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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 6202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6202 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Paolo Celentano - Presidente -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore - sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza collegiale dell'11 novembre 2025, ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3514/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. n. 14/2019 e succ. mod. ed integraz. (cd. codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, detto d'ora in poi, anche per comodità, c.c.i.i.)., con ricorso depositato telematicamente il 29 luglio 2025
DA la (c.f.: ), con sede in Milano, alla via Montenapoleone, 8, Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t. , nato a [...] C.V. il 26 marzo Parte_2
1960, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Tufariello (c.f.: ) C.F._1
ed (c.f.: - RECLAMANTE/RECLAMATA INCIDENTALE - Parte_3 C.F._2
CONTRO la (c.f.: , con sede in Giugliano in Campania (Na) alla via CP_1 P.IVA_2
San Nullo snc, in persona del legale rappresentante p.t. , nata a Controparte_2
Napoli il 2 maggio 1983, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Nardo (c.f.:
) - RECLAMATA/RECLAMANTE INCIDENTALE - C.F._3
AVVERSO il decreto emesso dal Tribunale di Napoli in data 9 luglio 2025, comunicato il 21 luglio R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
2025, nel procedimento ivi pendente col n. 275-1/2025 reg. gen., conclusosi con il rigetto del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della CP_1
proposto il 22 aprile 2025, a seguito della dichiarazione d'incompetenza del Tribunale di
Napoli Nord del 16 aprile 2025, dalla cui è stato riunito il ricorso Controparte_3
proposto dalla Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Napoli, con il decreto oggetto del reclamo in esame, ha respinto il ricorso della cui era stato riunito quello proposto dall'attuale Controparte_3
reclamante, per l'apertura della liquidazione giudiziale della CP_1
sostanzialmente ritenendo che non era stato accertato uno stato d'insolvenza di tale ultima società, in quanto i due crediti vantati dalla e dalla Controparte_3 [...]
rispettivamente di 44.000,00 € e di oltre 328.000,00 € - fondati su fatture Parte_1
emesse per l'esecuzione di un servizio di vigilanza della prima e di lavori espletati in esecuzione di un contratto d'appalto della seconda - erano stati contestati dalla debitrice.
Il Tribunale ha altresì compensato le spese di lite tra le due creditrici e la debitrice, avendo “ritenuto che la vicenda nel suo complesso e le tematiche ad essa sottese giustifichino la compensazione fra le parti delle spese di questo giudizio”.
2. Col reclamo in esame, la sola ha contestato il decreto di rigetto Parte_1
sostenendo:
a) che la non aveva assolto all'onere della prova, su di essa CP_1
incombente - secondo quanto prescritto dal c.c.i.i.- dell'insussistenza del suo stato d'insolvenza, laddove, a dire della reclamante, era evidente che l'omesso pagamento dei suoi debiti evidenziava un quadro di squilibrio patrimoniale-economico-finanziario, che suggeriva un'evoluzione verso l'insolvenza, in presenza di elementi attivi del patrimonio insufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori;
b) che, anche l'analisi dell'indice di liquidità della inteso come CP_1
rapporto tra attività correnti (liquidità, crediti, magazzino) e passività correnti (debiti a breve termine), non era favorevole alla debitrice, la quale non avrebbe potuto fare n. 3514/2025 r.g.a.c.c. . Pag. 2 di 13 Parte_1 CP_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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(già Prima Sezione Civile Bis)
affidamento su di un evento straordinario ed ancora incerto, come il rappresentato finanziamento bancario milionario di cui era in attesa, per poter soddisfare i propri creditori;
c) che, in ogni caso, il Tribunale prima aveva ritenuto che non vi era insolvenza perché i crediti dei ricorrenti erano oggetto di contestazione da parte della debitrice, e poi aveva fatto riferimento, in modo contraddittorio, a preannunciati prossimi flussi di cassa della - che svolgeva attività stagionale di gestione di un parco CP_1
acquatico sito in Giugliano - per soddisfare i creditori, con ciò affermando in sostanza che l'inadempimento del debitore era necessitato ed impediva, “allo stato, il riscontro di una situazione di illiquidità e crisi qualificabile come insolvenza”. Al contrario, il
Tribunale non aveva valutato, a dire della reclamante, la condotta della debitrice, che aveva contestato i crediti della e della in modo Controparte_3 Parte_1
strumentale, e cioè subito dopo le intimazioni di pagamento rivoltegli dai creditori, al solo fine di dilazionare i pagamenti, come era accaduto anche in occasione della richiesta di pagamento della di fine dicembre 2024, cui erano seguiti solo Parte_1
pagamenti parziali della debitrice, che aveva poi, il 28 febbraio 2025 - cioè a distanza di oltre sei mesi dalla conclusione dei lavori appaltati alla , risalenti a fine maggio Parte_1
2024, e dopo che le piscine oggetto dei lavori erano state utilizzate dal debitore per la stagione da giugno a settembre 2024 – iniziato un giudizio innanzi al Tribunale di Napoli
Nord, avente ad oggetto il risarcimento dei danni per vizi delle cose appaltate, cui era seguito, di lì a poco, il deposito del 3 marzo 2025 del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord.
Tale condotta - unitamente al fatto che il finanziamento bancario atteso dalla debitrice era solo futuro e molto incerto, che la società debitrice aveva un attivo disponibile sui conti bancari non superiore a 90.000,00 €, inidoneo a soddisfare i creditori ed a far fronte alle spese correnti di gestione, che la società debitrice non aveva neppure risposto all'invito del Presidente del Collegio fallimentare di formalizzare ai creditori una proposta transattiva - deponeva per l'accoglimento del reclamo e la dichiarazione dello stato d'insolvenza della con la conseguente apertura CP_1
della liquidazione giudiziale di tale società e con vittoria delle spese di lite.
3. Si è costituita nel giudizio di reclamo, con memoria del 6 agosto 2025, la
, sostenendo l'infondatezza dell'impugnazione e ribadendo: CP_4
n. 3514/2025 r.g.a.c.c. . Pag. 3 di 13 Parte_1 CP_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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- che il credito della era stato soddisfatto mediante Controparte_3
pagamento di un importo di appena 6.000,00 €, inferiore a quello di 44.000,00 € preteso dalla società di vigilanza, mentre il credito della di circa Parte_1
328.784,00 €, fondato solo su fatture, era stato contestato in sede giudiziale - come si evinceva dal giudizio da essa iniziato in data 8 febbraio 2025 dinnanzi al Tribunale di
Napoli Nord, avente ad oggetto il risarcimento dei danni per vizi della cosa e restituzioni
- in quanto relativo per buona parte ad opere, a dire della , non eseguite dalla CP_1
presunta creditrice, in esecuzione del contratto d'appalto stipulato a fine gennaio 2024 per l'importo di circa 728.000,00 €, avente ad oggetto il rifacimento delle piscine del parco acquatico AC (in precedenza denominato ), da Parte_4
quest'ultima preso in gestione dalla proprietaria (che, a sua volta, Parte_5
l'aveva acquistato in asta fallimentare), per il quale contratto la reclamante aveva già ottenuto circa 144.000,00 €, tra bonifici ed assegni ad essa girati, mentre il residuo non era dovuto;
- che la situazione patrimoniale della società debitrice, desunta dal rendiconto del 30 giugno 2025, presentava un cash flow (cioè, la capacità di produrre reddito) positivo di circa 277.000,00 €, un equilibrio finanziario nel breve e nel medio periodo, con possibilità di produrre reddito a breve termine, nonostante la società si occupasse di attività stagionale, potendo essa recuperare attivo sia dalla gestione residua del parco acquatico, sia dall'incasso dei molteplici canoni per l'affitto di vari rami d'azienda all'interno del parco (ad es. per ristorazione, vendita di gelati etc.), e non risultando altre posizioni debitorie scadute, oltre quelle delle due creditrici ricorrenti;
Ha poi proposto reclamo incidentale, con cui:
- ha contestato la decisione del Tribunale di compensare tra le parti le spese del giudizio sulla base di una motivazione che, a suo dire, era solo apparente e si poneva in contrasto con quanto stabilito - a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale del
2018 - dall'art. 92 c.p.c., chiedendo la riforma del provvedimento del Tribunale, con condanna di entrambe le ricorrenti alla refusione in favore del convenuto delle spese e competenze di lite, secondo i parametri di cui al DM 55/14, con l'incremento del 20% per la difesa contro più parti ai sensi dell'art. 4 del citato decreto (stante la pluralità di ricorrenti);
n. 3514/2025 r.g.a.c.c. . Pag. 4 di 13 Parte_1 CP_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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- ha chiesto il risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96
c.p.c., e la sanzione disciplinata del 4° comma di tale articolo, avendo la reclamante fatto ricorso al procedimento di liquidazione giudiziale in mala fede, ben sapendo di non vantare nessun altro credito verso la avendo emesso fatture per CP_1
prestazioni mai eseguite, ed in totale consapevolezza dell'infondatezza delle proprie ragioni, così cagionando alla reclamata un danno all'immagine, un danno economico per sostenimento di spese legali e consulenziali per la difesa, un danno operativo da distrazione di risorse umane e finanziarie dalla gestione ordinaria dell'impresa, un danno da stress finanziario per la difficoltà nei rapporti con fornitori e clienti a causa della procedura pendente;
- ha, infine, chiesto la condanna in solido del legale rappresentante della
[...]
unitamente alla società, al pagamento delle spese di lite sulla base dell'art. Parte_1
del 51, comma 15, del c.c.i.i., che prevede espressamente che "in caso di società o enti, il giudice accerta, con la sentenza che decide l'impugnazione, se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo", sostenendo che la mala fede del legale rappresentante si evinceva dall'emissione, in piena consapevolezza, di fatture per lavori non eseguiti nonché dal rilascio di procura per proporre istanza di liquidazione giudiziale basata su crediti inesistenti.
Ha concluso, chiedendo a questa Corte di rigettare il reclamo proposto dalla società ricorrente, confermando il decreto del Tribunale di Napoli nella parte in cui aveva rigettato l'istanza di liquidazione giudiziale, e di accogliere il reclamo incidentale, con la riforma del decreto impugnato nella parte relativa alle spese processuali e con la condanna delle società ricorrenti al pagamento delle spese e competenze di lite, di primo e secondo grado, oltre accessori di legge, con espressa richiesta di distrazione in favore del proprio difensore, dichiaratosi antistatario, e con condanna della società reclamante al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in favore di , da liquidarsi in via equitativa in euro 50.000,00 o in quella diversa CP_1
misura di giustizia, con ulteriore condanna, in solido con la società del Parte_1
suo legale rappresentante al pagamento delle spese processuali e del risarcimento danni per mala fede ai sensi dell'art. 51, comma 15, del CCII. Infine, con ulteriore n. 3514/2025 r.g.a.c.c. . Pag. 5 di 13 Parte_1 CP_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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condanna delle società appellanti al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Ammende. CP_5
3. All'udienza dell'11 novembre 2025 la Corte si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il reclamo principale va accolto per i seguenti motivi.
II. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso della e della Parte_1 Controparte_3
perché i loro crediti erano contestati dalla debitrice e perché - a suo dire - non vi era insolvenza della debitrice.
II.1. Quanto al primo aspetto, va evidenziato che la contestazione del credito vantato dalla da parte del debitore, perché fondato su mere fatture emesse Parte_1
dalla prima, non è di ostacolo all'affermazione della legittimazione del creditore a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale della , pur essendo chiaro che CP_1
l'assenza di un titolo esecutivo comporta che la sussistenza della citata legittimazione e la stessa esistenza del credito possono essere oggetto di un esame in tale sede solo in via incidentale.
A tal riguardo, secondo la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. da ultimo, Cass. 4406/2025 e Cass. 26518/2025, non massimata) “L'espressione contenuta nell'art. 37, comma 2, CCII (così come nell'art. 6 l.fall.) per cui il ricorso per
l'apertura della liquidazione giudiziale (e prima per la dichiarazione di fallimento) può essere presentato (anche) da «uno o più creditori», è stata sempre interpretata da questa Corte nel senso che la relativa legittimazione attiva non richiede un accertamento pieno e definitivo del credito, né l'esecutività del titolo, essendo sufficiente un suo vaglio incidentale in sede prefallimentare/preliquidatoria, finalizzato solo a verificare, tenuto conto del carattere sommario del rito (Cass. 23494/2020,
16853/2022), l'astratta legittimazione del creditore istante (Cass. Sez. U, 1521/2013; cfr.
Cass. 11421/2014, 30827/2018, 17105/2019, 25317/2020), attraverso un'autonoma delibazione delle allegazioni e produzioni di entrambe le parti (Cass. 16853/2022), la quale può essere meno rigorosa al ricorrere di determinate condizioni, come quando il credito sia stato già accertato in altra sede giudiziaria, nel qual caso rilevano solo
“significative anomalie” della pronuncia (Cass. 5001/2016, 27689/2018, 17181/2022,
n. 3514/2025 r.g.a.c.c. . Pag. 6 di 13 Parte_1 CP_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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19351/2023), tali da giustificare il dubbio sulla correttezza della conclusione ivi raggiunta, che obbligano il giudice a dare specificamente conto delle ragioni che lo inducano a discostarsi dalla precedente decisione (Cass. 5001/2016, 27689/2018,
23983/2022)….in mancanza di un titolo giudiziale che, in via definitiva, ne abbia accertato l'esistenza e la misura, la contestazione del preteso debitore, destinatario della domanda di fallimento o liquidazione giudiziale, circa l'”an” o il “quantum” del credito ad essa sottostante attiva il potere-dovere del giudice di accertarne, sia pure in via incidentale (Cass. 11607/2024, 30827/2018, 6306/2014, 11421/2014, 16751/2013,)
e sommaria (Cass. 11607/2024, 8238/2012), l'effettiva esistenza (Cass 607/2024,
Cass.23760/2023, Cass. 16853/2022, Cass. 23494/2020), tenendo conto delle allegazioni e produzioni di entrambe le parti” (sottolineatura dello scrivente estensore).
Nella specie, ad un esame incidentale e sommario, può affermarsi la sussistenza del credito della , tanto evincendosi dalla sussistenza: Parte_1
i) di un contratto d'appalto stipulato tra le parti a fine gennaio 2024 per circa
728.000,00 €, solo in parte adempiuto alla consegna dei lavori avvenuta a fine maggio
2024;
ii) di fatture emesse dalla per circa 328.000,00 €, di cui erano stati Parte_1
versati da parte del debitore soli 99.694,00 € (ivi incluso l'incasso degli assegni girati dalla a favore della ); CP_1 Parte_1
iii) di una corrispondenza intercorsa tra le parti tra fine dicembre 2024 e febbraio
2025; iv) dell'inizio di un giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord da parte della
, iniziato solo a febbraio 2025, subito dopo la diffida ad adempiere da parte del CP_4
creditore, sebbene prima dell'iniziativa dei due creditori per l'apertura della liquidazione giudiziale, ed avente ad oggetto la risoluzione del contratto stipulato con la
, determinato dall'adempimento solo parziale (su di un contratto di 728.0000 € Parte_1
erano stati eseguiti lavori per poco più di 400.000,00 €) da parte di quest'ultima, nonché dalla presenza di vizi della cosa appaltata.
Difatti, “in caso di accuse reciproche di inadempimento, la domanda di risoluzione per colpa e l'eccezione di inadempimento debbono essere valutate ponendo a confronto le condotte delle parti per la loro incidenza sulla realizzazione del
n. 3514/2025 r.g.a.c.c. . Pag. 7 di 13 Parte_1 CP_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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programma dei contraenti e sull'assetto dei loro interessi come risultante dal contratto
(Cass. 4134 del 2025; Cass. n. 36295 del 2023; Cass. n. n. 22626 del 2016; Cass. n.
22626 del 2013; Cass. n. 15796 del 2009; Cass. n. 11430 del 2006; Cass. n. 8880 del
2000). La valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti non può in tali ipotesi muovere da un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa dell'insuccesso del programma contrattuale alla parte che si sia resa responsabile per prima di un inadempimento, ma deve necessariamente essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, comparando le condotte per la loro gravità cioè per la loro incidenza sul sinallagma contrattuale” (cfr. da ult. Cass. 14030/2025) (sottolineatura dello scrivente estensore).
A tal riguardo, è risultato che l'esecuzione della prestazione, sia pure parziale, da parte della aveva consentito alla di poter aprire il parco acquatico Parte_1 CP_1
“Acqua Flash”, sito in Giugliano, nella stagione da fine giugno 2024 a fine agosto 2024, sicché non può ritenersi che il citato solo parziale adempimento del creditore abbia inciso sul programma contrattuale dell'appalto, né che tale esecuzione parziale abbia determinato gravi danni alla società appaltante, che, peraltro, si è lamentata della presenza di vizi della cosa appaltata solo a distanza di nove mesi dalla consegna
(parziale) dei lavori, sicché deve ritenersi che è più grave l'inadempimento contrattuale della , che, del tutto pretestuosamente, non ha corrisposto alla quanto CP_1 Parte_1
dovutole per la parziale esecuzione dei lavori.
Depone in tal senso anche il fatto che l'esecuzione dei detti lavori ha consentito alla di poter aprire il parco anche per l'estate del 2025, tanto evincendosi dal CP_1
fatto che, nella sua costituzione dinnanzi aa questa Corte, tale società ha accennato, al fine di escludere il suo stato d'insolvenza, agli elevati introiti attesi per la stagione 2025.
Inoltre, dall'esame della ctp prodotta in giudizio dalla è risultata una differenza CP_1
tra il preteso ed il dovuto di soli 44.000,00 € .
In conclusione, può affermarsi che la sussistenza della contestazione del credito della da parte della debitrice, non esclude l'esistenza del credito della Parte_1
prima, allo stato non adempiuto, né la conseguente sua legittimazione a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della seconda.
II.2. Va, poi, affermato lo stato d'insolvenza della per i seguenti CP_1
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motivi.
Il Tribunale aveva ritenuto di dovere escludere lo stato d'insolvenza del debitore tenuto conto: a) dell'esistenza di attivo disponibile, desumibile dalla situazione economica e patrimoniale della debitrice, aggiornata al 30 giugno 2025; b) del fatto che l'attività stagionale svolta dalla , concentrata nei mesi estivi, lasciava desumere CP_1
che, allo stato (cioè al momento della decisione di inizio luglio 2025), tenuto conto dei preannunciati ed attesi flussi di redditività dei mesi estivi, non poteva affermarsi l'esistenza di “una situazione di illiquidità e crisi qualificabile come insolvenza”.
Secondo questa Corte, il giudizio del Tribunale circa l'insussistenza dello stato d'insolvenza della non è corretto e va modificato. CP_1
A tal riguardo, l'insolvenza è definita dall'art. 2 co. 1 lett. b) c.c.i.i. (vecchio art. 5 del r.d. 267/1942) come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. L'art. 121 del c.c.i.i. stabilisce poi che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1 lett. d) (cioè, i requisiti cd. soggettivi), e che siano in stato d'insolvenza”.
La norma sembra porre l'onere di dare prova dell'esistenza del presupposto oggettivo dell'insolvenza del debitore in capo al creditore ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale. In ogni caso, nell'accertamento dell'esistenza dello stato d'insolvenza il giudice può utilizzare tutti gli elementi indiziari, comunque acquisiti, emersi nel corso dell'istruttoria prefallimentare, e valutarli nel loro insieme.
In relazione alla definizione dell'insolvenza, anche nel vigore del c.c.i.i. può affermarsi che “La legge non prevede un requisito di manifestazione all'esterno dello stato di insolvenza, ma degli indizi che ne costituiscano gli elementi sintomatici e siano apprezzabili dal giudice al fine della dimostrazione della sua sussistenza. Più precisamente il significato oggettivo dell'insolvenza deriva da una valutazione circa le condizioni necessarie, secondo un criterio di normalità, all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra
n. 3514/2025 r.g.a.c.c. . Pag. 9 di 13 Parte_1 CP_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 7252/2014, Cass.
3371/1977). L'accertamento di una simile condizione presuppone l'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 19027/2013)” (così,
Cass.11267/2020) (sottolineatura dello scrivente relatore).
Nella specie, gli indizi sono rappresentati:
1) dall'esistenza di un credito della di circa 317.499,40 € (dall'importo Parte_1 originario di 416.864,00 € si sono detratti i pagamenti che il creditore ha dichiarato di avere ricevuto, cioè 88.300,00 €, e due pagamenti, ciascuno di 4.697,00 €, ricevuti tramite riscossione di cambiali emesse dalla a favore di New Edenlandia CP_6
S.R.L., da questa girate alla che poi le ha date in pagamento al creditore CP_1 reclamante), come in precedenza accertato;
2) dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2025, raffrontata con quella risultante dal bilancio al 31 dicembre 2024.
Nello specifico, l'esistenza di un credito di rilevante importo – contestato dal debitore, come detto, in modo del tutto pretestuoso - è già, di per sé, un forte indice dell'esistenza dello stato d'insolvenza della , specie se raffrontato al fatto che a CP_4 tale credito va aggiunto quello della (creditore non reclamante) di Controparte_3
44.000,00 € circa, parimenti contestato dal debitore con le medesime modalità e nei medesimi tempi, che risulta essere stato soddisfatto (non è dato sapere se in modo definitivo) per poco più di 6.000,00 € (cfr. Cass.9297/2019).
Quanto poi alla situazione patrimoniale e finanziaria del debitore, dall'esame dei suoi bilanci depositati, in particolare dall'unico bilancio veramente rilevante del 31 dicembre 2024, e dalla sua visura camerale aggiornata, è emerso quanto segue.
La è una società costituita nel 2021, con socio unico la con CP_1 CP_7 un capitale sociale di appena 10.000,00 €, con sede legale in Napoli, poi traferita a gennaio 2025 in Giugliano in Campania;
essa fa notoriamente capo a , Controparte_8 dalle iniziali del cui cognome, con molta probabilità, prende il nome la società, il cui oggetto sociale inizialmente era la locazione immobiliare di beni propri o in leasing, ma nel 2023, essa decide di prendere in gestione il Parco giochi acquatico, denominato
“Acquaflash” di Giugliano in Campania, in precedenza denominato “ ”, Parte_4
n. 3514/2025 r.g.a.c.c. . Pag. 10 di Parte_1 CP_1
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acquistato dalla ad un'asta fallimentare (il contratto d'affitto d'azienda Parte_5 tra la e la risale inspiegabilmente al 14 novembre 2024, Parte_5 CP_1 successivo, cioè, all'inizio della gestione da parte della società affittuaria).
Ricevuta l'autorizzazione, tale , dopo un parziale restyling effettuato anche CP_9 grazie ai lavori svolti dal creditore reclamante, comincia ad operare nella stagione estiva del 2024, a partire da fine giugno, arrivando a dichiarare nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 un utile di esercizio di 220.470,00 €, nonché di 175.674,00 € nella situazione patrimoniale al 31 giugno 2025 (dando per scontata la veridicità di tali ultimi dati).
In ogni caso, tutti i dati esaminati restituiscono l'immagine di una società che non gode di credito bancario (non risultano, infatti, riportati debiti verso banche), che non presenta disponibilità liquide idonee a coprire i propri debiti (al 31 dicembre 2024 esse erano di appena 17.216,00 €, poi aumentate a 68.516,00 € al 30 giugno 2025, importo comunque inidoneo a soddisfare nell'immediato il credito della reclamante), che ha un attivo composto prevalentemente da crediti verso clienti e da crediti tributari, esigibili entro l'esercizio successivo, che dal 2024 al 2025 risultano essere rimasti sostanzialmente stazionari (al 31 dicembre 2024 i primi erano di 485.365,00 €, poi ridotti a 418.542,00 € al 30 giugno 2025; i secondi sono passati da 307.956,00 € a
294.940,00 €), mentre i crediti verso altri sono aumentati da 180.000,00 € a 270.012,00
€.
Tali ultimi crediti, con molta probabilità, ricomprendono i crediti vantati dalla verso le (circa) 10 società, a cui la prima ha concesso in affitto, in data 21 giugno CP_4
2024, alcuni rami d'azienda dell'intero parco giochi (gestiti, ad esempio, per la ristorazione e/o per la vendita di gelati e dolciumi, per l'intrattenimento etc…), molte delle quali si sono rivelate cattivi pagatori, come dimostrano alcune delle cambiali rimaste insolute, rilasciate dalla Mamas S.R.L. alla New Edenlandia, da questa girate alla che le ha poi date in pagamento all'attuale reclamante. CP_1
Orbene, tali dati provano che la società, che svolge attività stagionale, ed il cui unico introito è rappresentato dai biglietti d'ingresso al parco, non è in grado di adempiere nell'immediato – contrariamente a quanto riferito dal Tribunale - ai propri debiti, segno di un'impotenza funzionale, non transitoria, a ripianare le proprie obbligazioni.
n. 3514/2025 r.g.a.c.c. . Pag. 11 di Parte_1 CP_1
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(già Prima Sezione Civile Bis)
Sul punto, non può ritenersi corretto il ragionamento del primo Giudice, che esclude “la situazione di illiquidità e crisi, qualificabile come insolvenza” sulla base di una mera situazione futura, ovvero facendo affidamento sui preannunciati, futuri flussi di redditività.
Innanzitutto, perché un flusso futuro (e per ciò solo incerto) di soldi non è idoneo a ripianare l'assenza attuale di liquidità (si ricordi che la società non gode di credito bancario, né risulta che il promesso finanziamento bancario le sia mai stato erogato), e perché la situazione della , in assenza di dati che lasciano presagire un cambio di CP_1 rotta, è qualificabile, anziché come crisi transitoria, come vera e propria insolvenza, ovverosia, come situazione non transitoria, ma stabilmente inidonea a far fronte alla propria rilevante debitoria, che dai dati di bilancio indicati risulta, a distanza di quasi sette mesi, sostanzialmente invariata (i debiti al 31 dicembre 2024 erano di
1.207.216,00 €, mentre al 30 giugno 2025 erano di 1.243.248,00 €).
Né può sostenersi che la società debitrice, che - si badi - ha un capitale sociale di soli 10.000,00 €, gode di prospettive future di maggiore redditività, atteso che sia l'indice OE (rapporto tra risultato netto e patrimonio netto in percentuale, cioè indice di redditività del capitale proprio) che il (rapporto tra risultato operativo e capitale investito in percentuale, cioè l'indice di redditività del capitale investito), riportati in allegato alla situazione patrimoniale al 30 giugno 2025, danno risultati negativi per l'impresa, risultando in netto calo rispetto alla situazione al 31 dicembre 2024.
Parimenti è a dirsi per l'indice di liquidità dell'impresa debitrice, desunto dai dati allegati alla citata situazione patrimoniale al 30 giugno 2025, che risulta esser inferiore a
1.
Come correttamente evidenziato dalla reclamante principale, “l'indice di liquidità generale è il rapporto tra attività correnti (liquidità, crediti, magazzino) e passività correnti (debiti a breve termine); un valore superiore a 1 indica che l'azienda ha più attività correnti che passività correnti e quindi una buona capacità di far fronte ai debiti a breve termine. Questo nella fisiologia dell'intrapresa commerciale e non già in forza, come dedotto da , di un evento straordinario, e ancora incerto, come il CP_1 paventato finanziamento milionario”.
II.3. In conclusione - a tacer d'altro, ed in particolare, senza approfondire i rapporti esistenti tra la debitrice ed il suo socio unico (prima era la poi CP_7
n. 3514/2025 r.g.a.c.c. . Pag. 12 di Parte_1 CP_1
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questa risulta avere ceduto le quote all'amministratrice unica ), Controparte_2 nonché quelli, pure accennati dal reclamante principale, e desumibili dalle citate cambiali date in pagamento, tra , la e la New Edenalndia Controparte_8 CP_7
S.R.L., che configurano, a dire della una supersocietà di fatto (occulta) - può Parte_1 dirsi che la la cui natura di impresa commerciale non piccola non è CP_1 contestata, e comunque, risulta dagli indicati dati contabili, versi in stato d'insolvenza,
e che, pertanto, va dichiarata l'apertura della sua liquidazione giudiziale.
Ne consegue, l'assorbimento del reclamo incidentale da quest'ultima esperito.
III. In definitiva, per quanto sopra detto, assorbito il reclamo incidentale proposto dalla reclamata, va accolto il reclamo principale della ed in Parte_1
riforma del decreto del Tribunale di Napoli del 9 luglio 2025, va dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della CP_1
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo principale proposto dalla Parte_1
nei confronti della con ricorso depositato il 29 luglio 2025 nonché
[...] CP_1
su quello incidentale proposto da quest'ultima, avverso il decreto del Tribunale di
Napoli in data 9 luglio 2025, previo assorbimento del reclamo incidentale, accoglie il reclamo principale e dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della CP_1
rimettendo gli atti al Tribunale di Napoli per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49 comma 3 c.c.i.i.
Così deciso in Napoli, l'11 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppa D'Inverno dott. Paolo Celentano
n. 3514/2025 r.g.a.c.c. . Pag. 13 di Parte_1 CP_1
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Paolo Celentano - Presidente -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore - sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza collegiale dell'11 novembre 2025, ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3514/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. n. 14/2019 e succ. mod. ed integraz. (cd. codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, detto d'ora in poi, anche per comodità, c.c.i.i.)., con ricorso depositato telematicamente il 29 luglio 2025
DA la (c.f.: ), con sede in Milano, alla via Montenapoleone, 8, Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t. , nato a [...] C.V. il 26 marzo Parte_2
1960, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Tufariello (c.f.: ) C.F._1
ed (c.f.: - RECLAMANTE/RECLAMATA INCIDENTALE - Parte_3 C.F._2
CONTRO la (c.f.: , con sede in Giugliano in Campania (Na) alla via CP_1 P.IVA_2
San Nullo snc, in persona del legale rappresentante p.t. , nata a Controparte_2
Napoli il 2 maggio 1983, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Nardo (c.f.:
) - RECLAMATA/RECLAMANTE INCIDENTALE - C.F._3
AVVERSO il decreto emesso dal Tribunale di Napoli in data 9 luglio 2025, comunicato il 21 luglio R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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2025, nel procedimento ivi pendente col n. 275-1/2025 reg. gen., conclusosi con il rigetto del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della CP_1
proposto il 22 aprile 2025, a seguito della dichiarazione d'incompetenza del Tribunale di
Napoli Nord del 16 aprile 2025, dalla cui è stato riunito il ricorso Controparte_3
proposto dalla Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Napoli, con il decreto oggetto del reclamo in esame, ha respinto il ricorso della cui era stato riunito quello proposto dall'attuale Controparte_3
reclamante, per l'apertura della liquidazione giudiziale della CP_1
sostanzialmente ritenendo che non era stato accertato uno stato d'insolvenza di tale ultima società, in quanto i due crediti vantati dalla e dalla Controparte_3 [...]
rispettivamente di 44.000,00 € e di oltre 328.000,00 € - fondati su fatture Parte_1
emesse per l'esecuzione di un servizio di vigilanza della prima e di lavori espletati in esecuzione di un contratto d'appalto della seconda - erano stati contestati dalla debitrice.
Il Tribunale ha altresì compensato le spese di lite tra le due creditrici e la debitrice, avendo “ritenuto che la vicenda nel suo complesso e le tematiche ad essa sottese giustifichino la compensazione fra le parti delle spese di questo giudizio”.
2. Col reclamo in esame, la sola ha contestato il decreto di rigetto Parte_1
sostenendo:
a) che la non aveva assolto all'onere della prova, su di essa CP_1
incombente - secondo quanto prescritto dal c.c.i.i.- dell'insussistenza del suo stato d'insolvenza, laddove, a dire della reclamante, era evidente che l'omesso pagamento dei suoi debiti evidenziava un quadro di squilibrio patrimoniale-economico-finanziario, che suggeriva un'evoluzione verso l'insolvenza, in presenza di elementi attivi del patrimonio insufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori;
b) che, anche l'analisi dell'indice di liquidità della inteso come CP_1
rapporto tra attività correnti (liquidità, crediti, magazzino) e passività correnti (debiti a breve termine), non era favorevole alla debitrice, la quale non avrebbe potuto fare n. 3514/2025 r.g.a.c.c. . Pag. 2 di 13 Parte_1 CP_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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affidamento su di un evento straordinario ed ancora incerto, come il rappresentato finanziamento bancario milionario di cui era in attesa, per poter soddisfare i propri creditori;
c) che, in ogni caso, il Tribunale prima aveva ritenuto che non vi era insolvenza perché i crediti dei ricorrenti erano oggetto di contestazione da parte della debitrice, e poi aveva fatto riferimento, in modo contraddittorio, a preannunciati prossimi flussi di cassa della - che svolgeva attività stagionale di gestione di un parco CP_1
acquatico sito in Giugliano - per soddisfare i creditori, con ciò affermando in sostanza che l'inadempimento del debitore era necessitato ed impediva, “allo stato, il riscontro di una situazione di illiquidità e crisi qualificabile come insolvenza”. Al contrario, il
Tribunale non aveva valutato, a dire della reclamante, la condotta della debitrice, che aveva contestato i crediti della e della in modo Controparte_3 Parte_1
strumentale, e cioè subito dopo le intimazioni di pagamento rivoltegli dai creditori, al solo fine di dilazionare i pagamenti, come era accaduto anche in occasione della richiesta di pagamento della di fine dicembre 2024, cui erano seguiti solo Parte_1
pagamenti parziali della debitrice, che aveva poi, il 28 febbraio 2025 - cioè a distanza di oltre sei mesi dalla conclusione dei lavori appaltati alla , risalenti a fine maggio Parte_1
2024, e dopo che le piscine oggetto dei lavori erano state utilizzate dal debitore per la stagione da giugno a settembre 2024 – iniziato un giudizio innanzi al Tribunale di Napoli
Nord, avente ad oggetto il risarcimento dei danni per vizi delle cose appaltate, cui era seguito, di lì a poco, il deposito del 3 marzo 2025 del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord.
Tale condotta - unitamente al fatto che il finanziamento bancario atteso dalla debitrice era solo futuro e molto incerto, che la società debitrice aveva un attivo disponibile sui conti bancari non superiore a 90.000,00 €, inidoneo a soddisfare i creditori ed a far fronte alle spese correnti di gestione, che la società debitrice non aveva neppure risposto all'invito del Presidente del Collegio fallimentare di formalizzare ai creditori una proposta transattiva - deponeva per l'accoglimento del reclamo e la dichiarazione dello stato d'insolvenza della con la conseguente apertura CP_1
della liquidazione giudiziale di tale società e con vittoria delle spese di lite.
3. Si è costituita nel giudizio di reclamo, con memoria del 6 agosto 2025, la
, sostenendo l'infondatezza dell'impugnazione e ribadendo: CP_4
n. 3514/2025 r.g.a.c.c. . Pag. 3 di 13 Parte_1 CP_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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- che il credito della era stato soddisfatto mediante Controparte_3
pagamento di un importo di appena 6.000,00 €, inferiore a quello di 44.000,00 € preteso dalla società di vigilanza, mentre il credito della di circa Parte_1
328.784,00 €, fondato solo su fatture, era stato contestato in sede giudiziale - come si evinceva dal giudizio da essa iniziato in data 8 febbraio 2025 dinnanzi al Tribunale di
Napoli Nord, avente ad oggetto il risarcimento dei danni per vizi della cosa e restituzioni
- in quanto relativo per buona parte ad opere, a dire della , non eseguite dalla CP_1
presunta creditrice, in esecuzione del contratto d'appalto stipulato a fine gennaio 2024 per l'importo di circa 728.000,00 €, avente ad oggetto il rifacimento delle piscine del parco acquatico AC (in precedenza denominato ), da Parte_4
quest'ultima preso in gestione dalla proprietaria (che, a sua volta, Parte_5
l'aveva acquistato in asta fallimentare), per il quale contratto la reclamante aveva già ottenuto circa 144.000,00 €, tra bonifici ed assegni ad essa girati, mentre il residuo non era dovuto;
- che la situazione patrimoniale della società debitrice, desunta dal rendiconto del 30 giugno 2025, presentava un cash flow (cioè, la capacità di produrre reddito) positivo di circa 277.000,00 €, un equilibrio finanziario nel breve e nel medio periodo, con possibilità di produrre reddito a breve termine, nonostante la società si occupasse di attività stagionale, potendo essa recuperare attivo sia dalla gestione residua del parco acquatico, sia dall'incasso dei molteplici canoni per l'affitto di vari rami d'azienda all'interno del parco (ad es. per ristorazione, vendita di gelati etc.), e non risultando altre posizioni debitorie scadute, oltre quelle delle due creditrici ricorrenti;
Ha poi proposto reclamo incidentale, con cui:
- ha contestato la decisione del Tribunale di compensare tra le parti le spese del giudizio sulla base di una motivazione che, a suo dire, era solo apparente e si poneva in contrasto con quanto stabilito - a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale del
2018 - dall'art. 92 c.p.c., chiedendo la riforma del provvedimento del Tribunale, con condanna di entrambe le ricorrenti alla refusione in favore del convenuto delle spese e competenze di lite, secondo i parametri di cui al DM 55/14, con l'incremento del 20% per la difesa contro più parti ai sensi dell'art. 4 del citato decreto (stante la pluralità di ricorrenti);
n. 3514/2025 r.g.a.c.c. . Pag. 4 di 13 Parte_1 CP_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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- ha chiesto il risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96
c.p.c., e la sanzione disciplinata del 4° comma di tale articolo, avendo la reclamante fatto ricorso al procedimento di liquidazione giudiziale in mala fede, ben sapendo di non vantare nessun altro credito verso la avendo emesso fatture per CP_1
prestazioni mai eseguite, ed in totale consapevolezza dell'infondatezza delle proprie ragioni, così cagionando alla reclamata un danno all'immagine, un danno economico per sostenimento di spese legali e consulenziali per la difesa, un danno operativo da distrazione di risorse umane e finanziarie dalla gestione ordinaria dell'impresa, un danno da stress finanziario per la difficoltà nei rapporti con fornitori e clienti a causa della procedura pendente;
- ha, infine, chiesto la condanna in solido del legale rappresentante della
[...]
unitamente alla società, al pagamento delle spese di lite sulla base dell'art. Parte_1
del 51, comma 15, del c.c.i.i., che prevede espressamente che "in caso di società o enti, il giudice accerta, con la sentenza che decide l'impugnazione, se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo", sostenendo che la mala fede del legale rappresentante si evinceva dall'emissione, in piena consapevolezza, di fatture per lavori non eseguiti nonché dal rilascio di procura per proporre istanza di liquidazione giudiziale basata su crediti inesistenti.
Ha concluso, chiedendo a questa Corte di rigettare il reclamo proposto dalla società ricorrente, confermando il decreto del Tribunale di Napoli nella parte in cui aveva rigettato l'istanza di liquidazione giudiziale, e di accogliere il reclamo incidentale, con la riforma del decreto impugnato nella parte relativa alle spese processuali e con la condanna delle società ricorrenti al pagamento delle spese e competenze di lite, di primo e secondo grado, oltre accessori di legge, con espressa richiesta di distrazione in favore del proprio difensore, dichiaratosi antistatario, e con condanna della società reclamante al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in favore di , da liquidarsi in via equitativa in euro 50.000,00 o in quella diversa CP_1
misura di giustizia, con ulteriore condanna, in solido con la società del Parte_1
suo legale rappresentante al pagamento delle spese processuali e del risarcimento danni per mala fede ai sensi dell'art. 51, comma 15, del CCII. Infine, con ulteriore n. 3514/2025 r.g.a.c.c. . Pag. 5 di 13 Parte_1 CP_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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condanna delle società appellanti al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Ammende. CP_5
3. All'udienza dell'11 novembre 2025 la Corte si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il reclamo principale va accolto per i seguenti motivi.
II. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso della e della Parte_1 Controparte_3
perché i loro crediti erano contestati dalla debitrice e perché - a suo dire - non vi era insolvenza della debitrice.
II.1. Quanto al primo aspetto, va evidenziato che la contestazione del credito vantato dalla da parte del debitore, perché fondato su mere fatture emesse Parte_1
dalla prima, non è di ostacolo all'affermazione della legittimazione del creditore a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale della , pur essendo chiaro che CP_1
l'assenza di un titolo esecutivo comporta che la sussistenza della citata legittimazione e la stessa esistenza del credito possono essere oggetto di un esame in tale sede solo in via incidentale.
A tal riguardo, secondo la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. da ultimo, Cass. 4406/2025 e Cass. 26518/2025, non massimata) “L'espressione contenuta nell'art. 37, comma 2, CCII (così come nell'art. 6 l.fall.) per cui il ricorso per
l'apertura della liquidazione giudiziale (e prima per la dichiarazione di fallimento) può essere presentato (anche) da «uno o più creditori», è stata sempre interpretata da questa Corte nel senso che la relativa legittimazione attiva non richiede un accertamento pieno e definitivo del credito, né l'esecutività del titolo, essendo sufficiente un suo vaglio incidentale in sede prefallimentare/preliquidatoria, finalizzato solo a verificare, tenuto conto del carattere sommario del rito (Cass. 23494/2020,
16853/2022), l'astratta legittimazione del creditore istante (Cass. Sez. U, 1521/2013; cfr.
Cass. 11421/2014, 30827/2018, 17105/2019, 25317/2020), attraverso un'autonoma delibazione delle allegazioni e produzioni di entrambe le parti (Cass. 16853/2022), la quale può essere meno rigorosa al ricorrere di determinate condizioni, come quando il credito sia stato già accertato in altra sede giudiziaria, nel qual caso rilevano solo
“significative anomalie” della pronuncia (Cass. 5001/2016, 27689/2018, 17181/2022,
n. 3514/2025 r.g.a.c.c. . Pag. 6 di 13 Parte_1 CP_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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19351/2023), tali da giustificare il dubbio sulla correttezza della conclusione ivi raggiunta, che obbligano il giudice a dare specificamente conto delle ragioni che lo inducano a discostarsi dalla precedente decisione (Cass. 5001/2016, 27689/2018,
23983/2022)….in mancanza di un titolo giudiziale che, in via definitiva, ne abbia accertato l'esistenza e la misura, la contestazione del preteso debitore, destinatario della domanda di fallimento o liquidazione giudiziale, circa l'”an” o il “quantum” del credito ad essa sottostante attiva il potere-dovere del giudice di accertarne, sia pure in via incidentale (Cass. 11607/2024, 30827/2018, 6306/2014, 11421/2014, 16751/2013,)
e sommaria (Cass. 11607/2024, 8238/2012), l'effettiva esistenza (Cass 607/2024,
Cass.23760/2023, Cass. 16853/2022, Cass. 23494/2020), tenendo conto delle allegazioni e produzioni di entrambe le parti” (sottolineatura dello scrivente estensore).
Nella specie, ad un esame incidentale e sommario, può affermarsi la sussistenza del credito della , tanto evincendosi dalla sussistenza: Parte_1
i) di un contratto d'appalto stipulato tra le parti a fine gennaio 2024 per circa
728.000,00 €, solo in parte adempiuto alla consegna dei lavori avvenuta a fine maggio
2024;
ii) di fatture emesse dalla per circa 328.000,00 €, di cui erano stati Parte_1
versati da parte del debitore soli 99.694,00 € (ivi incluso l'incasso degli assegni girati dalla a favore della ); CP_1 Parte_1
iii) di una corrispondenza intercorsa tra le parti tra fine dicembre 2024 e febbraio
2025; iv) dell'inizio di un giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord da parte della
, iniziato solo a febbraio 2025, subito dopo la diffida ad adempiere da parte del CP_4
creditore, sebbene prima dell'iniziativa dei due creditori per l'apertura della liquidazione giudiziale, ed avente ad oggetto la risoluzione del contratto stipulato con la
, determinato dall'adempimento solo parziale (su di un contratto di 728.0000 € Parte_1
erano stati eseguiti lavori per poco più di 400.000,00 €) da parte di quest'ultima, nonché dalla presenza di vizi della cosa appaltata.
Difatti, “in caso di accuse reciproche di inadempimento, la domanda di risoluzione per colpa e l'eccezione di inadempimento debbono essere valutate ponendo a confronto le condotte delle parti per la loro incidenza sulla realizzazione del
n. 3514/2025 r.g.a.c.c. . Pag. 7 di 13 Parte_1 CP_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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programma dei contraenti e sull'assetto dei loro interessi come risultante dal contratto
(Cass. 4134 del 2025; Cass. n. 36295 del 2023; Cass. n. n. 22626 del 2016; Cass. n.
22626 del 2013; Cass. n. 15796 del 2009; Cass. n. 11430 del 2006; Cass. n. 8880 del
2000). La valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti non può in tali ipotesi muovere da un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa dell'insuccesso del programma contrattuale alla parte che si sia resa responsabile per prima di un inadempimento, ma deve necessariamente essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, comparando le condotte per la loro gravità cioè per la loro incidenza sul sinallagma contrattuale” (cfr. da ult. Cass. 14030/2025) (sottolineatura dello scrivente estensore).
A tal riguardo, è risultato che l'esecuzione della prestazione, sia pure parziale, da parte della aveva consentito alla di poter aprire il parco acquatico Parte_1 CP_1
“Acqua Flash”, sito in Giugliano, nella stagione da fine giugno 2024 a fine agosto 2024, sicché non può ritenersi che il citato solo parziale adempimento del creditore abbia inciso sul programma contrattuale dell'appalto, né che tale esecuzione parziale abbia determinato gravi danni alla società appaltante, che, peraltro, si è lamentata della presenza di vizi della cosa appaltata solo a distanza di nove mesi dalla consegna
(parziale) dei lavori, sicché deve ritenersi che è più grave l'inadempimento contrattuale della , che, del tutto pretestuosamente, non ha corrisposto alla quanto CP_1 Parte_1
dovutole per la parziale esecuzione dei lavori.
Depone in tal senso anche il fatto che l'esecuzione dei detti lavori ha consentito alla di poter aprire il parco anche per l'estate del 2025, tanto evincendosi dal CP_1
fatto che, nella sua costituzione dinnanzi aa questa Corte, tale società ha accennato, al fine di escludere il suo stato d'insolvenza, agli elevati introiti attesi per la stagione 2025.
Inoltre, dall'esame della ctp prodotta in giudizio dalla è risultata una differenza CP_1
tra il preteso ed il dovuto di soli 44.000,00 € .
In conclusione, può affermarsi che la sussistenza della contestazione del credito della da parte della debitrice, non esclude l'esistenza del credito della Parte_1
prima, allo stato non adempiuto, né la conseguente sua legittimazione a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della seconda.
II.2. Va, poi, affermato lo stato d'insolvenza della per i seguenti CP_1
n. 3514/2025 r.g.a.c.c. . Pag. 8 di 13 Parte_1 CP_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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(già Prima Sezione Civile Bis)
motivi.
Il Tribunale aveva ritenuto di dovere escludere lo stato d'insolvenza del debitore tenuto conto: a) dell'esistenza di attivo disponibile, desumibile dalla situazione economica e patrimoniale della debitrice, aggiornata al 30 giugno 2025; b) del fatto che l'attività stagionale svolta dalla , concentrata nei mesi estivi, lasciava desumere CP_1
che, allo stato (cioè al momento della decisione di inizio luglio 2025), tenuto conto dei preannunciati ed attesi flussi di redditività dei mesi estivi, non poteva affermarsi l'esistenza di “una situazione di illiquidità e crisi qualificabile come insolvenza”.
Secondo questa Corte, il giudizio del Tribunale circa l'insussistenza dello stato d'insolvenza della non è corretto e va modificato. CP_1
A tal riguardo, l'insolvenza è definita dall'art. 2 co. 1 lett. b) c.c.i.i. (vecchio art. 5 del r.d. 267/1942) come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. L'art. 121 del c.c.i.i. stabilisce poi che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1 lett. d) (cioè, i requisiti cd. soggettivi), e che siano in stato d'insolvenza”.
La norma sembra porre l'onere di dare prova dell'esistenza del presupposto oggettivo dell'insolvenza del debitore in capo al creditore ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale. In ogni caso, nell'accertamento dell'esistenza dello stato d'insolvenza il giudice può utilizzare tutti gli elementi indiziari, comunque acquisiti, emersi nel corso dell'istruttoria prefallimentare, e valutarli nel loro insieme.
In relazione alla definizione dell'insolvenza, anche nel vigore del c.c.i.i. può affermarsi che “La legge non prevede un requisito di manifestazione all'esterno dello stato di insolvenza, ma degli indizi che ne costituiscano gli elementi sintomatici e siano apprezzabili dal giudice al fine della dimostrazione della sua sussistenza. Più precisamente il significato oggettivo dell'insolvenza deriva da una valutazione circa le condizioni necessarie, secondo un criterio di normalità, all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra
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tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 7252/2014, Cass.
3371/1977). L'accertamento di una simile condizione presuppone l'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 19027/2013)” (così,
Cass.11267/2020) (sottolineatura dello scrivente relatore).
Nella specie, gli indizi sono rappresentati:
1) dall'esistenza di un credito della di circa 317.499,40 € (dall'importo Parte_1 originario di 416.864,00 € si sono detratti i pagamenti che il creditore ha dichiarato di avere ricevuto, cioè 88.300,00 €, e due pagamenti, ciascuno di 4.697,00 €, ricevuti tramite riscossione di cambiali emesse dalla a favore di New Edenlandia CP_6
S.R.L., da questa girate alla che poi le ha date in pagamento al creditore CP_1 reclamante), come in precedenza accertato;
2) dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2025, raffrontata con quella risultante dal bilancio al 31 dicembre 2024.
Nello specifico, l'esistenza di un credito di rilevante importo – contestato dal debitore, come detto, in modo del tutto pretestuoso - è già, di per sé, un forte indice dell'esistenza dello stato d'insolvenza della , specie se raffrontato al fatto che a CP_4 tale credito va aggiunto quello della (creditore non reclamante) di Controparte_3
44.000,00 € circa, parimenti contestato dal debitore con le medesime modalità e nei medesimi tempi, che risulta essere stato soddisfatto (non è dato sapere se in modo definitivo) per poco più di 6.000,00 € (cfr. Cass.9297/2019).
Quanto poi alla situazione patrimoniale e finanziaria del debitore, dall'esame dei suoi bilanci depositati, in particolare dall'unico bilancio veramente rilevante del 31 dicembre 2024, e dalla sua visura camerale aggiornata, è emerso quanto segue.
La è una società costituita nel 2021, con socio unico la con CP_1 CP_7 un capitale sociale di appena 10.000,00 €, con sede legale in Napoli, poi traferita a gennaio 2025 in Giugliano in Campania;
essa fa notoriamente capo a , Controparte_8 dalle iniziali del cui cognome, con molta probabilità, prende il nome la società, il cui oggetto sociale inizialmente era la locazione immobiliare di beni propri o in leasing, ma nel 2023, essa decide di prendere in gestione il Parco giochi acquatico, denominato
“Acquaflash” di Giugliano in Campania, in precedenza denominato “ ”, Parte_4
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acquistato dalla ad un'asta fallimentare (il contratto d'affitto d'azienda Parte_5 tra la e la risale inspiegabilmente al 14 novembre 2024, Parte_5 CP_1 successivo, cioè, all'inizio della gestione da parte della società affittuaria).
Ricevuta l'autorizzazione, tale , dopo un parziale restyling effettuato anche CP_9 grazie ai lavori svolti dal creditore reclamante, comincia ad operare nella stagione estiva del 2024, a partire da fine giugno, arrivando a dichiarare nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 un utile di esercizio di 220.470,00 €, nonché di 175.674,00 € nella situazione patrimoniale al 31 giugno 2025 (dando per scontata la veridicità di tali ultimi dati).
In ogni caso, tutti i dati esaminati restituiscono l'immagine di una società che non gode di credito bancario (non risultano, infatti, riportati debiti verso banche), che non presenta disponibilità liquide idonee a coprire i propri debiti (al 31 dicembre 2024 esse erano di appena 17.216,00 €, poi aumentate a 68.516,00 € al 30 giugno 2025, importo comunque inidoneo a soddisfare nell'immediato il credito della reclamante), che ha un attivo composto prevalentemente da crediti verso clienti e da crediti tributari, esigibili entro l'esercizio successivo, che dal 2024 al 2025 risultano essere rimasti sostanzialmente stazionari (al 31 dicembre 2024 i primi erano di 485.365,00 €, poi ridotti a 418.542,00 € al 30 giugno 2025; i secondi sono passati da 307.956,00 € a
294.940,00 €), mentre i crediti verso altri sono aumentati da 180.000,00 € a 270.012,00
€.
Tali ultimi crediti, con molta probabilità, ricomprendono i crediti vantati dalla verso le (circa) 10 società, a cui la prima ha concesso in affitto, in data 21 giugno CP_4
2024, alcuni rami d'azienda dell'intero parco giochi (gestiti, ad esempio, per la ristorazione e/o per la vendita di gelati e dolciumi, per l'intrattenimento etc…), molte delle quali si sono rivelate cattivi pagatori, come dimostrano alcune delle cambiali rimaste insolute, rilasciate dalla Mamas S.R.L. alla New Edenlandia, da questa girate alla che le ha poi date in pagamento all'attuale reclamante. CP_1
Orbene, tali dati provano che la società, che svolge attività stagionale, ed il cui unico introito è rappresentato dai biglietti d'ingresso al parco, non è in grado di adempiere nell'immediato – contrariamente a quanto riferito dal Tribunale - ai propri debiti, segno di un'impotenza funzionale, non transitoria, a ripianare le proprie obbligazioni.
n. 3514/2025 r.g.a.c.c. . Pag. 11 di Parte_1 CP_1
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Sul punto, non può ritenersi corretto il ragionamento del primo Giudice, che esclude “la situazione di illiquidità e crisi, qualificabile come insolvenza” sulla base di una mera situazione futura, ovvero facendo affidamento sui preannunciati, futuri flussi di redditività.
Innanzitutto, perché un flusso futuro (e per ciò solo incerto) di soldi non è idoneo a ripianare l'assenza attuale di liquidità (si ricordi che la società non gode di credito bancario, né risulta che il promesso finanziamento bancario le sia mai stato erogato), e perché la situazione della , in assenza di dati che lasciano presagire un cambio di CP_1 rotta, è qualificabile, anziché come crisi transitoria, come vera e propria insolvenza, ovverosia, come situazione non transitoria, ma stabilmente inidonea a far fronte alla propria rilevante debitoria, che dai dati di bilancio indicati risulta, a distanza di quasi sette mesi, sostanzialmente invariata (i debiti al 31 dicembre 2024 erano di
1.207.216,00 €, mentre al 30 giugno 2025 erano di 1.243.248,00 €).
Né può sostenersi che la società debitrice, che - si badi - ha un capitale sociale di soli 10.000,00 €, gode di prospettive future di maggiore redditività, atteso che sia l'indice OE (rapporto tra risultato netto e patrimonio netto in percentuale, cioè indice di redditività del capitale proprio) che il (rapporto tra risultato operativo e capitale investito in percentuale, cioè l'indice di redditività del capitale investito), riportati in allegato alla situazione patrimoniale al 30 giugno 2025, danno risultati negativi per l'impresa, risultando in netto calo rispetto alla situazione al 31 dicembre 2024.
Parimenti è a dirsi per l'indice di liquidità dell'impresa debitrice, desunto dai dati allegati alla citata situazione patrimoniale al 30 giugno 2025, che risulta esser inferiore a
1.
Come correttamente evidenziato dalla reclamante principale, “l'indice di liquidità generale è il rapporto tra attività correnti (liquidità, crediti, magazzino) e passività correnti (debiti a breve termine); un valore superiore a 1 indica che l'azienda ha più attività correnti che passività correnti e quindi una buona capacità di far fronte ai debiti a breve termine. Questo nella fisiologia dell'intrapresa commerciale e non già in forza, come dedotto da , di un evento straordinario, e ancora incerto, come il CP_1 paventato finanziamento milionario”.
II.3. In conclusione - a tacer d'altro, ed in particolare, senza approfondire i rapporti esistenti tra la debitrice ed il suo socio unico (prima era la poi CP_7
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questa risulta avere ceduto le quote all'amministratrice unica ), Controparte_2 nonché quelli, pure accennati dal reclamante principale, e desumibili dalle citate cambiali date in pagamento, tra , la e la New Edenalndia Controparte_8 CP_7
S.R.L., che configurano, a dire della una supersocietà di fatto (occulta) - può Parte_1 dirsi che la la cui natura di impresa commerciale non piccola non è CP_1 contestata, e comunque, risulta dagli indicati dati contabili, versi in stato d'insolvenza,
e che, pertanto, va dichiarata l'apertura della sua liquidazione giudiziale.
Ne consegue, l'assorbimento del reclamo incidentale da quest'ultima esperito.
III. In definitiva, per quanto sopra detto, assorbito il reclamo incidentale proposto dalla reclamata, va accolto il reclamo principale della ed in Parte_1
riforma del decreto del Tribunale di Napoli del 9 luglio 2025, va dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della CP_1
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo principale proposto dalla Parte_1
nei confronti della con ricorso depositato il 29 luglio 2025 nonché
[...] CP_1
su quello incidentale proposto da quest'ultima, avverso il decreto del Tribunale di
Napoli in data 9 luglio 2025, previo assorbimento del reclamo incidentale, accoglie il reclamo principale e dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della CP_1
rimettendo gli atti al Tribunale di Napoli per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49 comma 3 c.c.i.i.
Così deciso in Napoli, l'11 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppa D'Inverno dott. Paolo Celentano
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