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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/11/2025, n. 3755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3755 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 7059/2020 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 08/11/2024, vertente
TRA
, nato a [...] in data [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...]; CP_1
rapp.ti e difesi dall'Avv. SANTORELLI RITA e dall'avv.to ALLISON TANZILLI, come da procura in atti;
- RICORRENTI
E
, nato a [...] in data [...], rapp.to e difeso Controparte_2 dall'Avv. DI NUZZO GIUSEPPE e dall'avv.to LUIGI RICCIARDELLI, come da procura in atti;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Dichiarazione. Giudiziale di paternità. CONCLUSIONI: Per parte convenuta, come riportato nel verbale di udienza dell' 08/11/2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Gli attori, premesso che il sig. era nato in [...] matrimonio della sig.ra Parte_1
con il sig. e che, tuttavia, lo stesso era figlio del sig. , CP_1 Controparte_3 Controparte_2 il quale, deceduto il marito della aveva rifiutato di aiutare e sostenere il figlio, chiedeva “ CP_1
Accertare che il sig. è padre naturale del sig. ordinando Controparte_2 Parte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Maddaloni (CE) di effettuare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita, disponendo, anticipatamente, gli accertamenti immuno-ematologici (test del
DNA); condannare il convenuto al pagamento, a titolo di rimborso per le spese materiali sostenute per crescere il figlio in favore della sig.ra , di euro 64.800,00 (300 Parte_1 CP_1 euro al mese dalla nascita al compimento del 18° anno, in considerazione delle floride condizioni economiche in cui il ha sempre vissuto) o di quanto la S.V. Ill.ma riterrà più giusto;
Controparte_2 condannare il convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento per danni morali in favore del figlio di euro 150.000,00 (sempre in considerazione della posizione economica agiata in Parte_1 cui vive e ha sempre vissuto il convenuto, della disastrosa situazione economica che ha dovuto affrontare l'attore nella sua vita, sin da piccolo, e della perdita di chance per aver dovuto, lo stesso, abbandonare la scuola per iniziare a lavorare all'età di 15 anni) o di quanto la S.V. Ill.ma riterrà più giusto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, eccepiva la nullità dell'atto di citazione ex artt 163 e 164 c.p.c e, nel merito, contestava i fatti esposti. Concludeva chiedendo “Preliminarmente, dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda e del giudizio;
dichiarare la nullità della citazione ex art 163 e 164 c.p.c. in quanto vaga, generica contraddittoria e di difficile comprensione, sia in ordine alla causa petendi che al petitum, con conseguente lesione del diritto di difesa e conseguente riserva di domande e/o eccezioni;
rigettare la domanda formulata dalla parte attrice in quanto destituita di ogni fondamento giuridico e non provata;
accogliere ogni eccezione formulata nel presente atto dalla società convenuta Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge”.
Il giudice istruttore con ordinanza del 10.03.2023 ritenuta pregiudiziale la definizione del procedimento di disconoscimento della paternità, sospendeva il procedimento ai sensi dell'art. 295
c.pc.
Parte attrice in data 12.01.2024 depositava istanza di prosecuzione del procedimento e il giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza dell'8.11.2025, alla quale, tuttavia, parte attrice non presenziava. Parte convenuta all'udienza fissata chiedeva rinvio per la comparizione del convenuto.
Infine, all'udienza del 03.07.2025, parte convenuta precisava le conclusioni chiedendo il rigetto della domanda spiegata dall'attore in quanto sfornita di prova e depositava la sentenza di accoglimento della domanda di disconoscimento della paternità spiegata dall'attore nel distinto procedimento con l'attestazione del passaggio in giudicato in data 18.02.2025. Sulle conclusioni precisate da parte convenuta, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda non può essere esaminata nella presente sede processuale
Preliminarmente, il collegio condivide il provvedimento di sospensione adottato dal giudice istruttore con l'ordinanza del 10.03.2023, per le ragioni esposte nella citata ordinanza “Vista l'ordinanza della
Corte di Cass, n. 17392/2018 con la quale sono stati espressi i seguenti principi “In tal senso, non sembra contestabile che l'accertamento con cui viene rimosso (o mantenuto) lo stato di figlio legittimo sia pregiudiziale rispetto a quello con cui è rivendicato altra paternità. Tra le due cause è dato infatti di ravvisare un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico: ciò in corrispondenza della ratio dell'istituto della sospensione per pregiudizialità, che è quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati (per tutte: Cass. 16 marzo 2016, n. 5229). Infatti, la nominata sospensione è idonea proprio ad evitare che la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità sia, in ipotesi, accolta laddove, per effetto del rigetto dell'azione di disconoscimento, non potrebbe esserlo: e cioè proprio ad escludere, in una tale ipotesi, pronunce contrastanti. D'altro canto, l'assunto secondo cui la rimozione dello status di figlio legittimo costituirebbe un presupposto processuale della domanda insuscettibile, come tale, di sopravvenire nel corso del giudizio, e tale da imporre, in conseguenza, una pronuncia di inammissibilità della domanda stessa pur in pendenza del giudizio diretto al disconoscimento della paternità — pare estranea alla previsione legislativa, alla quale più non appartiene quella preventiva delibazione che di contro connotava il giudizio avente ad oggetto la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, per come prevista dall'art. 274 c.c. anteriormente alla pronuncia di incostituzionalità resa da Corte cost. 10 febbraio 2006, n. 50 (e infatti, prima di detto intervento si riteneva comunemente che tra i motivi di improponibilità della domanda che potevano, da soli, risolvere immediatamente la controversia, portando a una declaratoria di inammissibilità, fosse ricompresa la richiesta di riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato: cfr. Cass. 19 agosto 1998, n. 8190)”.
Ancora in via preliminare, non si rinviene in atti il ricorso in riassunzione notificato. Al riguardo, per giurisprudenza consolidata “Questa Corte, in effetti, ha più volte affermato che, verificatasi una causa d'interruzione del processo, a fronte di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata edictio actionis da quello della vocatio in ius, il termine perentorio previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice per cui, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo. La fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo, infatti, unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della vocatio in ius…”. Inoltre, per la giurisprudenza se la notifica del ricorso è nulla o inesistente la costituzione del convenuto sana, con efficacia ex nunc, i vizi conseguenti alla mancata o inesistente notificazione. Nel caso in esame parte convenuta non ha fatto valere eventuali vizi della vocatio in ius.
L'istanza di riassunzione del processo tuttavia è inidonea a provocare la riattivazione del processo con nullità di tutti gli atti successivi, per i motivi appresso esposti.
Invero, il ricorso in riassunzione è stato depositato da parte attrice in data 12.01.2024, il sollecito per la fissazione dell'udienza in data 10.06.2024, prima del passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso la controversia pregiudiziale, pubblicata in data 21.12.2023, come da attestazione in atti, in violazione dell'art. 297 c.p.c. che dispone “Se col provvedimento di sospensione (1) non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi (2) dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'articolo 3 del codice di procedura penale (3) o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295”.
Nel caso in esame, la questione pregiudiziale deve per legge essere definita con efficacia di giudicato, in quanto è impedito l'accertamento della paternità in contrasto con lo stato di figlio legittimo “non è ammesso il riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova (principio sancito dall'art. 253 c.c.), in quanto “presupposto perché possa essere esperita l'azione di accertamento giudiziale di paternità è l'assenza di uno stato di figlio formalmente accertato” -
Cassazione Sezioni Unite n. 8268/2023-
Per costante giurisprudenza, nei procedimenti che riguardano lo stato o la capacità delle persone durante la sospensione necessaria del processo che perdura sino al passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso la causa pregiudiziale, non possano essere compiuti, ai sensi dell'art. 298, comma 1, c.p.c., atti del procedimento, con la conseguenza che è inefficace, poiché funzionalmente inidonea a provocare la riattivazione del giudizio e motivo di nullità per derivazione di tutti gli eventuali atti successivi, l'istanza di riassunzione proposta prima della cessazione della causa di sospensione, ovvero anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito la controversia pregiudiziale, senza che rilevi, al fine del superamento di detta sanzione, il sopravvenuto venir meno della medesima causa -Cass. civ., ord. 24 gennaio 2020 n. 1580; Cass. civ., sez. II, 14 febbraio 2013, n. 3718 “Tale principio è cogente nelle cause che attengono allo stato in cui la causa pregiudiziale sia relativa ad una questione che deve essere conosciuta con autorità di cosa giudicata per volontà di legge (ad esempio qualora la causa pregiudiziale sia relativa allo stato o alla capacità delle persone), il relativo accertamento, per acquistare qualsiasi efficacia, deve necessariamente essere passato in giudicato e prima di tale momento non può essere soggetto alla disciplina prevista dall'articolo 337, secondo comma, cod. proc. civ.”, come si deduce anche dalla Sentenza 29 luglio
2021, n. 21763 resa dalla Corte di Cass. a Sezioni Unite che richiama la precedente sentenza a Sezioni
Unite n. 10027 del 2012... c.p.c. “può essere enunciato il seguente principio di diritto: salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell'art. 297 c.p.c., il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, comma 2, c.p.c. ...".
Nel caso in esame, vertendo la causa pregiudicata e quella pregiudiziale in materia di stato delle persone, dunque, il ricorso in riassunzione depositato prima del passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso la questione pregiudiziale è inefficace con nullità di tutti gli atti conseguenziali.
Peraltro, il convenuto non ha riassunto a sua volta ritualmente il processo dopo il passaggio in giudicato della sentenza sulla questione pregiudiziale, limitandosi a comparire e a depositare all'udienza di precisazione delle conclusioni la sentenza con l'attestazione del passaggio in giudicato.
In definitiva, il presente procedimento non è proseguibile.
Le spese di lite si compensano tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: • dichiara non proseguibile il presente procedimento;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 20/11/2025.
Il Presidente
dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 7059/2020 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 08/11/2024, vertente
TRA
, nato a [...] in data [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...]; CP_1
rapp.ti e difesi dall'Avv. SANTORELLI RITA e dall'avv.to ALLISON TANZILLI, come da procura in atti;
- RICORRENTI
E
, nato a [...] in data [...], rapp.to e difeso Controparte_2 dall'Avv. DI NUZZO GIUSEPPE e dall'avv.to LUIGI RICCIARDELLI, come da procura in atti;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Dichiarazione. Giudiziale di paternità. CONCLUSIONI: Per parte convenuta, come riportato nel verbale di udienza dell' 08/11/2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Gli attori, premesso che il sig. era nato in [...] matrimonio della sig.ra Parte_1
con il sig. e che, tuttavia, lo stesso era figlio del sig. , CP_1 Controparte_3 Controparte_2 il quale, deceduto il marito della aveva rifiutato di aiutare e sostenere il figlio, chiedeva “ CP_1
Accertare che il sig. è padre naturale del sig. ordinando Controparte_2 Parte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Maddaloni (CE) di effettuare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita, disponendo, anticipatamente, gli accertamenti immuno-ematologici (test del
DNA); condannare il convenuto al pagamento, a titolo di rimborso per le spese materiali sostenute per crescere il figlio in favore della sig.ra , di euro 64.800,00 (300 Parte_1 CP_1 euro al mese dalla nascita al compimento del 18° anno, in considerazione delle floride condizioni economiche in cui il ha sempre vissuto) o di quanto la S.V. Ill.ma riterrà più giusto;
Controparte_2 condannare il convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento per danni morali in favore del figlio di euro 150.000,00 (sempre in considerazione della posizione economica agiata in Parte_1 cui vive e ha sempre vissuto il convenuto, della disastrosa situazione economica che ha dovuto affrontare l'attore nella sua vita, sin da piccolo, e della perdita di chance per aver dovuto, lo stesso, abbandonare la scuola per iniziare a lavorare all'età di 15 anni) o di quanto la S.V. Ill.ma riterrà più giusto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, eccepiva la nullità dell'atto di citazione ex artt 163 e 164 c.p.c e, nel merito, contestava i fatti esposti. Concludeva chiedendo “Preliminarmente, dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda e del giudizio;
dichiarare la nullità della citazione ex art 163 e 164 c.p.c. in quanto vaga, generica contraddittoria e di difficile comprensione, sia in ordine alla causa petendi che al petitum, con conseguente lesione del diritto di difesa e conseguente riserva di domande e/o eccezioni;
rigettare la domanda formulata dalla parte attrice in quanto destituita di ogni fondamento giuridico e non provata;
accogliere ogni eccezione formulata nel presente atto dalla società convenuta Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge”.
Il giudice istruttore con ordinanza del 10.03.2023 ritenuta pregiudiziale la definizione del procedimento di disconoscimento della paternità, sospendeva il procedimento ai sensi dell'art. 295
c.pc.
Parte attrice in data 12.01.2024 depositava istanza di prosecuzione del procedimento e il giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza dell'8.11.2025, alla quale, tuttavia, parte attrice non presenziava. Parte convenuta all'udienza fissata chiedeva rinvio per la comparizione del convenuto.
Infine, all'udienza del 03.07.2025, parte convenuta precisava le conclusioni chiedendo il rigetto della domanda spiegata dall'attore in quanto sfornita di prova e depositava la sentenza di accoglimento della domanda di disconoscimento della paternità spiegata dall'attore nel distinto procedimento con l'attestazione del passaggio in giudicato in data 18.02.2025. Sulle conclusioni precisate da parte convenuta, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda non può essere esaminata nella presente sede processuale
Preliminarmente, il collegio condivide il provvedimento di sospensione adottato dal giudice istruttore con l'ordinanza del 10.03.2023, per le ragioni esposte nella citata ordinanza “Vista l'ordinanza della
Corte di Cass, n. 17392/2018 con la quale sono stati espressi i seguenti principi “In tal senso, non sembra contestabile che l'accertamento con cui viene rimosso (o mantenuto) lo stato di figlio legittimo sia pregiudiziale rispetto a quello con cui è rivendicato altra paternità. Tra le due cause è dato infatti di ravvisare un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico: ciò in corrispondenza della ratio dell'istituto della sospensione per pregiudizialità, che è quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati (per tutte: Cass. 16 marzo 2016, n. 5229). Infatti, la nominata sospensione è idonea proprio ad evitare che la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità sia, in ipotesi, accolta laddove, per effetto del rigetto dell'azione di disconoscimento, non potrebbe esserlo: e cioè proprio ad escludere, in una tale ipotesi, pronunce contrastanti. D'altro canto, l'assunto secondo cui la rimozione dello status di figlio legittimo costituirebbe un presupposto processuale della domanda insuscettibile, come tale, di sopravvenire nel corso del giudizio, e tale da imporre, in conseguenza, una pronuncia di inammissibilità della domanda stessa pur in pendenza del giudizio diretto al disconoscimento della paternità — pare estranea alla previsione legislativa, alla quale più non appartiene quella preventiva delibazione che di contro connotava il giudizio avente ad oggetto la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, per come prevista dall'art. 274 c.c. anteriormente alla pronuncia di incostituzionalità resa da Corte cost. 10 febbraio 2006, n. 50 (e infatti, prima di detto intervento si riteneva comunemente che tra i motivi di improponibilità della domanda che potevano, da soli, risolvere immediatamente la controversia, portando a una declaratoria di inammissibilità, fosse ricompresa la richiesta di riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato: cfr. Cass. 19 agosto 1998, n. 8190)”.
Ancora in via preliminare, non si rinviene in atti il ricorso in riassunzione notificato. Al riguardo, per giurisprudenza consolidata “Questa Corte, in effetti, ha più volte affermato che, verificatasi una causa d'interruzione del processo, a fronte di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata edictio actionis da quello della vocatio in ius, il termine perentorio previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice per cui, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo. La fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo, infatti, unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della vocatio in ius…”. Inoltre, per la giurisprudenza se la notifica del ricorso è nulla o inesistente la costituzione del convenuto sana, con efficacia ex nunc, i vizi conseguenti alla mancata o inesistente notificazione. Nel caso in esame parte convenuta non ha fatto valere eventuali vizi della vocatio in ius.
L'istanza di riassunzione del processo tuttavia è inidonea a provocare la riattivazione del processo con nullità di tutti gli atti successivi, per i motivi appresso esposti.
Invero, il ricorso in riassunzione è stato depositato da parte attrice in data 12.01.2024, il sollecito per la fissazione dell'udienza in data 10.06.2024, prima del passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso la controversia pregiudiziale, pubblicata in data 21.12.2023, come da attestazione in atti, in violazione dell'art. 297 c.p.c. che dispone “Se col provvedimento di sospensione (1) non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi (2) dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'articolo 3 del codice di procedura penale (3) o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295”.
Nel caso in esame, la questione pregiudiziale deve per legge essere definita con efficacia di giudicato, in quanto è impedito l'accertamento della paternità in contrasto con lo stato di figlio legittimo “non è ammesso il riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova (principio sancito dall'art. 253 c.c.), in quanto “presupposto perché possa essere esperita l'azione di accertamento giudiziale di paternità è l'assenza di uno stato di figlio formalmente accertato” -
Cassazione Sezioni Unite n. 8268/2023-
Per costante giurisprudenza, nei procedimenti che riguardano lo stato o la capacità delle persone durante la sospensione necessaria del processo che perdura sino al passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso la causa pregiudiziale, non possano essere compiuti, ai sensi dell'art. 298, comma 1, c.p.c., atti del procedimento, con la conseguenza che è inefficace, poiché funzionalmente inidonea a provocare la riattivazione del giudizio e motivo di nullità per derivazione di tutti gli eventuali atti successivi, l'istanza di riassunzione proposta prima della cessazione della causa di sospensione, ovvero anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito la controversia pregiudiziale, senza che rilevi, al fine del superamento di detta sanzione, il sopravvenuto venir meno della medesima causa -Cass. civ., ord. 24 gennaio 2020 n. 1580; Cass. civ., sez. II, 14 febbraio 2013, n. 3718 “Tale principio è cogente nelle cause che attengono allo stato in cui la causa pregiudiziale sia relativa ad una questione che deve essere conosciuta con autorità di cosa giudicata per volontà di legge (ad esempio qualora la causa pregiudiziale sia relativa allo stato o alla capacità delle persone), il relativo accertamento, per acquistare qualsiasi efficacia, deve necessariamente essere passato in giudicato e prima di tale momento non può essere soggetto alla disciplina prevista dall'articolo 337, secondo comma, cod. proc. civ.”, come si deduce anche dalla Sentenza 29 luglio
2021, n. 21763 resa dalla Corte di Cass. a Sezioni Unite che richiama la precedente sentenza a Sezioni
Unite n. 10027 del 2012... c.p.c. “può essere enunciato il seguente principio di diritto: salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell'art. 297 c.p.c., il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, comma 2, c.p.c. ...".
Nel caso in esame, vertendo la causa pregiudicata e quella pregiudiziale in materia di stato delle persone, dunque, il ricorso in riassunzione depositato prima del passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso la questione pregiudiziale è inefficace con nullità di tutti gli atti conseguenziali.
Peraltro, il convenuto non ha riassunto a sua volta ritualmente il processo dopo il passaggio in giudicato della sentenza sulla questione pregiudiziale, limitandosi a comparire e a depositare all'udienza di precisazione delle conclusioni la sentenza con l'attestazione del passaggio in giudicato.
In definitiva, il presente procedimento non è proseguibile.
Le spese di lite si compensano tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: • dichiara non proseguibile il presente procedimento;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 20/11/2025.
Il Presidente
dott.ssa Giovanna Caso