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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 4943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4943 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Avellino,
pubblicata in data 07 aprile 2021 e contraddistinta dal n.542/2021, iscritto al n.237/2022
del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del
17 dicembre 2024 e pendente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Parte_1 C.F._1
MP (C.F.: ) e IC Di TO (C.F.: ) C.F._2 C.F._3
giusta procura ad litem congiunta e disgiunta in calce dell'atto di citazione in appello,
Posta Elettronica Certificata: michele. Email_1 [...]
Email_2
-APPELLANTE-
E REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
C.F.: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresen- Parte_2 P.IVA_1
tata e difesa dagli avv.ti Giovanni Matarazzo (C.F. e Claudio C.F._4
CC (C.F.: ), giusta procura a margine dell'atto di citazione in C.F._5
opposizione a decreto ingiuntivo del primo grado di giudizio, indirizzo di Posta Elettro-
nica Certificata avv. Email_3 [...]
Email_4
-APPELLATA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I. , con citazione notificata il 08.11.2021 proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza, indicata in epigrafe, emessa dal Tribunale di Avellino nel procedi-
mento n. 3460/2016 del R.G.C. promosso da nei riguardi dell'attuale appel- Parte_2
lante per l'opposizione al d.i. 659/2016 del medesimo Tribunale. L'ingiunzione di paga-
mento aveva ad oggetto il credito di €. 40.512,78 asseritamente vantato da Parte_3
nei confronti di quale compenso per attività professionale espletata.
[...] Parte_2
II. opponeva di aver sempre corrisposto il dovuto al professionista ed Parte_2
il giudice accoglieva l'opposizione ritenuta raggiunta la prova del fatto estintivo l'obbli-
gazione all'esito dell'interrogatorio formale del commercialista nel corso del quale l'op-
posto rispondeva “Si, è vero” all'interrogazione sul capitolo di prova: “vero è che a chiu-
sura di ogni anno fiscale la corrispondeva al dott. commercialista Parte_2 Pt_1
il compenso per l'opera prestata ed il rimborso delle relative spese?” .
[...]
III. Con il gravame sottoponeva all'attenzione della Corte due mo- Parte_1
tivi di gravame:
a. Vizio di ultrapetizione-illogicità- contraddittorietà della sentenza perché l'interrogatorio formale era stato materialmente esplicitato dal legale dell'opponente che aveva formu-
lato le domande in maniera “capziosa e surrettizia”. L'opposto intendeva precisare che quanto andava a confermare era riferito agli anni pregressi ma non quelli del periodo
Rg 4707/2021 est. Sandro Figliozzi
Pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
oggetto di causa e la risposta data era stata frutto di “violenza morale ed errore di fatto”
tanto da doverla considerare tamquam non esset. Precisava come la revoca della di-
chiarazione ben potesse intervenire in appello.
b. Carenza assoluta di motivazione – difetto di valutazione del materiale probatorio per-
ché non era stato considerava l'esito della prova testimoniale, favorevole al professio-
nista. Il giudice doveva esercitare i poteri intesi ad un sollecito e leale svolgimento del processo e la valutazione dell'interrogatorio formale andava “effettuata sulla base del contenuto del capitolato in rapporto ai termine della controversia e non in base al sup-
posto esito del mezzo istruttorio”.
L'appellante instava per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e chiedeva il deferimento del giuramento decisorio del legale rappresentante della sul mancato adempimento in favore del professionista per l'opera prestata. Parte_2
Così concludeva : “A – In via preliminare procedere alla sospensione Parte_1
ai sensi dell'art. 283 c.p.c. della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado
impugnata;
B – Chiede l'ammissione del giuramento decisorio deferito al legale rappresentante
della Parte_2
C – Riforma integrale della Sentenza del Tribunale di Avellino n. 542/2021 resa in data
06/04/2021 e pubblicata il 07/04/2021 – seconda sezione civile - nella persona del Giu-
dice dott.ssa Maria Cristina Rizzi, a definizione del procedimento civile RG: 3460/2016,
per tuttte le argomentazioni elucubrate in libello;
D – Confermare integralmete il Decreto Ingiuntivo n. 659/2016 reso dal Tribunale di
Avellino opposto in primo grado;
E- Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa oltre accessori del doppio grado di
Giudizio con attribuzione ai difensori per fattane anticipazione;”
IV. si costituiva in giudizio perorando la correttezza della sentenza di Parte_2
Rg 4707/2021 est. Sandro Figliozzi
Pagina 3 di 6 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
primo grado, illustrando come la confessione costituisca prova legale, reiterando in su-
bordine l'eccezione di prescrizione già formulata in primo grado.
Concludeva per:” 1- in via cautelare, rigettare la richiesta di sospensione e/o revoca
della provvisoria esecutorietà dell'ordinanza impugnata, per mancanza dei requisiti del
fumus e del periculum;
2- nel merito, rigettare l'appello in quanto destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto;
3- per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
4- in ogni caso, revocare o dichiarare nullo/annuallibile il decreto per cui è causa;
5- In via istruttoria ci si oppone fermamente alla richiesta di giuramento decisorio richie-
sto dall'appellante in quanto mai richiesto in primo grado e per tale decaduto dal richie-
dere tale mezzo istruttorio in sede di appello.
6- il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio .”
V. La Corte rigettava l'istanza di sospensiva, condannando l'appellante al paga-
mento alla pena pecuniaria di €. 500,00 e, all'udienza del 17.12.2025, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
VI. La S.C. precisa come risulti inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto di appello. L'atto non era sottoscritto dalla parte personalmente ed il suo difensore non era munito di mandato speciale, come richiesto dall'art. 233 c.p.c., ma solo dell'or-
dinaria procura "ad litem". Tanto determinava l'inammissibilità insanabile della richiesta in quanto il giuramento decisorio è un mezzo istruttorio per il quale la legge pone con-
dizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e, dunque, non rimesse alla loro dispo-
nibilità.
VII. I motivi di appello sono chiaramente infondati per l'insuperabilità della valenza confessoria delle dichiarazioni rese a seguito dell'interrogatorio formale che costituisce prova legale la cui valutazione è sottratta anche al sindacato giudiziale. Il capitolo
Rg 4707/2021 est. Sandro Figliozzi
Pagina 4 di 6 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
dell'interrogatorio sul quale l'opposto era chiamato a rispondere era perfettamente in grado di far conseguire gli effetti della confessione, avendo ad oggetto fatti obiettivi e consistendo nel sollecitare una risposta su fatti a sé sfavorevoli (Cass. civ. n.
5725/2019). A fronte di tale idoneità la Corte non giudica attendibili le eccezioni mosse dall'appellante finalizzate a voler dimostrare vizi nelle modalità di raccolta della prova,
tra l'altro avvenuta alla presenza del legale dell'opposto che nulla chiedeva di verbaliz-
zare in udienza a tal riguardo. La valenza di prova legale rende assolutamente preva-
lente la confessione resa sulla prova testimoniale espletata che quindi correttamente il giudice non esaminava.
In merito alla revoca della confessione di cui all'art. 2732 c.c., la Corte rileva come nulla giustifichi l'accoglimento della pretesa dell'appellante in quanto, se è vero che la con-
fessione può esser invalidata soltanto se il confitente dimostra non solo l'inveridicità
della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza,
è altrettanto certo come nella fattispecie in esame non emerga concreto elemento o fatto determinato dai quali evincere l'errore o la violenza allegata, non essendo suffi-
ciente dedurre l'esito della prova testimoniale limitatamente alla non rispondenza al vero del fatto confessato (S.C. n. 17716/2020).
VIII. La richiesta di condanna dell'appellante per lite temeraria era formulata dall'ap-
pellato solo con la comparsa conclusionale, finalizzata esclusivamente all'illustrazione delle difese già proposte. Non è pertanto giudicata ammissibile.
IX. Dal rigetto dell'appello discende la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite con riferimento allo scaglione corrispondente al valore del contenzioso,
indeterminato, ed applicazione dei minimi tariffari, stante la natura delle questioni poste.
X. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per l'appellante.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_4
Rg 4707/2021 est. Sandro Figliozzi
Pagina 5 di 6 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
sentenza pronunziata dal Tribunale di Tribunale di Avellino, pubblicata in data 07 aprile
2021 e contraddistinta dal n.542/2021, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento, in favore di delle spese di Parte_1 Parte_2
lite liquidate in €.3.809,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
C) Dichiara la sussistenza, per , dei requisiti previsti per il versamento Parte_1
dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 21.3.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Natalia Ceccarelli
Rg 4707/2021 est. Sandro Figliozzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Avellino,
pubblicata in data 07 aprile 2021 e contraddistinta dal n.542/2021, iscritto al n.237/2022
del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del
17 dicembre 2024 e pendente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Parte_1 C.F._1
MP (C.F.: ) e IC Di TO (C.F.: ) C.F._2 C.F._3
giusta procura ad litem congiunta e disgiunta in calce dell'atto di citazione in appello,
Posta Elettronica Certificata: michele. Email_1 [...]
Email_2
-APPELLANTE-
E REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
C.F.: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresen- Parte_2 P.IVA_1
tata e difesa dagli avv.ti Giovanni Matarazzo (C.F. e Claudio C.F._4
CC (C.F.: ), giusta procura a margine dell'atto di citazione in C.F._5
opposizione a decreto ingiuntivo del primo grado di giudizio, indirizzo di Posta Elettro-
nica Certificata avv. Email_3 [...]
Email_4
-APPELLATA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I. , con citazione notificata il 08.11.2021 proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza, indicata in epigrafe, emessa dal Tribunale di Avellino nel procedi-
mento n. 3460/2016 del R.G.C. promosso da nei riguardi dell'attuale appel- Parte_2
lante per l'opposizione al d.i. 659/2016 del medesimo Tribunale. L'ingiunzione di paga-
mento aveva ad oggetto il credito di €. 40.512,78 asseritamente vantato da Parte_3
nei confronti di quale compenso per attività professionale espletata.
[...] Parte_2
II. opponeva di aver sempre corrisposto il dovuto al professionista ed Parte_2
il giudice accoglieva l'opposizione ritenuta raggiunta la prova del fatto estintivo l'obbli-
gazione all'esito dell'interrogatorio formale del commercialista nel corso del quale l'op-
posto rispondeva “Si, è vero” all'interrogazione sul capitolo di prova: “vero è che a chiu-
sura di ogni anno fiscale la corrispondeva al dott. commercialista Parte_2 Pt_1
il compenso per l'opera prestata ed il rimborso delle relative spese?” .
[...]
III. Con il gravame sottoponeva all'attenzione della Corte due mo- Parte_1
tivi di gravame:
a. Vizio di ultrapetizione-illogicità- contraddittorietà della sentenza perché l'interrogatorio formale era stato materialmente esplicitato dal legale dell'opponente che aveva formu-
lato le domande in maniera “capziosa e surrettizia”. L'opposto intendeva precisare che quanto andava a confermare era riferito agli anni pregressi ma non quelli del periodo
Rg 4707/2021 est. Sandro Figliozzi
Pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
oggetto di causa e la risposta data era stata frutto di “violenza morale ed errore di fatto”
tanto da doverla considerare tamquam non esset. Precisava come la revoca della di-
chiarazione ben potesse intervenire in appello.
b. Carenza assoluta di motivazione – difetto di valutazione del materiale probatorio per-
ché non era stato considerava l'esito della prova testimoniale, favorevole al professio-
nista. Il giudice doveva esercitare i poteri intesi ad un sollecito e leale svolgimento del processo e la valutazione dell'interrogatorio formale andava “effettuata sulla base del contenuto del capitolato in rapporto ai termine della controversia e non in base al sup-
posto esito del mezzo istruttorio”.
L'appellante instava per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e chiedeva il deferimento del giuramento decisorio del legale rappresentante della sul mancato adempimento in favore del professionista per l'opera prestata. Parte_2
Così concludeva : “A – In via preliminare procedere alla sospensione Parte_1
ai sensi dell'art. 283 c.p.c. della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado
impugnata;
B – Chiede l'ammissione del giuramento decisorio deferito al legale rappresentante
della Parte_2
C – Riforma integrale della Sentenza del Tribunale di Avellino n. 542/2021 resa in data
06/04/2021 e pubblicata il 07/04/2021 – seconda sezione civile - nella persona del Giu-
dice dott.ssa Maria Cristina Rizzi, a definizione del procedimento civile RG: 3460/2016,
per tuttte le argomentazioni elucubrate in libello;
D – Confermare integralmete il Decreto Ingiuntivo n. 659/2016 reso dal Tribunale di
Avellino opposto in primo grado;
E- Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa oltre accessori del doppio grado di
Giudizio con attribuzione ai difensori per fattane anticipazione;”
IV. si costituiva in giudizio perorando la correttezza della sentenza di Parte_2
Rg 4707/2021 est. Sandro Figliozzi
Pagina 3 di 6 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
primo grado, illustrando come la confessione costituisca prova legale, reiterando in su-
bordine l'eccezione di prescrizione già formulata in primo grado.
Concludeva per:” 1- in via cautelare, rigettare la richiesta di sospensione e/o revoca
della provvisoria esecutorietà dell'ordinanza impugnata, per mancanza dei requisiti del
fumus e del periculum;
2- nel merito, rigettare l'appello in quanto destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto;
3- per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
4- in ogni caso, revocare o dichiarare nullo/annuallibile il decreto per cui è causa;
5- In via istruttoria ci si oppone fermamente alla richiesta di giuramento decisorio richie-
sto dall'appellante in quanto mai richiesto in primo grado e per tale decaduto dal richie-
dere tale mezzo istruttorio in sede di appello.
6- il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio .”
V. La Corte rigettava l'istanza di sospensiva, condannando l'appellante al paga-
mento alla pena pecuniaria di €. 500,00 e, all'udienza del 17.12.2025, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
VI. La S.C. precisa come risulti inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto di appello. L'atto non era sottoscritto dalla parte personalmente ed il suo difensore non era munito di mandato speciale, come richiesto dall'art. 233 c.p.c., ma solo dell'or-
dinaria procura "ad litem". Tanto determinava l'inammissibilità insanabile della richiesta in quanto il giuramento decisorio è un mezzo istruttorio per il quale la legge pone con-
dizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e, dunque, non rimesse alla loro dispo-
nibilità.
VII. I motivi di appello sono chiaramente infondati per l'insuperabilità della valenza confessoria delle dichiarazioni rese a seguito dell'interrogatorio formale che costituisce prova legale la cui valutazione è sottratta anche al sindacato giudiziale. Il capitolo
Rg 4707/2021 est. Sandro Figliozzi
Pagina 4 di 6 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
dell'interrogatorio sul quale l'opposto era chiamato a rispondere era perfettamente in grado di far conseguire gli effetti della confessione, avendo ad oggetto fatti obiettivi e consistendo nel sollecitare una risposta su fatti a sé sfavorevoli (Cass. civ. n.
5725/2019). A fronte di tale idoneità la Corte non giudica attendibili le eccezioni mosse dall'appellante finalizzate a voler dimostrare vizi nelle modalità di raccolta della prova,
tra l'altro avvenuta alla presenza del legale dell'opposto che nulla chiedeva di verbaliz-
zare in udienza a tal riguardo. La valenza di prova legale rende assolutamente preva-
lente la confessione resa sulla prova testimoniale espletata che quindi correttamente il giudice non esaminava.
In merito alla revoca della confessione di cui all'art. 2732 c.c., la Corte rileva come nulla giustifichi l'accoglimento della pretesa dell'appellante in quanto, se è vero che la con-
fessione può esser invalidata soltanto se il confitente dimostra non solo l'inveridicità
della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza,
è altrettanto certo come nella fattispecie in esame non emerga concreto elemento o fatto determinato dai quali evincere l'errore o la violenza allegata, non essendo suffi-
ciente dedurre l'esito della prova testimoniale limitatamente alla non rispondenza al vero del fatto confessato (S.C. n. 17716/2020).
VIII. La richiesta di condanna dell'appellante per lite temeraria era formulata dall'ap-
pellato solo con la comparsa conclusionale, finalizzata esclusivamente all'illustrazione delle difese già proposte. Non è pertanto giudicata ammissibile.
IX. Dal rigetto dell'appello discende la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite con riferimento allo scaglione corrispondente al valore del contenzioso,
indeterminato, ed applicazione dei minimi tariffari, stante la natura delle questioni poste.
X. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per l'appellante.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_4
Rg 4707/2021 est. Sandro Figliozzi
Pagina 5 di 6 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
sentenza pronunziata dal Tribunale di Tribunale di Avellino, pubblicata in data 07 aprile
2021 e contraddistinta dal n.542/2021, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento, in favore di delle spese di Parte_1 Parte_2
lite liquidate in €.3.809,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
C) Dichiara la sussistenza, per , dei requisiti previsti per il versamento Parte_1
dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 21.3.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Natalia Ceccarelli
Rg 4707/2021 est. Sandro Figliozzi
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