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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/12/2025, n. 4795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4795 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 7635/2024
Il Giudice OR NC OR, all'udienza del 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, titolare dell'omonima azienda agricola, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to PISCAZZI FRANCESCO
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione ad avviso di addebito notificato in data 30.04.2024.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 15.12.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, dolendosi dell'illegittimità dell'avviso di addebito notificato in data
30.04.2024 con cui era preteso il pagamento di sanzioni, somme aggiuntive e contributi in misura integrale per l'occupazione di operai in agricoltura negli anni dal 2018 al 2023 a causa della intervenuta decadenza dalle agevolazioni contributive ex art. 20, comma 1, del
D.lgs. n. 375/1993, avendo l' in sede ispettiva, ritenuto CP_1 insussistenti e disconosciuto alcuni rapporti lavorativi intrattenuti con operai formalmente assunti durante il periodo dal 2018 al 2023, rappresentava di aver effettivamente impiegato tutti gli operai denunciati negli anni i cui rapporti lavorativi erano stati cancellati e di averli regolarmente retribuiti per il lavoro svolto ed evidenziava, altresì, l'erroneità del calcolo del fabbisogno di manodopera operato in sede ispettiva per non avere, gli ispettori, considerato l'effettiva estensione di tutti i terreni nella reale disponibilità dell'azienda agricola che era aumentata di anno in anno, come da relazione prodotta. Domandava, di conseguenza, in questo giudizio, la declaratoria di illegittimità/nullità e l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, previa sospensione cautelare della sua efficacia esecutiva, e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, con il favore delle spese di lite. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva la parte resistente per eccepire l'inammissibilità e l'irrilevanza dei vizi afferenti la regolarità formale del sottostante accertamento ispettivo, avendo il GO adito cognizione e sindacato limitati al rapporto previdenziale, come da pronunce citate, e, nel merito, per affermare l'infondatezza delle domande avanzate, risultando del tutto corrette le conclusioni rese in sede ispettiva e legittima la disposta decadenza dalle agevolazioni contributive conseguente all'accertamento ispettivo di inesistenza di alcuni rapporti lavorativi, compreso quello (tra familiari) intrattenuto con il padre del ricorrente, previa analisi del materiale raccolto e delle dichiarazioni assunte, integralmente prodotte nel corso del giudizio, e per non avere, inoltre, la parte ricorrente a ciò onerata, offerto di provare con il dovuto rigore i tratti connotativi del rapporto lavorativo subordinato intrattenuto, in particolare, con il proprio genitore.
Domandava, di conseguenza, il rigetto del promosso ricorso, vinte le spese processuali. Avanzava istanze istruttorie.
Pag. 2 di 13 Alla prima udienza veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
1. Sulla natura dell'intrapresa azione e sulla distribuzione degli oneri probatori
L'opposizione in esame avverso l'avviso di addebito è stata promossa per l'accertamento di insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di un verbale ispettivo, quello dell' di AN CP_1 CP_1
n. 2022000903 del 28/07/2023 prodotto da entrambe le parti, conseguente alla decadenza delle agevolazioni contributive disposta ex art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 375/1993 che si riporta:
< Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo.>>
1.1. Ebbene, nella controversia sottoposta la vaglio di questo
Tribunale, avente ad oggetto proprio il controverso diritto ad agevolazioni contributive, deve trovare applicazione la distribuzione dei carichi probatori tra le parti processuali secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Per costante orientamento della Suprema Corte, infatti, nelle ipotesi come quella in esame in cui è controverso il diritto ad agevolazioni e benefici contributivi è onere di chi agisce allegare e provare i
Pag. 3 di 13 presupposti e le condizioni abilitanti alla legittima fruizione delle agevolazioni.
La Corte di cassazione, con pronunce dello stesso tenore ripetute nel tempo, ha sempre affermato che:
<< … (omissis)… è il richiedente lo sgravio a dover sostenere l'onere di provare le circostanze utili (Cass. n.
5137/2006; 13473/2017) … (omissis)…>>1
1.2. Facendo concreta applicazione al caso in esame dei princìpi appena richiamati, deve ritenersi onerato il ricorrente della prova dei presupposti e delle condizioni necessari per beneficiare legittimamente delle agevolazioni contributive controverse.
1.3. Considerato che la decadenza dalle agevolazioni contributive per cui è causa è conseguenza del disconoscimento da parte dell' di CP_1 alcuni rapporti lavorativi stagionali in agricoltura formalmente denunciati dalla parte ricorrente negli anni dal 2018 al 2023, grava sulla parte ricorrente l'onere della prova della sussistenza di tutti i rapporti lavorativi denunciati, prova particolarmente rigorosa per i rapporti intrattenuti con i propri familiari, come di seguito verrà meglio chiarito.
2. Sugli oneri probatori nei giudizi di disconoscimento dei rapporti di lavoro in agricoltura
Per costante orientamento della Corte di cassazione, in caso di cancellazione o di riduzione dei giorni di lavoro prestato in agricoltura, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio la prova di aver svolto attività lavorativa in agricoltura, dimostrando la durata, la natura
Pag. 4 di 13 subordinata del dedotto rapporto lavorativo e l'onerosità della prestazione2, per ottenere in sede giudiziale la re-iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli e le prestazioni previdenziali connesse3.
2.1. In caso di rapporto lavorativo subordinato in agricoltura tra familiari, per consolidata giurisprudenza di legittimità, vige una presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare.
La prova da fornire della natura subordinata dell'intercorso rapporto lavorativo e, soprattutto, dell'onerosità della prestazione è particolarmente rigorosa4. 2 Da ultimo cfr. anche Cass. 11.02.2016, n. 2739 così massimata: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini CP_ dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del
1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente. (Rigetta, App. Napoli,
04/01/2010).”. 3 Per tutte cfr. Cass. 02.08.2012, n. 13877 così massimata: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lg.lt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”.
Pag. 5 di 13 Ed infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità: “… (omissis)… Per superare la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare (che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese
"affectionis vel benevolentie causae") è necessario che la parte che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti offra una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità. In particolare, con riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura in favore di parenti o affini (nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà) la mera prestazione di attività lavorativa non
è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato, essendo invece necessaria una specifica prova della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, che può essere fornita anche al di fuori degli elementi sintomatici più tipici della subordinazione, purché risulti un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retribuiva, entrambe caratterizzate dall'obbligatorietà, e la prestazione lavorativa sia soggetta a direttive e controlli, pur se in un eventuale quadro caratterizzato da maggiore elasticità di orari. … (omissis)…”5.
elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità; con particolare riferimento all'attività lavorativa compiuta in agricoltura da parte di parenti o affini, poi, la mera prestazione non costituisce prova sufficiente, essendo necessaria la specifica dimostrazione della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, in modo che risulti il nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione, pur se in un quadro caratterizzato da maggiore elasticità degli orari.”.
Pag. 6 di 13 Tali princìpi trovano applicazione nel caso di specie se si considera che tra i rapporti lavorativi disconosciuti vi è anche quello formalmente intrattenuto dal ricorrente quale titolare dell'omonima azienda agricola con il proprio padre.
2.2. Ne consegue che per poter dimostrare la legittimità delle agevolazioni contributive di cui ha beneficiato la parte ricorrente negli anni in contesa, sulla stessa parte non può che gravare l'onere della prova dell'effettiva sussistenza di tutti i rapporti lavorativi disconosciuti, onere che è più rigoroso per le prestazioni rese in agricoltura in favore di parenti, sostanziandosi nella prova specifica della subordinazione e della onerosità dell'attività lavorativa resa in agricoltura in ambito familiare.
3. Sull'efficacia probatoria dei verbali di accertamento ispettivo
Prima di proseguire nella disamina delle risultanze istruttorie, appare utile fare alcune precisazioni sull'efficacia probatoria dei verbali di accertamento ispettivo.
3.1. A tal fine occorre dare continuità ai princìpi costantemente enunciati dalla Suprema Corte sulla diversa valenza probatoria dei verbali di accertamento ispettivo a seconda delle diverse ipotesi che potrebbero configurarsi e che di seguito si riportano: “… (omissis)…
La pronuncia della Corte d'Appello è conforme agli orientamenti di questa Corte circa l'efficacia probatoria nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative dei verbali di accertamento.
Tali verbali hanno un triplice livello di attendibilità: a) sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto
Pag. 7 di 13 conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni
a lui rese;
b) fanno fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla parte e/o da terzi;
c) per tutti gli altri aspetti anche relativi all'esame della documentazione costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore. … (omissis)…”6.
3.2. In concreto, alla luce dei princìpi appena richiamati, la fede privilegiata dei verbali di accertamento ai sensi dell'art. 2700 c.c. assiste esclusivamente i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese.
3.3. Per le dichiarazioni rese dai terzi al pubblico ufficiale e riportate nel verbale di accertamento occorre fare un distinguo: in caso di specifica indicazione delle fonti di conoscenza che consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni le stesse fanno fede fino a prova contraria.
Pag. 8 di 13 In mancanza, invece, dell'indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, le stesse costituiscono comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale7.
3.4. Per quel che riguarda, inoltre, l'attendibilità delle dichiarazioni dei terzi, in caso di contrasto tra quella resa ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti e quella resa in sede giudiziale, occorre dare rilievo ad un importante principio affermato anche di recente dalla Suprema Corte di cassazione che si riporta: “… (omissis)… Va infine considerato che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti,
Pag. 9 di 13 nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr. Cass. n.
17555/02, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio
a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n.
9384/95). … (omissis)…”8.
3.5. Alla luce dei princìpi appena sopra enunciati andranno valutate tutte le dichiarazioni rese in sede ispettiva dai terzi, compresa quella resa dalla parte ricorrente.
3.6. Per quel che riguarda proprio il rapporto lavorativo in ambito familiare (con il proprio genitore) formalmente denunciato all' CP_1 della cui prova rigorosa è gravato il ricorrente in questo giudizio nei termini espressi al precedente punto 2.1., occorre mettere immediatamente in evidenza alcuni dati oggettivi che propendono per l'insussistenza di detto rapporto connotato dal vincolo della subordinazione e, soprattutto, dall'onerosità della prestazione.
3.7. Un primo dato oggettivo è rappresentato dalla mancata menzione del proprio genitore tra gli operai assunti da parte del
Pag. 10 di 13 ricorrente nella dichiarazione resa agli ispettori. Ed infatti, pur risultando formalmente assunto il padre del ricorrente in tutti gli anni in contesa, nella dichiarazione resa in sede ispettiva la parte ricorrente non ha mai fatto alcun cenno al proprio genitore per annoverarlo tra gli operai impiegati, mentre, tra questi, ha indicato chiaramente il proprio RA: << … la mia azienda assume gli operai alla bisogna … Tra gli operai fidelizzati, di fiducia, ci sono … mio RA … ma gli altri operai variano a seconda della loro Per_1 disponibilità e non ricordo i nomi …>>
3.8. Anche la dichiarazione resa in sede ispettiva dal RA del ricorrente lascia propendere per l'insussistenza di una prestazione lavorativa di natura subordinata ed onerosa resa dal genitore del ricorrente negli anni in contesa: << …Preciso che mio padre Per_2 viene ogni tanto sui terreni e porta il caffè agli operari, non
[...] viene a lavorare con noi operai per conto di mio RA …>>
3.9. Ed ancora, le risposte alla seguente domanda: “Conosce o ha mai lavorato con ?” fornite agli ispettori da quasi Persona_2 tutti gli operai sono di analogo tenore e non lasciano alcun dubbio sul fatto che il genitore del ricorrente non abbia prestato alcuna attività lavorativa in agricoltura in favore del proprio figlio.
Queste le risposte degli operai sentiti dagli ispettori:
<< … Ora che ricordo è il padre di , ma non lavorava con Pt_1 noi …>>;
<< … Sì è il padre di ma non lavora con noi, viene solo Pt_1 per passare il tempo, essendo anziano …>>;
<< … Sì è il padre di , ma non lavorava con noi. Parte_1
L'ho visto solo in una sola occasione che portò l'acqua a noi operai …>>;
Pag. 11 di 13 << … Sì è il padre di , lo chiamavamo , ma Parte_1 Per_3 non lavorava con noi. L'ho visto solo in una sola occasione che portò l'acqua a noi operai …>>;
<< … Sì è il padre di ma non lavora con noi, viene solo Pt_1 per passare il tempo, ormai è in pensione da diversi anni …>>;
<< … Sì è il padre di , ma non lavorava con noi. Parte_1
Veniva ogni tanto in campagna ma non stava con noi, si limitava a guardare e a passare il tempo…>>;
<< … Sì è il padre di , ma non lavorava con noi. Parte_1
L'ho visto che portava l'acqua a noi operai …>>;
<< … Sì è il padre di ma non lavora con noi, viene solo Pt_1 per passare il tempo, essendo anziano, a volte ci portava
l'acqua, il caffè …>>
3.10. Dal tenore inequivoco delle dichiarazioni rese agli ispettori dagli operai, dal RA del ricorrente e dalla stessa parte ricorrente emerge chiaramente l'insussistenza negli anni in contesa quanto meno del rapporto lavorativo subordinato a titolo oneroso tra il ricorrente ed il proprio padre.
Tali evidenze rendono del tutto inattendibili le testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria.
Tanto conforta l'infondatezza delle domande promosse.
Ne consegue il rigetto della promossa opposizione.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente sollevate dalle parti.
4. Sulla regolazione delle spese processuali
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della reciproca soccombenza tra le parti, la parte resistente nella fase cautelare e la parte ricorrente in questa di merito, le spese processuali andranno integralmente compensate tra le parti.
Pag. 12 di 13
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. OR NC SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate nel presente giudizio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,15/12/2025 Il Giudice del lavoro
OR NC OR
Pag. 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così letteralmente Cass. 26/01/2018, n. 2019. 4 Tra le tante cfr. Cass. 20/04/2011, n. 9043 così massimata: “In tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare — le quali vengono normalmente compiute affectionis vel benevolentiae causa — la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli 5 In tal senso sempre Cass. 20/04/2011, n. 9043. 6 Così Cass. 30771/2021. 7 Sulla portata probatoria dei verbali ispettivi cfr. anche Cass. 08.01.2014, n. 166 nella parte in cui chiarisce: “…(omissis)… Ha poi esattamente ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, attribuendo loro : a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo
e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino
a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario. Ciò in conformità all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 6565\07; n. 9919\06; n. 11946\05).
…(omissis)…”. 8 Così Cass. n. 24208/2020.
Sezione Lavoro
N.R.G. 7635/2024
Il Giudice OR NC OR, all'udienza del 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, titolare dell'omonima azienda agricola, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to PISCAZZI FRANCESCO
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione ad avviso di addebito notificato in data 30.04.2024.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 15.12.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, dolendosi dell'illegittimità dell'avviso di addebito notificato in data
30.04.2024 con cui era preteso il pagamento di sanzioni, somme aggiuntive e contributi in misura integrale per l'occupazione di operai in agricoltura negli anni dal 2018 al 2023 a causa della intervenuta decadenza dalle agevolazioni contributive ex art. 20, comma 1, del
D.lgs. n. 375/1993, avendo l' in sede ispettiva, ritenuto CP_1 insussistenti e disconosciuto alcuni rapporti lavorativi intrattenuti con operai formalmente assunti durante il periodo dal 2018 al 2023, rappresentava di aver effettivamente impiegato tutti gli operai denunciati negli anni i cui rapporti lavorativi erano stati cancellati e di averli regolarmente retribuiti per il lavoro svolto ed evidenziava, altresì, l'erroneità del calcolo del fabbisogno di manodopera operato in sede ispettiva per non avere, gli ispettori, considerato l'effettiva estensione di tutti i terreni nella reale disponibilità dell'azienda agricola che era aumentata di anno in anno, come da relazione prodotta. Domandava, di conseguenza, in questo giudizio, la declaratoria di illegittimità/nullità e l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, previa sospensione cautelare della sua efficacia esecutiva, e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, con il favore delle spese di lite. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva la parte resistente per eccepire l'inammissibilità e l'irrilevanza dei vizi afferenti la regolarità formale del sottostante accertamento ispettivo, avendo il GO adito cognizione e sindacato limitati al rapporto previdenziale, come da pronunce citate, e, nel merito, per affermare l'infondatezza delle domande avanzate, risultando del tutto corrette le conclusioni rese in sede ispettiva e legittima la disposta decadenza dalle agevolazioni contributive conseguente all'accertamento ispettivo di inesistenza di alcuni rapporti lavorativi, compreso quello (tra familiari) intrattenuto con il padre del ricorrente, previa analisi del materiale raccolto e delle dichiarazioni assunte, integralmente prodotte nel corso del giudizio, e per non avere, inoltre, la parte ricorrente a ciò onerata, offerto di provare con il dovuto rigore i tratti connotativi del rapporto lavorativo subordinato intrattenuto, in particolare, con il proprio genitore.
Domandava, di conseguenza, il rigetto del promosso ricorso, vinte le spese processuali. Avanzava istanze istruttorie.
Pag. 2 di 13 Alla prima udienza veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
1. Sulla natura dell'intrapresa azione e sulla distribuzione degli oneri probatori
L'opposizione in esame avverso l'avviso di addebito è stata promossa per l'accertamento di insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di un verbale ispettivo, quello dell' di AN CP_1 CP_1
n. 2022000903 del 28/07/2023 prodotto da entrambe le parti, conseguente alla decadenza delle agevolazioni contributive disposta ex art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 375/1993 che si riporta:
< Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo.>>
1.1. Ebbene, nella controversia sottoposta la vaglio di questo
Tribunale, avente ad oggetto proprio il controverso diritto ad agevolazioni contributive, deve trovare applicazione la distribuzione dei carichi probatori tra le parti processuali secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Per costante orientamento della Suprema Corte, infatti, nelle ipotesi come quella in esame in cui è controverso il diritto ad agevolazioni e benefici contributivi è onere di chi agisce allegare e provare i
Pag. 3 di 13 presupposti e le condizioni abilitanti alla legittima fruizione delle agevolazioni.
La Corte di cassazione, con pronunce dello stesso tenore ripetute nel tempo, ha sempre affermato che:
<< … (omissis)… è il richiedente lo sgravio a dover sostenere l'onere di provare le circostanze utili (Cass. n.
5137/2006; 13473/2017) … (omissis)…>>1
1.2. Facendo concreta applicazione al caso in esame dei princìpi appena richiamati, deve ritenersi onerato il ricorrente della prova dei presupposti e delle condizioni necessari per beneficiare legittimamente delle agevolazioni contributive controverse.
1.3. Considerato che la decadenza dalle agevolazioni contributive per cui è causa è conseguenza del disconoscimento da parte dell' di CP_1 alcuni rapporti lavorativi stagionali in agricoltura formalmente denunciati dalla parte ricorrente negli anni dal 2018 al 2023, grava sulla parte ricorrente l'onere della prova della sussistenza di tutti i rapporti lavorativi denunciati, prova particolarmente rigorosa per i rapporti intrattenuti con i propri familiari, come di seguito verrà meglio chiarito.
2. Sugli oneri probatori nei giudizi di disconoscimento dei rapporti di lavoro in agricoltura
Per costante orientamento della Corte di cassazione, in caso di cancellazione o di riduzione dei giorni di lavoro prestato in agricoltura, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio la prova di aver svolto attività lavorativa in agricoltura, dimostrando la durata, la natura
Pag. 4 di 13 subordinata del dedotto rapporto lavorativo e l'onerosità della prestazione2, per ottenere in sede giudiziale la re-iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli e le prestazioni previdenziali connesse3.
2.1. In caso di rapporto lavorativo subordinato in agricoltura tra familiari, per consolidata giurisprudenza di legittimità, vige una presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare.
La prova da fornire della natura subordinata dell'intercorso rapporto lavorativo e, soprattutto, dell'onerosità della prestazione è particolarmente rigorosa4. 2 Da ultimo cfr. anche Cass. 11.02.2016, n. 2739 così massimata: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini CP_ dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del
1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente. (Rigetta, App. Napoli,
04/01/2010).”. 3 Per tutte cfr. Cass. 02.08.2012, n. 13877 così massimata: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lg.lt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”.
Pag. 5 di 13 Ed infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità: “… (omissis)… Per superare la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare (che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese
"affectionis vel benevolentie causae") è necessario che la parte che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti offra una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità. In particolare, con riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura in favore di parenti o affini (nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà) la mera prestazione di attività lavorativa non
è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato, essendo invece necessaria una specifica prova della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, che può essere fornita anche al di fuori degli elementi sintomatici più tipici della subordinazione, purché risulti un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retribuiva, entrambe caratterizzate dall'obbligatorietà, e la prestazione lavorativa sia soggetta a direttive e controlli, pur se in un eventuale quadro caratterizzato da maggiore elasticità di orari. … (omissis)…”5.
elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità; con particolare riferimento all'attività lavorativa compiuta in agricoltura da parte di parenti o affini, poi, la mera prestazione non costituisce prova sufficiente, essendo necessaria la specifica dimostrazione della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, in modo che risulti il nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione, pur se in un quadro caratterizzato da maggiore elasticità degli orari.”.
Pag. 6 di 13 Tali princìpi trovano applicazione nel caso di specie se si considera che tra i rapporti lavorativi disconosciuti vi è anche quello formalmente intrattenuto dal ricorrente quale titolare dell'omonima azienda agricola con il proprio padre.
2.2. Ne consegue che per poter dimostrare la legittimità delle agevolazioni contributive di cui ha beneficiato la parte ricorrente negli anni in contesa, sulla stessa parte non può che gravare l'onere della prova dell'effettiva sussistenza di tutti i rapporti lavorativi disconosciuti, onere che è più rigoroso per le prestazioni rese in agricoltura in favore di parenti, sostanziandosi nella prova specifica della subordinazione e della onerosità dell'attività lavorativa resa in agricoltura in ambito familiare.
3. Sull'efficacia probatoria dei verbali di accertamento ispettivo
Prima di proseguire nella disamina delle risultanze istruttorie, appare utile fare alcune precisazioni sull'efficacia probatoria dei verbali di accertamento ispettivo.
3.1. A tal fine occorre dare continuità ai princìpi costantemente enunciati dalla Suprema Corte sulla diversa valenza probatoria dei verbali di accertamento ispettivo a seconda delle diverse ipotesi che potrebbero configurarsi e che di seguito si riportano: “… (omissis)…
La pronuncia della Corte d'Appello è conforme agli orientamenti di questa Corte circa l'efficacia probatoria nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative dei verbali di accertamento.
Tali verbali hanno un triplice livello di attendibilità: a) sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto
Pag. 7 di 13 conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni
a lui rese;
b) fanno fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla parte e/o da terzi;
c) per tutti gli altri aspetti anche relativi all'esame della documentazione costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore. … (omissis)…”6.
3.2. In concreto, alla luce dei princìpi appena richiamati, la fede privilegiata dei verbali di accertamento ai sensi dell'art. 2700 c.c. assiste esclusivamente i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese.
3.3. Per le dichiarazioni rese dai terzi al pubblico ufficiale e riportate nel verbale di accertamento occorre fare un distinguo: in caso di specifica indicazione delle fonti di conoscenza che consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni le stesse fanno fede fino a prova contraria.
Pag. 8 di 13 In mancanza, invece, dell'indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, le stesse costituiscono comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale7.
3.4. Per quel che riguarda, inoltre, l'attendibilità delle dichiarazioni dei terzi, in caso di contrasto tra quella resa ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti e quella resa in sede giudiziale, occorre dare rilievo ad un importante principio affermato anche di recente dalla Suprema Corte di cassazione che si riporta: “… (omissis)… Va infine considerato che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti,
Pag. 9 di 13 nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr. Cass. n.
17555/02, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio
a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n.
9384/95). … (omissis)…”8.
3.5. Alla luce dei princìpi appena sopra enunciati andranno valutate tutte le dichiarazioni rese in sede ispettiva dai terzi, compresa quella resa dalla parte ricorrente.
3.6. Per quel che riguarda proprio il rapporto lavorativo in ambito familiare (con il proprio genitore) formalmente denunciato all' CP_1 della cui prova rigorosa è gravato il ricorrente in questo giudizio nei termini espressi al precedente punto 2.1., occorre mettere immediatamente in evidenza alcuni dati oggettivi che propendono per l'insussistenza di detto rapporto connotato dal vincolo della subordinazione e, soprattutto, dall'onerosità della prestazione.
3.7. Un primo dato oggettivo è rappresentato dalla mancata menzione del proprio genitore tra gli operai assunti da parte del
Pag. 10 di 13 ricorrente nella dichiarazione resa agli ispettori. Ed infatti, pur risultando formalmente assunto il padre del ricorrente in tutti gli anni in contesa, nella dichiarazione resa in sede ispettiva la parte ricorrente non ha mai fatto alcun cenno al proprio genitore per annoverarlo tra gli operai impiegati, mentre, tra questi, ha indicato chiaramente il proprio RA: << … la mia azienda assume gli operai alla bisogna … Tra gli operai fidelizzati, di fiducia, ci sono … mio RA … ma gli altri operai variano a seconda della loro Per_1 disponibilità e non ricordo i nomi …>>
3.8. Anche la dichiarazione resa in sede ispettiva dal RA del ricorrente lascia propendere per l'insussistenza di una prestazione lavorativa di natura subordinata ed onerosa resa dal genitore del ricorrente negli anni in contesa: << …Preciso che mio padre Per_2 viene ogni tanto sui terreni e porta il caffè agli operari, non
[...] viene a lavorare con noi operai per conto di mio RA …>>
3.9. Ed ancora, le risposte alla seguente domanda: “Conosce o ha mai lavorato con ?” fornite agli ispettori da quasi Persona_2 tutti gli operai sono di analogo tenore e non lasciano alcun dubbio sul fatto che il genitore del ricorrente non abbia prestato alcuna attività lavorativa in agricoltura in favore del proprio figlio.
Queste le risposte degli operai sentiti dagli ispettori:
<< … Ora che ricordo è il padre di , ma non lavorava con Pt_1 noi …>>;
<< … Sì è il padre di ma non lavora con noi, viene solo Pt_1 per passare il tempo, essendo anziano …>>;
<< … Sì è il padre di , ma non lavorava con noi. Parte_1
L'ho visto solo in una sola occasione che portò l'acqua a noi operai …>>;
Pag. 11 di 13 << … Sì è il padre di , lo chiamavamo , ma Parte_1 Per_3 non lavorava con noi. L'ho visto solo in una sola occasione che portò l'acqua a noi operai …>>;
<< … Sì è il padre di ma non lavora con noi, viene solo Pt_1 per passare il tempo, ormai è in pensione da diversi anni …>>;
<< … Sì è il padre di , ma non lavorava con noi. Parte_1
Veniva ogni tanto in campagna ma non stava con noi, si limitava a guardare e a passare il tempo…>>;
<< … Sì è il padre di , ma non lavorava con noi. Parte_1
L'ho visto che portava l'acqua a noi operai …>>;
<< … Sì è il padre di ma non lavora con noi, viene solo Pt_1 per passare il tempo, essendo anziano, a volte ci portava
l'acqua, il caffè …>>
3.10. Dal tenore inequivoco delle dichiarazioni rese agli ispettori dagli operai, dal RA del ricorrente e dalla stessa parte ricorrente emerge chiaramente l'insussistenza negli anni in contesa quanto meno del rapporto lavorativo subordinato a titolo oneroso tra il ricorrente ed il proprio padre.
Tali evidenze rendono del tutto inattendibili le testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria.
Tanto conforta l'infondatezza delle domande promosse.
Ne consegue il rigetto della promossa opposizione.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente sollevate dalle parti.
4. Sulla regolazione delle spese processuali
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della reciproca soccombenza tra le parti, la parte resistente nella fase cautelare e la parte ricorrente in questa di merito, le spese processuali andranno integralmente compensate tra le parti.
Pag. 12 di 13
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. OR NC SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate nel presente giudizio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,15/12/2025 Il Giudice del lavoro
OR NC OR
Pag. 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così letteralmente Cass. 26/01/2018, n. 2019. 4 Tra le tante cfr. Cass. 20/04/2011, n. 9043 così massimata: “In tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare — le quali vengono normalmente compiute affectionis vel benevolentiae causa — la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli 5 In tal senso sempre Cass. 20/04/2011, n. 9043. 6 Così Cass. 30771/2021. 7 Sulla portata probatoria dei verbali ispettivi cfr. anche Cass. 08.01.2014, n. 166 nella parte in cui chiarisce: “…(omissis)… Ha poi esattamente ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, attribuendo loro : a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo
e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino
a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario. Ciò in conformità all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 6565\07; n. 9919\06; n. 11946\05).
…(omissis)…”. 8 Così Cass. n. 24208/2020.