto alla predetta di pagare in favore della la somma di euro CP_1
2.518.197,14 oltre accessori e spese, con la condanna a pagare le spese di lite alle parti opposte.
Con più motivi l'appellante censurava la statuizione gravata e ne chiedeva l'integrale modifica, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva contestando la fondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto con CP_1
conseguente statuizione sulle spese di causa.
Si costituiva altresì il chiedendo la conferma della sentenza di primo Parte_2
grado e con vittoria delle spese del doppio grado.
All'udienza del 10.1.2025 tutte le parti hanno dichiarato di aver transatto la controversia con due distinti atti già adempiuti e di conseguenza hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la compensazione delle spese di lite. ha precisato di avere ottenuto dal , quale socio della Parte_1 Parte_2
predetta società, la provvista economico-finanziaria per il pagamento del credito vantato da CP_1
quale società fornitrice del servizio di conferimento dei rifiuti in discarica, in tal modo
[...]
estinguendo il credito vantato da quest'ultima.
Il collegio, preso atto della intervenuta transazione, dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo n.3500/2020 emesso dal Tribunale di Catania il 23.9.2020 con cui è stato ingiunto alla di pagare in favore di la somma Parte_1 CP_1
di euro 2.518.197,14 oltre accessori e spese.
Le spese di lite vanno interamente compensate tenuto conto della richiesta congiunta in tal senso avanzata da tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, a definizione del procedimento R.G. n. 1082/2022, dichiara cessata la materia del contendere;
revoca il decreto ingiuntivo n.3500/2020 emesso dal Tribunale di Catania il 23.9.2020;
2 dichiara interamente compensate fra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 17/01/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.1082/2022 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
promosso da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Catania, corso delle Province, 111 presso lo studio dell'avv. Daniele Laudani che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Emanuele Biancarosa come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
C.F. ) elettivamente domiciliata in Catania corso delle Provincie, 116 CP_1 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. Luciano Ciulla che la rappresenta e difende come da procura in atti;
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Catania via Umberto, Parte_2 P.IVA_3
255 presso lo studio degli avv. Mauro Di Pace, Davide Alfredo Luigi Negretti e Davide Cuomo che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;
APPELLATI
1 All'udienza del 10.1.2025 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione senza termini per il deposito di atti difensivi conclusivi per avervi le parti rinunciato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto d'appello notificato in data 22.7.2022, ha impugnato la Parte_1
sentenza del Tribunale di Catania n.2886/2022, depositata il 23.6.2022, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.3500/2020 del 23.9.2020 emesso dal predetto tribunale con cui è stato ingiunto alla predetta di pagare in favore della la somma di euro CP_1
2.518.197,14 oltre accessori e spese, con la condanna a pagare le spese di lite alle parti opposte.
Con più motivi l'appellante censurava la statuizione gravata e ne chiedeva l'integrale modifica, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva contestando la fondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto con CP_1
conseguente statuizione sulle spese di causa.
Si costituiva altresì il chiedendo la conferma della sentenza di primo Parte_2
grado e con vittoria delle spese del doppio grado.
All'udienza del 10.1.2025 tutte le parti hanno dichiarato di aver transatto la controversia con due distinti atti già adempiuti e di conseguenza hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la compensazione delle spese di lite. ha precisato di avere ottenuto dal , quale socio della Parte_1 Parte_2
predetta società, la provvista economico-finanziaria per il pagamento del credito vantato da CP_1
quale società fornitrice del servizio di conferimento dei rifiuti in discarica, in tal modo
[...]
estinguendo il credito vantato da quest'ultima.
Il collegio, preso atto della intervenuta transazione, dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo n.3500/2020 emesso dal Tribunale di Catania il 23.9.2020 con cui è stato ingiunto alla di pagare in favore di la somma Parte_1 CP_1
di euro 2.518.197,14 oltre accessori e spese.
Le spese di lite vanno interamente compensate tenuto conto della richiesta congiunta in tal senso avanzata da tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, a definizione del procedimento R.G. n. 1082/2022, dichiara cessata la materia del contendere;
revoca il decreto ingiuntivo n.3500/2020 emesso dal Tribunale di Catania il 23.9.2020;
2 dichiara interamente compensate fra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 17/01/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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