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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23701/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione SESTA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23701/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TIZZANO Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE e dell'avv. CAVALLO ANTONIO ( ) VIA TOLEDO, 156 80134 C.F._2
NAPOLI, elettivamente domiciliato in VIA DOMENICO FONTANA, 194 80128 NAPOLI presso il difensore avv. TIZZANO GIUSEPPE
ATTORE contro
P.A. Controparte_1
O BREVEMENTE (C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. ADOLFINI ALFREDO, elettivamente domiciliato in VIA MARCANTONIO COLONNA 20149 MILANO presso il difensore avv. ADOLFINI ALFREDO
CONVENUTO
CONCLUSIONI Per SALVATORE ESPOSITO 1. In via preliminare, previo accertamento della qualità di consumatore del sig. nel contratto di Parte_1 coobbligazione oggetto di controversia, revocare il Decreto Ingiuntivo n.6676/2024, emesso dal Tribunale di Milano nel procedimento iscritto al numero di rg11045/2024, per incompetenza territoriale del Tribunale di
Milano in favore del Tribunale di Benevento ex art. 66 del Codice del Consumo;
2. In via subordinata ed in rito revocare il Decreto Ingiuntivo n.6676/2024, emesso dal Tribunale di Milano nel procedimento iscritto al numero di rg11045/2024, per incompetenza territoriale dell'adito Tribunale per essere competente il Tribunale di Torino in virtù della clausola contrattuale prevista dal contratto del 29.04.2018, pag. 5 lett. E;
3. Nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragione esposte nella parte motiva del presente atto.
4. accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dal sig. , e conseguentemente, condannare l al Pt_1 Controparte_2 pagamento in favore dell'opponente dell'importo di €105799,04, o di quella diversa somma che il giudice riterrà opportuna, a titolo di risarcimento danni per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nonché di diligenza nell'esecuzione del contratto di coobbligazione del 29.5.2018 per i motivi esposti nel presente atto;
5. In ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari
Per P.A. Controparte_1
O BREVEMENTE Controparte_3
- si aderisce all'eccezione di incompetenza territoriale avversaria limitatamente
[...] all'ingiunzione emessa nei confronti dell'opponente, ritenendosi competente il Foro di Torino a conoscere e decidere la controversia fra questi ed NEL MERITO - respingere l'opposizione Controparte_2 proposta avverso il decreto ingiuntivo opposto, e comunque tutte le domande anche riconvenzionali, eccezioni e istanze formulate con l'atto di citazione in opposizione, confermando integralmente il provvedimento monitorio n. 6676/2024 - R.G.D.I. n. 11045/2024 oppure, in subordine, condannando l'opponente a versare ad
[...] la somma di € 105.799,04, ovvero la maggiore o minor somma accertata, oltre interessi dal Controparte_2 dì del dovuto al saldo e spese legali per la fase monitoria nella medesima misura già liquidata in detta sede, e pagina 1 di 6 successive occorrende oltre tassa di registrazione del decreto medesimo;
IN OGNI CASO - condannare parte opponente, il sig. , a versare ad le spese e compensi professionali Parte_1 Controparte_2 relativi al presente giudizio di opposizione, oltre oneri accessori (c.p.a., i.v.a. e rimborso spese forfettarie ex art. 2 del D.M. n. 55/2014 nella misura del 15%). IN VIA ISTRUTTORIA - posto che Controparte_2 intende avvalersi, come ha già dichiarato nella narrativa del presente atto, della polizza fidejussoria e dell'atto di coobbligazione oggetto di disconoscimento da parte dell'opponente, chiede ed insiste per la verificazione delle sottoscrizioni ivi presenti così da accertare in via definitiva che le stesse sono da attribuirsi al sig. Parte_1
. Ove ritenuto necessario, si chiede disporre una CTU volta ad attestare la paternità delle sottoscrizioni
[...] apposte ai documenti oggetto di disconoscimento
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 6676/2024 emesso da questo tribunale nei confronti di Parte_1
per il pagamento effettuato dalla garante a seguito
[...] Controparte_2 dell'inadempimento dell'obbligazione da parte dell' Parte_2
Fatto
1. La vicenda di cui è causa trae origine dal pagamento di € 99.810,44 effettuato in data
29.11.2023 da quale garante, in virtù della polizza fideiussoria n. Controparte_2
2018.13.6401882 con decorrenza dal 30.05.2018, alla regione Campania, a seguito dell'inadempimento del debitore principale, i.e. l'associazione degli obblighi Parte_2 discendenti dalla partecipazione al progetto “donne in tempo” in virtù di determinati “accordi territoriali di genere”.
2. A tale polizza fideiussoria si collega un contratto di coobbligazione, sottoscritto da Parte_1
e , in data 29.05.2018, in forza del quale tali soggetti, assumendo
[...] Parte_3 gli stessi obblighi dell'associazione si impegnano a tenere indenne Parte_2 [...] per ogni pagamento effettuato in forza di tale polizza assicurativa. Controparte_2
3. In data 16.02.2023 la regione Campania domanda inutilmente l'adempimento della prestazione alla debitrice principale, ossia l'associazione ossia il pagamento della somma di Parte_2
€ 99.810,44. 4. Il suddetto adempimento della debitrice o, in alternativa, dei coobbligati è sollecitato senza esito positivo, altresì, dalla compagnia assicurativa.
5. A seguito della successiva escussione della polizza fideiussoria, la compagnia assicurativa esegue in favore della regione Campania il pagamento della somma di € 99.810,24.
6. Successivamente la parte convenuta sollecita, previa diffida del 14.03.2023, il rimborso del pagamento effettuato, all'associazione e ai coobbligati senza, tuttavia, ottenere Parte_2 alcun riscontro positivo.
7. In forza dei suddetti motivi la compagnia assicurativa attiva davanti a questo tribunale il procedimento monitorio nrg 11045/2024 nei confronti di e di Parte_1 Parte_3
, esitato con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 6676/2024 oggetto di opposizione.
[...]
8. Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 20.06.2024, si oppone al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 6676/2024, previa instaurazione del presente giudizio di opposizione. Lo stesso chiede la revoca del decreto ingiuntivo sulla base dei seguenti profili.
9. Il decreto ingiuntivo è illegittimo in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente in ragione della qualifica di consumatore di parte attrice;
inoltre, il giudice è territorialmente incompetente anche in ragione della circostanza del foro convenzionale individuato dalle parti (in deroga a quello generale previsto dall'art. 20 del codice di rito).
10. In secondo luogo si chiede la revoca del decreto ingiuntivo in quanto non sussisterebbe un titolo negoziale valido fondante la pretesa creditoria, in quanto parte attrice disconosce la sottoscrizione apposta sul c.d. contratto di coobbligazione.
11. In terzo luogo parte attrice rileva che l'atto di coobbligazione, che accede alla polizza pagina 2 di 6 fideiussoria, seguirebbe la durata temporale della stessa ossia il periodo compreso tra il
30.05.2018 e il 30.05.2019. Pertanto, a partire dal 30.05.2019, sarebbe venuta meno la copertura assicurativa e, conseguentemente, il pagamento effettuato dalla parte convenuta sarebbe stato effettuato indebitamente ossia in violazione del principio di buona fede.
12. Si costituisce con comparsa di costituzione e risposta la quale Controparte_2 aderisce all'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Torino sollevata da parte attrice sotto il profilo del foro convenzionalmente individuato. Parte attrice chiede il rigetto delle ulteriori domande attoree con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e chiede, altresì, la condanna alle spese.
13. In sede istruttoria parte convenuta contesta il disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto di coobbligazione e chiede la verificazione della firma attraverso l'eventuale espletamento di CTU.
14. All'udienza del 14.1.2025 le parti hanno discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Diritto
Occorre esaminare, in via preliminare, la questione relativa all'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria, sollevata da parte attrice sotto i due distinti profili della qualifica di consumatore di parte attrice che del foro convenzionalmente pattuito nel contratto di coobbligazione. Quanto al primo profilo, parte attrice ritiene che il foro adito, ossia quello del tribunale di Milano, sia territorialmente incompetente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Per converso sostiene che il foro territorialmente competente è quello del tribunale di Benevento, luogo di residenza della parte attrice stessa, in ragione della qualifica di consumatore.
La questione della competenza territoriale è, dunque, intimamente connessa a quella dell'accertamento della qualifica di consumatore di quale parte del rapporto contrattuale scaturente dal Parte_1 contratto di coobbligazione (doc. 2 comparsa).
Tale contratto di coobbligazione è stato stipulato da e da (oltre Parte_3 Parte_1 che dalla controparte compagnia assicuratrice) allo scopo di aggiungere ulteriori obbligati alla debitrice principale, l' ciò al fine di garantire ulteriormente la compagnia Parte_2 assicurativa nel recuperare il pagamento effettuato al creditore in luogo del debitore principale.
Parte attrice, come già evidenziato, invoca in sostanza l'applicazione dell'art. 66 bis cod. cons. per cui verrebbe in rilievo il foro inderogabile del luogo di residenza/domicilio del consumatore, sulla cui base il giudizio avrebbe dovuto essere instaurato davanti al foro di Benevento.
Parte convenuta non condivide l'assunto, ritenendo che non rivesta la qualifica di Parte_1 consumatore.
Si ritiene di dover condividere la prospettazione di parte convenuta: difetta in capo alla parte attrice la qualifica di consumatore.
Ai fini della verifica circa la sussistenza della qualifica di consumatore, la giurisprudenza ha individuato un criterio oggettivo o sostanziale, ancorato a due parametri: 1) la circostanza che si tratti di persona fisica e 2) il fatto che la stessa agisca per scopi estranei all'attività professionale eventualmente svolta.
Quanto al parametro dell'agire per scopi estranei all'attività professionale eventualmente svolta, in giurisprudenza, in passato, è stata sostenuta la teoria del professionista di rimbalzo. In base a tale teoria l'attribuzione o meno della qualifica di consumatore al garante/coobbligato è strettamente collegata alla qualifica posseduta dal debitore principale, nel senso che il coobbligato assume la stessa qualifica del debitore principale.
Oggi tale teoria deve ritenersi superata.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che l'assunzione della qualifica di consumatore debba essere indagata sulla base di un criterio oggettivo o funzionale, considerando la natura in sé del rapporto contrattuale (vedi ex plurimis Cass. Civ. 12886/2024:
2.1 La censura è fondata. Questa Corte, da ultimo anche a Sezioni unite con l'ordinanza 5868/2023, ha infatti avuto modo di chiarire che, nel
pagina 3 di 6 contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 Per_1 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore Per_2 persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio).
A tal fine sono due gli indici da prendere in esame per verificare in concreto se si tratta di atto necessario/strumentale all'attività professionale svolta: 1) l'assunzione di cariche all'interno della società garantita (quale, ad esempio, quella di amministratore delegato); 2) la detenzione di una partecipazione al capitale sociale non trascurabile (in tal senso: Cass. Civ. n. 32225/2018: 7.4. Aggiunge, però, che la nozione di "consumatore", ai sensi dell'art. 2, lett. b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo. Essa deve essere determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito di attività estranee all'esercizio di una professione (v. ord. C-74/15, punto 27 e giurisprudenza citata). Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come "consumatore" ai sensi della suddetta direttiva.
7.5. Dalla giurisprudenza comunitaria, che pure rinvia all'accertamento di merito del giudice nazionale, emergono due circostanze che devono essere oggetto di valutazione: la eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore e la detenzione di una partecipazione non trascurabile al capitale sociale di tale società).
Nel caso di specie, in ordine alla posizione rivestita da all'interno dell' Parte_1 [...]
nessuna di tale condizione può ritenersi in concreto rispettata. Parte_2
Sulla base di quanto documentalmente prodotto al riguardo e, in particolare, in base alla visura riferibile a si evince come il medesimo non abbia mai ricoperto almeno Parte_1 formalmente alcun ruolo gestorio all'interno di tale impresa sociale né che detenga partecipazione sociali della stessa (circostanza quest'ultima, va da sé, desumibile già solo in forza della natura dell'ente; cfr. per il resto i docc. A e B fasc. monit.) Tuttavia si espone che avrebbe rivestito dal 22.07.2014 al 7.06.2018 la qualifica di Parte_1
Presidente di CdA della società consortile (come da visura prodotta), Controparte_4 nella cui orbita graviterebbe l'associazione come documentalmente provato e accertato Parte_2 anche in sede giudiziale dal Tribunale fallimentare di Nola con la sentenza n. 54/2021 nell'ambito del procedimento 71/2021 (fasc. monitorio, produzione documenti richiesti doc. C).
Pertanto, è innegabile la sussistenza di un interesse patrimoniale dello stesso al rilascio della polizza fideiussoria avente decorrenza dal 30.05.2018 da parte di in quanto Controparte_2
l'andamento positivo di tale associazione si sarebbe riverberato sull'intero gruppo consortile. (In tal senso anche Trib. Torino, sent. sez spec. impresa 23/02/2024: La nozione di "consumatore" ha carattere oggettivo e va valutata in base ad un criterio funzionale, incentrato sull'esame del rapporto contrattuale (se rientra o meno nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione).
Pertanto nel contratto di fideiussione, se il garante agisce professionalmente, ha un 'collegamento funzionale' con la società - perché ne è amministratore o ha una partecipazione sociale -, il codice del consumo non è applicabile;
di contro, è sempre soggetta alla tutela consumeristica, chiunque sia il debitore principale, la fideiussione di chi ha agito per motivi personali, ad esempio per legami familiari o in spirito d'amicizia ed è estraneo all'organizzazione societaria e non ha uno specifico interesse patrimoniale all'andamento della società o dell'impresa). Pertanto l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Benevento deve essere rigettata.
pagina 4 di 6 Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale in favore del foro convenzionalmente pattuito nel contratto di coobbligazione, la competenza territoriale secondo cui la stessa spetterebbe al Tribunale di Torino, essendo il foro esclusivo individuato dalle parti per tutte le controversie inerenti l'interpretazione del contratto (doc. 2 comparsa) giova considerare quanto segue.
Tale eccezione è condivisa anche dalla parte convenuta, la quale ha dichiarato, e ribadito anche in sede di conclusioni, di aderire all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla controparte.
La stessa rileva infatti che, benché il foro indicato nel modulo prestampato dalla medesima predisposto, e contenente le condizioni generali di contratto, sia il frutto di un mero errore materiale/svista, il foro del Tribunale di Torino risulta espressamente indicato.
Anche prendendo atto di quanto allegato e prodotto dalle parti, si ritiene quindi di condividere l'assunto in forza del quale il Tribunale di Torino deve considerarsi il foro territorialmente competente.
Si tratta di un'ipotesi di competenza derogata convenzionalmente dalle parti ai sensi dell'art. 28 cpc. Si è peraltro al di fuori del campo di applicazione di cui all'art. 38 co. 2 cpc, che disciplina l'ipotesi in cui la parte aderisce all'eccezione di incompetenza sollevata e in conseguenza della quale il giudice decide con ordinanza. La norma di cui all'art. 38 co. 2 cpc si applica, infatti, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 28 cpc, ossia si applica ai casi in cui le parti abbiano derogato convenzionalmente ai criteri di individuazione del giudice competente previsti dalla legge come nel caso di specie. Viene poi in rilievo la necessità di revocare un decreto ingiuntivo, i.e. quello oggetto di opposizione. In tal senso anche la recente giurisprudenza (ex multis Trib. Verona, sent. 16 marzo 2021: L'attrice, a sostegno della domanda di revoca del decreto opposto, ha dedotto, in via pregiudiziale, la mancata allegazione e prova dell'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 1, comma
11 l. 249/1997 e l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona ad emettere il decreto ingiuntivo essendo competente il Tribunale di Milano in virtù dell'art. 11 delle condizioni generali di contratto.(...) La convenuta si è costituita in giudizio e ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla controparte. Se, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, parte convenuta abbia aderito all'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente avanzata da parte attrice, la relativa decisione va adottata con sentenza, con la quale il decreto ingiuntivo va revocato e va assegnato un termine per la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente, con regolamentazione delle spese di lite).
Infine, tenuto conto che al di fuori dei casi in cui il legislatore prevede espressamente la forma del decreto o dell'ordinanza, il giudice decide con sentenza, si ritiene che il provvedimento che dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Torino debba assumere tale forma. Quanto alle spese di lite, esse si quantificano in € 11.000,00 (in considerazione della modesta rilevanza della fase istruttoria, essendo la causa decidibile in base ai documenti prodotti) oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, c.p.a. e i.v.a., che devono essere poste a carico della parte convenuta opposta, non rilevando che la stessa abbia aderito all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte attrice opponente. Infatti, è proprio tale parte ad aver predisposto unilateralmente il modulo contenente, tra le condizioni generali di contratto, anche l'indicazione del foro competente.
Distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori legali avv. Giuseppe Tizzano e avv. Antonio
Cavallo, che dichiarandosi antistatari hanno implicitamente sostenuto di avere anticipato le spese di lite per conto del cliente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta
REVOCA
Il decreto ingiuntivo n. 6676/2024 emesso da questo tribunale
DICHIARA
l'incompetenza del Tribunale di Milano e la competenza del tribunale di Torino CONDANNA
a rifondere a le spese del presente giudizio che si Controparte_2 Parte_1
pagina 5 di 6 liquidano nella somma di euro 11.000,00, oltre rimborso spese generali 15 %, c.p.a. e i.v.a., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori legali di parte avv. Giuseppe Tizzano e avv. Antonio Cavallo.
Milano, 14 gennaio 2025
Il Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione SESTA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23701/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TIZZANO Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE e dell'avv. CAVALLO ANTONIO ( ) VIA TOLEDO, 156 80134 C.F._2
NAPOLI, elettivamente domiciliato in VIA DOMENICO FONTANA, 194 80128 NAPOLI presso il difensore avv. TIZZANO GIUSEPPE
ATTORE contro
P.A. Controparte_1
O BREVEMENTE (C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. ADOLFINI ALFREDO, elettivamente domiciliato in VIA MARCANTONIO COLONNA 20149 MILANO presso il difensore avv. ADOLFINI ALFREDO
CONVENUTO
CONCLUSIONI Per SALVATORE ESPOSITO 1. In via preliminare, previo accertamento della qualità di consumatore del sig. nel contratto di Parte_1 coobbligazione oggetto di controversia, revocare il Decreto Ingiuntivo n.6676/2024, emesso dal Tribunale di Milano nel procedimento iscritto al numero di rg11045/2024, per incompetenza territoriale del Tribunale di
Milano in favore del Tribunale di Benevento ex art. 66 del Codice del Consumo;
2. In via subordinata ed in rito revocare il Decreto Ingiuntivo n.6676/2024, emesso dal Tribunale di Milano nel procedimento iscritto al numero di rg11045/2024, per incompetenza territoriale dell'adito Tribunale per essere competente il Tribunale di Torino in virtù della clausola contrattuale prevista dal contratto del 29.04.2018, pag. 5 lett. E;
3. Nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragione esposte nella parte motiva del presente atto.
4. accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dal sig. , e conseguentemente, condannare l al Pt_1 Controparte_2 pagamento in favore dell'opponente dell'importo di €105799,04, o di quella diversa somma che il giudice riterrà opportuna, a titolo di risarcimento danni per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nonché di diligenza nell'esecuzione del contratto di coobbligazione del 29.5.2018 per i motivi esposti nel presente atto;
5. In ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari
Per P.A. Controparte_1
O BREVEMENTE Controparte_3
- si aderisce all'eccezione di incompetenza territoriale avversaria limitatamente
[...] all'ingiunzione emessa nei confronti dell'opponente, ritenendosi competente il Foro di Torino a conoscere e decidere la controversia fra questi ed NEL MERITO - respingere l'opposizione Controparte_2 proposta avverso il decreto ingiuntivo opposto, e comunque tutte le domande anche riconvenzionali, eccezioni e istanze formulate con l'atto di citazione in opposizione, confermando integralmente il provvedimento monitorio n. 6676/2024 - R.G.D.I. n. 11045/2024 oppure, in subordine, condannando l'opponente a versare ad
[...] la somma di € 105.799,04, ovvero la maggiore o minor somma accertata, oltre interessi dal Controparte_2 dì del dovuto al saldo e spese legali per la fase monitoria nella medesima misura già liquidata in detta sede, e pagina 1 di 6 successive occorrende oltre tassa di registrazione del decreto medesimo;
IN OGNI CASO - condannare parte opponente, il sig. , a versare ad le spese e compensi professionali Parte_1 Controparte_2 relativi al presente giudizio di opposizione, oltre oneri accessori (c.p.a., i.v.a. e rimborso spese forfettarie ex art. 2 del D.M. n. 55/2014 nella misura del 15%). IN VIA ISTRUTTORIA - posto che Controparte_2 intende avvalersi, come ha già dichiarato nella narrativa del presente atto, della polizza fidejussoria e dell'atto di coobbligazione oggetto di disconoscimento da parte dell'opponente, chiede ed insiste per la verificazione delle sottoscrizioni ivi presenti così da accertare in via definitiva che le stesse sono da attribuirsi al sig. Parte_1
. Ove ritenuto necessario, si chiede disporre una CTU volta ad attestare la paternità delle sottoscrizioni
[...] apposte ai documenti oggetto di disconoscimento
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 6676/2024 emesso da questo tribunale nei confronti di Parte_1
per il pagamento effettuato dalla garante a seguito
[...] Controparte_2 dell'inadempimento dell'obbligazione da parte dell' Parte_2
Fatto
1. La vicenda di cui è causa trae origine dal pagamento di € 99.810,44 effettuato in data
29.11.2023 da quale garante, in virtù della polizza fideiussoria n. Controparte_2
2018.13.6401882 con decorrenza dal 30.05.2018, alla regione Campania, a seguito dell'inadempimento del debitore principale, i.e. l'associazione degli obblighi Parte_2 discendenti dalla partecipazione al progetto “donne in tempo” in virtù di determinati “accordi territoriali di genere”.
2. A tale polizza fideiussoria si collega un contratto di coobbligazione, sottoscritto da Parte_1
e , in data 29.05.2018, in forza del quale tali soggetti, assumendo
[...] Parte_3 gli stessi obblighi dell'associazione si impegnano a tenere indenne Parte_2 [...] per ogni pagamento effettuato in forza di tale polizza assicurativa. Controparte_2
3. In data 16.02.2023 la regione Campania domanda inutilmente l'adempimento della prestazione alla debitrice principale, ossia l'associazione ossia il pagamento della somma di Parte_2
€ 99.810,44. 4. Il suddetto adempimento della debitrice o, in alternativa, dei coobbligati è sollecitato senza esito positivo, altresì, dalla compagnia assicurativa.
5. A seguito della successiva escussione della polizza fideiussoria, la compagnia assicurativa esegue in favore della regione Campania il pagamento della somma di € 99.810,24.
6. Successivamente la parte convenuta sollecita, previa diffida del 14.03.2023, il rimborso del pagamento effettuato, all'associazione e ai coobbligati senza, tuttavia, ottenere Parte_2 alcun riscontro positivo.
7. In forza dei suddetti motivi la compagnia assicurativa attiva davanti a questo tribunale il procedimento monitorio nrg 11045/2024 nei confronti di e di Parte_1 Parte_3
, esitato con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 6676/2024 oggetto di opposizione.
[...]
8. Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 20.06.2024, si oppone al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 6676/2024, previa instaurazione del presente giudizio di opposizione. Lo stesso chiede la revoca del decreto ingiuntivo sulla base dei seguenti profili.
9. Il decreto ingiuntivo è illegittimo in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente in ragione della qualifica di consumatore di parte attrice;
inoltre, il giudice è territorialmente incompetente anche in ragione della circostanza del foro convenzionale individuato dalle parti (in deroga a quello generale previsto dall'art. 20 del codice di rito).
10. In secondo luogo si chiede la revoca del decreto ingiuntivo in quanto non sussisterebbe un titolo negoziale valido fondante la pretesa creditoria, in quanto parte attrice disconosce la sottoscrizione apposta sul c.d. contratto di coobbligazione.
11. In terzo luogo parte attrice rileva che l'atto di coobbligazione, che accede alla polizza pagina 2 di 6 fideiussoria, seguirebbe la durata temporale della stessa ossia il periodo compreso tra il
30.05.2018 e il 30.05.2019. Pertanto, a partire dal 30.05.2019, sarebbe venuta meno la copertura assicurativa e, conseguentemente, il pagamento effettuato dalla parte convenuta sarebbe stato effettuato indebitamente ossia in violazione del principio di buona fede.
12. Si costituisce con comparsa di costituzione e risposta la quale Controparte_2 aderisce all'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Torino sollevata da parte attrice sotto il profilo del foro convenzionalmente individuato. Parte attrice chiede il rigetto delle ulteriori domande attoree con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e chiede, altresì, la condanna alle spese.
13. In sede istruttoria parte convenuta contesta il disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto di coobbligazione e chiede la verificazione della firma attraverso l'eventuale espletamento di CTU.
14. All'udienza del 14.1.2025 le parti hanno discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Diritto
Occorre esaminare, in via preliminare, la questione relativa all'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria, sollevata da parte attrice sotto i due distinti profili della qualifica di consumatore di parte attrice che del foro convenzionalmente pattuito nel contratto di coobbligazione. Quanto al primo profilo, parte attrice ritiene che il foro adito, ossia quello del tribunale di Milano, sia territorialmente incompetente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Per converso sostiene che il foro territorialmente competente è quello del tribunale di Benevento, luogo di residenza della parte attrice stessa, in ragione della qualifica di consumatore.
La questione della competenza territoriale è, dunque, intimamente connessa a quella dell'accertamento della qualifica di consumatore di quale parte del rapporto contrattuale scaturente dal Parte_1 contratto di coobbligazione (doc. 2 comparsa).
Tale contratto di coobbligazione è stato stipulato da e da (oltre Parte_3 Parte_1 che dalla controparte compagnia assicuratrice) allo scopo di aggiungere ulteriori obbligati alla debitrice principale, l' ciò al fine di garantire ulteriormente la compagnia Parte_2 assicurativa nel recuperare il pagamento effettuato al creditore in luogo del debitore principale.
Parte attrice, come già evidenziato, invoca in sostanza l'applicazione dell'art. 66 bis cod. cons. per cui verrebbe in rilievo il foro inderogabile del luogo di residenza/domicilio del consumatore, sulla cui base il giudizio avrebbe dovuto essere instaurato davanti al foro di Benevento.
Parte convenuta non condivide l'assunto, ritenendo che non rivesta la qualifica di Parte_1 consumatore.
Si ritiene di dover condividere la prospettazione di parte convenuta: difetta in capo alla parte attrice la qualifica di consumatore.
Ai fini della verifica circa la sussistenza della qualifica di consumatore, la giurisprudenza ha individuato un criterio oggettivo o sostanziale, ancorato a due parametri: 1) la circostanza che si tratti di persona fisica e 2) il fatto che la stessa agisca per scopi estranei all'attività professionale eventualmente svolta.
Quanto al parametro dell'agire per scopi estranei all'attività professionale eventualmente svolta, in giurisprudenza, in passato, è stata sostenuta la teoria del professionista di rimbalzo. In base a tale teoria l'attribuzione o meno della qualifica di consumatore al garante/coobbligato è strettamente collegata alla qualifica posseduta dal debitore principale, nel senso che il coobbligato assume la stessa qualifica del debitore principale.
Oggi tale teoria deve ritenersi superata.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che l'assunzione della qualifica di consumatore debba essere indagata sulla base di un criterio oggettivo o funzionale, considerando la natura in sé del rapporto contrattuale (vedi ex plurimis Cass. Civ. 12886/2024:
2.1 La censura è fondata. Questa Corte, da ultimo anche a Sezioni unite con l'ordinanza 5868/2023, ha infatti avuto modo di chiarire che, nel
pagina 3 di 6 contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 Per_1 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore Per_2 persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio).
A tal fine sono due gli indici da prendere in esame per verificare in concreto se si tratta di atto necessario/strumentale all'attività professionale svolta: 1) l'assunzione di cariche all'interno della società garantita (quale, ad esempio, quella di amministratore delegato); 2) la detenzione di una partecipazione al capitale sociale non trascurabile (in tal senso: Cass. Civ. n. 32225/2018: 7.4. Aggiunge, però, che la nozione di "consumatore", ai sensi dell'art. 2, lett. b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo. Essa deve essere determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito di attività estranee all'esercizio di una professione (v. ord. C-74/15, punto 27 e giurisprudenza citata). Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come "consumatore" ai sensi della suddetta direttiva.
7.5. Dalla giurisprudenza comunitaria, che pure rinvia all'accertamento di merito del giudice nazionale, emergono due circostanze che devono essere oggetto di valutazione: la eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore e la detenzione di una partecipazione non trascurabile al capitale sociale di tale società).
Nel caso di specie, in ordine alla posizione rivestita da all'interno dell' Parte_1 [...]
nessuna di tale condizione può ritenersi in concreto rispettata. Parte_2
Sulla base di quanto documentalmente prodotto al riguardo e, in particolare, in base alla visura riferibile a si evince come il medesimo non abbia mai ricoperto almeno Parte_1 formalmente alcun ruolo gestorio all'interno di tale impresa sociale né che detenga partecipazione sociali della stessa (circostanza quest'ultima, va da sé, desumibile già solo in forza della natura dell'ente; cfr. per il resto i docc. A e B fasc. monit.) Tuttavia si espone che avrebbe rivestito dal 22.07.2014 al 7.06.2018 la qualifica di Parte_1
Presidente di CdA della società consortile (come da visura prodotta), Controparte_4 nella cui orbita graviterebbe l'associazione come documentalmente provato e accertato Parte_2 anche in sede giudiziale dal Tribunale fallimentare di Nola con la sentenza n. 54/2021 nell'ambito del procedimento 71/2021 (fasc. monitorio, produzione documenti richiesti doc. C).
Pertanto, è innegabile la sussistenza di un interesse patrimoniale dello stesso al rilascio della polizza fideiussoria avente decorrenza dal 30.05.2018 da parte di in quanto Controparte_2
l'andamento positivo di tale associazione si sarebbe riverberato sull'intero gruppo consortile. (In tal senso anche Trib. Torino, sent. sez spec. impresa 23/02/2024: La nozione di "consumatore" ha carattere oggettivo e va valutata in base ad un criterio funzionale, incentrato sull'esame del rapporto contrattuale (se rientra o meno nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione).
Pertanto nel contratto di fideiussione, se il garante agisce professionalmente, ha un 'collegamento funzionale' con la società - perché ne è amministratore o ha una partecipazione sociale -, il codice del consumo non è applicabile;
di contro, è sempre soggetta alla tutela consumeristica, chiunque sia il debitore principale, la fideiussione di chi ha agito per motivi personali, ad esempio per legami familiari o in spirito d'amicizia ed è estraneo all'organizzazione societaria e non ha uno specifico interesse patrimoniale all'andamento della società o dell'impresa). Pertanto l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Benevento deve essere rigettata.
pagina 4 di 6 Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale in favore del foro convenzionalmente pattuito nel contratto di coobbligazione, la competenza territoriale secondo cui la stessa spetterebbe al Tribunale di Torino, essendo il foro esclusivo individuato dalle parti per tutte le controversie inerenti l'interpretazione del contratto (doc. 2 comparsa) giova considerare quanto segue.
Tale eccezione è condivisa anche dalla parte convenuta, la quale ha dichiarato, e ribadito anche in sede di conclusioni, di aderire all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla controparte.
La stessa rileva infatti che, benché il foro indicato nel modulo prestampato dalla medesima predisposto, e contenente le condizioni generali di contratto, sia il frutto di un mero errore materiale/svista, il foro del Tribunale di Torino risulta espressamente indicato.
Anche prendendo atto di quanto allegato e prodotto dalle parti, si ritiene quindi di condividere l'assunto in forza del quale il Tribunale di Torino deve considerarsi il foro territorialmente competente.
Si tratta di un'ipotesi di competenza derogata convenzionalmente dalle parti ai sensi dell'art. 28 cpc. Si è peraltro al di fuori del campo di applicazione di cui all'art. 38 co. 2 cpc, che disciplina l'ipotesi in cui la parte aderisce all'eccezione di incompetenza sollevata e in conseguenza della quale il giudice decide con ordinanza. La norma di cui all'art. 38 co. 2 cpc si applica, infatti, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 28 cpc, ossia si applica ai casi in cui le parti abbiano derogato convenzionalmente ai criteri di individuazione del giudice competente previsti dalla legge come nel caso di specie. Viene poi in rilievo la necessità di revocare un decreto ingiuntivo, i.e. quello oggetto di opposizione. In tal senso anche la recente giurisprudenza (ex multis Trib. Verona, sent. 16 marzo 2021: L'attrice, a sostegno della domanda di revoca del decreto opposto, ha dedotto, in via pregiudiziale, la mancata allegazione e prova dell'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 1, comma
11 l. 249/1997 e l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona ad emettere il decreto ingiuntivo essendo competente il Tribunale di Milano in virtù dell'art. 11 delle condizioni generali di contratto.(...) La convenuta si è costituita in giudizio e ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla controparte. Se, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, parte convenuta abbia aderito all'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente avanzata da parte attrice, la relativa decisione va adottata con sentenza, con la quale il decreto ingiuntivo va revocato e va assegnato un termine per la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente, con regolamentazione delle spese di lite).
Infine, tenuto conto che al di fuori dei casi in cui il legislatore prevede espressamente la forma del decreto o dell'ordinanza, il giudice decide con sentenza, si ritiene che il provvedimento che dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Torino debba assumere tale forma. Quanto alle spese di lite, esse si quantificano in € 11.000,00 (in considerazione della modesta rilevanza della fase istruttoria, essendo la causa decidibile in base ai documenti prodotti) oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, c.p.a. e i.v.a., che devono essere poste a carico della parte convenuta opposta, non rilevando che la stessa abbia aderito all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte attrice opponente. Infatti, è proprio tale parte ad aver predisposto unilateralmente il modulo contenente, tra le condizioni generali di contratto, anche l'indicazione del foro competente.
Distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori legali avv. Giuseppe Tizzano e avv. Antonio
Cavallo, che dichiarandosi antistatari hanno implicitamente sostenuto di avere anticipato le spese di lite per conto del cliente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta
REVOCA
Il decreto ingiuntivo n. 6676/2024 emesso da questo tribunale
DICHIARA
l'incompetenza del Tribunale di Milano e la competenza del tribunale di Torino CONDANNA
a rifondere a le spese del presente giudizio che si Controparte_2 Parte_1
pagina 5 di 6 liquidano nella somma di euro 11.000,00, oltre rimborso spese generali 15 %, c.p.a. e i.v.a., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori legali di parte avv. Giuseppe Tizzano e avv. Antonio Cavallo.
Milano, 14 gennaio 2025
Il Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo
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