Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2247 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “prestazione d'opera intellettuale” (alla quale sono riunite le cause nn. 2256/23 RG, 2432/23 RG e 4392/23 RG),
Appelli riuniti avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4142/23, pubblicata il 21
Aprile 2023; causa posta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc (“rito Cartabia”), giusta ordinanza di riserva al Collegio per la decisione, emessa dal C.I. dott. Antonio Criscuolo Gaito all'esito dell'udienza del 25 Febbraio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), e comunicata in data 10 Marzo 2025 – causa pendente tra:
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dagli avv.ti Carlo Sersale ( ) e C.F._1
Francesco Migliarotti ( ), con i quali è elettivamente dom.to presso i C.F._2
seguenti indirizzi di PEC:
Email_1
Email_2
Appellante
1
(P.IVA: , in persona del legale rapp.te p.t. , CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
nonché in proprio ( ), rappresentati e difesi Controparte_3 C.F._3
(giusta procura in atti) dall'avv. Giuseppe Palladino, con il quale sono elettivamente dom.ti presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_3
Appellati
NONCHE'
(P.IVA: ), in persona AR P.IVA_3
del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Riccardo Maria
Pasquarella ( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente C.F._4
indirizzo di PEC:
Email_4
Appellata, ed appellante nell'originario n. 4392/23 RG
NONCHE'
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_5 P.IVA_4
rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Pasquale Allocca ( ), C.F._5
con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_5
Appellata
NONCHE'
(C.F.: ON
, in persona dei Commissari Straordinari, rapp.ta e difesa (giusta procura in P.IVA_5
atti) dall'avv. Carlo Giuseppe Terranova ( ), con il quale è C.F._6
elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_6
Appellata
NONCHE'
(C.F.: , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta _7 P.IVA_6
procura in atti) dall'avv. Andrea Pisani Massamormile ( ), con il quale C.F._7
è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_7
2 Appellante nell'originario n. 2432/23 RG
NONCHE'
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_8 P.IVA_7
rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Francesco Migliarotti
( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di C.F._2
PEC:
Email_2
Appellante nell'originario n. 2256/23 RG
NONCHE'
, in persona del curatore p.t.; Controparte_9
Appellato contumace
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 25 Febbraio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti costituite, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata nei confronti di: ; _7 Controparte_9 CP_4
; in data Primo Marzo 2018, gli attori
[...] ON
(in persona dell'amministratore unico ) e in CP_2 Controparte_3 Controparte_3
proprio esponevano come, in data 18 Febbraio 2010, fosse intervenuta una scrittura privata tra e le seguenti imprese: ; CP_2 _7 Controparte_9 AR
; (tutte incaricate dal
[...] ON Controparte_1
).
[...]
In particolare, a era stato affidato il seguente incarico: Progettazione definitiva ed CP_2
esecutiva, ferroviaria, stradale, idraulica e strutturale delle opere civili, nell'ambito degli interventi di ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria Circumvesuviana
Napoli-Nola-Baiano, in particolare per la tratta Scisciano-Saviano-Nola.
A “monte” della scrittura privata del 18 Febbraio 2010 si poneva la Convenzione di concessione del 2 Ottobre 1990, con cui aveva concesso al Controparte_5
3 l'affidamento degli interventi da realizzare, comprese le Controparte_1
progettazioni occorrenti per la realizzazione delle opere.
Nella scrittura privata del 18 Febbraio 2010, l'erogazione del saldo della progettazione era stata condizionata all'approvazione ed alla fattiva acquisizione del finanziamento, necessario alla realizzazione dell'opera (clausola di copertura finanziaria).
Vale a dire – laddove non si fosse verificata la suddetta condizione – oveva ritenersi CP_2
compensata con gli acconti già ricevuti, per un totale di euro 400.000,00 + IVA.
In date 3 Agosto 2016 e 2 Settembre 2016 aveva inoltrato alle singole imprese del CP_2
Raggruppamento una formale intimazione di pagamento, inviata per conoscenza anche ad ed alla Regione Campania. CP_10
Altresì, a mezzo di tali missive aveva sollecitato le imprese del raggruppamento a CP_2
richiedere ad il saldo del pagamento delle competenze professionali, per la CP_10
progettazione della tratta Feudo-Nola.
La sola “ ” aveva riscontrato le missive di dell'Agosto e del Controparte_9 CP_2
Settembre 2016, evidenziando come non si fosse verificata la condizione dell'avvio della seconda fase, prevista dalla scrittura del 18 Febbraio 2010.
Successivamente la società “ ” aveva comunicato di essere Controparte_8
divenuta coordinatrice del , con delega a trattare per tutte Controparte_1
le opere civili.
In punto di diritto, gli attori deducevano come la clausola di cui all'art. 9 della scrittura privata del 18 Febbraio 2010 avesse natura di clausola potestativa mista.
Dunque, la clausola era da considerarsi avverata ai sensi dell'art. 1359 cc., per violazione, da parte delle imprese convenute, del dettato di cui all'art. 1358 cc..
Parte attrice poneva l'accento sulle motivazioni di volta in volta addotte dalle imprese convenute, circa l'insussistenza del diritto azionato, per il presunto mancato verificarsi della condizione.
4 Le imprese convenute non avevano provato di essersi adoperate, al fine di garantire e tutelare le ragioni creditorie di (benchè tali imprese si fossero servite dei progetti CP_2
redatti da al fine di adempiere agli impegni contrattuali nei confronti del CP_2 [...]
). Controparte_1
Le imprese convenute – nonostante avessero adempiuto alle proprie obbligazioni nei confronti del grazie agli elaborati rimessi da – Controparte_1 CP_2
avevano recepito la notizia che l'opera non si sarebbe più realizzata per insussistenza dei finanziamenti, senza percepire e reclamare alcunchè e, di conseguenza, senza poter dare alcun concreto riscontro alle legittime richieste di pagamento degli attori.
, già capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese (dante Controparte_9
causa di in data 23 Dicembre 2016 aveva costituito, insieme alla “ CP_2 Controparte_8
” e ad Ansaldo STS, il “ ”, finalizzato al raddoppio
[...] Controparte_1
della tratta Scisciano-Nola di km 5,5.
Così proseguiva parte attrice:…non è credibile che, al cospetto di un revirement operato dalla
P.A., in fase di esecuzione avanzata di un'opera pubblica dal contorto, travagliato e lunghissimo iter amministrativo seguito per anni, il sia rimasto inerte senza CP_1
tutelare le proprie ragioni creditorie, e dunque quelle delle aziende e dei professionisti coinvolti, esponendosi ad una evidente responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale: tale omissivo contegno veniva perpetrato anche dalla , nella duplice Controparte_9
qualità di concedente e concessionaria, quale capogruppo dell'ATI, dante causa degli attori…sarà l'evidenziato contegno omissivo assunto dalle convenute, che suffraga la sussunzione della fattispecie in esame, nella responsabilità contrattuale dell'ATI, e dunque
l'accertamento del Tribunale adìto nel ritenere avverata la condizione sospensiva ex art.
1358 cc., riconoscendo al contempo il diritto degli istanti al compenso pattuito….
Il progetto era stato consegnato alle imprese convenute;
le stesse lo avevano utilizzato, al fine di adempiere agli impegni da loro assunti nei confronti della concedente CP_10
ebbene, nulla era stato comunicato agli attori e in proprio. CP_2 Controparte_3
Sulla base di queste premesse, gli attori chiedevano di:
5 Accertarsi l'intervenuta verificazione della clausola di cui all'art. 9 della scrittura del 18
Febbraio 2010, ai sensi dell'art. 1359 cc., per violazione da parte delle imprese convenute (
; ; _7 Controparte_9 AR ON
) della buona fede di cui all'art. 1358 cc.; per l'effetto, accertato il diritto degli
[...]
attori a percepire il saldo del compenso pattuito, condannarsi le convenute in solido al pagamento della somma di euro 1.200.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In ogni caso, accertarsi il diritto degli attori al compenso contrattuale per l'opera concretamente realizzata in favore delle imprese convenute, condannandole al pagamento della somma di euro 3 milioni;
In subordine, accertarsi l'indebito arricchimento conseguito dalle convenute;
per l'effetto, condannarsi le stesse in solido al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 2041 cc.;
In ogni caso, accertato l'inadempimento contrattuale per violazione degli obblighi contrattuali, e delle regole di correttezza e buona fede, condannarsi le convenute in solido al risarcimento dei danni, nella misura di euro 1 milione, oltre accessori.
In data 22 Maggio 2018 si costituiva la convenuta , chiedendo di Controparte_9
rigettarsi la domanda attorea, ed altresì chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa, nei confronti di “ ”. Controparte_8
Infatti, tra le altre cose A & I LL RT evidenziava che, con scrittura privata del 4 Maggio
2016, aveva ceduto alla la quota, pari al 25 %, del Fondo Controparte_8
Consortile e dei correlati diritti di esecuzione dei lavori.
Per effetto della vendita la cessionaria si era obbligata a manlevare la cedente CP_8
dal regime di responsabilità solidale, a carico delle imprese partecipanti al CP_9
. Controparte_1
In data 24 Maggio 2018 si costituiva la convenuta , chiedendo di AR
rigettarsi la domanda attorea;
altresì la chiedeva di essere autorizzata alla CP_4
chiamata in causa, nei confronti di . Controparte_8
6 evidenziava di essere stata socia di un'ATI costituita con AR CP_9
, e .
[...] _7 ON
Codesta ATI era assegnataria dal per la realizzazione della Controparte_1
tratta Napoli-Nola-Baiano. A sua volta il era concessionario da CP_1 CP_10
Nell'ambito di tale affidamento, l'ATI aveva concluso un contratto con finalizzato CP_2
alla progettazione definitiva ed esecutiva per le tratte e Feudo-Nola. Persona_1
Ebbene, in data 31 Dicembre 2014 aveva ceduto a la AR CP_8
sua quota di partecipazione nella ATI. Quindi, la futura eventuale debitoria con CP_2
sarebbe rimasta a carico della CP_8
Il 24 Maggio 2018 si costituiva anche la convenuta ON
, chiedendo di rigettarsi la domanda attorea.
[...]
Inoltre, anche chiedeva di essere autorizzata alla ON
chiamata in causa nei confronti di . CP_8
Infatti, con scrittura privata del 18 Febbraio 2016, aveva ceduto alla ON
la sua quota di partecipazione nel . CP_8 Controparte_1
In pari data 24 Maggio 2018 si costituiva anche la convenuta chiedendo di rigettarsi _7
la domanda.
Altresì chiedeva di autorizzarsi la chiamata in causa nei confronti del _7 [...]
. Controparte_1
Invero i lavori oggetto della progettazione affidata a erano stati concessi al CP_2
; solo quest'ultimo poteva intrattenere rapporti con l'ente appaltante. CP_1
Al momento della concessione dei lavori al faceva parte di un CP_1 _7
raggruppamento temporaneo di imprese tra le società convenute.
aveva sempre partecipato al Consorzio solo indirettamente, attraverso cioè _7 [...]
, mandataria dell'omonima ATI di appartenenza. CP_9
7 Dunque indicava quale soggetto responsabile il;
e _7 Controparte_1
quindi chiedeva di essere manlevata da quest'ultimo, per ogni conseguenza negativa, derivante dalla domanda proposta da e da in proprio. CP_2 Controparte_3
Altresì, per le medesime ragioni, chiedeva di condannarsi anche _7 Controparte_9
, quale soggetto responsabile, in solido con il , per tutte le censure introdotte
[...] CP_1
dagli attori;
quindi chiedeva che anche fosse condannata a tenerla _7 Controparte_9
indenne ed a manlevarla, per ogni conseguenza negativa derivante dalla domanda attorea.
Previa autorizzazione del G.I., gli atti di chiamata in causa venivano notificati nei confronti dei terzi chiamati ed . Controparte_1 Controparte_8
In data 18 Gennaio 2019 si costituiva il terzo chiamato , Controparte_1
contestando simmetricamente la prospettazione delle società convenute.
Quindi il chiedeva che le convenute , CP_1 Controparte_9 _7 CP_4
e fossero condannate a tenere indenne
[...] Controparte_11
e manlevare esso , da ogni conseguenza negativa, derivante dalla pendenza del CP_1
presente giudizio.
In pari data 18 Gennaio 2019 la convenuta depositava una nuova Controparte_9
comparsa di costituzione (in vista dell'udienza differita, pedissequa alle autorizzate chiamate in causa).
A & I esperiva domanda di Controparte_9 CP_9
manleva nei confronti di . Infatti, con scrittura privata del 4 Maggio 2016, CP_8 [...]
aveva ceduto a la sua quota nel . CP_9 CP_8 Controparte_1
Ebbene, per effetto della cessione si era obbligata a manlevare la CP_8 CP_9
dal regime di responsabilità solidale, in capo alle imprese partecipanti al
[...] [...]
. CP_1
A & I LL RT, altresì, in data 3 Settembre 2019 depositava un'ulteriore comparsa, di replica alla chiamata in causa del . Controparte_1
8 In data 7 Settembre 2019 si costituiva la terza chiamata , chiedendo Controparte_8
di rigettarsi ogni domanda proposta nei suoi confronti.
All'udienza del 27 Febbraio 2020 il processo veniva dichiarato interrotto, poiché la convenuta era stata ammessa alla procedura di ON
amministrazione straordinaria.
Il processo veniva riassunto dagli attori e in proprio, a mezzo del CP_2 Controparte_3
ricorso depositato l'8 Luglio 2020.
In data 28 Ottobre 2020 la convenuta depositava la comparsa di AR
costituzione, conseguente alla riassunzione (a sua volta pedissequa all'interruzione per l'ammissione di Società Italiana per Condotte d'Acqua all'amministrazione straordinaria).
Ebbene, si riportava ai precedenti scritti difensivi. AR
In data 11 Novembre 2020 anche la convenuta depositava la comparsa Controparte_9
di costituzione, conseguente alla riassunzione. si riportava alle precedenti Controparte_9
difese.
In data 18 Novembre 2020 (sempre nella fase successiva alla riassunzione) si costituiva la
. ON
Quest'ultima insisteva nella richiesta, di declaratoria dell'improcedibilità della domanda attorea nei suoi confronti, trovandosi appunto in Amministrazione Straordinaria.
In data 13 Maggio 2022 l'attrice depositava un'istanza fuori udienza, allegando la CP_2
transazione intervenuta in data 21 Dicembre 2017 tra e CP_10 Controparte_1
. Quindi parte attrice chiedeva di disporsi la formale acquisizione della succitata
[...]
scrittura transattiva al fascicolo processuale.
Il G.I., a mezzo del decreto del 20 Maggio 2022, rimandava ogni valutazione (sulla richiesta di acquisizione di tale documento) alla successiva udienza, nel contraddittorio delle parti. In ogni caso, il giudicante invitava parte attrice a notificare alle altre parti l'istanza del 13
Maggio 2022.
9 All'udienza del 23 Giugno 2022 le altre parti interloquivano sulla richiesta di di CP_2
formale acquisizione della transazione del 21.12.2017 tra e CP_10 Controparte_1
. Altresì, sempre alla medesima udienza, il G.I. dichiarava interrotto il processo,
[...]
A . Controparte_9 Controparte_9
In data 5 Agosto 2022 gli attori in proprio depositavano il ricorso CP_2 Controparte_3
in riassunzione.
Parte attrice provvedeva alla notifica del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto alle altre parti, nonché alla società “ (non ancora convenuta Controparte_5
fino a quel momento).
Quest'ultima si costituiva, giusta comparsa depositata l'11 Novembre 2022, deducendo la sua estraneità alla vicenda, e quindi la carenza di legittimazione passiva.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 Gennaio 2023 (svoltasi in presenza), le parti costituite ancora interloquivano sulla richiesta di di formale acquisizione della CP_2
succitata transazione del 21.12.2017 tra e . CP_10 Controparte_1
Il G.M. introitava la causa in decisione, e quindi implicitamente rimandava alla sede decisoria ogni valutazione, sulla formale acquisizione o meno del suddetto documento.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4142/23, pubblicata il 21 Aprile 2023.
Il G.M.:
A) In accoglimento della domanda attorea, ha condannato in solido _7 CP_4
, ,
[...] ON
e al pagamento, in favore di Controparte_8 Controparte_1
della somma di euro 777.479,00, oltre interessi legali dalla domanda;
CP_2
B) Ha rigettato la domanda attorea, come proposta nei confronti di Controparte_5
ed altresì la ha dichiarata improcedibile (come proposta nei confronti del
[...]
”); Controparte_9
10 C) Ha condannato in solido , _7 AR [...]
, e ON Controparte_8 [...]
al pagamento delle spese del giudizio in favore di liquidate Controparte_1 CP_2
in euro 1.713,00 per esborsi ed euro 40.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Palladino;
D) Ha condannato in solido , _7 AR [...]
, e ON Controparte_8 [...]
al pagamento, in favore di a titolo di risarcimento danni ex Controparte_1 CP_2
art. 96 cpc, dell'ulteriore somma di euro 40.000,00;
E) Ha compensato le spese tra parte attrice ed Controparte_5
Il primo Giudice, nell'impugnata sentenza, ha preso le mosse dall'esame del contratto d'opera professionale del 18 Febbraio 2010, stipulato tra i committenti _7 CP_9
, e da un
[...] AR ON
lato e, dall'altro, la società (e per essa il legale rapp.te prof. ). CP_2 Controparte_3
Alla società era stato affidato il seguente incarico: Progettazione definitiva ed CP_2
esecutiva, ferroviaria, stradale, idraulica e strutturale delle opere civili, nell'ambito degli interventi di ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria circumvesuviana
Napoli-Nola-Baiano, in particolare per la tratta Scisciano-Saviano-Nola, affidata in concessione da “ al (Consorzio Controparte_5 Controparte_1
di cui le committenti facevano parte).
L'incarico progettuale era distinto in due fasi: redazione del progetto definitivo e poi redazione del progetto esecutivo.
L'art. 9 del contratto fissava il compenso dovuto al progettista in euro 1.600.000,00, di cui verranno corrisposti acconti per euro 400.000,00 alla consegna della prima fase.
All'avvenuta approvazione del progetto definitivo e conseguente emanazione del decreto di finanziamento da parte del concedente, si procederà automaticamente all'attivazione dell'incarico, relativo alla progettazione esecutiva delle opere. Tale approvazione comporta
11 la corresponsione al progettista del compenso pattuito….Qualora l'opera non sia finanziata, si riterrà compensata dagli acconti ricevuti per un totale di euro 400.000,00….. CP_2
Successivamente i committenti avevano affidato alla società anche il progetto relativo CP_2
all'adeguamento della tratta Feudo-Nola, pattuendo un compenso forfettario pari ad euro
26.000,00.
Il progetto definitivo era stato redatto e retribuito, tuttavia la Regione Campania aveva escluso le opere citate dal novero di quelle previste in concessione al Controparte_1
.
[...]
Ciò premesso, il Tribunale condivide la prospettazione di parte attrice, secondo la quale ci troviamo dinanzi ad un contratto sottoposto a condizione sospensiva (e non già dinanzi ad un contratto aleatorio).
Infatti, nel caso di specie il vincolo sarebbe sorto, soltanto a seguito dell'approvazione del progetto definitivo, ed a seguito dell'emissione del decreto di finanziamento da parte della
Regione Campania.
L'evento dedotto in condizione (vale a dire la decisione della Regione Campania di non finanziare l'opera pubblica) non è certamente imputabile ai soggetti consorziati.
La Regione Campania ha esercitato la facoltà (attribuita dall'art. 4 della convenzione di concessione) di ridurre le opere finanziate, fino ad 1/5 dell'importo originario.
I committenti avevano interesse all'avveramento della condizione, e cioè ad includere nell'appalto anche la quota poi non finanziata.
Vale a dire, la scelta della Regione Campania di non finanziare l'opera non integra un inadempimento contrattuale dei committenti nei confronti di CP_2
A questo punto, il G.M. si è interrogato sulla questione se i committenti avessero tenuto (nei confronti di un comportamento conforme a buona fede, e volto a preservare le CP_2
ragioni della medesima (secondo il canone ermeneutico di cui all'art. 1358 cc., circa CP_2
l'obbligo di un comportamento improntato a buona fede, in pendenza di una condizione sospensiva).
12 Appunto, si duole del fatto che le società committenti, a sua insaputa, abbiano CP_2
concluso una transazione con il concedente (transazione che investiva anche la sua posizione).
Ecco le argomentazioni del primo Giudice, inerenti a tale transazione:…la prima questione da porsi è se il documento in questione sia utilizzabile, essendo stato prodotto in mera copia, dopo la scadenza dei termini istruttori…tale documento non era nella disponibilità dell'attore, il quale nemmeno avrebbe potuto chiederne copia alla P.A., non essendo parte del medesimo. Si tratta di un documento decisivo ai fini della risoluzione della controversia, il ritardo della cui produzione appare giustificato, per quanto sopra detto, e pertanto può essere acquisito ai sensi dell'art. 153 cpc. Nessuna delle parti ne ha contestato l'autenticità, per cui la copia prodotta può ritenersi conforme all'originale…
Dunque, trattasi dell'accordo transattivo del 21 Dicembre 2017 tra la concedente “Ente
Autonomo del Volturno srl” e la concessionaria “ ”. Controparte_1
si impegnava ad erogare al l'importo complessivo CP_10 Controparte_1
di euro 13.385.251,00.
In particolare, doveva euro 810.998,00 per il progetto di interramento della CP_10
Circumvesuviana nella tratta Saviano-Feudo-Nola, nonché euro 392.481,00 per il progetto di interramento nella tratta Scisciano-Saviano.
Questi due progetti integrano la prestazione cui era obbligata Ebbene, quest'ultima CP_2
ha realizzato tali opere, ed è stata compensata mediante l'erogazione della somma di euro
426.000,00 (importo satisfattivo, qualora l'opera non fosse stata finanziata).
Così prosegue il Tribunale nel suo ragionamento:…nella suddetta transazione, però,
ha incassato la somma totale di euro 1.203.479,00, quale Controparte_1
corrispettivo per il lavoro svolto da ma retribuito solo in parte. Orbene, se il CP_2
, nonostante il mancato finanziamento dell'opera, ha potuto Controparte_1
pretendere delle somme (anche a titolo di mancato utile per euro 2.530.000,00) per l'opera svolta da vuol dire che vi erano delle ragioni da far valere, e pertanto alle trattative CP_2
in merito avrebbe dovuto partecipare anche la suddetta;
averla tenuta all'oscuro di CP_2
13 tutto integra una grave violazione dell'obbligo di buona fede, sancito dall'art. 1358 cc…Consorzio dovrà quindi risarcire il danno causato a , costituito Controparte_1 CP_2
dalla differenza di quanto avrebbe potuto percepire con la transazione in questione (euro
1.203.479,00) ed il corrispettivo effettivamente ricevuto (euro 426.000,00), ovvero euro
777.479,00….A voler inquadrare diversamente la questione, queste somme hanno compensato l'opera professionale svolta da (e non dal CP_2 Controparte_1
), e dal retribuita solo in parte…Consorzio
[...] Controparte_1 CP_1
si è indebitamente arricchita della somma sopra determinata di euro 777.479,00,
[...]
che dovrà restituire a titolo di indennizzo…
Da qui, appunto, la condanna al pagamento della somma di euro 777.479,00, in favore di a carico del , nonché in solido a carico dei CP_2 Controparte_1
consorziati ( , , _7 AR ON
). Controparte_8
In definitiva il Tribunale ha accolto la prospettazione degli attori CP_2 Controparte_3
in proprio, circa il danno loro procurato dal con il suo comportamento (consistito CP_1
dapprima nell'avere concluso una transazione con il concedente senza coinvolgere la stessa e poi consistito nel non avere diviso con la società le somme ricevute in virtù CP_2 CP_2
della transazione).
A questo punto, vanno descritte le impugnazioni, proposte avverso la suddetta sentenza.
Appunto, avverso tale sentenza hanno proposto appello, rispettivamente:
(appello notificato l'8 Maggio 2023, ed introduttivo Controparte_1
dell'originario n. 2247/23 RG);
(appello notificato l'11 Maggio 2023, ed introduttivo Controparte_8
dell'originario n. 2256/23 RG);
(appello notificato il 12 Maggio 2023, ed introduttivo dell'originario n. 2432/23 RG); _7
14 (appello notificato il 2 Ottobre 2023, ed introduttivo AR
dell'originario n. 4392/23 RG).
Quindi i procedimenti nn. 2256/23, 2432/23 e 4392/23 sono stati riuniti al più risalente n.
2247/23 RG, per evidenti ragioni di connessione (trattandosi di appelli avverso la stessa sentenza).
Per quel che concerne l'appello proposto dal , quest'ultimo Controparte_1
lamenta come il Tribunale abbia posto, a fondamento della decisione, un documento (quale la succitata transazione) depositato tardivamente dagli attori e , CP_2 Controparte_3
mai formalmente ammesso, e sul quale non è stato garantito il contraddittorio difensivo delle parti convenute.
In ogni caso, ad avviso del appellante, il documento è stato erroneamente CP_1
interpretato.
Dunque, il chiede, in accoglimento dell'appello, ed in Controparte_1
riforma dell'impugnata sentenza, di accertarsi la sua carenza di legittimazione passiva;
rigettarsi le domande proposte in primo grado da parte attrice;
riformarsi comunque la gravata sentenza, in quanto basata su di un documento (la succitata transazione) acquisito al processo in violazione degli artt. 153 e 294 cpc, e comunque erroneamente interpretato dal Tribunale;
in subordine, dichiararsi tenute le società , Controparte_9 _7
e , a manlevare e tenere AR ON
indenne esso , da ogni conseguenza negativa, derivante dalla domanda proposta CP_1
in primo grado da il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado. CP_2
A questo punto, va dato conto dell'appello di (introduttivo Controparte_8
dell'originario n. 2256/23 RG).
Dunque, chiede, in accoglimento dell'appello, ed in riforma Controparte_8
dell'impugnata sentenza, di accertarsi la sua carenza di legittimazione passiva;
rigettarsi nel merito le domande proposte in primo grado da parte attrice;
riformarsi comunque la gravata sentenza, in quanto basata su di un documento (la succitata transazione) acquisito al
15 processo in violazione degli artt. 153 e 294 cpc, e comunque erroneamente interpretato dal
Tribunale; il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
“ “ ha anche depositato la comparsa di costituzione nell'originario Controparte_8
procedimento n. 4392/23 RG (derivante dall'appello proposto da “ CP_4 AR
”).
[...]
La società aderisce in primis all'appello proposto dalla nei confronti di CP_8 CP_4
e di in proprio. Altresì, deduce l'infondatezza della subordinata CP_2 Controparte_3
domanda di manleva, proposta dalla nei confronti di essa “ AR [...]
”. Controparte_8
Come sopra accennato, ha proposto appello anche “ (gravame introduttivo _7
dell'originario n. 2432/23 RG).
chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, _7
di rigettarsi le domande proposte in primo grado dagli attori e in CP_2 Controparte_3
proprio; riformarsi comunque la gravata sentenza, in quanto basata in via esclusiva su di un documento (la succitata transazione del 2017) acquisito in primo grado in violazione degli artt. 153 e 294 cpc, e comunque erroneamente interpretato dal Tribunale;
in subordine, riformarsi in ogni caso la pronuncia di prime cure, nella parte in cui condanna essa _7
in quanto membro del (anche alla luce della cessata Controparte_1
materia del contendere nei suoi confronti); il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
ha anche depositato comparsa di costituzione nell'originario procedimento n. _7
2256/23 RG (derivante dall'appello proposto da ). Controparte_8
In tale comparsa, ha anche spiegato un appello incidentale, sostanzialmente _7
riproduttivo del proprio gravame principale (da cui è derivato il procedimento n. 2432/23
RG).
Peraltro, aderisce alle considerazioni della , circa l'infondatezza della _7 CP_8
domanda proposta dall'attrice soltanto, non condivide gli argomenti, con cui la CP_2
società deduce la sua carenza di legittimazione passiva. CP_8
16 Il quarto ed ultimo gravame principale è quello di “ in Concordato AR
Preventivo”, introduttivo dell'originario n. 4392/23 RG.
, in accoglimento del gravame, ed in riforma dell'impugnata sentenza, ha CP_4
formulato le seguenti richieste: Accertarsi la violazione dell'art. 153 cpc, e la conseguente inammissibilità del succitato documento (scrittura transattiva), tardivamente depositato, in violazione del contraddittorio, e comunque non suscettibile di ammissione previa rimessione in termini;
Accertarsi la carenza di legittimazione passiva di;
CP_4
Accertarsi che, alle date del 2 Maggio 2016 e del 21 Dicembre 2017, aveva già ceduto CP_4
le sue quote nel Consorzio a , ed in sede di cessione la medesima era CP_8 CP_4
stata manlevata dalla (con riferimento ai rapporti con;
Accertarsi che – a CP_8 CP_2
seguito della cessione e della manleva assunta da – non sussisteva alcun CP_8
profilo di mala fede imputabile alla ai sensi dell'art. 1358 cc. (inerente all'obbligo di CP_4
comportamento in buona fede in pendenza della condizione sospensiva); Accertarsi la legittimazione passiva di (in virtù della cessione di quote del 18 Febbraio CP_8
2016); Nella denegata ipotesi di conferma della pronuncia di primo grado (con riferimento alla , dichiararsi che è tenuta a manlevare e tenere CP_4 Controparte_8
indenne la medesima il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado. CP_4
oltre a proporre appello (introduttivo dell'originario n. 4392/23), si è AR
anche costituita, con altrettante comparse, nei tre procedimenti nn. 2247/23, 2256/23 e
2432/23.
Ebbene, tali atti difensivi sono senz'altro omogenei tra loro;
in sostanza, nelle tre comparse di costituzione formula le medesime richieste, avanzate nell'appello AR
notificato il 2 Ottobre 2023.
Nel novero dei soggetti condannati in solido al pagamento – in favore di – della CP_2
somma di euro 777.479,00, risulta anche “ ON
”.
[...]
17 Quest'ultima si è costituita, con tre distinte comparse, nei procedimenti nn. 2247/23,
2256/23 e 2432/23 (derivanti, rispettivamente, dagli appelli proposti dal
[...]
, da e da . Controparte_1 CP_8 _7
, in tali comparse, non ha spiegato formalmente ON
appello incidentale;
tuttavia tale società reitera l'eccezione già vanamente sollevata in primo grado, di improcedibilità della domanda attorea, come proposta nei suoi confronti (alla luce dell'ammissione di Società Italiana alla procedura di Amministrazione Straordinaria).
Per il resto, nelle suddette comparse, ha aderito agli ON
appelli rispettivamente proposti dal , da e da Controparte_1 CP_8
(gravami tutti tesi ad evidenziare l'infondatezza della domanda proposta dall'attrice _7
. CP_2
Gli appellati e in proprio hanno depositato la comparsa di CP_2 Controparte_3
costituzione in tutti e quatto i procedimenti di appello, poi riuniti.
Le quattro comparse, in ordine al contenuto, sono senz'altro sovrapponibili. In modo uniforme gli attori e in proprio chiedono la conferma della CP_2 Controparte_3
sentenza di primo grado.
Dal canto suo, l'appellata “ si è costituita, sia nel procedimento Controparte_5
n. 2247/23 RG che nel procedimento n. 4392/23 RG.
Le due comparse hanno identico contenuto.
In sostanza prende atto di come il Tribunale abbia rigettato la Controparte_5
domanda attorea, come proposta nei confronti di essa CP_10
Peraltro tale statuizione di rigetto è divenuta irrevocabile, per mancata impugnazione. Ergo, gli appelli sono stati notificati anche ad per mere esigenze di litis Controparte_5
denuntiatio.
Infine, l'appellato è rimasto contumace. Controparte_9
18 La Corte, a mezzo dell'ordinanza collegiale pubblicata l'11 Luglio 2023 (in sede di sub- procedimento ex art. 351 cpc), ha sospeso l'esecuzione della sentenza impugnata, limitatamente ai capi di condanna statuiti in danno del . Controparte_1
Il C.I., giusta ordinanza pubblicata il 9 Febbraio 2024 (all'esito dell'udienza di trattazione del
6 Febbraio 2024), ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di rimessione in decisione per il successivo 24 Settembre 2024, ai sensi del novellato art. 352 cpc.
Successivamente, giusta decreto del 22 Luglio 2024, la causa è stata rinviata di ufficio (in prosieguo di udienza di rimessione in decisione) al 25 Febbraio 2025.
Le parti costituite hanno depositato le memorie, autorizzate con la suddetta ordinanza di fissazione dell'udienza di rimessione in decisione.
Nell'ambito della trattazione scritta del 25 Febbraio 2025 i Difensori delle parti costituite, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno chiesto di introitarsi la causa in decisione.
Di conseguenza il C.I., a mezzo dell'ordinanza comunicata il 10 Marzo 2025 (all'esito dell'udienza del 25 Febbraio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta), ai sensi dell'art. 352 ultimo comma cpc, ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La pretesa degli attori e in proprio (ritenuta fondata dal primo CP_2 Controparte_3
A Controparte_7 _7Controparte_9 [...]
, e e – Controparte_9 AR ON
dall'altro – CP_2
Le quattro suddette società dovevano espletare incarichi di progettazione definitiva, essendo tenute a rispondere alle richieste del . Controparte_1
Quindi le quattro società affidavano a l'incarico di progettazione definitiva ed CP_2
esecutiva, ferroviaria, stradale, idraulica e strutturale delle opere civili, nell'ambito degli interventi di ammodernamento e potenziamento della linea Circumvesuviana Napoli-Nola-
19 Baiano, tratta Scisciano-Saviano-Nola.
Il compenso spettante a veniva disciplinato dall'art. 9 del contratto del 18 Febbraio CP_2
2010. Si dava atto di come avesse già ricevuto acconti per euro 400.000,00 + IVA. CP_2
Il compenso complessivo statuito era pari ad euro 1.600.000,00 + IVA.
Tuttavia la corresponsione del compenso pattuito era subordinata all'approvazione del progetto definitivo ed all'emissione del decreto di finanziamento da parte della P.A. concedente.
Nell'ipotesi di mancato finanziamento, doveva ritenersi compensata con gli acconti CP_2
ricevuti, pari ad euro 400.000,00 + IVA (anzi, in realtà aveva ricevuto in acconto euro
426.000,00).
Sulla base di queste premesse, ecco la citazione di primo grado, notificata da n data CP_2
Primo Marzo 2018 nei confronti delle quattro suddette società.
Dunque, fin da ora è d'uopo evidenziare lo status delle quattro società committenti (con riferimento alla scrittura del Febbraio 2010), e cioè di soggetti privati, a loro volta in posizione subordinata, rispetto alle determinazioni della P.A. concedente.
L'attrice esprime – nella citazione di primo grado – plurime doglianze nei confronti CP_2
delle società convenute, doglianze caratterizzate da profili di indubbia genericità.
e in proprio lamentano la carenza di informazioni, sulla CP_2 Controparte_3
circostanza se la P.A. avesse concesso o meno il finanziamento.
Ebbene, in realtà veva avuto comunicazioni circa il mancato finanziamento, e circa CP_2
il mancato avvio della seconda fase progettuale dell'opera.
Altresì gli attori si dolgono del fatto che le quattro società committenti (in sede di contratto di prestazione intellettuale del 18 Febbraio 2010) abbiano accettato passivamente – in epoca successiva al Febbraio 2010 – il revirement della P.A., in ordine alla realizzazione delle opere.
Le quattro società sono rimaste inerti rispetto alla riduzione degli originari stanziamenti ed
20 alle rimodulazioni del progetto.
Peraltro, non possono sottacersi i profili di contraddittorietà della citazione di primo grado, dato che, a fol. 19, si scrive di avvio dei lavori e di opere finanziate.
Secondo la tesi attorea (condivisa dal Tribunale), il citato art. 9 sul compenso delinea una condizione potestativa mista (e non già un contratto aleatorio), in cui rileva anche la volontà delle società convenute e committenti.
Trattasi di una responsabilità ex artt. 1358 e 1359 cc., per mancato avveramento della condizione sospensiva, dovuto ad un comportamento delle società committenti non improntato a buona fede (comportamento scorretto consistito, sempre secondo la prospettazione attorea, nell'avere omesso le attività dovute, finalizzate a conseguire l'approvazione delle opere, e l'emissione del finanziamento).
Invece, come già accennato, le società convenute fin dal primo grado hanno dedotto l'aleatorietà del contratto (in ordine al conseguimento della quota di compenso eccedente l'acconto di euro 400.000,00), soprattutto considerato che non vi era alcun concorso della loro volontà, per quel che concerneva l'approvazione delle opere e la concessione del finanziamento.
Orbene, il Tribunale è addivenuto all'accoglimento della domanda attorea, alla luce della transazione del 21 Dicembre 2017 tra ed il CP_10 Controparte_1
(documento esibito dall'attrice nel corso del primo grado). CP_2
Effettivamente, l'iter argomentativo del primo Giudice è fondato sulla transazione del
Dicembre 2017.
In via transattiva ha ottenuto da l'importo di euro Controparte_1 CP_10
810.998,00 (a ristoro della mancata realizzazione dell'interramento della Circumvesuviana nella tratta Saviano-Feudo-Nola); altresì il ha ottenuto dalla concedente CP_1 CP_10
euro 392.481,00 (a ristoro della mancata realizzazione dell'interramento della
Circumvesuviana nella tratta Scisciano-Saviano).
Dunque – prosegue il Tribunale nel suo iter argomentativo – Controparte_12
[...] ha incassato in via transattiva euro 1.203.479,00 per i lavori, in ordine ai quali
[...]
a redatto i progetti (oggetto dell'obbligazione contrattuale assunta con la scrittura CP_2
del 18 Febbraio 2010).
Secondo il Tribunale, il ha in mala fede tenuto Controparte_1 CP_2
all'oscuro di questo ulteriore incasso (pari ad euro 1.203.479,00).
Ecco quindi – sostiene il Tribunale – che a a titolo di compenso, spettano ulteriori CP_2
euro 777.479,00, rispetto agli euro 426.000,00 già ricevuti.
Appunto, l'importo di euro 777.479,00 è la risultante della seguente sottrazione: (euro
1.203.479,00 – euro 426.000,00).
Quindi il Tribunale di Napoli ha emesso la condanna in solido al pagamento della somma di euro 777.479,00 (in favore di e di in proprio). CP_2 Controparte_3
La condanna in solido è stata emessa a carico dei seguenti cinque soggetti:
; Controparte_1
_7
; AR
; ON
. Controparte_8
Trattasi quindi del suddetto , oltre quattro società consorziate. CP_1
Dunque il Tribunale ha escluso il ” (per sopravvenuta Controparte_9
improcedibilità, a seguito della procedura concorsuale).
Altresì è d'uopo osservare come gli attori avessero proposto la domanda nei confronti di soltanto tre dei cinque soggetti poi condannati in solido, e cioè _7 CP_4
e .
[...] ON
Invece e sono terzi chiamati in causa. Controparte_1 CP_8
Peraltro gli appellati e in proprio chiedono la conferma integrale CP_2 Controparte_3
22 della pronuncia di prime cure.
Orbene, non si condivide il ragionamento svolto dal Tribunale (risultando fondate le doglianze dei quattro appellanti principali).
Il Collegio ritiene che correttamente il primo Giudice abbia acquisito al processo (e valutato) la transazione del 21 Dicembre 2017 tra e . CP_10 Controparte_1
Tuttavia – diversamente dalle conclusioni tratte dal primo giudicante – il documento milita per l'infondatezza della prospettazione attorea.
Il succitato art. 9 del contratto del Febbraio 2010 (inerente alla disciplina del compenso spettante a delinea la natura aleatoria del contratto medesimo – in ordine al CP_2
surplus rispetto agli euro 426.000,00 di acconto.
Non si condivide la tesi del Tribunale, circa la natura di “condizione potestativa mista”.
I soggetti privati (committenti nel contratto del Febbraio 2010) non avevano la possibilità di influire sulle scelte definitive della P.A. concedente.
La Suprema Corte, nell'arresto n. 29641/20, si è pronunciata con riferimento al contratto d'opera professionale con la P.A., in cui il pagamento del compenso sia stato subordinato all'erogazione del finanziamento, da parte di un soggetto terzo, rispetto alla P.A. committente.
Si è già evidenziato come, nel caso di specie, l'incarico al professionista di redigere i progetti sia stato conferito da soggetti privati, e non già da una Pubblica Amministrazione.
Nella citata pronuncia l'evento dell'erogazione del finanziamento da parte del terzo, è qualificato come condizione potestativa mista, e la P.A. committente (per liberarsi da qualsivoglia profilo di responsabilità per mala fede nei confronti del professionista) è tenuta a richiedere il finanziamento al terzo.
Ebbene, nel caso di specie (anche volendo aderire alla tesi della condizione potestativa mista), la transazione del 21 Dicembre 2017 è sintomatica del fatto che i privati riuniti nel avessero chiesto il finanziamento e l'approvazione delle Controparte_1
23 opere.
Appunto, la concedente si è vista costretta ad addivenire alla transazione, per CP_10
compensare in qualche modo il Consorzio del vulnus, derivato dalla mancata approvazione delle opere e dalla mancata erogazione del finanziamento.
Ci troviamo dinanzi ad importi erogati in via transattiva al , al fine di ristorare la CP_1
mancata approvazione ed esecuzione delle opere, e la mancata concessione dei finanziamenti.
Altresì, è d'uopo evidenziare come non vi sia coincidenza soggettiva tra il
[...]
e le società private, che avevano stipulato con la scrittura del Controparte_1 CP_2
18 Febbraio 2010.
La transazione del 21 Dicembre 2017 conferma che le opere non sono state approvate, e che il finanziamento non è stato emesso.
Tuttavia, siamo dinanzi ad un mancato avveramento della condizione di cui all'art. 9 del contratto di prestazione d'opera, in assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità per mala fede o scorrettezza a carico delle società private committenti, nei confronti di CP_2
In definitiva, non si ravvisano ragioni, perché possa accampare diritti sulle somme CP_2
ottenute in via transattiva dal con l'accordo del Dicembre Controparte_1
2017 (somme ottenute a ristoro della mancata approvazione e realizzazione delle opere, in ordine alle quali aveva redatto i progetti). CP_2
non ha titolo né contrattuale né extra-contrattuale per rivendicare diritti sui CP_2
succitati importi, ottenuti in via transattiva dal Consorzio Ferroviario.
Si ribadisce la natura di soggetti privati in capo agli originari committenti del Febbraio 2010
(quindi, anche loro subordinati alle scelte della P.A.).
Né può trascurarsi il contenuto del succitato art. 9; appunto, nell'ipotesi di mancata concessione dei finanziamenti, si qualificava il compenso di euro 400.000,00
(corrispondente agli acconti ricevuti), quale equo e congruo.
24 Il Collegio ribadisce la rituale acquisizione della transazione del 21 Dicembre 2017, ma appunto il documento milita per l'infondatezza della domanda attorea (vale a dire, non spettano a importi ulteriori, rispetto agli acconti per euro 400.000,00, già CP_2
corrisposti).
Quindi, debbono trovare accoglimento gli appelli principali, rispettivamente proposti da:
; Controparte_1
; AR
_7
. Controparte_8
Pedissequamente, in riforma della pronuncia di prime cure, deve essere rigettata la domanda di primo grado, proposta da e da in proprio nei CP_2 Controparte_3
confronti del;
di ; di e di Controparte_1 AR _7
“ ”. Controparte_8
Ovviamente, tale statuizione di rigetto è assorbente, rispetto alle subordinate e reciproche domande di manleva, avanzate dai soggetti odierni appellanti.
A questo punto, resta da esaminare la posizione del quinto soggetto condannato in solido in primo grado, e cioè . ON
Quest'ultima ha depositato tre comparse di costituzione (negli originari procedimenti nn.
2247/23 RG, 2254/23 RG e 2432/23 RG), del tutto sovrapponibili tra di loro.
Nelle tre comparse di costituzione si duole del fatto ON
che il primo Giudice abbia trascurato l'eccezione di improcedibilità della domanda nei suoi confronti, essendo stata posta in Amministrazione Straordinaria.
Ebbene, ad avviso del Collegio la reiterazione della descritta eccezione di improcedibilità integra la proposizione di un'impugnazione incidentale, pur non essendo state adottate formule sacramentali.
25 Ciò premesso, trattasi di impugnazione incidentale tardiva, per inosservanza del termine dei
20 gg. prima dell'udienza di comparizione, espressamente previsto dal primo comma dell'art. 343 cpc nella vigente formulazione (appunto, nulla quaestio sul fatto che, nel caso di specie, trovi applicazione il vigente “rito Cartabia”).
Nei tre procedimenti, poi riuniti, si è costituita il 9 ON
Ottobre 2023, a fronte di una vocatio in jus fissata al 4 Ottobre 2023 (con riferimento ai nn.
2247/23 e 2256/23), nonché fissata al 14 Settembre 2023 (con riferimento al n. 2432/23).
Pertanto, non può revocarsi in dubbio che siamo dinanzi ad un appello incidentale inammissibile per tardività.
Nelle tre comparse di costituzione ha anche dichiarato ON
di aderire agli appelli proposti dalle società condebitrici solidali.
Ebbene, è d'uopo richiamarsi al consolidato insegnamento giurisprudenziale, che pone un onere di impugnazione della sentenza di primo grado sfavorevole, a carico del condebitore solidale (cfr., per tutte, Cass. civ., n. 16390/09).
Pertanto, in caso di omessa impugnazione, diviene irrevocabile la sentenza di condanna
(ancorchè sia stata impugnata da altri condebitori solidali).
Inoltre, questo Collegio aderisce al consolidato insegnamento giurisprudenziale, circa la portata applicativa dell'art. 1306 cc. (inerente all'effetto espansivo della sentenza favorevole al co-obbligato solidale).
Dunque, la citata disposizione si applica, allorquando la sentenza favorevole al condebitore solidale sia stata emessa in un giudizio, al quale non abbia partecipato il condebitore, che intende opporre al creditore la pronuncia favorevole al co-obbligato (cfr. Cass. civ., n.
12919/15).
Al contrario, nel caso di specie ha partecipato al ON
giudizio.
Quindi, si ribadisce come l'appello incidentale di quest'ultima debba essere dichiarato inammissibile, per tardività.
26 Ergo, è ormai divenuta irrevocabile la pronuncia di prime cure, laddove ON
è stata condannata al pagamento (in favore di e di
[...] CP_2 CP_3
in proprio) della somma di euro 777.479,00, oltre interessi legali dalla domanda.
[...]
A questo punto, resta da pronunciarsi sul regime delle spese.
Sul regime delle spese del doppio grado (con riferimento ai rapporti processuali tra gli attori e in proprio da un lato e, dall'altro, CP_2 Controparte_3 Controparte_1
, , e “ ”)
[...] AR _7 Controparte_8
L'accoglimento dei gravami di , , Controparte_1 AR
e “ ” comporta di dover statuire sulle spese non soltanto del _7 Controparte_8
presente grado, ma anche del primo grado;
infatti, risulta ormai travolta la statuizione sul punto del primo giudicante (e ciò in virtù del cd. “effetto espansivo interno”).
Ebbene, si registra l'integrale soccombenza, in via solidale, degli odierni appellati e CP_2
in proprio (stante il definitivo ed integrale rigetto della domanda da loro Controparte_3
proposta in primo grado).
In definitiva (con riferimento ai rapporti processuali in oggetto) le spese del doppio grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza, in via solidale, degli appellati CP_2
e in proprio. Controparte_3
I compensi professionali debbono essere determinati secondo le tabelle vigenti, di cui al
D.M. n. 147/22.
In mancanza di note spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Il valore della causa è dato dall'importo di euro 777.479,00, che era stato riconosciuto in primo grado a parte attrice;
pertanto, si rientra nello scaglione compreso tra euro
520.000,01 ed euro 1 milione.
Con riferimento alla determinazione dei compensi professionali, per entrambi i gradi si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi, nell'ambito dello scaglione di riferimento.
27 Infatti, si è addivenuti al rigetto nel merito della domanda attorea, non spettando alla progettista compensi ulteriori, rispetto agli euro 400.000,00 determinati in via CP_2
convenzionale in sede di scrittura privata del 18 Febbraio 2010.
Ebbene, trattasi di rigetto assorbente rispetto ai profili di ulteriore e particolare complessità della prestazione professionale – nell'ipotesi di delibazione delle reciproche domande di garanzia e manleva tra le società consorziate e con il medesimo (alla Controparte_1
luce anche delle reciproche eccezioni di carenza di legittimazione passiva).
Pertanto, a titolo di compenso professionale, in favore di ciascuno dei quattro appellanti principali, si liquidano i seguenti importi:
euro 14.598,00 per il primo grado;
euro 13.078,00 per il presente grado.
Per quel che concerne il presente grado, il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi, specificamente inerenti alle seguenti fasi: di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
Invero, deve tenersi conto anche della fase istruttoria, considerata la delibazione delle istanze di sospensiva, in sede di sub-procedimento ex art. 351 cpc.
Ovviamente, con riferimento alla posizione degli appellanti _7 AR
, e , a seguito dell'accoglimento dei
[...] CP_8 Controparte_1
rispettivi gravami, risulta travolta anche la statuizione del primo Giudice, inerente alla condanna risarcitoria ex art. 96 cpc a loro carico.
Per quel che concerne gli esborsi del presente grado, nulla si riconosce in favore del e di . Invero, negli originari procedimenti nn. Controparte_1 CP_8
2247/23 e 2256/23, in data 11 Maggio 2023 sono stati depositati a cura della cancelleria i rispettivi avvisi di recupero del contributo unificato (non essendo stato documentato il versamento in sede di iscrizione a ruolo degli appelli).
Ebbene, né l'appellante , né l'appellante Controparte_1 CP_8
hanno giammai riscontrato tali avvisi di recupero.
28 Con riferimento a (appellante principale nel n. 2432/23 RG), risulta il versamento _7
del contributo unificato di euro 2.529,00, in due tranches (versati euro 770,00 in data
14.9.2023, ed ulteriori euro 1.759,00 in data 27.9.2023).
Quindi si riconosce a a titolo di esborsi del presente grado, l'importo di euro _7
2.529,00. Peraltro, è irrilevante che i versamenti siano stati documentati in via telematica nel n. 2256/23 RG, e non già nel n. 2432/23 RG.
Appunto, nel n. 2256/23 RG ha spiegato un gravame incidentale, del tutto _7
sovrapponibile all'appello principale, introduttivo del n. 2432/23 RG.
Ancora, a titolo di esborsi del presente grado si liquida, in favore di AR
(appellante principale nel n. 4392/23 RG), l'importo di euro 2.529,00 (pari al contributo
[...]
unificato ritualmente versato in data 12.10.2023 – cfr. la ricevuta in allegato all'atto di gravame, in sede di iscrizione a ruolo).
Deve essere concesso, per entrambi i gradi, il provvedimento di distrazione in favore dell'avv. Francesco Migliarotti, Difensore di “ ”. Controparte_8
A questo punto, resta da statuire sulle spese del presente grado tra, da un lato, e CP_2
in proprio e, dall'altro, . Controparte_3 ON
Sul regime delle spese del presente grado (con riferimento al rapporto processuale tra gli attori e in proprio da un lato e, dall'altro, CP_2 Controparte_3 ON
)
[...]
Le spese del grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza dell'appellante incidentale (a seguito della declaratoria di ON
inammissibilità del gravame); pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultima.
Anche in questo caso si applicano le vigenti tabelle parametriche, di cui al D.M. n. 147/22.
Il valore della causa è dato dal credito di euro 777.479,00, riconosciuto agli attori e CP_2
in proprio. Controparte_3
29 Anche in questo caso – attestandosi sui minimi, nell'ambito dello scaglione di riferimento – si liquida, a titolo di compensi professionali del presente grado, l'importo di euro 13.078,00.
Deve essere riconosciuto il provvedimento di distrazione in favore dell'avv. Giuseppe
Palladino, Difensore di e di in proprio. CP_2 Controparte_3
Non va adottata alcuna statuizione sulle spese, con riferimento ad ed al Fallimento CP_10
”. Infatti, nei confronti di queste parti non è stata avanzata alcuna Controparte_9
domanda, e quindi esse sono state citate nel presente grado per mere esigenze di litis denuntiatio.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
(da parte dell'appellante incidentale ), ON
dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
in proprio (gravame notificato anche nei confronti di _7 AR
e
[...] ON
), appello introduttivo dell'originario n. 2247/23 RG, nonché pronunciando
[...]
sull'appello proposto da “ ” (introduttivo dell'originario n. Controparte_8
2256/23 RG), nonché pronunciando sul gravame proposto da (introduttivo _7
dell'originario n. 2432/23 RG), ed ancora pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in Concordato Preventivo (introduttivo dell'originario n. 4392/23 RG), AR
ed infine pronunciando sull'appello incidentale proposto da ON
, tutti avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4142/23, pubblicata il 21
[...]
Aprile 2023 (gravami notificati anche nei confronti di “ e del Controparte_5
”), così provvede: Controparte_9
30 A) Accoglie gli appelli, rispettivamente proposti dal , da Controparte_1
“ ”, da e da;
per l'effetto, in Controparte_8 _7 AR
parziale riforma della sentenza di prime cure, rigetta integralmente la domanda proposta in primo grado da e da in proprio, nei confronti del CP_2 Controparte_3 [...]
, di , di e di “ Controparte_1 AR _7 Controparte_8
”;
[...]
B) Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da ON
(con la conseguente irrevocabilità della sentenza di primo grado, limitatamente
[...]
al rapporto processuale tra gli attori e in proprio e la convenuta CP_2 Controparte_3
); ON
C) Condanna in solido e in proprio al pagamento delle spese del CP_2 Controparte_3
doppio grado di giudizio in favore del – spese che liquida, Controparte_1
quanto al primo grado, in euro 14.598,00 per compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro 13.078,00 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA
e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
D) Condanna in solido e in proprio al pagamento delle spese del CP_2 Controparte_3
doppio grado di giudizio in favore di – spese che liquida, quanto AR
al primo grado, in euro 14.598,00 per compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro 2.529,00 per esborsi ed euro 13.078,00 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
E) Condanna in solido e in proprio al pagamento delle spese del CP_2 Controparte_3
doppio grado di giudizio in favore di – spese che liquida, quanto al primo grado, in _7
euro 14.598,00 per compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro 2.529,00 per esborsi ed euro 13.078,00 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA,
CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
F) Condanna in solido e in proprio al pagamento delle spese del CP_2 Controparte_3
doppio grado di giudizio in favore di “ ” – spese che liquida, Controparte_8
quanto al primo grado, in euro 14.598,00 per compenso professionale e, quanto al presente
31 grado, in euro 13.078,00 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA
e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione (per entrambi i gradi) in favore dell'avv. Francesco Migliarotti;
G) Condanna “ ” al pagamento delle spese del ON
presente grado in favore di e in proprio, che liquida in euro CP_2 Controparte_3
13.078,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Palladino;
H) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante incidentale
) dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. ON
13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 6 Maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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