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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/11/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2177/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IA CO Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa DR LO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. 2177/2024 RG promosso da:
nata il [...] a [...] e Parte_1 Pt_2 nato il [...] ad [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ROBERT
[...]
EGIDI;
con l'intervento ex lege del pubblico ministero
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ancona adito, acquisito e preso atto del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Ancona, n. 682/2025, di omologa della separazione consensuale dei Sigg.ri e adottati gli Parte_2 Parte_1 opportuni provvedimenti all'udienza del 26.11.2025 da svolgersi, come espressamente autorizzato dal Tribunale di Ancona, a trattazione scritta:
-preso atto della sussistenza delle condizioni di cui all'art.3 L. 898/1970 e successive modifiche;
- preso atto della espressa volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della intervenuta separazione, volontà quivi ribadita;
-preso atto degli accordi negoziali convenuti e sottoscritti in sede di ricorso per separazione e quivi integralmente confermati;
-voglia pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra i Sigg. Parte_2 (C.F.: ) e (C.F.: ), in C.F._1 Parte_1 C.F._2
Ancona il giorno 07.07.2013, con atto di matrimonio Anno 2013 - Parte 2, Serie C N. 82 del Comune di Ancona, ordinando le relative annotazioni di legge, recependo altresì, preso atto di quanto nelle more già adempiuto, ed accogliendo le concordate seguenti
CONDIZIONI
1) I ricorrenti, muniti di idonee sistemazioni come già regolate in sede di separazione, vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Tutte le spese, le imposte e le tasse, così come le utenze e gli oneri condominiali relativi ed afferenti all'immobile sito in Porto Recanati (Mc), Piazza del Borgo n. 8/M, facente parte del complesso edilizio denominato “Il Borgo Marinaro”, costituito da un appartamento sito al terzo piano, scala
D, meglio distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 22, Mappale 655, sub 68, Categoria A/3, classe 3, consistenza vani 4,5, superficie catastale mq 91, totale escluse aree scoperte mq. 86, rendita euro
429,95 e del relativo garage contraddistinto con il mappale 655, Sub 24, Categ. C/6, Classe 5, consistenza mq. 15, superficie catastale mq. 18 rendita euro 34,86 de quo, oggetto di cessione nella precedente fase di separazione saranno di esclusiva competenza della Sig.ra Parte_1
[...]
3) I ricorrenti rinunciano a reciproci assegni divorzili poiché muniti di congrui ed autonomi redditi
e perché, quanto alla Sig.ra tacitata da ogni pretesa a tale titolo sia Parte_1 con la cessione a titolo gratuito dell'immobile de quo, sia con la corresponsione in unica soluzione ex art. 5 comma 8 L. 898/1970, di complessivi € 160.000,00, di cui quanto ad € 40.000,00 già corrisposti a titolo di pagamento per l'assegno di mantenimento e quanto ad € 120.000,00 da versarsi contestualmente al pronunciamento della Sentenza di scioglimento del matrimonio, a titolo di pagamento di assegno divorzile, con conseguente estinzione di qualsivoglia obbligo di eventuale contribuzione futura in capo al predetto Sig. Parte_2
4) Il compenso del professionista officiato del presente procedimento è a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto la separazione consensuale avanzando contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso. L'udienza di comparizione delle parti del 18.10.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, con cui le stesse hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare.
Con sentenza n. 682/2025 emessa in data 23.10.2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 26.11.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato nuovamente di non volersi conciliare ed hanno precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473 bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 682 del 23.10.2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Risulta altresì ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte).
Non è inoltre contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto ad Ancona il 07.07.2013 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 82, parte 2, serie C dell'anno 2013.
Le condizioni prospettate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e, pertanto, il
Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 ad Ancona il 07.07.2013 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona
[...] al n. 82, parte 2, serie C dell'anno 2013; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.11.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
DR LO IA CO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IA CO Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa DR LO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. 2177/2024 RG promosso da:
nata il [...] a [...] e Parte_1 Pt_2 nato il [...] ad [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ROBERT
[...]
EGIDI;
con l'intervento ex lege del pubblico ministero
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ancona adito, acquisito e preso atto del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Ancona, n. 682/2025, di omologa della separazione consensuale dei Sigg.ri e adottati gli Parte_2 Parte_1 opportuni provvedimenti all'udienza del 26.11.2025 da svolgersi, come espressamente autorizzato dal Tribunale di Ancona, a trattazione scritta:
-preso atto della sussistenza delle condizioni di cui all'art.3 L. 898/1970 e successive modifiche;
- preso atto della espressa volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della intervenuta separazione, volontà quivi ribadita;
-preso atto degli accordi negoziali convenuti e sottoscritti in sede di ricorso per separazione e quivi integralmente confermati;
-voglia pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra i Sigg. Parte_2 (C.F.: ) e (C.F.: ), in C.F._1 Parte_1 C.F._2
Ancona il giorno 07.07.2013, con atto di matrimonio Anno 2013 - Parte 2, Serie C N. 82 del Comune di Ancona, ordinando le relative annotazioni di legge, recependo altresì, preso atto di quanto nelle more già adempiuto, ed accogliendo le concordate seguenti
CONDIZIONI
1) I ricorrenti, muniti di idonee sistemazioni come già regolate in sede di separazione, vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Tutte le spese, le imposte e le tasse, così come le utenze e gli oneri condominiali relativi ed afferenti all'immobile sito in Porto Recanati (Mc), Piazza del Borgo n. 8/M, facente parte del complesso edilizio denominato “Il Borgo Marinaro”, costituito da un appartamento sito al terzo piano, scala
D, meglio distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 22, Mappale 655, sub 68, Categoria A/3, classe 3, consistenza vani 4,5, superficie catastale mq 91, totale escluse aree scoperte mq. 86, rendita euro
429,95 e del relativo garage contraddistinto con il mappale 655, Sub 24, Categ. C/6, Classe 5, consistenza mq. 15, superficie catastale mq. 18 rendita euro 34,86 de quo, oggetto di cessione nella precedente fase di separazione saranno di esclusiva competenza della Sig.ra Parte_1
[...]
3) I ricorrenti rinunciano a reciproci assegni divorzili poiché muniti di congrui ed autonomi redditi
e perché, quanto alla Sig.ra tacitata da ogni pretesa a tale titolo sia Parte_1 con la cessione a titolo gratuito dell'immobile de quo, sia con la corresponsione in unica soluzione ex art. 5 comma 8 L. 898/1970, di complessivi € 160.000,00, di cui quanto ad € 40.000,00 già corrisposti a titolo di pagamento per l'assegno di mantenimento e quanto ad € 120.000,00 da versarsi contestualmente al pronunciamento della Sentenza di scioglimento del matrimonio, a titolo di pagamento di assegno divorzile, con conseguente estinzione di qualsivoglia obbligo di eventuale contribuzione futura in capo al predetto Sig. Parte_2
4) Il compenso del professionista officiato del presente procedimento è a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto la separazione consensuale avanzando contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso. L'udienza di comparizione delle parti del 18.10.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, con cui le stesse hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare.
Con sentenza n. 682/2025 emessa in data 23.10.2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 26.11.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato nuovamente di non volersi conciliare ed hanno precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473 bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 682 del 23.10.2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Risulta altresì ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte).
Non è inoltre contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto ad Ancona il 07.07.2013 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 82, parte 2, serie C dell'anno 2013.
Le condizioni prospettate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e, pertanto, il
Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 ad Ancona il 07.07.2013 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona
[...] al n. 82, parte 2, serie C dell'anno 2013; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.11.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
DR LO IA CO