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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/12/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico, dott.ssa Viviana Alessandra Piccione, all'esito della trattazione ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. e 281 sexies, co. 3, c.p.c., considerato che sono pervenute le note depositate in luogo della discussione orale delle parti costituite, preso atto del contenuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 455 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2023, vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 CP_1
), rappresentate e difese, come in atti, dall' Avv. Giuseppina C.F._2
RE (C.F.: ), con domicilio digitale PEC: C.F._3
Email_1
- Attrici-
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa da sé CP_2 C.F._4 medesima, nonché, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Isabella Celeste (C.F.:
– PEC: , elettivamente domiciliata C.F._5 Email_2 presso il proprio studio in Palmi, Via Roma n. 48;
- Convenuta -
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Santo Spagnolo, convenuta nel procedimento R.G.N. 1177/2023, riunito al presente procedimento;
- Convenuta -
Oggetto: Azione di risarcimento danni per responsabilità professionale. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato le Sig.re e Parte_1 [...]
hanno evocato in giudizio l'Avv. al fine di ottenere il CP_1 CP_2 risarcimento dei danni patiti in conseguenza della condotta della professionista nell'espletamento del mandato difensivo conferito dal loro congiunto, CP_4
, ritenuta negligente.
[...]
Le attrici a tal fine hanno dedotto che:
- nell'anno 2009, -marito di e padre di Controparte_4 Parte_1 [...] aveva intrapreso con il patrocinio delle avvocate e CP_1 CP_2
LA NE, una causa dinanzi al Tribunale di Palmi contro il Controparte_5
, per il riconoscimento dei benefici economici dipendenti da causa di
[...] servizio (Proc. RGN 4880/09);
- il procedimento era stato definito con sentenza di rigetto n. 2008/2011, motivata dalla genericità delle allegazioni di parte ricorrente e dal difetto di prova dei fatti posti a fondamento della domanda;
- nella stessa sentenza, il Giudice del lavoro, dopo aver rilevato, tramite ricerche effettuate d'ufficio, che la causa risultava avere il medesimo oggetto di un altro procedimento iscritto al numero di RG 3699/2009, definito con sentenza del
Tribunale di Palmi n. 1513 del 24 ottobre 2011, aveva condannato il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, di una somma pari ad € CP_5
5.000,00, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., ritenendo che l'avvio di diversi procedimenti aventi lo stesso oggetto integrasse un abuso del processo, sanzionabile ai sensi della citata disposizione processuale;
- anche il procedimento “parallelo” menzionato in sentenza (nel quale era stata dichiarato il decesso di , sottaciuto dalle procuratrici nel Controparte_4 secondo giudizio) si era concluso con sentenza di rigetto n. 1513/2011, sull'analogo rilievo della totale carenza probatoria dei fatti costitutivi della domanda, neppure emendata a seguito della declaratoria di nullità dell'atto introduttivo e della riassunzione del giudizio da parte degli eredi del sig.
; Controparte_4
- la decisione n. 1513/2021 (G.L. dott.ssa Santaroni) era divenuta definitiva per mancata impugnazione, mentre, l'appello avverso la sentenza n. 2008/2011 (G.L. Dott.ssa Chinè), predisposto dall'avv. su procura speciale CP_2 degli eredi di , veniva dichiarato improcedibile per omessa Controparte_4 notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza al appellato, giusta sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. CP_5
363/13 pubblicata il 9.04.2013;
- nel 2015, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 2008/2011, il intimava alle attrici il pagamento della somma di € Controparte_5
5.000,00, liquidata in sentenza a carico del loro dante causa, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.;
- in esito a tale comunicazione, le stesse chiedevano delucidazioni all'Avv.
, la quale le rassicurava sulla non debenza delle somme, stante CP_2
l'ammissione al PSS e sull'avvio di una pratica di annullamento in autotutela dell'intimazione di pagamento, il cui esito non veniva tuttavia mai comunicato;
- la somma intimata dal veniva iscritta a ruolo, divenendo oggetto di CP_5 riscossione coattiva mediante notifica alle debitrici di cartelle di pagamento
Equitalia n. 0942016001663441600013 e n. 0942016001289955314, cui faceva seguito un pignoramento dei crediti presso terzi in danno della signora Pt_1
notificato il 7.06.2017.
[...]
- anche in tale occasione, le stesse venivano rassicurate dall' Avv. circa CP_2 il probabile buon esito della pratica di sgravio;
- con nota del 20.09.2017, il rigettava la richiesta di Controparte_5 annullamento in autotutela in ragione del fatto che il recupero dell'importo inflitto dal Tribunale di Palmi con la sentenza n. 2008/2011 si poneva al di fuori del Testo Unico sulle spese di giustizia;
- onde evitare ulteriori atti di riscossione (avendo l'amministrazione già notificato un preavviso di fermo amministrativo), le attrici provvedevano ad estinguere il credito vantato dal Ministero della Giustizia, previa stipula di un finanziamento.
2. Nel costituirsi in giudizio la convenuta contestava il dedotto avversario sostenendo di aver diligentemente assolto agli obblighi professionali e informativi sulla stessa incombenti.
Precisava, in particolare: - che l'iscrizione a ruolo di diverse cause aventi lo stesso oggetto era stato determinato dal fatto che, di volta in volta, venivano impugnati i provvedimenti di silenzio-rigetto formatosi in sede amministrativa nel momento in cui l'amministrazione non dava riscontro alle domande presentate dal ricorrente in via amministrativa;
- di aver costantemente assolto agli obblighi informativi nei confronti dei propri assistiti circa l'andamento dei processi e il probabile esito infausto degli stessi, determinato dalle carenze documentali;
- che il mandato difensivo conferito per il primo grado non riguardava i successivi gradi di giudizio e che, comunque, la decisione di non impugnare la prima sentenza era stata assunta dalle attrici dopo essere state informate sulle relative prospettive, mentre l'improcedibilità dell'appello avverso la seconda sentenza di rigetto era imputabile ad una svista di una giovane collega di studio.
Parte convenuta concludeva dunque per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
3. In esito alla riunione al presente procedimento della causa RGN 1177/2023, promossa dall'avv. nei confronti dell' per essere manlevata CP_2 CP_3 dalla responsabilità professionale invocata dalle signore e , Pt_1 CP_4 veniva disposta l'acquisizione agli atti del fascicolo riunito.
3.1. Con memorie depositate il 19.04.2024, la società assicuratrice richiamava quanto dedotto nel procedimento riunito, eccependo:
- l'intervenuta prescrizione del diritto alla garanzia per avere l'avvocato CP_2 denunciato il sinistro il 28.02.2023, ovvero dopo oltre cinque anni dal verificarsi del sinistro, coincidente con la formale richiesta di risarcimento pervenuta al difensore il 27.02 2023, come da ricevuta racc. a/R in atti;
- l'inoperatività della garanzia per nullità parziale ex art.1865 c.c. o annullabilità del contratto ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c., per avere la professionista stipulato la polizza dopo il verificarsi del sinistro.
Nel merito, la compagnia assicuratrice rilevava che non era provato che la condotta doverosa omessa dalla professionista, avrebbe determinato, alla stregua di criteri probabilistici, un diverso esito della causa. Insisteva dunque per il rigetto della domanda di manleva, con vittoria di spese. 3. La domanda è meritevole di accoglimento.
La controversia ha ad aggetto l'azione di responsabilità professionale promossa nei confronti della convenuta, per aver espletato l'incarico conferitole senza usare la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, rendendo definitiva la condanna delle proprie assistite ai danni per lite temeraria inflitta dal Tribunale di Palmi con sentenza n. 2008/2011.
4. E' utile premettere in termini generali che, per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'affermazione della responsabilità professionale del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per omesso o negligente svolgimento dell'attività implica una valutazione prognostica, in termini probabilistici, circa il probabile esito favorevole che si sarebbe verificato se la prestazione fosse stata diligentemente e correttamente espletata, con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori idonei a giustificare una valutazione prognostica positiva porta ad escludere la responsabilità del professionista. Con precipuo riferimento alla professione forense la Suprema
Corte ha invero ribadito che “… la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone”1. La valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve dunque essere compiuta con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole. Tale giudizio si svolge, seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio della preponderanza dell'evidenza
(più probabile che non) in base al quale può ritenersi, in assenza di fattori alternativi, che l'omissione da parte del difensore abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno. 4.1. Nel caso che occupa, parte attrice ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente avendo dimostrato mediante la produzione documentale da cui emerge l'inadempimento della convenuta per avere omesso di tenere, nell'espletamento del mandato difensivo, la diligenza richiesta dalla natura della prestazione professionale. È infatti pacifico -oltre che documentalmente acquisito- che l'omessa notifica al del ricorso in appello e del decreto CP_5 di fissazione dell'udienza di discussione abbia determinato l'improcedibilità del gravame (vedi sentenza Corte di Appello di Reggio Calabria n. 363/13, pubblicata il 9.04.2013 in atti).
La statuizione di improcedibilità dell'appello ha determinato passaggio in giudicato della sentenza n. 2008/2011 con cui il Tribunale di Palmi, ha rigettato la domanda condannando il ricorrente ai danni per lite temeraria, per aver abusato del processo introducendo diversi giudizi aventi il medesimo oggetto. La condotta negligente della professionista è dunque un dato acquisito.
Anche il danno patrimoniale alla stessa ascrivibile risulta provato nella sua esistenza ed entità, avendo le attrici depositato in atti le intimazioni di pagamento e gli atti di riscossione alle stesse notificati dal Ministero
[...]
e dall'Agente della riscossione per il recupero della somma liquidata ai CP_5 sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. nonché le prove dell'estinzione del debito nei confronti dell'erario a cura delle stesse attrici.
4.2. Le sopra enunciate emergenze istruttorie portano dunque a ritenere, sulla base di un accertamento prognostico, che, ove la convenuta avesse diligentemente eseguito la propria prestazione professionale (evitando di intraprendere contro il plurimi procedimenti aventi il medesimo CP_5 oggetto e, soprattutto, coltivando l'appello avverso la sentenza recante statuizione di condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c.) l'evento dannoso, con un elevato grado di probabilità, non si sarebbe integrato.
Ed invero, come univocamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità con precipuo riferimento alla responsabilità professionale dell'avvocato, la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve basarsi su una prognosi dell'utilità dell'azione omessa;
con la conseguenza che, se l'omissione ha impedito, secondo la regola del “più probabilità che non”, di ottenere un bene della vita, il nesso causale è provato e il danno va risarcito2.
La coltivazione del giudizio di appello avrebbe, per espressa ammissione della stessa professionista, probabilmente portato il giudice del gravame ad una rivalutazione, anche solo in termini quantitativi, della statuizione di condanna.
Non può neppure attribuirsi efficacia esimente alla circostanza, dedotta da parte convenuta, che l'omessa notifica al ministero del ricorso in appello e del decreto di fissazione udienza sia imputabile ad una svista di una giovane collega di studio atteso che, per la natura personale e fiduciaria dell'incarico, l'unico soggetto responsabile nei rapporti con i clienti è il prestatore d'opera intellettuale, mentre l'eventuale responsabilità dei collaboratori avrà rilevanza meramente interna.
Trova invero applicazione al caso di specie l'art. 1228 c.c. a mente del quale, salva diversa pattuizione, il debitore che nell'esecuzione della prestazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
4.3. Non può invece trovare accoglimento la domanda di manleva formulata nei confronti della stante l'intervenuta prescrizione del diritto alla Controparte_6 copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 2952 c.c.
È documentalmente provato infatti che l'avv. abbia denunciato il CP_2 sinistro (richiesta risarcitoria) il 28.02.2023, dopo oltre cinque anni dalla ricezione della lettera di diffida e messa in mora delle sig.re e Pt_1 CP_4
(vedi racc. a/r ricevuta dalla professionista il 27.02.2018).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi tabellari attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
5.1. Sussistono invece i presupposti per la compensazione delle spese nei confronti della compagnia assicuratrice, avendo la stessa fatto proprie le difese di merito della professionista assicurata, sebbene il diritto alla copertura si sia prescritto per decorso del termine di cui all'art. 2952 c.c.
P.Q.M
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto:
- condanna la convenuta, avv. , al pagamento in favore delle attrici, CP_2 della somma di € 5.715,00, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore delle attrici, delle spese di lite che liquida in € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge.
- Compensa le spese nei confronti di Controparte_7
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della presente sentenza.
Palmi, 10/12/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ex multis, Cass. Civ. 17414/2019. 2 Ex multis, Cass. Civ. Sez. 3, ordinanza n. 30392/2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico, dott.ssa Viviana Alessandra Piccione, all'esito della trattazione ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. e 281 sexies, co. 3, c.p.c., considerato che sono pervenute le note depositate in luogo della discussione orale delle parti costituite, preso atto del contenuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 455 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2023, vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 CP_1
), rappresentate e difese, come in atti, dall' Avv. Giuseppina C.F._2
RE (C.F.: ), con domicilio digitale PEC: C.F._3
Email_1
- Attrici-
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa da sé CP_2 C.F._4 medesima, nonché, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Isabella Celeste (C.F.:
– PEC: , elettivamente domiciliata C.F._5 Email_2 presso il proprio studio in Palmi, Via Roma n. 48;
- Convenuta -
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Santo Spagnolo, convenuta nel procedimento R.G.N. 1177/2023, riunito al presente procedimento;
- Convenuta -
Oggetto: Azione di risarcimento danni per responsabilità professionale. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato le Sig.re e Parte_1 [...]
hanno evocato in giudizio l'Avv. al fine di ottenere il CP_1 CP_2 risarcimento dei danni patiti in conseguenza della condotta della professionista nell'espletamento del mandato difensivo conferito dal loro congiunto, CP_4
, ritenuta negligente.
[...]
Le attrici a tal fine hanno dedotto che:
- nell'anno 2009, -marito di e padre di Controparte_4 Parte_1 [...] aveva intrapreso con il patrocinio delle avvocate e CP_1 CP_2
LA NE, una causa dinanzi al Tribunale di Palmi contro il Controparte_5
, per il riconoscimento dei benefici economici dipendenti da causa di
[...] servizio (Proc. RGN 4880/09);
- il procedimento era stato definito con sentenza di rigetto n. 2008/2011, motivata dalla genericità delle allegazioni di parte ricorrente e dal difetto di prova dei fatti posti a fondamento della domanda;
- nella stessa sentenza, il Giudice del lavoro, dopo aver rilevato, tramite ricerche effettuate d'ufficio, che la causa risultava avere il medesimo oggetto di un altro procedimento iscritto al numero di RG 3699/2009, definito con sentenza del
Tribunale di Palmi n. 1513 del 24 ottobre 2011, aveva condannato il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, di una somma pari ad € CP_5
5.000,00, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., ritenendo che l'avvio di diversi procedimenti aventi lo stesso oggetto integrasse un abuso del processo, sanzionabile ai sensi della citata disposizione processuale;
- anche il procedimento “parallelo” menzionato in sentenza (nel quale era stata dichiarato il decesso di , sottaciuto dalle procuratrici nel Controparte_4 secondo giudizio) si era concluso con sentenza di rigetto n. 1513/2011, sull'analogo rilievo della totale carenza probatoria dei fatti costitutivi della domanda, neppure emendata a seguito della declaratoria di nullità dell'atto introduttivo e della riassunzione del giudizio da parte degli eredi del sig.
; Controparte_4
- la decisione n. 1513/2021 (G.L. dott.ssa Santaroni) era divenuta definitiva per mancata impugnazione, mentre, l'appello avverso la sentenza n. 2008/2011 (G.L. Dott.ssa Chinè), predisposto dall'avv. su procura speciale CP_2 degli eredi di , veniva dichiarato improcedibile per omessa Controparte_4 notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza al appellato, giusta sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. CP_5
363/13 pubblicata il 9.04.2013;
- nel 2015, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 2008/2011, il intimava alle attrici il pagamento della somma di € Controparte_5
5.000,00, liquidata in sentenza a carico del loro dante causa, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.;
- in esito a tale comunicazione, le stesse chiedevano delucidazioni all'Avv.
, la quale le rassicurava sulla non debenza delle somme, stante CP_2
l'ammissione al PSS e sull'avvio di una pratica di annullamento in autotutela dell'intimazione di pagamento, il cui esito non veniva tuttavia mai comunicato;
- la somma intimata dal veniva iscritta a ruolo, divenendo oggetto di CP_5 riscossione coattiva mediante notifica alle debitrici di cartelle di pagamento
Equitalia n. 0942016001663441600013 e n. 0942016001289955314, cui faceva seguito un pignoramento dei crediti presso terzi in danno della signora Pt_1
notificato il 7.06.2017.
[...]
- anche in tale occasione, le stesse venivano rassicurate dall' Avv. circa CP_2 il probabile buon esito della pratica di sgravio;
- con nota del 20.09.2017, il rigettava la richiesta di Controparte_5 annullamento in autotutela in ragione del fatto che il recupero dell'importo inflitto dal Tribunale di Palmi con la sentenza n. 2008/2011 si poneva al di fuori del Testo Unico sulle spese di giustizia;
- onde evitare ulteriori atti di riscossione (avendo l'amministrazione già notificato un preavviso di fermo amministrativo), le attrici provvedevano ad estinguere il credito vantato dal Ministero della Giustizia, previa stipula di un finanziamento.
2. Nel costituirsi in giudizio la convenuta contestava il dedotto avversario sostenendo di aver diligentemente assolto agli obblighi professionali e informativi sulla stessa incombenti.
Precisava, in particolare: - che l'iscrizione a ruolo di diverse cause aventi lo stesso oggetto era stato determinato dal fatto che, di volta in volta, venivano impugnati i provvedimenti di silenzio-rigetto formatosi in sede amministrativa nel momento in cui l'amministrazione non dava riscontro alle domande presentate dal ricorrente in via amministrativa;
- di aver costantemente assolto agli obblighi informativi nei confronti dei propri assistiti circa l'andamento dei processi e il probabile esito infausto degli stessi, determinato dalle carenze documentali;
- che il mandato difensivo conferito per il primo grado non riguardava i successivi gradi di giudizio e che, comunque, la decisione di non impugnare la prima sentenza era stata assunta dalle attrici dopo essere state informate sulle relative prospettive, mentre l'improcedibilità dell'appello avverso la seconda sentenza di rigetto era imputabile ad una svista di una giovane collega di studio.
Parte convenuta concludeva dunque per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
3. In esito alla riunione al presente procedimento della causa RGN 1177/2023, promossa dall'avv. nei confronti dell' per essere manlevata CP_2 CP_3 dalla responsabilità professionale invocata dalle signore e , Pt_1 CP_4 veniva disposta l'acquisizione agli atti del fascicolo riunito.
3.1. Con memorie depositate il 19.04.2024, la società assicuratrice richiamava quanto dedotto nel procedimento riunito, eccependo:
- l'intervenuta prescrizione del diritto alla garanzia per avere l'avvocato CP_2 denunciato il sinistro il 28.02.2023, ovvero dopo oltre cinque anni dal verificarsi del sinistro, coincidente con la formale richiesta di risarcimento pervenuta al difensore il 27.02 2023, come da ricevuta racc. a/R in atti;
- l'inoperatività della garanzia per nullità parziale ex art.1865 c.c. o annullabilità del contratto ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c., per avere la professionista stipulato la polizza dopo il verificarsi del sinistro.
Nel merito, la compagnia assicuratrice rilevava che non era provato che la condotta doverosa omessa dalla professionista, avrebbe determinato, alla stregua di criteri probabilistici, un diverso esito della causa. Insisteva dunque per il rigetto della domanda di manleva, con vittoria di spese. 3. La domanda è meritevole di accoglimento.
La controversia ha ad aggetto l'azione di responsabilità professionale promossa nei confronti della convenuta, per aver espletato l'incarico conferitole senza usare la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, rendendo definitiva la condanna delle proprie assistite ai danni per lite temeraria inflitta dal Tribunale di Palmi con sentenza n. 2008/2011.
4. E' utile premettere in termini generali che, per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'affermazione della responsabilità professionale del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per omesso o negligente svolgimento dell'attività implica una valutazione prognostica, in termini probabilistici, circa il probabile esito favorevole che si sarebbe verificato se la prestazione fosse stata diligentemente e correttamente espletata, con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori idonei a giustificare una valutazione prognostica positiva porta ad escludere la responsabilità del professionista. Con precipuo riferimento alla professione forense la Suprema
Corte ha invero ribadito che “… la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone”1. La valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve dunque essere compiuta con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole. Tale giudizio si svolge, seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio della preponderanza dell'evidenza
(più probabile che non) in base al quale può ritenersi, in assenza di fattori alternativi, che l'omissione da parte del difensore abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno. 4.1. Nel caso che occupa, parte attrice ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente avendo dimostrato mediante la produzione documentale da cui emerge l'inadempimento della convenuta per avere omesso di tenere, nell'espletamento del mandato difensivo, la diligenza richiesta dalla natura della prestazione professionale. È infatti pacifico -oltre che documentalmente acquisito- che l'omessa notifica al del ricorso in appello e del decreto CP_5 di fissazione dell'udienza di discussione abbia determinato l'improcedibilità del gravame (vedi sentenza Corte di Appello di Reggio Calabria n. 363/13, pubblicata il 9.04.2013 in atti).
La statuizione di improcedibilità dell'appello ha determinato passaggio in giudicato della sentenza n. 2008/2011 con cui il Tribunale di Palmi, ha rigettato la domanda condannando il ricorrente ai danni per lite temeraria, per aver abusato del processo introducendo diversi giudizi aventi il medesimo oggetto. La condotta negligente della professionista è dunque un dato acquisito.
Anche il danno patrimoniale alla stessa ascrivibile risulta provato nella sua esistenza ed entità, avendo le attrici depositato in atti le intimazioni di pagamento e gli atti di riscossione alle stesse notificati dal Ministero
[...]
e dall'Agente della riscossione per il recupero della somma liquidata ai CP_5 sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. nonché le prove dell'estinzione del debito nei confronti dell'erario a cura delle stesse attrici.
4.2. Le sopra enunciate emergenze istruttorie portano dunque a ritenere, sulla base di un accertamento prognostico, che, ove la convenuta avesse diligentemente eseguito la propria prestazione professionale (evitando di intraprendere contro il plurimi procedimenti aventi il medesimo CP_5 oggetto e, soprattutto, coltivando l'appello avverso la sentenza recante statuizione di condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c.) l'evento dannoso, con un elevato grado di probabilità, non si sarebbe integrato.
Ed invero, come univocamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità con precipuo riferimento alla responsabilità professionale dell'avvocato, la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve basarsi su una prognosi dell'utilità dell'azione omessa;
con la conseguenza che, se l'omissione ha impedito, secondo la regola del “più probabilità che non”, di ottenere un bene della vita, il nesso causale è provato e il danno va risarcito2.
La coltivazione del giudizio di appello avrebbe, per espressa ammissione della stessa professionista, probabilmente portato il giudice del gravame ad una rivalutazione, anche solo in termini quantitativi, della statuizione di condanna.
Non può neppure attribuirsi efficacia esimente alla circostanza, dedotta da parte convenuta, che l'omessa notifica al ministero del ricorso in appello e del decreto di fissazione udienza sia imputabile ad una svista di una giovane collega di studio atteso che, per la natura personale e fiduciaria dell'incarico, l'unico soggetto responsabile nei rapporti con i clienti è il prestatore d'opera intellettuale, mentre l'eventuale responsabilità dei collaboratori avrà rilevanza meramente interna.
Trova invero applicazione al caso di specie l'art. 1228 c.c. a mente del quale, salva diversa pattuizione, il debitore che nell'esecuzione della prestazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
4.3. Non può invece trovare accoglimento la domanda di manleva formulata nei confronti della stante l'intervenuta prescrizione del diritto alla Controparte_6 copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 2952 c.c.
È documentalmente provato infatti che l'avv. abbia denunciato il CP_2 sinistro (richiesta risarcitoria) il 28.02.2023, dopo oltre cinque anni dalla ricezione della lettera di diffida e messa in mora delle sig.re e Pt_1 CP_4
(vedi racc. a/r ricevuta dalla professionista il 27.02.2018).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi tabellari attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
5.1. Sussistono invece i presupposti per la compensazione delle spese nei confronti della compagnia assicuratrice, avendo la stessa fatto proprie le difese di merito della professionista assicurata, sebbene il diritto alla copertura si sia prescritto per decorso del termine di cui all'art. 2952 c.c.
P.Q.M
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto:
- condanna la convenuta, avv. , al pagamento in favore delle attrici, CP_2 della somma di € 5.715,00, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore delle attrici, delle spese di lite che liquida in € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge.
- Compensa le spese nei confronti di Controparte_7
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della presente sentenza.
Palmi, 10/12/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ex multis, Cass. Civ. 17414/2019. 2 Ex multis, Cass. Civ. Sez. 3, ordinanza n. 30392/2025.