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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 02/12/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.284 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.449/2021 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 27.4.2021 e pubblicata in pari data, e vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Anna Maria Melillo presso il cui studio in Venosa, alla Via Cardinale De Luca n.17, elettivamente domicilia;
APPELLANTE principale – APPELLATO incidentale
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio CP_1 C.F._2
Brancati presso il cui studio in Salerno, alla Via Renato De Martino n.10, elettivamente domicilia;
APPELLATO principale – APPELLANTE incidentale
trattenuta in decisione il 22.4.2025 sulle conclusioni rassegnate dalla parte appellata costituita con note scritte depositate il 19.4.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il giorno 1°.
2.2016 il sig. , proprietario Parte_1
di un immobile sito in Grumento Nova alla Via Umberto I n.12, con affaccio in Via Bernardo
Maiorino n.20, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza il sig. CP_1
proprietario di un bar - ristorante adiacente al predetto immobile, affinchè fosse condannato alla chiusura di un vano finestra e di una porta abusivamente realizzati nel locale di sua proprietà, così modificando lo stato di fatto del fabbricato, nonché al risarcimento dei danni generati dall'abuso edilizio, danni da quantificarsi in € 20.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese di lite. Con comparsa di costituzione depositata il 24.6.2016 si costituiva in giudizio il sig.
[...]
il quale, in via preliminare, eccepiva la improcedibilità della domanda per mancato CP_1
esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria di cui al D. lgs n. 28/2010 e, nel merito, contestava la fondatezza delle avverse richieste sul presupposto dell'avvenuta formazione di un giudicato formale tra le parti, costituito dalla sentenza n.809/2011 emessa dal Tribunale di Potenza all'esito di un giudizio avente il medesimo oggetto della presente controversia. Pertanto, concludeva per il rigetto della pretesa azionata da controparte con conseguente condanna di quest'ultima per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
Concessi i termini alle parti per l'esperimento della procedura di mediazione di cui al D. lgs. n.
28/2010 ed espletata apposita CTU, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n.449/2021, pronunciata il 27.4.2021 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Potenza in composizione monocratica rigettava tutte le domande proposte dall'attore, che condannava al pagamento, in favore di delle spese del giudizio di merito nonché delle spese CP_1 riferite al giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c.; infine, poneva le spese di CTU a carico dell'Erario dello Stato, con liquidazione da porsi in essere con separato decreto.
Con atto di citazione notificato il 18.5.2021 il sig. proponeva appello Parte_1 avverso la suindicata sentenza, assumendo, quali motivi di impugnazione, l'erronea e contraddittoria valutazione dei fatti di causa, la violazione dell'art.115 c.p.c., l'erroneità ed illogicità delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, la nullità della sentenza per violazione di norme, il vizio di ultrapetizione ex art.112 c.p.c. e l'omessa valutazione del materiale probatorio acquisito.
Tanto premesso, il sig. conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza il Parte_1 sig. affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza CP_1
impugnata, in riforma della sentenza stessa fossero accolte le domande da lui avanzate nel giudizio di primo grado, con vittoria di spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata il 30.7.2021 si costituiva nel giudizio di impugnazione il sig.
[...]
il quale contestava la fondatezza dei motivi articolati a sostegno del gravame, di cui CP_1 sollecitava l'integrale rigetto, e proponeva a sua volta appello incidentale avverso i capi della decisione del primo giudice contemplanti il rigetto dell'eccezione di giudicato formulata in primo grado dal ed il rigetto della domanda di condanna del CP_1 Parte_1
al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. Pertanto,
[...] concludeva per l'accoglimento dell'appello incidentale, con vittoria di spese di lite e con revoca del provvedimento provvisorio di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato emesso in favore di . Parte_1
pag. 2 Con ordinanza pronunciata all'udienza del 12.10.2021 la Corte di Appello dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, come avanzata dalla parte appellante principale.
Per effetto di decreto presidenziale reso l'1.4.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 22.4.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate soltanto a cura della parte appellata le conclusioni con note scritte depositate il 19.4.2025, con provvedimento emesso il 22.4.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Appello incidentale.
Evidenti ragioni di pregiudizialità logica impongono che venga scrutinato dapprima il primo motivo posto a base dell'appello incidentale proposto da giacché con esso è stata CP_1 denunciata la violazione del principio del “ne bis in idem” sul presupposto che la domanda azionata in primo grado da abbia già formato oggetto di pregresso giudizio tra Parte_1 Parte_1
le stesse parti definito con sentenza n.809/2011 emessa dal Tribunale di Potenza e divenuta irrevocabile.
È evidente, infatti, che, ove l'appello incidentale dovesse rivelarsi fondato quanto al profilo di censura della decisione del giudice a quo riguardante il rigetto dell'eccezione di giudicato formulata in primo grado da i motivi di impugnazione articolati a sostegno dell'appello CP_1
principale resterebbero assorbiti e non occorrerebbe una pronuncia di merito sugli stessi.
Con il primo motivo di impugnazione incidentale ha contestato la decisione del CP_1
Tribunale di Potenza di rigettare l'eccezione di giudicato sollevata dallo stesso nella CP_1
comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado.
Ha sostenuto l'appellante incidentale che “da quanto emerso dalla svolta Ctu e, finanche, dalle ragioni poste dal a fondamento del presente appello, emerge in maniera lapalissiana Parte_1
che le doglianze argomentate nel giudizio che ci occupa (sia in primo grado, che nel presente) vertono su questioni già ampiamente discettate nel giudizio a suo tempo incardinato innanzi al
Tribunale di Potenza r.g. 482/2000 e decise con sentenza n.809/2011” (v. pag.15 della comparsa depositata il 30.7.2021).
In particolare, ha messo a confronto le conclusioni rassegnate da CP_1 [...]
nel giudizio iscritto al n.482/2000 R.G. e definito con la sentenza n.809/2011 Parte_1
(“accertare e dichiarare che in corrispondenza di via Dietro il Castello n.20 è stato creato un ingresso ex novo con cancello in ferro e dei finestroni con parapetto di oltre 4 metri di altezza e di
pag. 3 larghezza non esistenti prima”) con le conclusioni formulate dal medesimo Parte_1
nel giudizio iscritto al n.466/2016 R.G. e definito con la sentenza fatta oggetto di
[...] impugnazione (“ordinarsi al Sig. l'immediato ripristino dello stato dei luoghi con CP_1 chiusura del vano finestra e della porta abusivamente realizzati nell'immobile di sua proprietà sito nel Comune di Grumento Nova alla via Umberto I n.12 e Via Bernardo Maiorino n.20”). Quindi,
l'appellante incidentale ha valorizzato la decisione assunta dal Tribunale di Potenza con la sentenza n.809/2011 nel capo riferito al “rigetto per il resto” della domanda avanzata dagli attori in quel giudizio per sorreggere la tesi che detta pronuncia di rigetto abbia riguardato proprio la domanda di chiusura dell'ingresso secondario insistente su via Dietro il Castello n.20, poi riproposta nel presente giudizio.
Il motivo di impugnazione palesa profili di genericità ed indeterminatezza e, comunque, non vale a contrastare e confutare la decisione adottata dal Tribunale di Potenza sull'eccezione di giudicato formulata in primo grado da CP_1
E' ben noto che nel vigente ordinamento processuale il giudizio d'appello non può più comportare, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae"), assumendo l'appellante sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello e con essa l'onere di articolare specifici motivi di impugnazione, da correlare a ben individuati capi della motivazione della sentenza impugnata, e di dimostrare la fondatezza dei motivi di gravame così formulati.
Invero, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata
(cfr. Cass.civ.sez.III, 18 aprile 2007 n.9244).
In tale ottica, l'onere di specificazione del motivo di appello incidentale non può dirsi assolto con il semplice richiamo a “quanto emerso dalla svolta Ctu”, senza ulteriori pregnanti indicazioni che valgano ad apprezzare i passaggi dell'elaborato peritale nei quali l'ausiliare avrebbe offerto all'attenzione del giudicante elementi sufficienti per dedurre la identità delle domande avanzate da nel giudizio iscritto al n.482/2000 R.G. ed in quello iscritto al Parte_1
n.466/2016 R.G.
pag. 4 Né può pretendersi che la Corte si faccia carico di effettuare, all'interno della relazione scritta di consulenza tecnica d'ufficio, la ricerca di mai individuati elementi di giudizio funzionali a sorreggere la tesi dell'appellante incidentale e di dare in tal modo consistenza concreta al motivo di impugnazione come formulato. Invero, una siffatta attività da parte della Corte obbligherebbe il giudice ad quem ad un'opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non gli affida: anzi, una simile ricostruzione, da parte del giudice, delle censure della parte appellante si tradurrebbe in una sostanziale opera di specificazione del motivo di impugnazione sul quale lo stesso giudice è chiamato a pronunciarsi con conseguente inevitabile violazione dei principi del contraddittorio, giacché, per l'inevitabile soggettività dei criteri che a tal fine il giudice dell'appello impiegherebbe, l'altra parte sarebbe posta nell'incertezza della censura dalla quale difendersi, potendo accertare solo dalla lettura della sentenza - e dunque a posteriori - il motivo specifico sul quale, secondo la ricostruzione operata dal giudice del gravame, era stata chiamata a contraddire.
In ogni caso, proprio attingendo agli esiti dell'accertamento peritale ed alle conclusioni rassegnate sullo specifico punto dal C.t.u. (v. pagg.4, 5 e 24 dell'elaborato tecnico), risulta acclarato che oggetto del presente giudizio sono “il vano porta posto sul prospetto sud dell'immobile di proprietà
sito in via Bernardo Maiorino e contraddistinto con il civico numero 20” ed “il vano CP_1 finestra posto nella parte bassa del prospetto sud dell'immobile di proprietà con affaccio CP_1 in via Bernardo Maiorino” mentre oggetto del giudizio definito con la sentenza n.809/2011 sono stati un “vano finestra” posto sul prospetto est dell'immobile e un “vano ingresso” (non un vano porta posto sul prospetto sud). Tanto ha indotto il C.t.u. ad escludere che i due giudizi abbiano riguardato le medesime aperture ed a ritenere “ininfluente quanto disposto con la citata sentenza”
n.809/2011 del 7.6.2011 (v. pag.5 della relazione scritta).
Il Tribunale di Potenza nella sentenza n.449/2021 emessa il 27.4.2021 e pubblicata in pari data ha condiviso e fatto proprio il convincimento dell'ausiliare, rigettando di conseguenza l'eccezione di giudicato formulata in primo grado da CP_1
Come già rimarcato, l'appellante incidentale non ha articolato argomentazioni a confutazione degli esiti dell'accertamento peritale e della motivazione resa sul punto dal primo giudice, limitandosi invece a valorizzare le conclusioni rassegnate da nel giudizio iscritto Parte_1
al n.482/2000 R.G. ed in quello iscritto al n.466/2016 R.G., conclusioni che, come riportate alle pagg. 15 e 16 della comparsa depositata il 30.7.2021, non offrono nessun decisivo contributo a supporto della tesi perorata dal In particolare, l'appellante incidentale non è stato CP_1 in grado di contrastare e superare l'assunto del C.t.u., tratto dagli accertamenti effettuati sui luoghi, che i “vani” oggetto del presente giudizio insistono sul prospetto SUD dell'immobile mentre i
“vani” oggetto del giudizio iscritto al n.482/2000 R.G. insistono sul prospetto EST del medesimo pag. 5 immobile.
Neppure ha pregio evocare genericamente gli stralci dell'elaborato tecnico a firma dell'Ing.
indicando soltanto le pagine in cui il professionista avrebbe “discettato” ampiamente Per_1 della porta in contestazione. L'appellante incidentale non ha avuto cura di illustrare in dettaglio quali specifiche argomentazioni tecniche svolte dall'Ing. debbano essere apprezzate e Per_1
valorizzate dalla Corte al fine di sostenere la tesi della identità della domanda avanzata da nei due giudizi. Parte_1
In conclusione, il motivo di impugnazione incidentale va respinto.
*
Con un secondo motivo di impugnazione incidentale ha censurato la decisione del CP_1
Tribunale di Potenza di respingere la domanda di accertamento della responsabilità aggravata ex art.96 co.1 c.p.c. di con conseguente condanna dell'attore in primo Parte_1
grado al risarcimento dei danni.
Ha sostenuto l'appellante incidentale che a fronte dell'acclarata integrale infondatezza della pretesa azionata da il giudice di prime cure fosse tenuto a configurare, a Parte_1 carico dell'attore, la menzionata responsabilità aggravata sul rilievo che la malafede del
[...]
fosse “in re ipsa”, alla stregua del generale comportamento processuale serbato Parte_1 nel giudizio di primo grado, e che la condanna ex art.96 c.p.c. “non necessita di alcuna prova di danno, giacché trattasi di una somma equitativamente determinata corrispondente ad un danno in senso tecnico, avendo, cioè, una duplice natura, indennitaria e sanzionatoria” (v. pagg.18 e 19 della comparsa depositata il 30.7.2021).
Inoltre, l'appellante incidentale ha lamentato il vizio di motivazione in ordine alla decisione riferita alla mancata applicazione della disposizione dettata dall'art.96 co.3 c.p.c., essendosi sul punto il primo giudice limitato a considerare non sussistenti i presupposti per la condanna prevista dalla norma.
Il motivo di gravame, come articolato, è del tutto infondato.
Esso è ancorato ad una interpretazione delle norme giuridiche palesemente errata e sganciata dai principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Vale rimarcare che l'applicazione della disposizione dell'art. 96 co.1 c.p.c. non si sottrae al criterio generale di cui agli art. 1226 e 2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrare l'antigiuridicità della condotta processuale della controparte e l'effettività del danno di cui si chieda il risarcimento.
In altre parole, la parte istante non solo ha l'obbligo di dimostrare che la controparte ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave, ma è tenuta anche a comprovare il pregiudizio sofferto in pag. 6 dipendenza del comportamento antigiuridico ascritto al contraddittore.
A tale riguardo, preme evidenziare che la previsione dell'art.96 co.1 c.p.c. non trasforma il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto senza assumere, invece, carattere sanzionatorio od afflittivo;
tale interpretazione è, altresì, avvalorata dall'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale ha aggiunto un terzo comma all'art. 96 c.p.c., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass.civ.sez.I, 30 luglio 2010 n.17902).
In altri termini, l'art. 96 co.1 c.p.c., nel disciplinare a titolo extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave a carico della parte soccombente, non deroga al principio generale secondo il quale colui che agisce per il risarcimento del danno deve fornire, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato e, tra l'altro, della sussistenza del danno lamentato (cfr. Cass.civ.sez.lav., 15 aprile 2013 n.9080; Cass. civ.sez.III, 8 giugno 2007 n.13395; Cass.civ.sez.III, 20 luglio 1966 n.1973).
Peraltro, il danno a cui ha riguardo l'art.96 co.1 c.p.c. non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale subita dalla parte vittoriosa, ma dagli oneri di ogni genere che la medesima parte abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa.
In aderenza agli illustrati principi di diritto, è del tutto errato l'assunto che la “malafede” dell'attore in primo grado sia “in re ipsa”, valutabile alla stregua del generale comportamento processuale della parte. Per converso, l'appellante incidentale avrebbe dovuto dinanzi al Tribunale di Potenza e, successivamente, nell'atto di impugnazione allegare e dimostrare che il Parte_1
non abbia adoperato in primo grado la normale diligenza per acquisire la coscienza
[...]
dell'infondatezza della propria posizione e, comunque, abbia agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento della propria pretesa. Tanto vale a significare che fosse tenuto a comprovare la CP_1
ricorrenza, nel comportamento processuale del , del dolo o della colpa Parte_1
grave, cioè della consapevolezza – o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza – dell'infondatezza delle proprie tesi ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire in giudizio.
Parimenti estraneo all'ordinamento processuale è l'assunto che la condanna ex art.96 co.1 c.p.c.
“non necessita di alcuna prova di danno”. Si tratta all'evidenza di un convincimento che non trae pag. 7 giustificazione dal dettato della norma, né dall'evoluzione giurisprudenziale in materia.
Deve ribadirsi con fermezza, infatti, che, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, la quale ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 co.1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an", sia del "quantum debeatur". Nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non
è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, né il medesimo ordinamento consente l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro. Ne consegue che, pure nelle ipotesi in cui si fa ricorso al concetto di danno “in re ipsa”, in cui la presunzione si riferisce solo all'an debeatur (che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'id quod plerumque accidit) e non alla effettiva sussistenza del danno e alla sua entità materiale, permane la necessità della prova di un concreto pregiudizio ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario.
Nella sentenza impugnata il Tribunale di Potenza ha fatto buon governo degli illustrati principi, correttamente rigettando la domanda ex art.96 co.1 c.p.c. avanzata da sul CP_1 presupposto l'istante non avesse dedotto e dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale dell'attore, né la ricorrenza in detto comportamento del dolo o della colpa grave.
Neppure nella comparsa depositata il 30.7.2021, contenente l'appello incidentale, CP_1 ha avuto cura di fornire all'attenzione della Corte elementi di valutazione specifici adeguati a confutare la valutazione operata in sentenza dal Tribunale di Potenza, vale a dire riscontri processuali e/o probatori certi, da un lato, del dolo o della colpa grave ravvisabile nel comportamento serbato da nel giudizio di primo grado e, dall'altro, Parte_1
della sussistenza, natura ed entità di un danno sofferto in conseguenza del comportamento processuale della controparte.
Quanto al lamentato vizio di motivazione in ordine alla decisione riferita alla mancata applicazione della disposizione dettata dall'art.96 co.3 c.p.c., il motivo di impugnazione incidentale è inammissibile perchè aspecifico.
La disposizione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. prevede che "In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata".
La fattispecie di cui all'art. 96 co.3 c.p.c. è una figura iuris estranea alla responsabilità aquiliana.
La norma - come ha rilevato la dottrina più avvertita - configura una "sanzione di ordine pubblico",
pag. 8 dettata, con finalità di deflazione del contenzioso, nell'interesse pubblico alla repressione dell'abuso del processo e di quelle condotte processuali che determinano una violazione delle regole del giusto processo e della sua ragionevole durata. Con l'istituto previsto nell'art. 96 co.3 c.p.c. il legislatore ha inteso affidare al giudice uno strumento per reprimere, nell'interesse generale della collettività, il c.d. "abuso del processo"; abuso che ricorre quando lo strumento processuale venga piegato a finalità devianti rispetto alla "tutela dei diritti e degli interessi legittimi" per il quale l'art. 24 Cost., comma 1, garantisce il ricorso al giudice.
Questa visione dell'istituto, d'altra parte, è stata fatta propria dalla Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 152 del 2016 - nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 96 co.3 c.p.c. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - ha rilevato che la previsione di tale disposizione ha natura non tanto risarcitoria del danno cagionato alla controparte dalla proposizione di una lite temeraria, quanto più propriamente sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, aggravando il volume del contenzioso;
ciò - secondo il giudice delle leggi - è confermato, sul piano testuale, dal riferimento al "pagamento di una somma", che segna una netta differenza terminologica rispetto al
"risarcimento dei danni" di cui ai precedenti commi del medesimo articolo, e dall'adottabilità della condanna "anche d'ufficio", che la sottrae all'impulso di parte e ne attesta la finalizzazione alla tutela di un interesse trascendente quello della parte stessa e colorato di connotati pubblicistici.
La stessa Corte costituzionale non ha mancato di osservare che la motivazione che ha indotto il legislatore a porre a favore della controparte la condanna del soccombente è plausibilmente ricollegabile all'obiettivo di assicurare una maggiore effettività ed una più incisiva efficacia deterrente allo strumento deflattivo, sul verosimile presupposto che la parte vittoriosa possa provvedere alla riscossione in tempi e con oneri inferiori a quelli gravanti su un soggetto pubblico;
osservando poi che l'istituto così modulato è suscettibile di rispondere anche ad una concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa (pregiudicata da un'ingiustificata chiamata in giudizio) nelle non infrequenti ipotesi in cui sia per essa difficile provare, ai fini del risarcimento per lite temeraria, l'an o il quantum del danno subito.
La fattispecie di cui all'art. 96 co.3 c.p.c. non prevede alcun elemento soggettivo, quale suo elemento costitutivo;
non è richiesto cioè, ai fini della condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, il riscontro che la parte abbia agito o resistito con dolo o colpa grave.
In tal senso si è espressa la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.Sez. 6-2, Ordinanza
n.20018 del 24/09/2020; Cass.Sez. 6-3, Ordinanza n.29812 del 18/11/2019; Cass.civ.sez.II, 21 novembre 2017 n. 27623; Cass. civ.sez.VI, 10 settembre 2018 n. 21943).
Peraltro, il nuovo istituto affida al giudice il più ampio potere discrezionale, che deve essere pag. 9 esercitato con la dovuta ragionevolezza.
Se non occorre che il giudice accerti che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con
"mala fede" o con "colpa grave" (art. 96, comma 1) o "senza la normale prudenza" (art. 92, comma
2), ciò non significa - naturalmente - che la mera infondatezza della domanda o della difesa possa comportare responsabilità ex art. 96 co.3 c.p.c.
Il fatto che non sia più necessario l'accertamento di un profilo soggettivo di responsabilità significa semplicemente che il giudice, nel verificare la sussistenza delle condizioni per pronunciare condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. deve prescindere dal compiere alcuna indagine sulla sussistenza dell'elemento psicologico colposo: la condanna può essere pronunciata ogni volta che
"oggettivamente" risulti che si è agito o resistito in giudizio in modo pretestuoso, con abuso dello strumento processuale.
Incorrono, perciò, in responsabilità per abuso del processo coloro che abbiano proposto domande od eccezioni o formulato difese macroscopicamente inammissibili o manifestamente infondate vuoi sotto il profilo giuridico (in quanto proposte in totale ed evidente carenza dei presupposti previsti dalla legge), vuoi sotto il profilo fattuale (allegando, ad es., fatti di cui si accerti la manifesta falsità). Tra costoro vi saranno certamente parti che hanno agito o resistito in giudizio con "mala fede" o con "colpa grave" o "senza la normale prudenza"; ma il giudizio che il giudice è chiamato a formulare attiene alla condotta processuale nella sua "oggettività" e non all'atteggiamento psicologico - di mala fede o di negligenza più o meno grave - della parte.
Orbene, nel caso di specie il Tribunale di Potenza nella sentenza impugnata ha precisato di non ravvisare i presupposti per l'applicazione dell'art.96 co.3 c.p.c.
L'appellante incidentale, in virtù del principio di specificazione del motivo di impugnazione, avrebbe dovuto articolare puntuali ed argomentate ragioni a confutazione e contrasto del convincimento del primo giudice, evidenziando e mettendo in risalto gli elementi raccolti nel corso del giudizio di primo grado che possano in questa sede essere apprezzati come riscontro oggettivo del fatto che il abbia agito in giudizio in modo pretestuoso, con abuso Parte_1
dello strumento processuale.
Sennonché va ancora una volta rilevato che l'appellante incidentale si è sottratto all'onere di allegare e dimostrare la sussistenza dei menzionati elementi di giudizio, con la conseguenza che sul punto il motivo di impugnazione incidentale debba riconoscersi inammissibile perchè aspecifico.
*
In conclusione, l'appello incidentale proposto da va rigettato integralmente. CP_1
***
Appello principale.
pag. 10 L'appello principale proposto da è infondato e va respinto. Parte_1
*
1.0 Con un primo motivo di impugnazione ha censurato l'assunto del Parte_1 primo giudice secondo il quale l'attore non aveva dimostrato la sussistenza delle circostanze dedotte a fondamento della tesi difensiva, né aveva specificato le norme di legge eventualmente violate dal convenuto nell'esecuzione delle opere presso l'immobile di sua proprietà.
Ha sostenuto l'appellante principale che, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, gli elementi probatori a supporto della pretesa azionata in giudizio fossero desumibili dai contenuti di due relazioni di consulenza tecnica d'ufficio (a firma, l'una, dell'Ing. e, l'altra, dell'Ing. Per_2
) depositate nell'ambito di un distinto giudizio tra le stesse parti, risultante dalla riunione Per_1
dei procedimenti iscritti al n.482/2000 R.G. ed al n.2636/2006 R.G. e definito con la sentenza n.809/2011 emessa dal Tribunale di Potenza e pubblicata il 7.6.2011.
Ha messo in evidenza l'appellante che nella sentenza menzionata il Tribunale di Potenza aveva
“ordinato” anche la rimozione di un vano finestra, aggiuntivo rispetto a quelli di cui era stata chiesta la chiusura, identificata nella perizia dell'ing. , posta al lato sud, poiché anch'essa lesiva Per_2 delle distanze legali: “In sostanza, la predetta sentenza, anche se per inciso, in quanto non erano oggetto di quella domanda, accertava che, in corrispondenza di via Dietro al Castello n.20 (oggi
Via Maiorino, n.20) è stato creato un ingresso ex novo con cancello in ferro e dei finestroni con parapetto di oltre 4 metri di altezza e di larghezza, non esistenti prima, a distanza dalle vedute inferiore a quella prevista per legge e, già con la ridetta sentenza, il Giudice ordina la rimozione di un vano finestra, aggiuntivo rispetto a quelli di cui era stata chiesta la chiusura, identificata nella perizia dell'ing. , posta al lato sud, poiché anch'essa lesiva delle distanze legali e quindi Per_2 illegittima come accertato dai c.t.u. Ing. e Ing. ” (v. pagg. 9 e 10 dell'atto di Per_2 Per_1
appello).
Quindi, l'appellante ha aggiunto che “Pertanto, il portone realizzato dal convenuto in Via Bernardo
Maiorino n.20 (già via dietro il castello) in Grumento Nova, non esistente in origine, è stato realizzato abusivamente ed incastrato ed ammorsato sul muro di proprietà attorea ed allorchè
l'anta del portone viene aperta – da sinistra verso destra – va ad ingombrare una porzione del muro di proprietà dell'attore. Più precisamente, la porta oggetto di causa grava direttamente sul muro di proprietà e sia gli stipiti che l'architrave sono direttamente connessi alla Parte_1 proprietà della parte attrice” (v. pag. 10 dell'atto di appello).
Infine, l'appellante principale ha nuovamente richiamato i contenuti della sentenza n.809/2011 emessa dal Tribunale di Potenza e pubblicata il 7.6.2011 nella parte contemplante l'ordine a
[...] di adottare le misure previste dalla legge n.277/1991 per l'abbattimento dei rumori, tanto CP_1
pag. 11 valendo a riscontrare l'accertata sussistenza delle lamentate intollerabili immissioni rumorose.
1.1 Il motivo di impugnazione è del tutto privo di pregio per diverse ragioni.
Giova premettere, in punto di diritto, che, al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice, con la conseguenza che il giudice possa utilizzare, come fonte del proprio convincimento, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti, esaminandone direttamente il contenuto ovvero ricavandolo dalla sentenza o dagli atti del diverso processo ed effettuando la relativa valutazione con ampio potere discrezionale, senza essere vincolato dalla valutazione che ne abbia fatto il precedente giudice.
Tuttavia, si tratta all'evidenza di un potere riconosciuto in capo al giudice, non anche di un obbligo giuridico sul medesimo incombente, con la conseguenza che nessuna violazione di legge consumi il giudice nel caso in cui formi il proprio convincimento sulla base dei documenti e degli esiti dell'attività istruttoria svoltasi dinanzi a sé, trascurando del tutto le prove raccolte nel diverso giudizio tra le medesime parti.
L'illustrato principio ha ragione di trovare sicura applicazione nel caso di specie ove si consideri che il Tribunale di Potenza, all'esordio della motivazione della sentenza impugnata, ha espressamente escluso ogni diretta incidenza sul presente processo dell'accertamento operato nel distinto giudizio definito con la sentenza n.809/2011 pubblicata il 7.6.2011.
Come già messo in risalto in un precedente passaggio della presente motivazione, il C.t.u., Ing.
nominato in primo grado, ha riportato nella relazione scritta a sua firma gli esiti Persona_3 del sopralluogo effettuato il 5.12.2018 alla presenza delle parti presso l'immobile per cui è causa ed ha evidenziato di avere in quel contesto proceduto ad identificare con precisione gli elementi oggetto del contendere, giungendo alla conclusione (v. pagg.4, 5 e 24 dell'elaborato tecnico) che tali elementi sono “il vano porta posto sul prospetto sud dell'immobile di proprietà sito in CP_1 via Bernardo Maiorino e contraddistinto con il civico numero 20” ed “il vano finestra posto nella parte bassa del prospetto sud dell'immobile di proprietà con affaccio in via Bernardo CP_1
Maiorino” mentre oggetto del giudizio definito con la sentenza n.809/2011 sono stati un “vano finestra” posto sul prospetto est dell'immobile e un “vano ingresso” (non un vano porta posto sul prospetto sud). Tanto ha indotto il C.t.u. ad escludere che i due giudizi abbiano riguardato le medesime aperture ed a ritenere “ininfluente quanto disposto con la citata sentenza” n.809/2011 del
7.6.2011 (v. pag.5 della relazione scritta).
Il Tribunale di Potenza nella sentenza n.449/2021 emessa il 27.4.2021 e pubblicata in pari data ha condiviso e fatto proprio il convincimento dell'ausiliare.
pag. 12 Ne consegue che in modo del tutto coerente il Tribunale di Potenza abbia assunto la propria decisione senza attribuire decisiva rilevanza né alle risultanze della perizia dell'ing. , né Per_2 all'accertamento, contenuto nella sentenza n.809/2011 del 7.6.2011, “che, in corrispondenza di via
Dietro al Castello n.20 (oggi Via Maiorino, n.20) è stato creato un ingresso ex novo con cancello in ferro e dei finestroni con parapetto di oltre 4 metri di altezza e di larghezza, non esistenti prima, a distanza dalle vedute inferiore a quella prevista per legge” e neppure alla decisione del precedente giudice di ordinare, sempre con la sentenza n.809/2011 del 7.6.2011, anche la rimozione del vano finestra, posto al lato sud del fabbricato, rilevato in perizia dall'ing. . Per_2
È evidente, infatti, che il Tribunale di Potenza, una volta convintosi – sulla base degli accertamenti operati dal C.t.u., Ing. – che i due giudizi avevano ad oggetto vani porta e vani Persona_3
finestra differenti tra loro, non potesse affidarsi per la decisione di sua competenza a prove raccolte nel precedente distinto processo che, per effetto di valutazione tecnica formulata dal C.t.u., Ing.
aveva riguardato un oggetto diverso da quello sul quale le parti contendevano Persona_3
nel presente giudizio.
Pertanto, a rigore, l'appellante principale, al fine di sollecitare la Corte ad approfondire il tema dell'eventuale incidenza, sotto il profilo probatorio, nel presente giudizio delle risultanze della perizia dell'ing. e dell'accertamento operato nella sentenza n.809/2011 del 7.6.2011, Per_2
avrebbe dovuto, innanzitutto, articolare puntuali argomentazioni a confutazione del convincimento espresso dal primo giudice e dimostrare che, contrariamente a quanto da quest'ultimo opinato, oggetto delle indagini tecniche effettuate dall'ing. nel precedente giudizio ed oggetto Per_2
della pronuncia resa dal Tribunale di Potenza con la sentenza n.809/2011 del 7.6.2011 fosse stato anche il “vano finestra” posto al lato SUD del fabbricato, realizzato a distanza dalle vedute inferiore a quella legale, vale a dire proprio il “vano finestra” di cui il ha Parte_1 chiesto l'immediata chiusura con l'atto di citazione notificato il giorno 1°.2.2016, introduttivo del giudizio in primo grado.
Sennonchè l'appellante principale non ha specificamente impugnato il capo della decisione del primo giudice nel quale è stato escluso che l'accertamento operato con la sentenza n.809/2011 del
7.6.2011 potesse influire sul presente giudizio, atteso che oggetto di quest'ultimo sono “il vano porta posto sul prospetto sud dell'immobile di proprietà sito in via Bernardo Maiorino e CP_1 contraddistinto con il civico numero 20” ed “il vano finestra posto nella parte bassa del prospetto sud dell'immobile di proprietà con affaccio in via Bernardo Maiorino” mentre oggetto del CP_1 giudizio definito con la sentenza n.809/2011 sono stati un “vano finestra” posto sul prospetto est dell'immobile e un “vano ingresso” parimenti collocabile sul medesimo prospetto.
1.2 Ad ogni modo, non va sottaciuto che, accedendo alla prospettazione dell'appellante principale,
pag. 13 sia inevitabile pervenire in via logica ad una conclusione controproducente per lo stesso
[...]
. Parte_1
Ed invero, se dovesse riconoscersi che il Tribunale di Potenza con la sentenza n.809/2011 del
7.6.2011 si sia pronunciato anche sul “vano finestra” posto al lato SUD del fabbricato (quello, cioè, oggetto del presente giudizio) ordinandone la chiusura sul rilievo dell'accertata sua realizzazione a distanza dalle vedute inferiore a quella legale, dovrebbe inevitabilmente concludersi che sul punto è già intervenuta una pronuncia divenuta irrevocabile, a nulla rilevando che, in ipotesi, nell'oggetto della domanda avanzata da nel pregresso giudizio definito con la Parte_1 sentenza n.809/2011 del 7.6.2011 non fosse anche compresa la chiusura di siffatto “vano finestra” posto al lato SUD del fabbricato. Infatti, in difetto di tempestiva impugnazione della sentenza n.809/2011 per far valere la violazione del principio ex art.112 c.p.c. in riferimento alla pronuncia su una domanda mai avanzata, la decisione riguardante il “vano finestra” posto al lato SUD del fabbricato e la sua chiusura dovrebbe considerarsi non più controvertibile e dovrebbe fare stato tra le parti.
Da tutto ciò consegue, in via logica, che la “nuova” domanda relativa sempre al “vano finestra” posto al lato SUD del fabbricato, come avanzata da con l'atto di Parte_1
citazione notificato il giorno 1°.2.2016, introduttivo del giudizio in primo grado, dovrebbe riconoscersi inammissibile perché già oggetto di decisione divenuta irrevocabile e, quindi, formulata in violazione del principio del ne bis in idem.
1.3 Non ha spiegato l'appellante principale il nesso di consequenzialità logica che dovrebbe legare, da un lato, la (presunta) decisione del Tribunale di Potenza adottata con la sentenza n.809/2011 del
7.6.2011 e riguardante il “vano finestra” posto al lato SUD del fabbricato (quello, cioè, oggetto del presente giudizio) e, dall'altro, l'assunto che “il portone realizzato dal convenuto in Via Bernardo
Maiorino n.20 (già via dietro il castello) in Grumento Nova, non esistente in origine, è stato realizzato abusivamente ed incastrato ed ammorsato sul muro di proprietà attorea”.
Nello svolgersi delle deduzioni difensive articolate nell'atto di appello (v. pag.10) le due argomentazioni risultano collocate la seconda immediatamente dopo la prima, ma non è chiarito in quale modo e per quali ragioni l'una debba configurarsi come ricaduta logica dell'altra.
Trattandosi, dunque, di mere asserzioni apodittiche prive di adeguata ed esauriente motivazione, resta preclusa ogni attività di scrutinio da parte della Corte.
1.4 Non assume nel presente giudizio nessuna pregnanza la circostanza che con la sentenza n.809/2011 pubblicata il 7.6.2011 il Tribunale di Potenza abbia fatto ordine a di CP_1 adottare le misure previste dalla legge n.277/1991 per l'abbattimento dei rumori, tanto valendo a riscontrare l'accertata sussistenza delle lamentate intollerabili immissioni rumorose.
pag. 14 Invero, con l'atto di citazione notificato il giorno 1°.2.2016, introduttivo del giudizio in primo grado, il non ha avanzato nessuna domanda di accertamento della Parte_1
sussistenza di immissioni rumorose che superano la normale tollerabilità e di condanna di
[...]
al relativo risarcimento dei danni. CP_1
*
2.0 Con un secondo motivo di impugnazione ha censurato le Parte_1 risultanze dell'accertamento peritale eseguito dal C.t.u., Ing. sostenendo che Persona_3 esse siano “palesemente viziate da incompletezza e superficialità, oltre che non corrispondenti al vero e contraddittorie rispetto alla documentazione esaminata ed acquisita in atti” (v. pag.12 dell'atto di appello).
In particolare, l'appellante principale ha lamentato che il C.t.u. “si è limitato a dire che il vano porta ed il vano finestra realizzati dal sig. nell'immobile posto in Grumento Nova CP_1
(Pz) alla via Umberto I n.12, con affaccio in via Bernardo Maiorino sono entrambi riportati negli elaborati allegati alla concessione in variante con sanatoria (C.E. n.34/1999) e quindi ne ha arguito sic et simpliciter che dette opere sarebbero legittime. Come già tempestivamente eccepito in primo grado, non corrisponde al vero che i titoli esaminati dal C.t.u. (C.E. n.34/99 e n.24/98) abbiano previsto la conservazione del vano porta e della finestra, aperte abusivamente dal CP_1
Conseguentemente, la sentenza che qui si impugna è viziata ed erronea poiché il Giudice di prime cure, omettendo di prendere direttamente in considerazione gli atti amministrativi richiamati dal
C.t.u., ne ha sposato le conclusioni, ritenendole ineccepibili dal punto di vista logico, omettendo di considerare le critiche mosse tempestivamente dall'attore, fondate sulla esatta ricostruzione in fatto riportata innanzi” (v. pagg.13 e 14 dell'atto di appello).
In secondo luogo, l'appellante principale ha assunto che l'abusività delle opere realizzate da
[...] emerga dall'accertamento operato dalla Commissione Interna del Ministero per i beni CP_1
culturali riguardante gli edifici attigui ai resti del Castello di Sanseverino sottoposti a vincolo storico ex L.n.1089/39, accertamento i cui esiti sono riportati in una relazione redatta il 31.5.1999 dagli arch. e . Persona_4 Persona_5
In ultimo, l'appellante principale ha stigmatizzato il fatto che alla relazione scritta di c.t.u. siano state allegate soltanto le fotografie nn.3, 6 e 7 richiamate nella predetta relazione della
Commissione Interna del Ministero per i beni culturali e non anche le fotografie nn.5, 5°, 5B tav.5 ritraenti i luoghi oggetto del contenzioso.
2.1 Il motivo di impugnazione è inconsistente e, comunque, infondato.
Premesso che, avendo il nella citazione introduttiva del giudizio Parte_1
allegato che il aveva realizzato in maniera arbitraria un vano finestra e una porta CP_1
pag. 15 senza alcuna autorizzazione, incombeva a rigore sullo stesso l'onere di provare il fatto Parte_1 allegato, vale a dire la realizzazione delle due aperture e l'epoca precisa a cui far risalire la realizzazione stessa, onere che all'evidenza è rimasto inadempiuto, la critica mossa agli esiti dell'accertamento peritale non è meritevole di essere condivisa.
Innanzitutto, è fin troppo plausibile che il C.t.u., in difetto di elementi di valutazione certi emergenti dall'incarto processuale ed utilizzabili in funzione della risposta ai quesiti formulati dal giudice, sia stato costretto ad attingere dalla documentazione amministrativa ed urbanistica relativa all'immobile oggetto di causa depositata presso gli uffici comunali i dati necessari alla verifica della originaria esistenza ovvero della sopravvenuta realizzazione del vano finestra e del vano porta a cui aveva fatto riferimento nella citazione introduttiva. Parte_1
Orbene, il C.t.u. alle pagine da 6 a 11 della relazione scritta ha offerto un quadro completo ed esauriente della documentazione consultata e degli elementi tratti dalla documentazione stessa per pervenire alle conclusioni operate. In particolare, l'ausiliare ha valorizzato i dati emergenti: a) dalla concessione edilizia n.24 del 10.12.1998; b) dalla concessione edilizia n.34 del 7.6.1999; c) dalla nota del Ministero per i beni e le attività culturali del 5.8.1999 a firma del Sovrintendente, arch.
d) dalla documentazione fotografica allegata al verbale di sopralluogo della Persona_6
Polizia Municipale del 3.3.1999.
Sulla base della richiamata documentazione il C.t.u. ha rilevato:
- che nella relazione tecnica e negli elaborati integrativi allegati alla concessione edilizia n.24 del
10.12.1998, con riferimento specifico al prospetto sud del fabbricato (dove sono ubicati il vano finestra ed il vano porta oggetto del contenzioso), non è fatto nessun riferimento alla realizzazione di nuove porte o finestre;
- che dalla tavola grafica denominata “Quadro Generale degli interventi” allegata alla richiesta di rilascio di variante in sanatoria, richiesta seguita dal rilascio della concessione edilizia n.34 del
7.6.1999, sempre con riferimento specifico al prospetto sud del fabbricato, emerge che sia nella pianta che nella rappresentazione grafica del prospetto sia riprodotta la porta ubicata a ridosso della proprietà (vale a dire, il vano porta oggetto del presente contenzioso) e sia prevista la Parte_1
conservazione di detto vano porta con sostituzione della vecchia porta in ferro fatiscente con altra nuova in legno;
dalla medesima tavola grafica si evince altresì che, sempre con riferimento specifico al prospetto sud del fabbricato, il vano finestra ubicato al di sotto dell'apertura a nastro
(vale a dire, il vano finestra oggetto del presente contenzioso) non sia stato interessato da alcun intervento di ristrutturazione;
quello che rileva, ai fini del giudizio, è che sia nella pianta che nella rappresentazione grafica del prospetto sud siano riprodotte la porta ubicata a ridosso della proprietà ed il vano finestra ubicato al di sotto dell'apertura a nastro (v. rilievi grafici alla pag.9 Parte_1
pag. 16 della relazione scritta di C.t.u.);
- che le risultanze grafiche riscontrate nei richiamati elaborati tecnici allegati alla concessione edilizia n.34 del 7.6.1999 corrispondono a quanto riportato nelle planimetrie catastali (v. rilievi grafici alla pag.10 della relazione scritta di C.t.u.), tanto valendo a significare che lo stato dei luoghi riferito al prospetto sud del fabbricato fosse rimasto immutato rispetto a quello risalente all'epoca della redazione delle planimetrie catastali e, quindi, non sia stato modificato per effetto della concessione edilizia n.34 del 7.6.1999;
- che la preesistenza della porta ubicata a ridosso della proprietà e del vano finestra Parte_1 rispetto all'epoca del rilascio della concessione edilizia n.34 del 7.6.1999 è riscontrabile anche dalla documentazione fotografica allegata al verbale di sopralluogo della Polizia Municipale del 3.3.1999
(v. fotografia riprodotta alla pag.11 della relazione scritta di C.t.u.);
- che nel corso delle operazioni peritali è stata riscontrata la piena corrispondenza tra le dimensioni del vano porta e del vano finestra riportate nei menzionati elaborati grafici allegati alla concessione edilizia e le dimensioni degli stessi vani rilevate in sede di sopralluogo dal C.t.u.
Gli esposti esiti dell'accertamento peritale non sono stati in alcun modo attinti da censure o critiche penetranti ed apprezzabili ad opera dell'appellante principale.
Ed invero, si palesa del tutto sterile assumere che le conclusioni dell'ausiliare non possano essere condivise soltanto perchè fondate su elementi di valutazione desunti dagli elaborati allegati alla concessione in variante con sanatoria (C.E. n.34/1999) senza articolare puntuali argomentazioni che valgano a mettere in discussione le modalità operative osservate dal C.t.u. per risalire all'epoca di realizzazione del vano porta e del vano finestra sul prospetto sud del fabbricato e, soprattutto, senza offrire all'attenzione della Corte ulteriori e più pregnanti elementi di giudizio, tratti dalle risultanze processuali, che consentano di confutare le valutazioni operate dall'ausiliare e di confortare la diversa ipotesi ricostruttiva caldeggiata dal . Parte_1
Né ha pregio indugiare sul rilievo che “non corrisponde al vero che i titoli esaminati dal C.t.u.
(C.E. n.34/99 e n.24/98) abbiano previsto la conservazione del vano porta e della finestra, aperte abusivamente dal (v. pag.13 dell'atto di appello). Il C.t.u. ha, infatti, tratto il proprio CP_1
convincimento in ordine alla “conservazione” dei vani in discorso dalle risultanze degli elaborati grafici allegati alle concessioni edilizie esaminate, mettendo in evidenza che siffatti vani fossero stati riprodotti nei grafici riferiti allo stato di fatto e non fossero stati interessati da interventi di ristrutturazione come evincibile dallo stato di progetto assentito con la concessione edilizia n.34 del
7.6.1999. Si tratta dunque di una conclusione logica, pienamente assistita dai riscontri documentali, alla quale l'appellante principale non è stato in grado di opporre nessuna apprezzabile obiezione o argomentazione critica meritevole di scrutinio.
pag. 17 Del resto, non avendo il nella citazione introduttiva del giudizio in Parte_1
primo grado avuto cura di collocare in un ben definito arco temporale la realizzazione, ad opera del del vano porta e del vano finestra per cui è causa, deve ragionevolmente inferirsi, CP_1
in forza delle allegazioni contenute sempre nella citazione introduttiva, che nella prospettazione dell'attore la realizzazione dei due vani vada fatta risalire ad epoca immediatamente precedente e prossima a quella (7.7.2015) in cui si colloca la contestazione con raccomandata a/r dell'abuso al con intimazione al ripristino dello stato dei luoghi. CP_1
E poiché il C.t.u., con motivazione logica e corretta tratta da emergenze documentali certe ed incontrovertibili e mai messa in crisi dalle sterili censure dell'appellante principale, ha comprovato la preesistenza della porta ubicata a ridosso della proprietà e del vano finestra rispetto Parte_1 all'epoca del rilascio della concessione edilizia n.34 del 7.6.1999, incombeva sul
[...]
l'onere di allegare e dimostrare nel presente grado di giudizio la sussistenza di Parte_1 elementi di giudizio utili a smentire l'esito dell'accertamento peritale ed a far risalire la realizzazione dei predetti vani sul prospetto sud del fabbricato in proprietà ad epoca più CP_1
recente, immediatamente precedente e prossima al 7.7.2015.
Sennonchè l'appellante principale non ha assolto a siffatto onere di allegazione e di prova, da tanto discendendo l'assoluta inconsistenza del motivo di impugnazione.
2.2 A diversa conclusione non può indurre la considerazione degli esiti dell'accertamento operato dalla Commissione Interna del Ministero per i beni culturali riguardante gli edifici attigui ai resti del
Castello di Sanseverino sottoposti a vincolo storico ex L.n.1089/39, esiti riportati in una relazione redatta il 31.5.1999 dagli arch. e . Persona_4 Persona_5
Come reso manifesto dagli stralci della relazione in discorso riprodotti alle pagine 14 e 15 dell'atto di appello ed oltremodo valorizzati dal , l'accertamento Parte_1 dell'esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia ha riguardato esclusivamente opere interne al fabbricato e, segnatamente, la “demolizione di roccia e la realizzazione di un vano sullo spessore della muratura” con ampliamento di un locale servizi. Nel documento non è fatta menzione di una rilevata illegittimità della realizzazione del vano porta e del vano finestra sul prospetto sud del fabbricato in proprietà CP_1
Nè è comprovato che, come opinato dall'appellante principale, l'accesso al predetto locale servizi sia assicurato proprio attraverso la porta realizzata dal oggetto del presente giudizio. In ogni CP_1 caso, quand'anche l'assunto trovasse conforto nell'incarto processuale, sarebbe agevole replicare che nella relazione redatta il 31.5.1999 la condotta abusiva è stata riconosciuta nell'attività di ampliamento interno del locale servizi effettuata mediante demolizione di roccia e svuotamento di parte di muratura, non già nella realizzazione di un vano porta di accesso dall'esterno al locale pag. 18 servizi.
2.3 Infine, è priva di ogni rilevanza la circostanza che alla relazione scritta di c.t.u. siano state allegate soltanto le fotografie nn.3, 6 e 7 richiamate nella predetta relazione della Commissione
Interna del Ministero per i beni culturali e non anche le fotografie nn.5, 5°, 5B tav.5 ritraenti i luoghi oggetto del contenzioso.
È evidente che sul punto il motivo di impugnazione difetti di specificità.
Per dare concretezza alla doglianza e sottrarla alla censura di inammissibilità per indeterminatezza,
l'appellante principale non solo avrebbe dovuto evidenziare cosa riproducono esattamente le fotografie nn.5, 5°, 5B tav.5, mettendo in risalto gli elementi desumibili dalle medesime fotografie che possano essere valorizzati in chiave di riscontro della fondatezza della tesi perorata nell'atto di impugnazione, ma avrebbe dovuto altresì argomentare compiutamente in merito all'incidenza effettiva di tali rilievi fotografici sulla decisione del primo giudice, illustrando le ragioni per le quali la corretta valutazione delle fotografie medesime avrebbe potuto condurre il C.t.u., prima, ed il giudice, poi, a conclusioni diverse da quelle operate nella sentenza impugnata.
Ancora una volta l'appellante principale si è sottratto all'onere di specificazione del motivo di impugnazione, sicchè non ha pregio insistere oltre sul punto.
*
3.0 Con un terzo motivo di impugnazione ha denunciato la nullità Parte_1
della sentenza resa dal Tribunale di Potenza sul rilievo che la porta sul prospetto sud dell'immobile in proprietà di sia stata realizzata in violazione del D.M. 16.1.1996 in materia di CP_1
edifici in muratura, che al punto 5.1 prevede che gli edifici debbano essere realizzati nel rispetto del
D.M. 20.9.1987 e succ.mod. (norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura) e, in particolare, che “in corrispondenza degli incroci d'angolo dei muri maestri perimetrali sono prescritte su entrambi i lati zone di muratura di lunghezza pari ad almeno mt.
1,00; tali lunghezze si intendono comprensive dello spessore del muro ortogonale” (v. pag.16 dell'atto di appello).
3.1 La doglianza è inconsistente.
Il pretende di configurare la violazione della evocata normativa in Parte_1
riferimento alla realizzazione di un vano porta di cui lo stesso appellante principale non è stato in grado di dimostrare l'epoca di realizzazione.
È stato già rimarcato come il C.t.u. sulla base degli accertamenti operati abbia collocato la apertura del vano porta in discorso in epoca di gran lunga precedente a quella a cui risale il rilascio della concessione edilizia n.24 del 10.12.1998 e della concessione edilizia n.34 del 7.6.1999.
Peraltro, l'ausiliare alla pagina 13 della relazione scritta ha precisato che “durante il sopralluogo si
pag. 19 è potuto appurare, a testimonianza della circostanza che il vano porta fosse già esistente alla data dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, che la rifinitura esterna della proprietà Parte_1
(intonaco bocciardato) risulta essere la stessa presente anche nell'imbotto del vano porta, circostanza che non si sarebbe mai potuta verificare in caso di apertura di nuovo vano, infatti in quest'ultima circostanza sarebbe stata evidente la mancanza di uniformità tra la vecchia e la nuova finitura, così come ad esempio è rilevabile in corrispondenza della scalinata di accesso al vano stesso”.
L'esposta valutazione tecnica operata dal C.t.u. non ha meritato, da parte dell'appellante principale, nessuna censura o critica, di tal ché anche sulla base del menzionato rilievo dell'ausiliare è confermata la circostanza che la apertura del vano porta in discorso debba farsi risalire ad epoca remota.
Di conseguenza, il avrebbe dovuto dedurre e dimostrare che, Parte_1
contrariamente alle conclusioni operate sul punto dal C.t.u., l'apertura del vano porta risalga a data successiva all'entrata in vigore della normativa (D.M. 16.1.1996 e D.M. 20.9.1987 e succ. mod.) che lo stesso appellante principale ha assunto essere stata violata. Ma ancora una volta nell'atto di impugnazione si registra un desolante silenzio quanto all'allegazione ed alla dimostrazione di circostanze utili a collocare esattamente nel tempo l'apertura del vano porta in discorso.
*
4.0 Con un quarto motivo di impugnazione ha denunciato il vizio di Parte_1 ultrapetizione per violazione dell'art.112 c.p.c. ed il vizio di motivazione sul rilievo che il Tribunale di Potenza abbia aderito in modo acritico alle conclusioni del C.t.u. senza esaminare e dare conto di tutta una serie di rilievi mossi in modo specifico e dettagliato dall'attore in ordine alla difformità dei luoghi per cui è causa rispetto alla loro originaria fattezza.
4.1 Si tratta di un ulteriore motivo di impugnazione dalla manifesta inconsistenza.
Innanzitutto, corre l'obbligo di chiarire che, se l'art. 342 c.p.c. richiede espressamente che i motivi dell'appello siano specifici, la ratio di tale norma deve essere individuata nella necessità di consentire più agevolmente la corretta determinazione del quantum appellatum, senza che il giudice e le parti appellate siano costrette ad un'attività di interpretazione delle ragioni di censura, che non solo la legge non affida loro ma che soprattutto - e la considerazione è decisiva - potrebbe tradire il vero contenuto dei motivi di gravame. Ciò spiega per quale ragione, al fine del soddisfacimento del requisito previsto dall'art. 342 c.p.c., non sia ritenuto sufficiente il generico rinvio per relationem agli atti del processo di primo grado poiché tale richiamo esporrebbe il giudice e le parti avverse ad un'opera di ricostruzione delle ragioni di impugnazione, viziata dall'inevitabile soggettività dei criteri interpretativi adottati.
pag. 20 Tale esigenza è ancor maggiormente avvertita nell'ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia aderito alle conclusioni del CTU - che nella relazione finale abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi delle parti - occorrendo, in tal caso, che l'appellante indichi in modo specifico nel proprio atto di appello i precisi motivi di doglianza provvedendo a dettagliare in maniera particolareggiata gli specifici punti critici e le specifiche censure all'elaborato peritale che il CTU, prima, ed il giudice di primo grado, poi, non avrebbero considerato e valutato ovvero avrebbero valutato erroneamente argomentando in maniera insufficiente o inadeguata le ragioni di dissenso.
L'appellante, che deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha pertanto l'onere di indicare in modo specifico gli errori e le omissioni del consulente di ufficio, determinanti ai fini della decisione, e che il giudice non avrebbe considerato, muovendo rilievi specifici ed argomentati atti ad infirmare le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado. E ciò, perché, in definitiva, l'atto di impugnazione non è diretto contro la relazione di perizia e contro le indagini espletate dal perito di ufficio, bensì avverso la sentenza impugnata per cui le argomentazioni critiche dell'appellante devono contrapporsi alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico su cui si è fondata la decisione.
In altre parole, l'onere di specificazione dei motivi di appello non è assolto con il semplice richiamo per relationem ad atti del giudizio di primo grado ovvero con la semplice reiterazione delle difese ed osservazioni operate dinanzi al primo giudice, perché i motivi di gravame devono riferirsi alla decisione appellata e tali non possono essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa (cfr.
Cass.civ.sez. I, 23 maggio 2006 n.12140; Cass. 20 settembre 2002 n.13756).
Nel caso di specie, ha ritenuto di assolvere all'onere di specificazione Parte_1
del motivo di gravame in esame attraverso la mera evocazione di una non meglio precisata “serie di rilievi mossi in modo specifico e dettagliato dall'attore” avverso le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, senza riprodurre in dettaglio i contenuti di siffatti rilievi e senza svolgere argomentazioni puntuali a sostegno dell'incidenza dei rilievi stessi sulla decisione finale del primo giudice.
Essendo del tutto mancata la illustrazione completa ed articolata degli indicati rilievi e delle ragioni che li sostengono, deve escludersi che sul punto in esame il motivo di impugnazione sia stato strutturato nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'art.342 c.p.c., con la conseguenza che in questa sede debba legittimamente ritenersi che le conclusioni formulate dal C.t.u. nella relazione scritta del
15.6.2019, in quanto frutto della corretta applicazione di criteri tecnici oggettivi e mai efficacemente contrastati o confutati dalla difesa della parte appellante, conservino intatta – anche nel presente giudizio di impugnazione – la loro valenza argomentativa.
Né può pretendersi che la Corte si faccia carico di effettuare, all'interno del materiale processuale pag. 21 raccolto in primo grado, la ricerca della non meglio precisata “serie di rilievi mossi in modo specifico e dettagliato dall'attore” evocata nell'atto di gravame e di dare in tal modo consistenza concreta al motivo di impugnazione come formulato. Invero, una siffatta attività da parte della
Corte obbligherebbe il giudice ad quem ad un'opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non gli affida: anzi, una simile ricostruzione, da parte del giudice, delle censure della parte appellante si tradurrebbe in una sostanziale opera di specificazione del motivo di impugnazione sul quale lo stesso giudice è chiamato a pronunciarsi con conseguente inevitabile violazione dei principi del contraddittorio, giacché, per l'inevitabile soggettività dei criteri che a tal fine il giudice dell'appello impiegherebbe, l'altra parte sarebbe posta nell'incertezza della censura dalla quale difendersi, potendo accertare solo dalla lettura della sentenza - e dunque a posteriori - il motivo specifico sul quale, secondo la ricostruzione operata dal giudice del gravame, era stata chiamata a contraddire.
A tanto si aggiunga che, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito la valutazione delle prove, e con essa il controllo sulla loro attendibilità e concludenza, e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia ed alla formazione del proprio convincimento (cfr. Cass. civ.sez.lav., 10 giugno 2014 n.13054). In particolare, ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'"iter" logico seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata.
Infine, quanto alla irrilevanza nel presente giudizio degli esiti degli accertamenti tecnici eseguiti dall'Ing. e dall'Ing. nell'ambito del distinto giudizio tra le stesse parti, Per_2 Per_1
risultante dalla riunione dei procedimenti iscritti al n.482/2000 R.G. ed al n.2636/2006 R.G. e definito con la sentenza n.809/2011 emessa dal Tribunale di Potenza e pubblicata il 7.6.2011, è sufficiente rimandare a quanto diffusamente argomentato nei precedenti paragrafi 1.1 e ss. e 2.1 della presente motivazione.
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5.0 Con un quinto motivo di impugnazione ha lamentato l'illogicità Parte_1
ed erroneità della sentenza impugnata per omessa valutazione degli elementi probatori acquisiti.
5.1 Il motivo di impugnazione, come articolato, è inammissibile.
Esso si risolve nella mera sintetica riproposizione delle ragioni poste a base dei motivi di gravame pag. 22 precedentemente articolati, senza addurre nessun ulteriore autonomo profilo di censura della decisione del primo giudice.
Atteso che le ragioni in discorso sono state già tutte riconosciute infondate nei precedenti passaggi della presente motivazione, null'altro va aggiunto al riguardo.
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6.0 Sotto l'intestazione di un sesto motivo di impugnazione ha Parte_1 riproposto, ai sensi dell'art.346 c.p.c., tutte le domande avanzate in primo grado e non esaminate dal primo giudice, con particolare riferimento alla domanda di determinazione in via equitativa dei danni sofferti.
6.1 Non si tratta, all'evidenza, di un motivo di impugnazione.
La riproposizione, ai sensi dell'art.346 c.p.c., delle domande formulate in primo grado non ha ricadute concrete nel presente giudizio, atteso che l'appello proposto da Parte_1
va integralmente rigettato e, quindi, non sussistono i presupposti per uno scrutinio nel
[...] merito delle pretese azionate dall'appellante principale dinanzi al giudice a quo e da questi non esaminate.
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7.0 Con un settimo ed ultimo motivo di impugnazione ha lamentato Parte_1
che, in sede di regolamentazione delle spese processuali, il Tribunale di Potenza non abbia disposto la compensazione delle spese processuali tenuto conto della configurabilità di una ipotesi di soccombenza reciproca scaturente dal rigetto della domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. avanzata da nei confronti dello stesso CP_1 Parte_1
7.1 Il motivo di gravame è infondato.
Il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto, a fronte dell'integrale rigetto di quella di merito proposta dall'attore, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (arg. ex Cass.civ.Sez. 6 - 3, Ordinanza n.9532 del 12/04/2017; Cass.Sez. 6-3,
Ordinanza n.11792 del 15/05/2018).
Peraltro, è noto che la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali rientri nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non possa essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr.
Cass.civ. sez.unite, 15 luglio 2005 n.14989, Cass.civ.sez.I, 22 dicembre 2005 n.28492;
Cass.civ.sez.III, 31 marzo 2006 n.7607).
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In conclusione, l'appello principale proposto da è sprovvisto di ogni Parte_1
apprezzabile e rassicurante fondamento e non merita altro destino che il rigetto integrale.
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Regolamentazione delle spese.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello principale proposto da e Parte_1 dell'appello incidentale proposto da appare giustificata la compensazione CP_1
integrale tra le parti delle spese processuali riferite al presente grado di giudizio.
Invero, l'art.92 co.2 c.p.c. prevede che se vi è soccombenza reciproca il giudice possa compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. La nozione normativa di soccombenza reciproca, nel senso ipotizzato dalla norma appena richiamata, appare adeguata sia quando siano accolte o rigettate domande contrapposte che si siano venute a trovare in cumulo nello stesso processo fra le stesse parti, sia quando risulti accolta parzialmente l'unica domanda proposta, ove essa si sia articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri. È solo da tener presente che la reciprocità della soccombenza, nel primo caso, concerne due distinti giudizi nel senso di processi su due diverse domande introdotte l'una da una parte e l'altra dalla controparte e, negli altri casi, concerne un'unica domanda articolata in più capi.
Nella fattispecie in esame, si configura una ipotesi di soccombenza reciproca del primo tipo, nel senso che si confrontano due soccombenze integrali isolatamente considerate – tali, cioè, in quanto sono considerate con riguardo a ciascuna impugnazione - perchè le domande contrapposte di riforma della sentenza resa dal Tribunale di Potenza sono state entrambe rigettate. Il carattere reciproco della soccombenza discende, appunto, dalla posizione rivestita dalle parti riguardo alle due diverse domande.
Può, quindi, trovare senz'altro applicazione il disposto dell'art.92 co.2 c.p.c.
Va rilevato, in ultimo, che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma 1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”.
Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12,
pag. 24 sicchè, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno
31 gennaio 2013.
Nel caso di specie, il presente giudizio di appello è stato iscritto a ruolo il giorno 19.5.2021 e l'appello principale proposto da e quello incidentale proposto da Parte_1
sono stati integralmente rigettati. CP_1
Pertanto, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del
D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012
n.228.
Ne consegue che il cui appello principale è stato integralmente Parte_1
respinto, sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Parimenti, il cui appello incidentale è stato CP_1
integralmente respinto, è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione incidentale proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale avverso la sentenza n.449/2021 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 27.4.2021 e pubblicata in pari data, proposto da con Parte_1 atto di citazione notificato in data 18.5.2021 nei confronti di nonché sull'appello CP_1
incidentale proposto da con la comparsa di costituzione depositata il 30.7.2021, CP_1
lette le conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- RIGETTA integralmente l'appello principale proposto da con atto Parte_1
di citazione notificato in data 18.5.2021;
- RIGETTA integralmente l'appello incidentale proposto da con la comparsa di CP_1
costituzione depositata il 30.7.2021;
- CONFERMA la sentenza n.449/2021 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 27.4.2021 e pubblicata in pari data;
- DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese processuali relative al presente giudizio di impugnazione.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché parte appellante principale ( ) e parte appellante incidentale ( siano Parte_1 CP_1
tenute a versare, ciascuna, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto pag. 25 per la impugnazione da ciascuna parte proposta.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
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