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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/06/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1727 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 promossa
DA P. I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Coratella, come da procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO
Controparte_1
, (P. I. ), in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Quintarelli, come da procura in atti;
-parte convenuta-
FATTO E DIRITTO conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_1 Tribunale, affinché venisse accertata Controparte_2 l'illegittimità delle condizioni contrattuali applicate al conto corrente n. 45872 (poi n. 156880) con conseguente rideterminazione del saldo e condanna della banca al risarcimento del danno. A fondamento della domanda deduceva di aver aperto con la banca convenuta il rapporto di conto corrente ordinario n. 56872 (poi n. 156880) nonché conti collegati, oltre alla concessione di una linea di credito da utilizzare come scopertura sul conto. Eccepiva l'illegittimità delle condizioni contrattuali applicate, l'illegittima applicazione dei tassi d'interesse con il superamento del tasso soglia di usura, degli interessi anatocistici e l'illegittimità della commissione di massimo scoperto applicata. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudicante adito: Nel merito: - accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità,
1 anche parziale, ovvero l'illegittimità e/o l'inefficacia, delle condizioni applicate ai rapporti di conto corrente, contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie, relative ai rapporti bancari sopra indicati, anche in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori contrari alle disposizioni imperative di legge, alla previsione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale dei saldi debitori, alla applicazione delle c.m.s., degli interessi attivi e passivi, per i c.d. giorni valuta, dei costi per competenze (anche relative ad altri rapporti) e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi, oltre la nullità della previsione dello jus variandi a favore dell'Istituto di credito, tanto per le condizioni normative che per quelle economiche, in quanto da essa arbitrariamente attribuitosi, seppur mai CP_1 convenuto e pattuito, addivenendosi al ricomputo in conformità a normativa pattizia e di Legge da applicarsi;
per l'effetto, - accertare e dichiarare l'effettivo saldo in linea capitale del rapporto di credito, così come sarà determinato dalla consulenza tecnica che sin d'ora si chiede;
- conseguentemente, accertare e dichiarare l'indebito illegittimo commesso dalla in danno dell'istante CP_1 per la somma di almeno € 35.539,89 e per l'effetto condannare la alla restituzione, nei confronti della parte attrice, di tale CP_1 somma o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito della espletanda CTU richiesta oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
- nonché, condannare la al risarcimento, di ogni danno patrimoniale e CP_1 non, con particolare riferimento alla categoria del danno esistenziale e morale, sì come rinveniente dalla narrativa che precede in base alla valutazione equitativa operata dall'Ill.mo Giudice adito;
in ogni caso, - con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
– Controparte_2 Controparte_1
, costituendosi ritualmente in giudizio, eccepiva
[...] l'improcedibilità della domanda, la prescrizione dell'azione e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea. Così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa eccezione ed istanza disattesa - in via preliminare: - dichiarare l'improcedibilità della domanda per omessa mediazione;
- nel merito: - respingere in ogni loro parte tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti della Banca convenuta, ivi comprese le richieste istruttorie, con vittoria di compensi, spese, anche generali, IVA e CAP del giudizio.”. Esperita la mediazione e conclusa l'attività istruttoria mediante produzione documentale e disposta consulenza tecnica d'ufficio, il giudizio è stato assegnato alla scrivente in data 21.06.2024 a seguito di cessazione delle funzioni del giudice precedentemente assegnatario. All'udienza del 11.02.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle
2 parti, con assegnazione dei termini 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
La domanda di parte attrice va accolta nei limiti di seguito indicati.
Parte attrice con il presente giudizio chiede l'accertamento dell'illegittimità delle condizioni contrattuali del contratto di conto corrente ordinario n. 56872 (poi n. 156880), dell'illegittima applicazione dei tassi d'interesse con il superamento del tasso soglia di usura, degli interessi anatocistici e l'illegittimità della commissione di massimo scoperto applicata.
Si richiamano sul punto gli esiti delle operazioni peritali disposte in corso di causa. La relazione del CTU è infatti coerente con i principi normativi operanti in materia ed è priva di contraddizioni e vizi logici. Tali esiti sono condivisi dal Tribunale con le precisazioni successivamente chiarite.
In merito alla dedotta applicazione di interessi anatocistici si rileva in primo luogo che il titolo contrattuale su cui è fondata la domanda di accertamento del credito è il conto corrente ordinario aperto il 10/04/2001, pertanto è successivo alla delibera CICR del 09.02.2000. Tanto premesso, osserva il Tribunale che, esaminata la documentazione contrattuale in atti, il criterio della reciprocità risulta previsto e rispettato dalle parti, atteso che nel contratto istitutivo del conto corrente ordinario n. 56872 (poi n. 156880) prevede la medesima periodicità trimestrale nel conteggio degli interessi creditori e debitori. È utile peraltro richiamare gli esiti della consulenza econometrica disposta in corso di causa, da cui – in ragione della documentazione prodotta dalle parti ed esaminata dal tecnico nominato d'ufficio - la pari periodicità di capitalizzazione nel conteggio degli interessi creditori e debitori (reciprocità), risulta concretamente applicata dalla banca. Ne consegue che, in virtù della clausola anatocistica sottoscritta dal correntista nel rispetto delle disposizioni di cui alla Delibera CICR del 09.02.2000, il rapporto di conto corrente oggetto di causa è stato ricostruito mantenendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi per tutta la durata del rapporto. La relativa domanda va, pertanto, rigettata.
In secondo luogo, parte attrice ha contestato l'illecito superamento del tasso soglia usura. Sul punto è utile richiamare i più recenti arresti giurisprudenziali in materia, secondo cui “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in
3 relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020). È stato inoltre chiarito che “in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta;
ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi;
nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi;
trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni” (cfr. in motivazione, Cass., ord. 28.06.2019, n. 17447). Tanto premesso in diritto, occorre precisare che la verifica dell'usura è stata eseguita dal CTU per il rapporto di conto corrente oggetto di causa sulla base dei D.M. per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della L. 108/96 via via intervenuti, con riferimento al
4 “momento in cui il saggio di interesse è stato convenuto tra le parti”. Gli accertamenti peritali, i cui esiti sono condividibili, tenuto conto della corretta metodologia utilizzata, della completezza espositiva, della diffusa motivazione, della mancanza di vizi logici o di contraddizioni di natura tecnica, hanno consentito di verificare il superamento del tasso soglia usura per un solo trimestre “il TEG ha superato le soglie d'usura ex L. 108/96 per tempo vigenti soltanto nel IV trimestre 2007”. Il consulente ha quindi proceduto ad effettuare la rielaborazione del rapporto di conto corrente “senza tener conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato” secondo le previsioni di cui all'art. 1815, secondo comma, c.c. in relazione al trimestre in cui è stato accertato il superamento del tasso soglia. Ne consegue, l'accoglimento della domanda attorea di accertamento dell'usura limitatamente al IV semestre dell'anno 2007, con conseguente nullità del tasso applicato limitatamente a tale periodo.
In ordine all'esatta quantificazione del rapporto di dare avere tra le parti, anche alla luce del limitato superamento del tasso soglia, il consulente ha proceduto alla corretta individuazione del criterio sostitutivo per la determinazione del tasso di interesse applicabile, in ragione della mancata pattuizione del saggio di interesse debitore. Dalla disamina delle documentazione offerta in produzione, infatti, il consulente ha accertato “la determinazione pattizia del saggio di interesse creditore nella misura di 0,75% (su base annua), come indicato nel contratto istitutivo di conto corrente del 10/04/2001; - la determinazione pattizia del saggio di interesse debitore per scoperto di conto (in assenza di fido) nella misura di 13,25% (su base annua), come indicato nel contratto istitutivo di conto corrente del 10/04/2021; - la mancata pattuizione del saggio di interesse debitore da applicarsi entro i limiti di fido, nonché l'indeterminatezza del saggio di interesse debitore da applicarsi per sconfinamenti rispetto al fido concesso, come riscontrato nel contratto di affidamento del 10/04/2001”, accertando, dunque,
“l'assenza della clausola determinativa del saggio di interesse debitore in contratto”.
Ha quindi, proceduto ad eseguire due ipotesi di ricalcolo, una applicando sui saldi passivi del correntista il tasso legale, secondo le previsioni di cui all'art. 117 c. 7 TUB, l'altra applicando le condizioni contrattuali. Ha infatti, precisato di aver svolto “ un primo conteggio nel quale la rielaborazione del rapporto di conto corrente oggetto di causa è stata operata applicando (in assenza della clausola contrattuale determinativa del tasso debitore entro i limiti di fido) sui saldi passivi per il correntista (sia dentro che fuori dal fido), il tasso minimo dei BOT secondo le previsioni di cui
5 all'art. 117 comma 7 a TUB;
mentre sui saldi attivi il tasso creditore convenuto in contratto, pari a 0,7500%, ovvero il diverso saggio di interesse praticato in corso di rapporto secondo le variazioni validamente comunicate negli estratti conto2 (cfr. Allegati 2 e 3); - un secondo conteggio, alternativo al precedente, nel quale la rielaborazione del rapporto di conto corrente oggetto di causa è stata operata applicando, sui saldi passivi entro i limiti del fido concesso, il saggio debitore, nella misura del 10,50%, (come da primo estratto conto), ovvero il diverso saggio di interesse praticato in corso di rapporto secondo le variazioni validamente comunicate negli estratti conto;
sui saldi passivi eccedenti i limiti del fido concesso, maggiorando del 3% il tasso debitore applicato entro i limiti di fido, ovvero il diverso saggio di interesse praticato in corso di rapporto secondo le variazioni validamente comunicate negli estratti conto3 ; sui saldi attivi il tasso creditore convenuto in contratto, pari a 0,7500%, ovvero il diverso saggio di interesse praticato in corso di rapporto secondo le variazioni validamente comunicate negli estratti conto.” Ha accertato, infine, “l'assenza di specifiche pattuizioni disciplinanti l'applicazione delle valute”. Con la prima soluzione contabile, ha proceduto alla rettifica “usura IV trim 2007; tasso BOT sostitutivo su saldi passivi;
ricostruzione movimentazioni per data contabile;
mantenimento capitalizzazione di interessi commissioni e spese (purché pattuite in contratto) quantificando un saldo favorevole al correntista, pari ad € 26.559,05. Nella seconda ipotesi ha effettuato la rettifica attraverso “usura IV trim 2007; mantenimento tasso debitore come da estratti conto;
ricostruzione movimentazioni per data contabile;
mantenimento capitalizzazione di interessi commissioni e spese (purché pattuite in contratto)”, quantificando un saldo rettificato al 23/04/2008 di € 4.750,58. Si osserva che l'assenza di clausole determinative dei criteri di applicazione dei tassi di interesse si traduce in un'incertezza assoluta in ordine al tasso concordato applicabile al rapporto, in violazione del disposto dell'art. 1284, comma III, c.c. e dell'art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993. Quest'ultima disposizione, nel testo ratione temporis applicabile al contratto per cui è causa (concluso nel 2001), prevede al quarto comma, che “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati” e, al settimo comma, che “in caso di inosservanza del comma 4 (…), si applichi “il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive”. Non è pertanto dubbio, alla luce del tenore letterale della disposizione in esame, che il tasso previsto dal settimo comma dell'art. 117 si applichi nel caso di inosservanza del quarto comma, tra cui è ricompresa l'ipotesi di mancata indicazione del tasso di
6 interesse. Tale ipotesi ricorre nella fattispecie in esame, posto che – come rilevato - la mancanza di criteri di applicazione dei due diversi tassi indicati nel contratto di apertura del conto corrente si risolve in un'assoluta incertezza nella determinazione del tasso applicabile al rapporto;
incertezza che non consente di ritenere soddisfatto il requisito della forma scritta. Ritiene il Tribunale, infatti, di dover condividere il principio sancito dalla Corte di Cassazione per effetto del quale in materia di contratti bancari, il congegno integrativo previsto dall'articolo 117, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993, da utilizzarsi per determinare il tasso di interesse applicabile nell'ipotesi in cui tra le parti non sia intervenuta alcuna valida pattuizione a riguardo, collegando il tasso minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti, «rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive», deve essere inteso nel senso dell'applicazione del tasso minimo ai saldi debitori del conto (saldi dare), derivanti cioè da operazioni attive, qual è l'apertura di credito, ed il tasso massimo ai saldi creditori (avere), pertanto alle operazioni passive, che sono quelle di raccolta fondi. (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16604 del 14/06/2024). Deve, pertanto, essere dichiarata la nullità delle clausole determinative del tasso di interesse debitore contenute nel contratto di apertura del conto corrente ordinario n. 56872 (poi n. 156880), con conseguente sostituzione di tali clausole con il tasso previsto dall'art. 117, comma 9 settimo, del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel testo vigente all'epoca di conclusione del contratto di conto corrente (il tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto). Ne consegue che la determinazione del rapporto di dare avere secondo la prima ipotesi di calcolo formulata dal CTU si conclude con l'accertamento di un saldo in favore del correntista, odierna parte attrice, pari ad € 26.559,05.
Va rigettata, invece, la domanda relativa all'accertamento dell'illegittimità della clausola contrattuale relativa allo ius variandi, in quanto la domanda oltre ad essere formulata in modo del tutto generico, risulta priva di ogni necessaria puntuale allegazione e riscontro probatorio. Invero, difetta di autosufficienza, poiché non viene dedotta la concreta incidenza di tale clausola sul contenuto complessivo del contratto. Parte attrice, su cui gravava, in ossequio ai principi generali, l'onere di provare l'esistenza e l'entità degli addebiti ritenuti illegittimi, si è limitata a svolgere doglienze generiche ed indeterminate. In ogni caso, dall'esame della documentazione in atti risultano espressamente indicate ed accettate mediante sottoscrizione dall'opponente tutte le clausole contrattuali ex art. 1341 c.c.
7 Sul punto, devono condividersi le conclusioni formulate dal ctu incaricato il quale ha accertato la validità della clausola dello ius variandi. Con motivazione puntuale e precisa ha rilevato, infatti, che “la clausola relativa all'esercizio dello ius variandi da parte della banca risulta specificamente approvata per iscritto dal correntista (cfr. art. 15 contratto istitutivo di conto corrente) e le variazioni delle condizioni economiche praticate in corso di rapporto risultano chiaramente evidenziate negli estratti conto con un preavviso minimo di 30 giorni secondo la normativa per tempo vigente (cfr. art. 118 TUB vigente al momento della stipulazione del contratto, Delibera CICR 4 marzo 2003, art. 11; Decreto Bersani n. 223 del 4 luglio 2006, convertito il L. 248/2006) e pertanto devono considerarsi valide”. Ne consegue il rigetto della relativa domanda.
Va rigettata, infine, la domanda relativa all'accertamento dell'illegittimità della commissione di massimo scoperto. Il ctu, chiamato a rispondere sul punto, ha precisato che “anche un eventuale ricalcolo comprendente separata valutazione della commissione di massimo scoperto secondo quanto statuito dalle sezioni unite n. 16303/2018, i saldi finali di cui sopra non subirebbero variazioni in quanto già più favorevoli alla Banca.”. Aderisce il Tribunale alla valutazione ed al conteggio effettuate dal ctu per tutte le ragioni sopra elencate e poiché deve ritenersi irrilevante, ai fini dell'esatta determinazione del saldo dare-avere, l'eventuale ricalcolo comprendente una separata valutazione della commissione di massimo scoperto. Dalle precedenti valutazioni deriva che, ricostruiti i rapporti di credito/debito delle parti nei termini sopra evidenziati, deve essere accertato un saldo in favore del correntista, odierna parte attrice, pari ad € 26.559,05.
Non appare, da ultimo, fondata l'eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme sopra indicate sollevata da parte convenuta, atteso che -conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale- si ritiene che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi
8 illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6857 del 24/03/2014; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3190 del 07/02/2017; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24051 del 26/09/2019). Nel caso di specie, pertanto, il dies a quo per il decorso dell'ordinario termine prescrizionale è la data di estinzione del conto (23.04.2008). Atteso che il presente giudizio è stato introdotto nel marzo 2018 con conseguente interruzione del decorso del termine di prescrizione, ne consegue che il diritto della società attrice alla restituzione delle somme sopra indicate non è prescritto.
In conclusione, l'analisi svolta ha consentito di verificare che alla data di chiusura del conto al 23.04.2008 il saldo a credito del contratto di conto corrente ordinario n. 56872 (poi n. 156880) con ricalcolo in ragione dell'accertata usura del IV trim 2007, del tasso BOT sostitutivo su saldi passivi, della ricostruzione movimentazioni per data contabile e del mantenimento capitalizzazione di interessi commissioni e spese (purché pattuite in contratto), è pari ad € 26.559,05. Deve quindi essere confermata l'esistenza in capo alla società attrice di un credito pari ad € 26.559,05 in relazione al contratto di conto corrente ordinario n. 56872 (poi n. 156880). Parte convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento in favore di parte attrice di
€ 26.559,05, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Va rigettata, infine, la domanda di risarcimento del danno per illegittima applicazione degli interessi. La domanda risarcitoria è stata genericamente formulata nell'atto introduttivo del giudizio, non è stata adeguatamente precisata nel corso del processo ed è rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio. Né a tali carenze si può sopperire ricorrendo alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., atteso che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente
9 impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare. Ciò, tuttavia, non esime la parte interessata -per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso- dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno (ex plurimis, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13515 del 29/04/2022; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 20889 del 17/10/2016).
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda, risulta accertata l'esistenza in capo alla società attrice di un credito pari ad
€ 26.559,05 in relazione al contratto di conto corrente ordinario n. 56872 (poi n. 156880). Parte convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento in favore di parte attrice di € 26.559,05, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese relative alla CTU contabile devono essere compensate tra le parti (cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 11068 del 10/06/2020 secondo cui “La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso.”, nonché Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26849 del 21/10/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 30/12/2009).
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c., atteso l'oggetto del giudizio, l'istruttoria svolta ed il parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- in parziale accoglimento della domanda, accerta l'esistenza in capo alla società attrice di un credito pari ad € 26.559,05 in relazione al contratto di conto corrente ordinario n. 56872 (poi n. 156880);
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice di € 26.559,05, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
10 - compensa tra le parti le spese di ctu;
- compensa tra le parti le spese di lite. Latina, 27.06.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
11
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1727 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 promossa
DA P. I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Coratella, come da procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO
Controparte_1
, (P. I. ), in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Quintarelli, come da procura in atti;
-parte convenuta-
FATTO E DIRITTO conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_1 Tribunale, affinché venisse accertata Controparte_2 l'illegittimità delle condizioni contrattuali applicate al conto corrente n. 45872 (poi n. 156880) con conseguente rideterminazione del saldo e condanna della banca al risarcimento del danno. A fondamento della domanda deduceva di aver aperto con la banca convenuta il rapporto di conto corrente ordinario n. 56872 (poi n. 156880) nonché conti collegati, oltre alla concessione di una linea di credito da utilizzare come scopertura sul conto. Eccepiva l'illegittimità delle condizioni contrattuali applicate, l'illegittima applicazione dei tassi d'interesse con il superamento del tasso soglia di usura, degli interessi anatocistici e l'illegittimità della commissione di massimo scoperto applicata. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudicante adito: Nel merito: - accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità,
1 anche parziale, ovvero l'illegittimità e/o l'inefficacia, delle condizioni applicate ai rapporti di conto corrente, contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie, relative ai rapporti bancari sopra indicati, anche in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori contrari alle disposizioni imperative di legge, alla previsione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale dei saldi debitori, alla applicazione delle c.m.s., degli interessi attivi e passivi, per i c.d. giorni valuta, dei costi per competenze (anche relative ad altri rapporti) e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi, oltre la nullità della previsione dello jus variandi a favore dell'Istituto di credito, tanto per le condizioni normative che per quelle economiche, in quanto da essa arbitrariamente attribuitosi, seppur mai CP_1 convenuto e pattuito, addivenendosi al ricomputo in conformità a normativa pattizia e di Legge da applicarsi;
per l'effetto, - accertare e dichiarare l'effettivo saldo in linea capitale del rapporto di credito, così come sarà determinato dalla consulenza tecnica che sin d'ora si chiede;
- conseguentemente, accertare e dichiarare l'indebito illegittimo commesso dalla in danno dell'istante CP_1 per la somma di almeno € 35.539,89 e per l'effetto condannare la alla restituzione, nei confronti della parte attrice, di tale CP_1 somma o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito della espletanda CTU richiesta oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
- nonché, condannare la al risarcimento, di ogni danno patrimoniale e CP_1 non, con particolare riferimento alla categoria del danno esistenziale e morale, sì come rinveniente dalla narrativa che precede in base alla valutazione equitativa operata dall'Ill.mo Giudice adito;
in ogni caso, - con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
– Controparte_2 Controparte_1
, costituendosi ritualmente in giudizio, eccepiva
[...] l'improcedibilità della domanda, la prescrizione dell'azione e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea. Così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa eccezione ed istanza disattesa - in via preliminare: - dichiarare l'improcedibilità della domanda per omessa mediazione;
- nel merito: - respingere in ogni loro parte tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti della Banca convenuta, ivi comprese le richieste istruttorie, con vittoria di compensi, spese, anche generali, IVA e CAP del giudizio.”. Esperita la mediazione e conclusa l'attività istruttoria mediante produzione documentale e disposta consulenza tecnica d'ufficio, il giudizio è stato assegnato alla scrivente in data 21.06.2024 a seguito di cessazione delle funzioni del giudice precedentemente assegnatario. All'udienza del 11.02.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle
2 parti, con assegnazione dei termini 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
La domanda di parte attrice va accolta nei limiti di seguito indicati.
Parte attrice con il presente giudizio chiede l'accertamento dell'illegittimità delle condizioni contrattuali del contratto di conto corrente ordinario n. 56872 (poi n. 156880), dell'illegittima applicazione dei tassi d'interesse con il superamento del tasso soglia di usura, degli interessi anatocistici e l'illegittimità della commissione di massimo scoperto applicata.
Si richiamano sul punto gli esiti delle operazioni peritali disposte in corso di causa. La relazione del CTU è infatti coerente con i principi normativi operanti in materia ed è priva di contraddizioni e vizi logici. Tali esiti sono condivisi dal Tribunale con le precisazioni successivamente chiarite.
In merito alla dedotta applicazione di interessi anatocistici si rileva in primo luogo che il titolo contrattuale su cui è fondata la domanda di accertamento del credito è il conto corrente ordinario aperto il 10/04/2001, pertanto è successivo alla delibera CICR del 09.02.2000. Tanto premesso, osserva il Tribunale che, esaminata la documentazione contrattuale in atti, il criterio della reciprocità risulta previsto e rispettato dalle parti, atteso che nel contratto istitutivo del conto corrente ordinario n. 56872 (poi n. 156880) prevede la medesima periodicità trimestrale nel conteggio degli interessi creditori e debitori. È utile peraltro richiamare gli esiti della consulenza econometrica disposta in corso di causa, da cui – in ragione della documentazione prodotta dalle parti ed esaminata dal tecnico nominato d'ufficio - la pari periodicità di capitalizzazione nel conteggio degli interessi creditori e debitori (reciprocità), risulta concretamente applicata dalla banca. Ne consegue che, in virtù della clausola anatocistica sottoscritta dal correntista nel rispetto delle disposizioni di cui alla Delibera CICR del 09.02.2000, il rapporto di conto corrente oggetto di causa è stato ricostruito mantenendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi per tutta la durata del rapporto. La relativa domanda va, pertanto, rigettata.
In secondo luogo, parte attrice ha contestato l'illecito superamento del tasso soglia usura. Sul punto è utile richiamare i più recenti arresti giurisprudenziali in materia, secondo cui “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in
3 relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020). È stato inoltre chiarito che “in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta;
ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi;
nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi;
trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni” (cfr. in motivazione, Cass., ord. 28.06.2019, n. 17447). Tanto premesso in diritto, occorre precisare che la verifica dell'usura è stata eseguita dal CTU per il rapporto di conto corrente oggetto di causa sulla base dei D.M. per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della L. 108/96 via via intervenuti, con riferimento al
4 “momento in cui il saggio di interesse è stato convenuto tra le parti”. Gli accertamenti peritali, i cui esiti sono condividibili, tenuto conto della corretta metodologia utilizzata, della completezza espositiva, della diffusa motivazione, della mancanza di vizi logici o di contraddizioni di natura tecnica, hanno consentito di verificare il superamento del tasso soglia usura per un solo trimestre “il TEG ha superato le soglie d'usura ex L. 108/96 per tempo vigenti soltanto nel IV trimestre 2007”. Il consulente ha quindi proceduto ad effettuare la rielaborazione del rapporto di conto corrente “senza tener conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato” secondo le previsioni di cui all'art. 1815, secondo comma, c.c. in relazione al trimestre in cui è stato accertato il superamento del tasso soglia. Ne consegue, l'accoglimento della domanda attorea di accertamento dell'usura limitatamente al IV semestre dell'anno 2007, con conseguente nullità del tasso applicato limitatamente a tale periodo.
In ordine all'esatta quantificazione del rapporto di dare avere tra le parti, anche alla luce del limitato superamento del tasso soglia, il consulente ha proceduto alla corretta individuazione del criterio sostitutivo per la determinazione del tasso di interesse applicabile, in ragione della mancata pattuizione del saggio di interesse debitore. Dalla disamina delle documentazione offerta in produzione, infatti, il consulente ha accertato “la determinazione pattizia del saggio di interesse creditore nella misura di 0,75% (su base annua), come indicato nel contratto istitutivo di conto corrente del 10/04/2001; - la determinazione pattizia del saggio di interesse debitore per scoperto di conto (in assenza di fido) nella misura di 13,25% (su base annua), come indicato nel contratto istitutivo di conto corrente del 10/04/2021; - la mancata pattuizione del saggio di interesse debitore da applicarsi entro i limiti di fido, nonché l'indeterminatezza del saggio di interesse debitore da applicarsi per sconfinamenti rispetto al fido concesso, come riscontrato nel contratto di affidamento del 10/04/2001”, accertando, dunque,
“l'assenza della clausola determinativa del saggio di interesse debitore in contratto”.
Ha quindi, proceduto ad eseguire due ipotesi di ricalcolo, una applicando sui saldi passivi del correntista il tasso legale, secondo le previsioni di cui all'art. 117 c. 7 TUB, l'altra applicando le condizioni contrattuali. Ha infatti, precisato di aver svolto “ un primo conteggio nel quale la rielaborazione del rapporto di conto corrente oggetto di causa è stata operata applicando (in assenza della clausola contrattuale determinativa del tasso debitore entro i limiti di fido) sui saldi passivi per il correntista (sia dentro che fuori dal fido), il tasso minimo dei BOT secondo le previsioni di cui
5 all'art. 117 comma 7 a TUB;
mentre sui saldi attivi il tasso creditore convenuto in contratto, pari a 0,7500%, ovvero il diverso saggio di interesse praticato in corso di rapporto secondo le variazioni validamente comunicate negli estratti conto2 (cfr. Allegati 2 e 3); - un secondo conteggio, alternativo al precedente, nel quale la rielaborazione del rapporto di conto corrente oggetto di causa è stata operata applicando, sui saldi passivi entro i limiti del fido concesso, il saggio debitore, nella misura del 10,50%, (come da primo estratto conto), ovvero il diverso saggio di interesse praticato in corso di rapporto secondo le variazioni validamente comunicate negli estratti conto;
sui saldi passivi eccedenti i limiti del fido concesso, maggiorando del 3% il tasso debitore applicato entro i limiti di fido, ovvero il diverso saggio di interesse praticato in corso di rapporto secondo le variazioni validamente comunicate negli estratti conto3 ; sui saldi attivi il tasso creditore convenuto in contratto, pari a 0,7500%, ovvero il diverso saggio di interesse praticato in corso di rapporto secondo le variazioni validamente comunicate negli estratti conto.” Ha accertato, infine, “l'assenza di specifiche pattuizioni disciplinanti l'applicazione delle valute”. Con la prima soluzione contabile, ha proceduto alla rettifica “usura IV trim 2007; tasso BOT sostitutivo su saldi passivi;
ricostruzione movimentazioni per data contabile;
mantenimento capitalizzazione di interessi commissioni e spese (purché pattuite in contratto) quantificando un saldo favorevole al correntista, pari ad € 26.559,05. Nella seconda ipotesi ha effettuato la rettifica attraverso “usura IV trim 2007; mantenimento tasso debitore come da estratti conto;
ricostruzione movimentazioni per data contabile;
mantenimento capitalizzazione di interessi commissioni e spese (purché pattuite in contratto)”, quantificando un saldo rettificato al 23/04/2008 di € 4.750,58. Si osserva che l'assenza di clausole determinative dei criteri di applicazione dei tassi di interesse si traduce in un'incertezza assoluta in ordine al tasso concordato applicabile al rapporto, in violazione del disposto dell'art. 1284, comma III, c.c. e dell'art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993. Quest'ultima disposizione, nel testo ratione temporis applicabile al contratto per cui è causa (concluso nel 2001), prevede al quarto comma, che “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati” e, al settimo comma, che “in caso di inosservanza del comma 4 (…), si applichi “il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive”. Non è pertanto dubbio, alla luce del tenore letterale della disposizione in esame, che il tasso previsto dal settimo comma dell'art. 117 si applichi nel caso di inosservanza del quarto comma, tra cui è ricompresa l'ipotesi di mancata indicazione del tasso di
6 interesse. Tale ipotesi ricorre nella fattispecie in esame, posto che – come rilevato - la mancanza di criteri di applicazione dei due diversi tassi indicati nel contratto di apertura del conto corrente si risolve in un'assoluta incertezza nella determinazione del tasso applicabile al rapporto;
incertezza che non consente di ritenere soddisfatto il requisito della forma scritta. Ritiene il Tribunale, infatti, di dover condividere il principio sancito dalla Corte di Cassazione per effetto del quale in materia di contratti bancari, il congegno integrativo previsto dall'articolo 117, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993, da utilizzarsi per determinare il tasso di interesse applicabile nell'ipotesi in cui tra le parti non sia intervenuta alcuna valida pattuizione a riguardo, collegando il tasso minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti, «rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive», deve essere inteso nel senso dell'applicazione del tasso minimo ai saldi debitori del conto (saldi dare), derivanti cioè da operazioni attive, qual è l'apertura di credito, ed il tasso massimo ai saldi creditori (avere), pertanto alle operazioni passive, che sono quelle di raccolta fondi. (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16604 del 14/06/2024). Deve, pertanto, essere dichiarata la nullità delle clausole determinative del tasso di interesse debitore contenute nel contratto di apertura del conto corrente ordinario n. 56872 (poi n. 156880), con conseguente sostituzione di tali clausole con il tasso previsto dall'art. 117, comma 9 settimo, del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel testo vigente all'epoca di conclusione del contratto di conto corrente (il tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto). Ne consegue che la determinazione del rapporto di dare avere secondo la prima ipotesi di calcolo formulata dal CTU si conclude con l'accertamento di un saldo in favore del correntista, odierna parte attrice, pari ad € 26.559,05.
Va rigettata, invece, la domanda relativa all'accertamento dell'illegittimità della clausola contrattuale relativa allo ius variandi, in quanto la domanda oltre ad essere formulata in modo del tutto generico, risulta priva di ogni necessaria puntuale allegazione e riscontro probatorio. Invero, difetta di autosufficienza, poiché non viene dedotta la concreta incidenza di tale clausola sul contenuto complessivo del contratto. Parte attrice, su cui gravava, in ossequio ai principi generali, l'onere di provare l'esistenza e l'entità degli addebiti ritenuti illegittimi, si è limitata a svolgere doglienze generiche ed indeterminate. In ogni caso, dall'esame della documentazione in atti risultano espressamente indicate ed accettate mediante sottoscrizione dall'opponente tutte le clausole contrattuali ex art. 1341 c.c.
7 Sul punto, devono condividersi le conclusioni formulate dal ctu incaricato il quale ha accertato la validità della clausola dello ius variandi. Con motivazione puntuale e precisa ha rilevato, infatti, che “la clausola relativa all'esercizio dello ius variandi da parte della banca risulta specificamente approvata per iscritto dal correntista (cfr. art. 15 contratto istitutivo di conto corrente) e le variazioni delle condizioni economiche praticate in corso di rapporto risultano chiaramente evidenziate negli estratti conto con un preavviso minimo di 30 giorni secondo la normativa per tempo vigente (cfr. art. 118 TUB vigente al momento della stipulazione del contratto, Delibera CICR 4 marzo 2003, art. 11; Decreto Bersani n. 223 del 4 luglio 2006, convertito il L. 248/2006) e pertanto devono considerarsi valide”. Ne consegue il rigetto della relativa domanda.
Va rigettata, infine, la domanda relativa all'accertamento dell'illegittimità della commissione di massimo scoperto. Il ctu, chiamato a rispondere sul punto, ha precisato che “anche un eventuale ricalcolo comprendente separata valutazione della commissione di massimo scoperto secondo quanto statuito dalle sezioni unite n. 16303/2018, i saldi finali di cui sopra non subirebbero variazioni in quanto già più favorevoli alla Banca.”. Aderisce il Tribunale alla valutazione ed al conteggio effettuate dal ctu per tutte le ragioni sopra elencate e poiché deve ritenersi irrilevante, ai fini dell'esatta determinazione del saldo dare-avere, l'eventuale ricalcolo comprendente una separata valutazione della commissione di massimo scoperto. Dalle precedenti valutazioni deriva che, ricostruiti i rapporti di credito/debito delle parti nei termini sopra evidenziati, deve essere accertato un saldo in favore del correntista, odierna parte attrice, pari ad € 26.559,05.
Non appare, da ultimo, fondata l'eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme sopra indicate sollevata da parte convenuta, atteso che -conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale- si ritiene che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi
8 illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6857 del 24/03/2014; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3190 del 07/02/2017; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24051 del 26/09/2019). Nel caso di specie, pertanto, il dies a quo per il decorso dell'ordinario termine prescrizionale è la data di estinzione del conto (23.04.2008). Atteso che il presente giudizio è stato introdotto nel marzo 2018 con conseguente interruzione del decorso del termine di prescrizione, ne consegue che il diritto della società attrice alla restituzione delle somme sopra indicate non è prescritto.
In conclusione, l'analisi svolta ha consentito di verificare che alla data di chiusura del conto al 23.04.2008 il saldo a credito del contratto di conto corrente ordinario n. 56872 (poi n. 156880) con ricalcolo in ragione dell'accertata usura del IV trim 2007, del tasso BOT sostitutivo su saldi passivi, della ricostruzione movimentazioni per data contabile e del mantenimento capitalizzazione di interessi commissioni e spese (purché pattuite in contratto), è pari ad € 26.559,05. Deve quindi essere confermata l'esistenza in capo alla società attrice di un credito pari ad € 26.559,05 in relazione al contratto di conto corrente ordinario n. 56872 (poi n. 156880). Parte convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento in favore di parte attrice di
€ 26.559,05, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Va rigettata, infine, la domanda di risarcimento del danno per illegittima applicazione degli interessi. La domanda risarcitoria è stata genericamente formulata nell'atto introduttivo del giudizio, non è stata adeguatamente precisata nel corso del processo ed è rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio. Né a tali carenze si può sopperire ricorrendo alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., atteso che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente
9 impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare. Ciò, tuttavia, non esime la parte interessata -per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso- dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno (ex plurimis, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13515 del 29/04/2022; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 20889 del 17/10/2016).
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda, risulta accertata l'esistenza in capo alla società attrice di un credito pari ad
€ 26.559,05 in relazione al contratto di conto corrente ordinario n. 56872 (poi n. 156880). Parte convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento in favore di parte attrice di € 26.559,05, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese relative alla CTU contabile devono essere compensate tra le parti (cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 11068 del 10/06/2020 secondo cui “La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso.”, nonché Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26849 del 21/10/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 30/12/2009).
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c., atteso l'oggetto del giudizio, l'istruttoria svolta ed il parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- in parziale accoglimento della domanda, accerta l'esistenza in capo alla società attrice di un credito pari ad € 26.559,05 in relazione al contratto di conto corrente ordinario n. 56872 (poi n. 156880);
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice di € 26.559,05, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
10 - compensa tra le parti le spese di ctu;
- compensa tra le parti le spese di lite. Latina, 27.06.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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