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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 22/12/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1379/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott.ssa Rossella ATZENI Presidente est. dott. Andrea CANCIANI Giudice dott.ssa Fabio FAVALLI Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1379 del registro generale per gli affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in decisione a seguito delle
“note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 10.12.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Bordighera, v i a V i t t o r i o E m a n u e l e , n. 131 presso lo studio dell'avv.to Monica Filip che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
E
Controparte_1 elett.te dom.to in Ventimiglia, v i a C a v o u r , n . 3 1 presso lo studio dell'avv.to Cristina Sismondini che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTI -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI i procuratori delle parti così concludevano:
per le parti congiuntamente ricorrenti: “...ricorrono all'Ill.mo intestato
Tribunale affinché voglia pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto in RA – Marocco – in data
19/02/2013 atto n. 84, trascritto nei Registri dello Stato civile del
Comune di Ventimiglia al n. 14, P 2, S.C. anno 2013 e, con annotazione dell'emanando provvedimento all'atto di matrimonio civile, oltre alle altre incombenze di legge, alle seguenti CONDIZIONI 1) I signori
e , manterranno tra loro e nei confronti Controparte_1 Parte_1 del figlio minore obbligo di mutuo rispetto;
2) Il figlio minore Per_1 di anni 11 compiuti viene affidato congiuntamente ad entrambi i
[...] genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. 3) Il figlio minore Persona_1 risiederà in via prevalente presso la madre presso la residenza di questa in Ventimiglia (Im), Via San Secondo n. 7, mentre l'altro coniuge potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario in via principale e, comunque anche in caso di disaccordo:
a) 1 fine settimana alternato, a partire dal sabato mattina fino alla domenica nel tardo pomeriggio quando il padre riporterà Persona_1 presso la residenza della madre;
b) oltre ad 1 giorno a settimana corrispondente al giorno libero dal lavoro del padre da comunicarsi di settimana in settimana, non essendo prestabilito, salvo i migliori e più ampi accordi che dovessero intervenire tra i genitori nell'esclusivo interesse del figlio minore con pernottamento presso il padre e accompagnamento a scuola e/o alle attività e terapie durante il periodo scolastico ed extrascolastico c) durante le vacanze natalizie: un periodo di otto giorni coincidente ad anni alterni con la settimana dal 23 al 30 dicembre compresi o con quella dal 31/12 al rientro scolastico del figlio;
d) vacanze pasquali: ad anni alterni sia la giornata di Pasqua che il
Lunedì dell'Angelo con l'intesa che chi terrà il minore in quei giorni non lo avrà nei giorni del Venerdì e Sabato Santi a prescindere dal calendario ordinario delle visite;
e) vacanze estive: 15 gg anche non consecutivi con il padre da determinarsi con la madre (indicativamente luglio o agosto), oltre ad altri 15 gg non consecutivi durante il periodo invernale, fermo restando che ogni anno il minore si recherà in Marocco, anche in più occasioni, per circa 1 mese, a trovare la famiglia di origine della mamma, e quindi i periodi saranno scelti anche in funzione di tali viaggi.
f) Le altre festività seguiranno il criterio dell'alternanza.
g) I tre giorni di permesso al mese dal lavoro ai sensi della Legge n.
104/92 rimangono a favore del padre, il quale potrà così accompagnare il minore alle terapie dopo la scuola. h) Sarà il genitore che ha in custodia momentanea del figlio ad accompagnarlo dall'altro, salvi comprovati impedimenti o diversi migliori accordi raggiunti tra loro. 4) La casa coniugale di proprietà esclusiva del , censita al Foglio 63, CP_1 particella 1073, piano T, ZC U, Cat. A4, vani 5, sup. cat. 87, rendita €
219,49* viene assegnata al medesimo, unitamente al mobilio ed accessori ivi presenti, dando atto che la sig.ra ha già Parte_1 provveduto da tempo ad asportare i propri effetti personali e beni, nonché del figlio minore , ivi compreso ogni altro oggetto e/o Per_1 mobilio d'intesa con il marito;
5) Dare atto che i signori Controparte_1
e concordano che l'Assegno Unico Universale Inps pari Parte_1 ad € 300,00* mensili, dapprima percepito dal padre, a far data dalla mensilità di luglio 2024, sia lasciato interamente alla madre, con il quale quest'ultima provvederà al pagamento degli esborsi mensili necessari per il figlio minore. 6) Dare atto che i coniugi concordano altresì che la sig.ra continuerà a percepire l'assegno comunale di € 600,00*circa e
l'assegno di invalidità pari ad € 531,00* circa mensili riconosciuto al minore per le sue patologie;
7) Dare atto che il sig. Controparte_1 proseguirà nel versamento della somma di € 50,00* mensile della
Polizza vita SP in essere presso le Poste Italiane, agenzia di Ventimiglia aperta in favore del minore 8) Onerare il sig. Persona_1 CP_1
del versamento in favore della sig.ra della somma mensile di
[...]
€ 300,00*, quale contributo al mantenimento del figlio minore , Per_1 entro il giorno venticinque giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat FOI;
le spese accessorie necessarie per la prole saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno e più specificatamente come segue: Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
Ticket sanitari;
Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche;
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
9) Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. I coniugi concordano che le modalità e Parte_2
i tempi della documentazione e del rimborso saranno effettuate con cadenza mensile. 10) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio
e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio
e per quello del figlio minore;
11) Assegnare in proprietà esclusiva al sig.
il motoveicolo marca Piaggio Beverly targato Controparte_1
EG92163, il veicolo marca Daimlerchrysler targato CP439WP e la macchina agricola targata AS600V, tutti già intestati in via esclusiva al medesimo. 12) Assegnare in proprietà esclusiva alla signora Parte_1
l'autovettura marca Fiat Seicento tg. DN282GD, già intestata in via esclusiva alla medesima.13) Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti avendo già regolato tra di essi ogni rapporto economico patrimoniale esistente e non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro. Con ogni ulteriore pronuncia accessoria e secondo legge. Spese di giudizio e legali compensate”.
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso...”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 15.10.2025 e Parte_1 CP_1
- premettendo di essersi uniti in matrimonio di rito civile in
[...] RA (Marocco) il 19.02.2013, matrimonio regolarmente trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Ventimiglia, e che nel corso dell'unione il 4.09.2014 è nato il figlio (11 anni,) minorenne;
che il Tribunale di Imperia, con Persona_1 sentenza n. 38/2025 del 5.02.2025, omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e che da tale data avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza;
- chiedevano congiuntamente al Tribunale di voler pronunziare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ante causam congiuntamente concordate.
Il Tribunale, preso atto del ricorso ex art. 3 e ss. L.898/70 congiuntamente presentato dalle parti e della richiesta dalle stesse avanzata di sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di “note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c., fissava per tali incombenti il termine perentorio del 10.12.2025.
Depositate dalle parti le “note scritte” entro il termine di cui sopra e preso atto di come le parti, nel ricorso introduttivo, avessero esplicitamente dichiarato di non volersi riconciliare, il Tribunale – ritenuto non necessario chiedere chiarimenti ed acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero - rimetteva la causa in decisione.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile congiuntamente avanzata dalle parti, in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra loro sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato negli atti di costituzione e resa esplicita dalla dichiarata volontà di non riconciliarsi. È, inoltre, trascorso oltre il semestre dalla comparizione delle parti di fronte al Presidente nella causa di separazione consensuale.
Ciò premesso in punto status, le parti nel ricorso congiuntamente presentato hanno dato atto di aver definitivamente risolto, ante causam, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio, accordo con il quale esse pervengono anche alla soluzione delle problematiche inerenti al mantenimento del figlio , prevedendo un Persona_2 contributo al mantenimento adeguato alle sue esigenze e proporzionato alla situazione reddituale dell'obbligato, unitamente ad un regime di visita che consente un equilibrato e costante rapporto con entrambe le figure genitoriali . Degli accordi intervenuti tra le parti si prende quindi atto ai sensi dell'art. 473 bis 51. C.p.c.;
Le spese del giudizio si compensano integralmente tra le parti, trattandosi di ricorso congiuntamente presentato ed essendo espressamente pattuita tra le parti la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
pronunzialo scioglimento del matrimonio celebrato in RA
(Marocco) il 19.02.2013, atto n. 84, tra i coniugi , Parte_1 nata a [...], il [...] e , nato Controparte_1
a Ventimiglia il 16.03.1970, matrimonio trascritto agli atti dello
Stato Civile del Comune di Ventimiglia dell'anno 2013, al n. 14, parte
II, Serie C;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti di seguito riportati:
1) I signori e , manterranno tra loro Controparte_1 Parte_1
e nei confronti del figlio minore obbligo di mutuo rispetto;
2) Il figlio minore di anni 11 compiuti viene affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. 3) Il figlio minore risiederà in via prevalente presso la Persona_1 madre presso la residenza di questa in Ventimiglia (Im), Via San
Secondo n. 7, mentre l'altro coniuge potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario in via principale e, comunque anche in caso di disaccordo:
a) 1 fine settimana alternato, a partire dal sabato mattina fino alla domenica nel tardo pomeriggio quando il padre riporterà Per_1 presso la residenza della madre;
[...]
b) oltre ad 1 giorno a settimana corrispondente al giorno libero dal lavoro del padre da comunicarsi di settimana in settimana, non essendo prestabilito, salvo i migliori e più ampi accordi che dovessero intervenire tra i genitori nell'esclusivo interesse del figlio minore con pernottamento presso il padre e accompagnamento a scuola e/o alle attività e terapie durante il periodo scolastico ed extrascolastico c) durante le vacanze natalizie: un periodo di otto giorni coincidente ad anni alterni con la settimana dal 23 al 30 dicembre compresi o con quella dal 31/12 al rientro scolastico del figlio;
d) vacanze pasquali: ad anni alterni sia la giornata di Pasqua che il
Lunedì dell'Angelo con l'intesa che chi terrà il minore in quei giorni non lo avrà nei giorni del Venerdì e Sabato Santi a prescindere dal calendario ordinario delle visite;
e) vacanze estive: 15 gg anche non consecutivi con il padre da determinarsi con la madre (indicativamente luglio o agosto), oltre ad altri 15 gg non consecutivi durante il periodo invernale, fermo restando che ogni anno il minore si recherà in Marocco, anche in più occasioni, per circa 1 mese, a trovare la famiglia di origine della mamma, e quindi i periodi saranno scelti anche in funzione di tali viaggi.
f) Le altre festività seguiranno il criterio dell'alternanza.
g) I tre giorni di permesso al mese dal lavoro ai sensi della Legge n.
104/92 rimangono a favore del padre, il quale potrà così accompagnare il minore alle terapie dopo la scuola. h) Sarà il genitore che ha in custodia momentanea del figlio ad accompagnarlo dall'altro, salvi comprovati impedimenti o diversi migliori accordi raggiunti tra loro.
4) La casa coniugale di proprietà esclusiva del , censita al CP_1
Foglio 63, particella 1073, piano T, ZC U, Cat. A4, vani 5, sup. cat. 87, rendita € 219,49* viene assegnata al medesimo, unitamente al mobilio ed accessori ivi presenti, dando atto che la sig.ra Parte_1
ha già provveduto da tempo ad asportare i propri effetti
[...] personali e beni, nonché del figlio minore , ivi compreso ogni Per_1 altro oggetto e/o mobilio d'intesa con il marito;
5) Dà atto che i signori e Controparte_1 Parte_1 concordano che l'Assegno Unico Universale Inps pari ad € 300,00* mensili, dapprima percepito dal padre, a far data dalla mensilità di luglio 2024, sia lasciato interamente alla madre, con il quale quest'ultima provvederà al pagamento degli esborsi mensili necessari per il figlio minore.
6) Dà atto che i coniugi concordano altresì che la sig.ra continuerà a percepire l'assegno comunale di € 600,00*circa e l'assegno di invalidità pari ad € 531,00* circa mensili riconosciuto al minore per le sue patologie;
7) Dà atto che il sig. proseguirà nel versamento Controparte_1 della somma di € 50,00* mensile della Polizza vita SP in essere presso le Poste Italiane, agenzia di Ventimiglia aperta in favore del minore Persona_1
8) Onera il sig. del versamento in favore della sig.ra Controparte_1 della somma mensile di € 300,00*, quale contributo al mantenimento del figlio minore , entro il giorno venticinque Per_1 giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici
Istat FOI;
le spese accessorie necessarie per la prole saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno e più specificatamente come segue:
Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) Ticket sanitari;
Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche;
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
9) Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. I coniugi Parte_2 concordano che le modalità e i tempi della documentazione e del rimborso saranno effettuate con cadenza mensile.
10) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quello del figlio minore;
11) Dà atto che è in proprietà esclusiva del sig. il Controparte_1 motoveicolo marca Piaggio Beverly targato EG92163, il veicolo marca Daimlerchrysler targato CP439WP e la macchina agricola targata AS600V, tutti già intestati in via esclusiva al medesimo.
12) Dà atto che è in proprietà esclusiva della signora Parte_1
l'autovettura marca Fiat Seicento tg. DN282GD, già intestata in via esclusiva alla medesima.
13) Dà atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti avendo già regolato tra di essi ogni rapporto economico patrimoniale esistente e non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro. Spese di giudizio e legali compensate tra le parti.
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
VENTIMIGLIA di procedere, in relazione a questa sentenza all'esecuzione degli incombenti di legge.
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Imperia, il 16.12.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott.ssa Rossella ATZENI)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott.ssa Rossella ATZENI Presidente est. dott. Andrea CANCIANI Giudice dott.ssa Fabio FAVALLI Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1379 del registro generale per gli affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in decisione a seguito delle
“note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 10.12.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Bordighera, v i a V i t t o r i o E m a n u e l e , n. 131 presso lo studio dell'avv.to Monica Filip che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
E
Controparte_1 elett.te dom.to in Ventimiglia, v i a C a v o u r , n . 3 1 presso lo studio dell'avv.to Cristina Sismondini che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTI -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI i procuratori delle parti così concludevano:
per le parti congiuntamente ricorrenti: “...ricorrono all'Ill.mo intestato
Tribunale affinché voglia pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto in RA – Marocco – in data
19/02/2013 atto n. 84, trascritto nei Registri dello Stato civile del
Comune di Ventimiglia al n. 14, P 2, S.C. anno 2013 e, con annotazione dell'emanando provvedimento all'atto di matrimonio civile, oltre alle altre incombenze di legge, alle seguenti CONDIZIONI 1) I signori
e , manterranno tra loro e nei confronti Controparte_1 Parte_1 del figlio minore obbligo di mutuo rispetto;
2) Il figlio minore Per_1 di anni 11 compiuti viene affidato congiuntamente ad entrambi i
[...] genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. 3) Il figlio minore Persona_1 risiederà in via prevalente presso la madre presso la residenza di questa in Ventimiglia (Im), Via San Secondo n. 7, mentre l'altro coniuge potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario in via principale e, comunque anche in caso di disaccordo:
a) 1 fine settimana alternato, a partire dal sabato mattina fino alla domenica nel tardo pomeriggio quando il padre riporterà Persona_1 presso la residenza della madre;
b) oltre ad 1 giorno a settimana corrispondente al giorno libero dal lavoro del padre da comunicarsi di settimana in settimana, non essendo prestabilito, salvo i migliori e più ampi accordi che dovessero intervenire tra i genitori nell'esclusivo interesse del figlio minore con pernottamento presso il padre e accompagnamento a scuola e/o alle attività e terapie durante il periodo scolastico ed extrascolastico c) durante le vacanze natalizie: un periodo di otto giorni coincidente ad anni alterni con la settimana dal 23 al 30 dicembre compresi o con quella dal 31/12 al rientro scolastico del figlio;
d) vacanze pasquali: ad anni alterni sia la giornata di Pasqua che il
Lunedì dell'Angelo con l'intesa che chi terrà il minore in quei giorni non lo avrà nei giorni del Venerdì e Sabato Santi a prescindere dal calendario ordinario delle visite;
e) vacanze estive: 15 gg anche non consecutivi con il padre da determinarsi con la madre (indicativamente luglio o agosto), oltre ad altri 15 gg non consecutivi durante il periodo invernale, fermo restando che ogni anno il minore si recherà in Marocco, anche in più occasioni, per circa 1 mese, a trovare la famiglia di origine della mamma, e quindi i periodi saranno scelti anche in funzione di tali viaggi.
f) Le altre festività seguiranno il criterio dell'alternanza.
g) I tre giorni di permesso al mese dal lavoro ai sensi della Legge n.
104/92 rimangono a favore del padre, il quale potrà così accompagnare il minore alle terapie dopo la scuola. h) Sarà il genitore che ha in custodia momentanea del figlio ad accompagnarlo dall'altro, salvi comprovati impedimenti o diversi migliori accordi raggiunti tra loro. 4) La casa coniugale di proprietà esclusiva del , censita al Foglio 63, CP_1 particella 1073, piano T, ZC U, Cat. A4, vani 5, sup. cat. 87, rendita €
219,49* viene assegnata al medesimo, unitamente al mobilio ed accessori ivi presenti, dando atto che la sig.ra ha già Parte_1 provveduto da tempo ad asportare i propri effetti personali e beni, nonché del figlio minore , ivi compreso ogni altro oggetto e/o Per_1 mobilio d'intesa con il marito;
5) Dare atto che i signori Controparte_1
e concordano che l'Assegno Unico Universale Inps pari Parte_1 ad € 300,00* mensili, dapprima percepito dal padre, a far data dalla mensilità di luglio 2024, sia lasciato interamente alla madre, con il quale quest'ultima provvederà al pagamento degli esborsi mensili necessari per il figlio minore. 6) Dare atto che i coniugi concordano altresì che la sig.ra continuerà a percepire l'assegno comunale di € 600,00*circa e
l'assegno di invalidità pari ad € 531,00* circa mensili riconosciuto al minore per le sue patologie;
7) Dare atto che il sig. Controparte_1 proseguirà nel versamento della somma di € 50,00* mensile della
Polizza vita SP in essere presso le Poste Italiane, agenzia di Ventimiglia aperta in favore del minore 8) Onerare il sig. Persona_1 CP_1
del versamento in favore della sig.ra della somma mensile di
[...]
€ 300,00*, quale contributo al mantenimento del figlio minore , Per_1 entro il giorno venticinque giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat FOI;
le spese accessorie necessarie per la prole saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno e più specificatamente come segue: Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
Ticket sanitari;
Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche;
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
9) Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. I coniugi concordano che le modalità e Parte_2
i tempi della documentazione e del rimborso saranno effettuate con cadenza mensile. 10) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio
e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio
e per quello del figlio minore;
11) Assegnare in proprietà esclusiva al sig.
il motoveicolo marca Piaggio Beverly targato Controparte_1
EG92163, il veicolo marca Daimlerchrysler targato CP439WP e la macchina agricola targata AS600V, tutti già intestati in via esclusiva al medesimo. 12) Assegnare in proprietà esclusiva alla signora Parte_1
l'autovettura marca Fiat Seicento tg. DN282GD, già intestata in via esclusiva alla medesima.13) Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti avendo già regolato tra di essi ogni rapporto economico patrimoniale esistente e non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro. Con ogni ulteriore pronuncia accessoria e secondo legge. Spese di giudizio e legali compensate”.
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso...”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 15.10.2025 e Parte_1 CP_1
- premettendo di essersi uniti in matrimonio di rito civile in
[...] RA (Marocco) il 19.02.2013, matrimonio regolarmente trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Ventimiglia, e che nel corso dell'unione il 4.09.2014 è nato il figlio (11 anni,) minorenne;
che il Tribunale di Imperia, con Persona_1 sentenza n. 38/2025 del 5.02.2025, omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e che da tale data avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza;
- chiedevano congiuntamente al Tribunale di voler pronunziare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ante causam congiuntamente concordate.
Il Tribunale, preso atto del ricorso ex art. 3 e ss. L.898/70 congiuntamente presentato dalle parti e della richiesta dalle stesse avanzata di sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di “note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c., fissava per tali incombenti il termine perentorio del 10.12.2025.
Depositate dalle parti le “note scritte” entro il termine di cui sopra e preso atto di come le parti, nel ricorso introduttivo, avessero esplicitamente dichiarato di non volersi riconciliare, il Tribunale – ritenuto non necessario chiedere chiarimenti ed acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero - rimetteva la causa in decisione.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile congiuntamente avanzata dalle parti, in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra loro sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato negli atti di costituzione e resa esplicita dalla dichiarata volontà di non riconciliarsi. È, inoltre, trascorso oltre il semestre dalla comparizione delle parti di fronte al Presidente nella causa di separazione consensuale.
Ciò premesso in punto status, le parti nel ricorso congiuntamente presentato hanno dato atto di aver definitivamente risolto, ante causam, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio, accordo con il quale esse pervengono anche alla soluzione delle problematiche inerenti al mantenimento del figlio , prevedendo un Persona_2 contributo al mantenimento adeguato alle sue esigenze e proporzionato alla situazione reddituale dell'obbligato, unitamente ad un regime di visita che consente un equilibrato e costante rapporto con entrambe le figure genitoriali . Degli accordi intervenuti tra le parti si prende quindi atto ai sensi dell'art. 473 bis 51. C.p.c.;
Le spese del giudizio si compensano integralmente tra le parti, trattandosi di ricorso congiuntamente presentato ed essendo espressamente pattuita tra le parti la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
pronunzialo scioglimento del matrimonio celebrato in RA
(Marocco) il 19.02.2013, atto n. 84, tra i coniugi , Parte_1 nata a [...], il [...] e , nato Controparte_1
a Ventimiglia il 16.03.1970, matrimonio trascritto agli atti dello
Stato Civile del Comune di Ventimiglia dell'anno 2013, al n. 14, parte
II, Serie C;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti di seguito riportati:
1) I signori e , manterranno tra loro Controparte_1 Parte_1
e nei confronti del figlio minore obbligo di mutuo rispetto;
2) Il figlio minore di anni 11 compiuti viene affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. 3) Il figlio minore risiederà in via prevalente presso la Persona_1 madre presso la residenza di questa in Ventimiglia (Im), Via San
Secondo n. 7, mentre l'altro coniuge potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario in via principale e, comunque anche in caso di disaccordo:
a) 1 fine settimana alternato, a partire dal sabato mattina fino alla domenica nel tardo pomeriggio quando il padre riporterà Per_1 presso la residenza della madre;
[...]
b) oltre ad 1 giorno a settimana corrispondente al giorno libero dal lavoro del padre da comunicarsi di settimana in settimana, non essendo prestabilito, salvo i migliori e più ampi accordi che dovessero intervenire tra i genitori nell'esclusivo interesse del figlio minore con pernottamento presso il padre e accompagnamento a scuola e/o alle attività e terapie durante il periodo scolastico ed extrascolastico c) durante le vacanze natalizie: un periodo di otto giorni coincidente ad anni alterni con la settimana dal 23 al 30 dicembre compresi o con quella dal 31/12 al rientro scolastico del figlio;
d) vacanze pasquali: ad anni alterni sia la giornata di Pasqua che il
Lunedì dell'Angelo con l'intesa che chi terrà il minore in quei giorni non lo avrà nei giorni del Venerdì e Sabato Santi a prescindere dal calendario ordinario delle visite;
e) vacanze estive: 15 gg anche non consecutivi con il padre da determinarsi con la madre (indicativamente luglio o agosto), oltre ad altri 15 gg non consecutivi durante il periodo invernale, fermo restando che ogni anno il minore si recherà in Marocco, anche in più occasioni, per circa 1 mese, a trovare la famiglia di origine della mamma, e quindi i periodi saranno scelti anche in funzione di tali viaggi.
f) Le altre festività seguiranno il criterio dell'alternanza.
g) I tre giorni di permesso al mese dal lavoro ai sensi della Legge n.
104/92 rimangono a favore del padre, il quale potrà così accompagnare il minore alle terapie dopo la scuola. h) Sarà il genitore che ha in custodia momentanea del figlio ad accompagnarlo dall'altro, salvi comprovati impedimenti o diversi migliori accordi raggiunti tra loro.
4) La casa coniugale di proprietà esclusiva del , censita al CP_1
Foglio 63, particella 1073, piano T, ZC U, Cat. A4, vani 5, sup. cat. 87, rendita € 219,49* viene assegnata al medesimo, unitamente al mobilio ed accessori ivi presenti, dando atto che la sig.ra Parte_1
ha già provveduto da tempo ad asportare i propri effetti
[...] personali e beni, nonché del figlio minore , ivi compreso ogni Per_1 altro oggetto e/o mobilio d'intesa con il marito;
5) Dà atto che i signori e Controparte_1 Parte_1 concordano che l'Assegno Unico Universale Inps pari ad € 300,00* mensili, dapprima percepito dal padre, a far data dalla mensilità di luglio 2024, sia lasciato interamente alla madre, con il quale quest'ultima provvederà al pagamento degli esborsi mensili necessari per il figlio minore.
6) Dà atto che i coniugi concordano altresì che la sig.ra continuerà a percepire l'assegno comunale di € 600,00*circa e l'assegno di invalidità pari ad € 531,00* circa mensili riconosciuto al minore per le sue patologie;
7) Dà atto che il sig. proseguirà nel versamento Controparte_1 della somma di € 50,00* mensile della Polizza vita SP in essere presso le Poste Italiane, agenzia di Ventimiglia aperta in favore del minore Persona_1
8) Onera il sig. del versamento in favore della sig.ra Controparte_1 della somma mensile di € 300,00*, quale contributo al mantenimento del figlio minore , entro il giorno venticinque Per_1 giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici
Istat FOI;
le spese accessorie necessarie per la prole saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno e più specificatamente come segue:
Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) Ticket sanitari;
Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche;
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
9) Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. I coniugi Parte_2 concordano che le modalità e i tempi della documentazione e del rimborso saranno effettuate con cadenza mensile.
10) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quello del figlio minore;
11) Dà atto che è in proprietà esclusiva del sig. il Controparte_1 motoveicolo marca Piaggio Beverly targato EG92163, il veicolo marca Daimlerchrysler targato CP439WP e la macchina agricola targata AS600V, tutti già intestati in via esclusiva al medesimo.
12) Dà atto che è in proprietà esclusiva della signora Parte_1
l'autovettura marca Fiat Seicento tg. DN282GD, già intestata in via esclusiva alla medesima.
13) Dà atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti avendo già regolato tra di essi ogni rapporto economico patrimoniale esistente e non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro. Spese di giudizio e legali compensate tra le parti.
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
VENTIMIGLIA di procedere, in relazione a questa sentenza all'esecuzione degli incombenti di legge.
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Imperia, il 16.12.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott.ssa Rossella ATZENI)