Art. 75.
L'Amministrazione provinciale, le Casse di risparmio, gli Istituti di credito fondiario e di credito ordinario e cooperativo sono autorizzati a concedere mutui ai privati per la costruzione di fabbricati da erigersi nei nuovi centri.
I mutui saranno ammortizzabili in 30 anni e rimborsabili col sistema delle annualita' fissi comprendenti l'interesse, le quote di ammortamento e gli accessori.
Le iscrizioni ipotecarie, che verranno assunte dagli Istituti sovventori a garanzia dei mutui, avranno la prelazione sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente.
Al pagamento delle annualita', comprensive dell'interesse o delle rate di ammortamento dei mutui, lo Stato contribuira', fino alla somma di L. 4000 di capitale mutuato da ciascuna famiglia, nella misura del 2.75 per ogni cento lire.
A tale scopo sara' inscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per tutta la durata degli anzidetti mutui, la somma corrispondente al contributo dello Stato.
L'Amministrazione provinciale, le Casse di risparmio, gli Istituti di credito fondiario e di credito ordinario e cooperativo sono autorizzati a concedere mutui ai privati per la costruzione di fabbricati da erigersi nei nuovi centri.
I mutui saranno ammortizzabili in 30 anni e rimborsabili col sistema delle annualita' fissi comprendenti l'interesse, le quote di ammortamento e gli accessori.
Le iscrizioni ipotecarie, che verranno assunte dagli Istituti sovventori a garanzia dei mutui, avranno la prelazione sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente.
Al pagamento delle annualita', comprensive dell'interesse o delle rate di ammortamento dei mutui, lo Stato contribuira', fino alla somma di L. 4000 di capitale mutuato da ciascuna famiglia, nella misura del 2.75 per ogni cento lire.
A tale scopo sara' inscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per tutta la durata degli anzidetti mutui, la somma corrispondente al contributo dello Stato.