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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/11/2025, n. 4446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4446 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 12020/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Abbagnato Giuseppe); Parte_1
E
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Case Marco); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso).
Conclusioni delle parti: come da accordo sottoscritto in data 30/10/2025 e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 04/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08/10/2024, il ricorrente, premesso che con decreto del 20/09/2019 del Tribunale di Palermo è stata omologata la separazione personale con la resistente, , ha chiesto la modifica delle condizioni di Controparte_1
separazione, sollecitando l'affidamento condiviso del figlio minore , con Per_1
domicilio prevalente presso l'abitazione paterna, la regolazione del regime degli incontri con la madre, la revoca dell'assegno di mantenimento corrisposto mensilmente alla resistente per il mantenimento del minore e il riconoscimento dell'Assegno Unico Universale integralmente in favore di CP_1
2. Si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha contestato quanto ex adverso dedotto, ha sollecitato il rigetto del ricorso e ha chiesto, in via riconvenzionale, la modifica delle condizioni di separazione.
3. Successivamente, all'udienza cartolare del 03/11/2025, i procuratori delle parti hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo in ordine alla modifica delle condizioni di separazione, sottoscritto in data 30/10/2025, chiedendone l'omologa.
*****
4. Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Le parti, in particolare, hanno raggiunto un accordo, in ordine alla modifica delle condizioni di separazione, nei seguenti termini:
“Art. 1
Il minore verrà affidato congiuntamente a entrambi i genitori con dimora Persona_2 prevalente presso il domicilio materno.
Il minore starà col padre, dal lunedì pomeriggio (dall'uscita della scuola) sino a venerdì mattina, accompagnandolo a scuola.
La madre terrà dal venerdì pomeriggio (dall'uscita della scuola) sino al lunedì mattina, Per_1 allorquando lo accompagnerà a scuola.
Il sig. continuerà a corrispondere l'assegno di mantenimento, che oggi viene Pt_1 nuovamente rideterminato in € 200,00, restando, altresì, in favore della sig.ra il CP_1 riconoscimento dell'assegno unico INPS per la sua totalità.
In tal senso, il sig. si impegna a sottoscrivere qualunque documento necessario ed utile Pt_1 alla sig.ra al fine di poter ottenere l'assegno unico per intero. CP_1
Infine, concordano i coniugi, che l'incontro col padre e/o con la madre a seconda che i figli si trovino con l'uno o con l'altra, potrà avvenire tutte le volte in cui il minore lo richiedesse e ciò sempre su semplice richiesta telefonica.
I coniugi avranno la possibilità di ricorrere alle rispettive famiglie di origine per farsi coadiuvare in caso di propria assenza.
Resta immutata qualsiasi altra statuizione prevista nel ricorso di separazione omologato.” [vedi accordo sottoscritto in data 30/10/2025, in atti].
Le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, sicché la domanda va accolta.
5. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- prende atto delle modifiche in motivazione – concordate tra e Parte_1 [...]
- delle condizioni di separazione omologata dal Tribunale di Palermo, con CP_1
decreto del 20/09/2019 (procedimento n. 8601/2019 R.G.);
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Palermo in data 06/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 12020/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Abbagnato Giuseppe); Parte_1
E
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Case Marco); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso).
Conclusioni delle parti: come da accordo sottoscritto in data 30/10/2025 e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 04/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08/10/2024, il ricorrente, premesso che con decreto del 20/09/2019 del Tribunale di Palermo è stata omologata la separazione personale con la resistente, , ha chiesto la modifica delle condizioni di Controparte_1
separazione, sollecitando l'affidamento condiviso del figlio minore , con Per_1
domicilio prevalente presso l'abitazione paterna, la regolazione del regime degli incontri con la madre, la revoca dell'assegno di mantenimento corrisposto mensilmente alla resistente per il mantenimento del minore e il riconoscimento dell'Assegno Unico Universale integralmente in favore di CP_1
2. Si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha contestato quanto ex adverso dedotto, ha sollecitato il rigetto del ricorso e ha chiesto, in via riconvenzionale, la modifica delle condizioni di separazione.
3. Successivamente, all'udienza cartolare del 03/11/2025, i procuratori delle parti hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo in ordine alla modifica delle condizioni di separazione, sottoscritto in data 30/10/2025, chiedendone l'omologa.
*****
4. Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Le parti, in particolare, hanno raggiunto un accordo, in ordine alla modifica delle condizioni di separazione, nei seguenti termini:
“Art. 1
Il minore verrà affidato congiuntamente a entrambi i genitori con dimora Persona_2 prevalente presso il domicilio materno.
Il minore starà col padre, dal lunedì pomeriggio (dall'uscita della scuola) sino a venerdì mattina, accompagnandolo a scuola.
La madre terrà dal venerdì pomeriggio (dall'uscita della scuola) sino al lunedì mattina, Per_1 allorquando lo accompagnerà a scuola.
Il sig. continuerà a corrispondere l'assegno di mantenimento, che oggi viene Pt_1 nuovamente rideterminato in € 200,00, restando, altresì, in favore della sig.ra il CP_1 riconoscimento dell'assegno unico INPS per la sua totalità.
In tal senso, il sig. si impegna a sottoscrivere qualunque documento necessario ed utile Pt_1 alla sig.ra al fine di poter ottenere l'assegno unico per intero. CP_1
Infine, concordano i coniugi, che l'incontro col padre e/o con la madre a seconda che i figli si trovino con l'uno o con l'altra, potrà avvenire tutte le volte in cui il minore lo richiedesse e ciò sempre su semplice richiesta telefonica.
I coniugi avranno la possibilità di ricorrere alle rispettive famiglie di origine per farsi coadiuvare in caso di propria assenza.
Resta immutata qualsiasi altra statuizione prevista nel ricorso di separazione omologato.” [vedi accordo sottoscritto in data 30/10/2025, in atti].
Le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, sicché la domanda va accolta.
5. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- prende atto delle modifiche in motivazione – concordate tra e Parte_1 [...]
- delle condizioni di separazione omologata dal Tribunale di Palermo, con CP_1
decreto del 20/09/2019 (procedimento n. 8601/2019 R.G.);
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Palermo in data 06/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.