Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00412/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00857/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 857 del 2017, proposto da
IO AT, DE MA e SA AT, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Di Ciollo, con domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Latina, via Carducci, 7;
contro
Comune di Sperlonga, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n 22 del 10 marzo 2017, con la quale il Comune ha ordinato a MA DE, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione e bonifica dei manufatti abusivamente realizzati;
- dell'ordinanza n 24 del 13 marzo 2017, con la quale il Comune ha ordinato a AT SA e AT IO, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione e bonifica dei manufatti abusivamente realizzati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 27 marzo 2026 il dott. LU AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che con la presente impugnazione i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe con ricorso straordinario al capo dello Stato, che è stato trasposto con atto notificato il 12 dicembre 2017 depositato il giorno successivo;
- che con le ordinanze gravate il Comune ha ordinato ai ricorrenti, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione e bonifica dei manufatti ivi indicati perché asseritamente realizzati sul demanio marittimo;
- che all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio;
- che con il proprio ricorso i ricorrenti contestano, in estrema sintesi, il fatto che l’area di sedime non apparterebbe al demanio marittimo;
- che il provvedimento impugnato si fonda su una nota della capitaneria di porto di Gaeta la quale ha come postulato la demanialità dell’area;
- che la tesi della demanialità si fonda solo su un verbale di Delimitazione del 1930;
- che con la sentenza n. 638/15 questo Tribunale aveva già evidenziato l'inidoneità del verbale de quo ; della cartografia catastale e del SID ad attestare la demanialità delle aree ubicate sul litorale di Sperlonga, come del resto avvalorato da numerose sentenze del Tribunale di Roma; del resto il solo richiamo ad un accertamento effettuato un secolo prima, con strumenti meno precisi di quelli messi a disposizione della tecnologia attuale, non può essere ritenuto sufficiente e idoneo a sostenere il mancato rispetto dei confini tra la proprietà privata e le aree del demanio marittimo;
- che, pertanto, gli atti impugnati sono viziati da eccesso di potere, nella sua figura sintomatica del difetto di motivazione e di istruttoria.
Ritenuto, pertanto:
- che il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati;
- di liquidare le spese di lite secondo il generale principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del 27 marzo 2026 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
AC NA, Presidente
LU AV, Primo Referendario, Estensore
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU AV | AC NA |
IL SEGRETARIO