Ordinanza cautelare 27 giugno 2023
Ordinanza collegiale 29 luglio 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00650/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00945/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 945 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nadia Federico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Catania e Questura Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento, prot. n. -OMISSIS-recante data 06.03.2023 notificato il 22.03.2023 dai Carabinieri della stazione di-OMISSIS-, con il quale il Prefetto della Provincia di Catania ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente sig. -OMISSIS- inteso ad ottenere l’annullamento del provvedimento di ammonimento del Questore di Catania -OMISSIS- notificato in pari data, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso ancorché non conosciuto;
nonché per la condanna
delle amministrazioni intimate al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell’illegittimità degli atti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Catania e della Questura di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa AT AB CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento prot. -OMISSIS- del 16 novembre 2022 il Questore di Catania, provvedendo su apposita richiesta presentata dalla controinteressata, ammoniva l’odierno ricorrente, “ a tenere un comportamento conforme alle leggi, desistendo da ulteriori messaggi inoltro di telefonate, ingiurie e diffamazioni o atti persecutori nei confronti di -OMISSIS- ”.
La Questura adottava il suddetto provvedimento a seguito di istanza presentata dalla controinteressata in data 6 settembre 2022 e successivamente integrata, con cui si dava atto di “atti persecutori dallo stesso posti in essere nei suoi confronti, in maniera reiterata, poiché non accettava la fine della relazione, consistenti in: inoltro di numerosissimi messaggi con il quale la ingiuriava e manifestava amore possessivo, pedinamenti e appostamenti, ingiurie, controllo ossessivo della persona offesa”.
Comportamento che, secondo quanto rappresentato nel provvedimento di ammonimento, “ha ingenerato nella vittima un forte stato di ansia e di paura ed un fondato timore per la propria incolumità psico-fisica, costringendola altresì a modificare le proprie abitudini di vita”.
Il ricorrente era stato previamente informato dell’avvio del procedimento ma le memorie difensive dallo stesso presentate non erano state ritenute “ tali da modificare la valutazione sulla vicenda in esame”.
Avverso tale provvedimento il ricorrente, in data 15 dicembre 2022, ha proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Catania, contestando:
- un vizio di forma, in quanto gli sarebbe stato notificato un provvedimento di ammonimento per “violenza domestica” e non per “atti persecutori”, come successivamente chiarito dal competente ufficio;
- l’omessa audizione, nell’ambito della quale avrebbe potuto chiarire la sua versione dei fatti.
Con decreto Prot. n. -OMISSIS-del 6 marzo 2023, il Prefetto ha respinto il ricorso gerarchico.
2. Con ricorso notificato il 12 maggio 2023 e depositato il successivo 30 maggio il ricorrente ha impugnato il suddetto decreto prefettizio lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:
I. Violazione ed erronea applicazione degli art. 3, 7, 10, 10 bis e 22 della l. n.241/90. Violazione dell’art. 97 Cost. sui principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e del difetto di motivazione. Sviamento di potere. Illogicità manifesta. Travisamento dei presupposti. Violazione delle garanzie partecipative e dell’art. 8 D. Legislativo 200/2011. Illegittimità derivata
La Questura, pur avendo comunicato al ricorrente la pendenza del procedimento preordinato all’ammonimento in data 10 settembre 2022, in data 16 novembre 2022 ha adottato il provvedimento definitivo senza consentirgli di prendere visione degli atti istruttori.
Il ricorrente, infatti, sia in data 28 novembre 2022 che in data 27 febbraio 2023 ha formulato rituale istanza di accesso agli atti del fascicolo.
Tali istanze sono state, tuttavia, rigettate « in quanto atti di polizia giudiziaria che rientrano nei casi di esclusione di accesso agli atti, in attuazione all’art. 24.c.2, della l. 241/90, modificato dalla l. 15 del 2005, come previsto dal D.M. Interno n. 415 del 1994 e da ultimo dal D.M.I. del 16 marzo 2022 concernente la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi che disciplina all’art. 3 co. 1 lett. A e b i casi di esclusione dell’accesso con particolare riferimento agli atti o documenti inerenti all’attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità ”.
Tale diniego sarebbe illegittimo.
Quanto al provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico, il ricorrente contesta che il Prefetto si sarebbe limitato a ribadire le ragioni già esplicitate nel provvedimento questorile del 16 novembre 2022, a loro volta acriticamente mutuate dal dettato normativo, senza in alcun modo dare atto delle specifiche censure mosse con il ricorso gerarchico proposto dall’odierno ricorrente, confortate dalla documentazione contestualmente offerta in comunicazione.
Nonostante l’espressa richiesta formulata dal ricorrente, la Prefettura ha ritenuto inoltre di non dover procedere alla sua audizione.
Il provvedimento sarebbe altresì carente di motivazione anche in ordine alla idoneità dei presupposti ad integrare l’ammonimento non essendo chiaro il percorso logico attraverso il quale il questore ha formulato un giudizio di cattiva condotta del ricorrente, definito persona pregiudizievole.
Le sommarie informazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato devono presentare un contenuto univoco, ma, nel caso concreto, tale univocità non sussisterebbe, non essendo univocamente dimostrata la sussistenza dei presupposti per l’ammonimento.
L’atto impugnato reca una motivazione per relationem rinviando ad atti del procedimento che però non dimostrano la sussistenza dei presupposti per disporre l’ammonimento sicché anche l’attività istruttoria posta in essere dall’amministrazione risulterebbe insufficiente rispetto alla determinazione assunta.
II. Violazione e falsa interpretazione ed applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.
Il provvedimento impugnato sarebbe palesemente sproporzionato rispetto agli interessi coinvolti.
La Questura avrebbe adottato il provvedimento di ammonimento limitandosi a fare riferimento alla “condotta socialmente pregiudizievole di -OMISSIS-, già gravato da precedenti di polizia”, così sancendo una presunzione assoluta di pericolosità del tutto irragionevole e arbitraria.
III. Violazione dei diritti costituzionali, convenzionali, ed euro-unitari.
Il provvedimento impugnato, comportando gravi limitazioni alla libertà di movimento, si porrebbe in contrasto con le libertà garantite dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e all’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.
IV. Eccesso di potere sotto il profilo della illegittimità derivata.
Il provvedimento con cui la Prefettura ha rigettato il ricorso gerarchico, limitandosi a riportare i motivi posti a fondamento del decreto questorile, sarebbe parimenti illegittimo.
3. Si sono costituite le amministrazioni intimate insistendo per il rigetto del ricorso.
I. quanto al primo motivo di ricorso con cui parte ricorrente lamenta la illegittimità del preteso silenzio serbato dall’amministrazione sulla sua istanza di accesso del 28 novembre 2022, la difesa erariale osserva che tale censura non è stata sollevata con il ricorso gerarchico ed è, pertanto, inammissibile, trattando di un motivo nuovo;
II. errato sarebbe l’assunto secondo cui la Prefettura non avrebbe tenuto conto delle specifiche censure dedotte con il ricorso gerarchico, nonché della documentazione ivi allegata.
Sotto un primo profilo, la difesa erariale contesta che siano stati presentati documenti a supporto del ricorso gerarchico nel quale il ricorrente si sarebbe limitato a fare riferimento a “un anno e mezzo di messaggi come prova dei fatti” senza, tuttavia, produrli.
Del tutto infondato sarebbe l’assunto secondo cui la Prefettura non avrebbe preso posizione sulle censure, afferenti: a) ad un preteso vizio della relata di notifica, in quanto riportante il riferimento ad un ammonimento per "violenza domestica", piuttosto che per “atti persecutori”; b) alla violazione del diritto di difesa per non essere stato "sentito" personalmente. Gran parte del ricorso gerarchico sarebbe stato, poi, dedicato alla rappresentazione del rapporto sentimentale osteggiato e nella negazione di responsabilità (testualmente, "per non colpevolezza") per i comportamenti attribuiti.
Su ciascuno di tali rilievi la Prefettura ha preso posizione ritenendoli inidonei al superamento delle conclusioni cui era giunta la Questura con l’adozione dell’impugnato provvedimento di ammonimento.
4. Con ordinanza n. 312 del 27 giugno 2023, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare ritenendo, nel contemperamento degli opposti interessi, non sussistente il periculum in mora.
5. Con ordinanza n. 2477 del 29 luglio 2025 la sezione ha ritenuto necessario disporre attività istruttoria ordinando alle amministrazioni resistenti di provvedere al deposito in giudizio – fatta salva la sussistenza di ragioni ostative, da indicare espressamente – di tutti gli atti istruttori richiamati nel provvedimento questorile di ammonimento e, in particolare: a) delle informazioni assunte dall’organo investigativo competente; b) delle informazioni testimoniali; c) degli atti redatti dal personale della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- in data 10 settembre 2022; d) dell’integrazione dell’istanza di ammonimento presentata dalla persona offesa presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS- il 16 novembre 2022.
6. Con deposito documentale del 4 agosto 2025 la Questura di Catania ha adempiuto all’ordine istruttorio, versando in atti: a) le informazioni testimoniali rese da -OMISSIS-in data 6 settembre 2022; b) gli atti redatti dal personale della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- in data 8 settembre 2022 e in data 16 novembre 2022; c) l’integrazione dell’istanza di ammonimento presentata dalla persona offesa presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS- il 16 novembre 2022.
7. All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato.
9. L’art. 8 del d.l. del 23/02/2009, n. 11 (conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38), nella versione applicabile ratione temporis , stabiliva che “1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni”.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, più volte condiviso da questa Sezione (cfr. sent. n. 343 del 31 gennaio 2025, n. 427 del 6 febbraio 2024, n. 2342 del 26 luglio 2023) “l’ammonimento è una misura di prevenzione, equiparabile all'avviso orale di cui all'art. 3 D.lgs. 159/2011, che ha lo scopo di invitare colui che lo riceve ad evitare comportamenti la cui reiterazione potrebbe avere un rilievo penale laddove la persona che afferma di essere oggetto di quelle condotte che attualmente sono ricomprese nella espressione stalking, presenti una querela.
Il legislatore, a fronte dell'aumento di condotte di questo genere che la cronaca sociale ha dimostrato, ha ritenuto di cercare di arginare il fenomeno non solo istituendo una nuova fattispecie penale, ma creando uno strumento di tipo amministrativo per cercare di far cessare sul nascere queste condotte prima che sfocino da parte della vittima in richieste di tutela processuale.
… I procedimenti finalizzati all'adozione di un decreto di ammonimento ai sensi dell'art. 8, D.L. 11/2009 sono caratterizzati da urgenza in re ipsa , come si desume dal fatto che la norma in questione, al comma 1, stabilisce che la richiesta della parte offesa, di ammonire l'autore di comportamenti persecutori, deve essere trasmessa al Questore senza ritardo. In coerenza con l'urgenza del decidere, la norma disegna un'istruttoria alleggerita, caratterizzata dall'obbligo di sentire solo le persone informate dei fatti, dovendosi assumere informazioni dagli organi investigativi solo se necessario, l'urgenza della materia risulta poi evidente dal fatto che il decreto di ammonimento per definizione interviene in un contesto caratterizzato dal fatto che la parte offesa versa in stato di grave ansia e paura.
Inoltre la giurisprudenza ha individuato alcuni limiti nel sindacato della discrezionalità del Questore poiché i provvedimenti di ammonimento sono adottati nell'ambito di un potere valutativo ampiamente discrezionale, di un quadro indiziario che rende verosimile l'esistenza di condotte persecutorie; potere rispetto al quale il sindacato del G.A. non può che essere limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento o di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione (TRGA 129/2018 ).
Ciò non toglie che come afferma la sentenza 317/2018 del TAR Veneto in osservanza del principio di imparzialità dell'azione amministrativa il soggetto da ammonire deve poter apprestare tutte le sue difese, mediante una partecipazione proficua ed equamente bilanciata”.
10. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche possono essere esaminate le censure dedotte da parte ricorrente.
10.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta che la Questura, pur avendo provveduto a comunicargli in data 10 settembre 2022 l’avvio del procedimento preordinato all’adozione del provvedimento di ammonimento, non gli avrebbe consentito di avvalersi pienamente del diritto di difesa, avendogli negato il rilascio di copia degli atti istruttori, più volte richiesti.
10.2. La censura - in disparte i profili di inammissibilità trattandosi, come eccepito dalla difesa erariale, di motivo nuovo, non dedotto con il ricorso gerarchico - è infondata.
Emerge, infatti, dal provvedimento impugnato che il ricorrente, in riscontro all’avvio del procedimento, ha presentato le proprie memorie “senza aver chiesto l’accesso agli atti”.
La prima istanza di accesso, come rappresentato e documentato dallo stesso ricorrente, risale invero al 28 novembre 2022 e le successive al 13 febbraio e al 28 febbraio 2023 e sono, pertanto, tutte successive alla notifica del provvedimento di ammonimento.
La Questura, peraltro, come emerge dagli atti di causa, rimasti sul punto incontestati, (v. note della Questura dell’11 gennaio 2023 e del 27 febbraio 2023), dopo la prima istanza di accesso, ha più volte tentato di contattare il ricorrente per la consegna degli atti ostensibili, ma il ricorrente non si è mai presentato né ha fornito un indirizzo PEC per l’invio degli stessi.
Deve inoltre osservarsi che il ricorrente, a seguito del deposito documentale effettuato dalla Questura di Catania in adempimento dell’ordinanza collegiale istruttoria n. 2477 del 29 luglio 2025, nulla ha dedotto, nonostante siano stati versati in atti tutti gli atti istruttori, ovvero le informazioni testimoniali, gli atti redatti dal personale della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- dell’8 settembre 2022 e del 16 novembre 2022, l’integrazione dell’istanza di ammonimento presentata dalla persona offesa presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS- il 16 novembre 2022.
Non risulta, pertanto, in alcun modo dimostrato quale diverso apporto partecipativo avrebbe potuto essere dato dal ricorrente in caso di tempestivo rilascio di tali atti.
10.2. Assume ancora il ricorrente che la Prefettura si sarebbe limitata a reiterare le motivazioni contenute nel provvedimento questorile.
Anche tale rilievo è infondato.
Come già rilevato nelle premesse in fatto (v. precedente § 1), con il ricorso gerarchico al Prefetto, il ricorrente ha contestato:
- un vizio di forma della notifica del provvedimento di ammonimento, in quanto gli sarebbe stato notificato un provvedimento di ammonimento per “violenza domestica” e non per “atti persecutori”, come successivamente chiarito dal competente ufficio;
- l’omessa audizione, nell’ambito della quale avrebbe potuto chiarire la sua versione dei fatti oggetto di contestazione, collegati, a suo dire alla forte ostilità della famiglia della controinteressata nei suoi confronti e nei confronti della loro relazione sentimentale, fortemente e immotivatamente contrastata.
La Prefettura non si è limitata ad un mero rinvio alle motivazioni contenute nel provvedimento questorile, ma, dopo aver acquisito apposita relazione istruttoria dalla Divisione Polizia Anticrimine – Ufficio Minori e Vittime vulnerabili della Questura di Catania, ha preso posizione su ciascuno dei rilievi dedotti e, sulla base di una articolata e puntuale motivazione, ha confermato la correttezza dell’adottato provvedimento di ammonimento.
La Prefettura ha ritenuto, in particolare, non fondato il motivo sul mancato esercizio del diritto di difesa, avendo la questura assolto alle disposizioni sul contraddittorio procedimentale con la comunicazione di avvio del procedimento, tanto che l’interessato ha svolto le proprie osservazioni presentando scritti difensivi.
Inoltre, per quanto concerne la mancata audizione … è consolidato l’orientamento giurisprudenziale per cui non è necessario, ai fini dell’emanazione del provvedimento di ammonimento, che l’Amministrazione convochi l’interessato, tutte quelle volte in cui gli atti a disposizione dell’amministrazione appaiano sufficienti secondo il giudizio discrezionale dell’Autorità di P.S. per supportare l’ammonimento.
In merito agli ulteriori rilievi con cui il ricorrente ha dedotto l’infondatezza dei fatti addebitatigli riconducendo le ragioni del dissidio all’ostilità nei suoi confronti da parte della famiglia della fidanzata, che avrebbe da sempre contrastato la loro relazione sentimentale, la Prefettura ha evidenziato come tali circostanze non siano in alcun modo idonee a superare la più volte manifestata volontà della ragazza di far cessare quei comportamenti in grado di incidere negativamente sulla propria qualità di vita e tali da ingenerare un “forte stato di ansia e di paura ed un fondato timore per la propria incolumità psico-fisica”.
10.3. Non si ravvisa, inoltre, la dedotta carenza di istruttoria, atteso che, come emerge dalla documentazione in atti, la Questura ha adottato il provvedimento di ammonimento a seguito di una prima istanza della controinteressata, nonché di una successiva integrazione e dopo aver sentito, altresì, le persone informate sui fatti, oltre che lo stesso ricorrente.
Emerge dalle dichiarazioni rese il comportamento ossessivo del ricorrente, che, oltre a inviare numerosi messaggi alla controinteressata, è stato notato in alcune occasioni nei pressi dell’abitazione della stessa e l’ha altresì aggredita verbalmente in pubblico e in presenza dei familiari (v. istanza di ammonimento dell’8 settembre 2022 e soprattutto il “verbale di integrazione per richieste provvedimento di ammonimento” del 16 novembre 2022 in cui la controinteressata riporta un episodio verificatosi il giorno precedente).
Risulta, inoltre, che il Comando dei Carabinieri di -OMISSIS- ha, in più occasioni, sentito lo stesso ricorrente, informandolo della volontà della ragazza di interrompere ogni tipo di relazione e di far cessare il comportamento ossessivo dello stesso.
Presso gli uffici della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, in presenza del personale ivi preposto, in data 20 giugno 2022, si è tenuto, peraltro, un incontro tra i due giovani, voluto dalla controinteressata per “ manifestare una volta per tutte al -OMISSIS- che non provava sentimenti per lui e non intendeva assolutamente portare avanti detta relazione anzi non voleva essere più importunata” (Annotazione di P.G. dell’8 settembre 2022).
Neanche a seguito di tale chiare ed univoche dichiarazioni, il ricorrente ha interrotto i propri tentativi di mettersi in contatto con la ragazza, inviandole messaggi mediante Whatsapp, appostandosi nei pressi dell’abitazione della stessa e inviandole e-mail.
10.4. Come premesso, quindi, sia il corredo motivazionale è particolarmente articolato, sia l’attività istruttoria emerge per effetto di audizioni di persone informate sui fatti.
Ribadisce, pertanto, il Collegio che l’ammonimento è una soluzione avanzata rivolta non solo a scongiurare episodi di violenza, ma anche comportamenti dell’ammonito che secondo l’id quod plerumque accidit possano determinare nella parte offesa uno stato di grave ansia e paura.
Riaffermato ancora che l’ammonimento altro non è che un sostanziale invito a desistere da comportamenti che possono assumere connotati di reato, ma che ancora non lo sono, poiché orientati a ingenerare, indipendentemente dalla consapevolezza dell’autore, stati di disagio, non può dirsi che per quanto in atti nel caso in esame l’Amministrazione abbia, in assenza di adeguata istruttoria, immotivatamente e irragionevolmente adottato il provvedimento impugnato, consentendo l’intervento correttivo di questo Giudice (Tar Catania, sez. I, sentenza n. 343/2025 cit.).
10.5. Non si ravvisa, infine, alcune violazione delle libertà garantite dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e all’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, in quanto la misura persegue l'obiettivo legittimo di rafforzare la tutela delle vittime dei delitti di atti persecutori, senza che ciò avvenga con mezzi sproporzionati rispetto a tale scopo.
11. In conclusione, in ragione di quanto rilevato, il ricorso è infondato e deve essere rigettato pur sussistendo giusti motivi, in considerazione della natura delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese di lite.
12. Va, infine, disposta l’ammissione definitiva della parte ricorrente al beneficio del patrocinio gratuito a spese dello Stato, confermandosi la statuizione provvisoria adottata con decreto n. 139 dell’11 ottobre 2023 dalla Commissione istituita presso questo Tribunale.
Il compenso del difensore verrà liquidato con separato decreto, previa presentazione di apposita istanza da parte dell’interessato corredata dalla documentazione atta a dimostrare la permanenza dei requisiti soggettivi e reddituali del ricorrente sino all’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ammette il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato onerando la Segreteria di comunicare la decisione agli uffici finanziari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CR IA TA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
AT AB CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT AB CA | CR IA TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.