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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/01/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 27 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2464/24 R.G., alla quale risulta riunita quella iscritta al n. 1240/23 RG (ATP) e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Paolo Montuori;
Parte_1
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Itala De CP_1
Benedictis;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 3.04.24, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU Dott. Per_1 nel giudizio RG 1240/23, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico
[...] preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per il conseguimento, dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa. Con vittoria di spese. Parte resistente si costituiva chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque infondato il ricorso. La causa viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ritenuto superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria. In prima battuta, va rilevato che la dichiarazione di dissenso ed il ricorso in opposizione risultano tempestivamente proposti. Passando ad esaminare il merito del ricorso, esso non è meritevole di accoglimento. Ritiene il tribunale che le allegazioni attoree siano prive di pregio. Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di “contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio”, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU. Questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della consulenza impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli errores o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato i motivi del dissenso, si rileva, tuttavia, che le censure mosse alla perizia non denunciano affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004). In particolare, parte ricorrente si duole del fatto che il CTU abbia sostanzialmente sottostimato le patologie di cui soffre, offrendo una valutazione difforme da quella contenuta nella consulenza di parte allegata. Deduce inoltre una difformità tra l'evidenza clinica riscontrata dal consulente all'atto della visita e quella cristallizzata nella perizia di parte. Si verte, sostanzialmente, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentalmente difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass., n. 2151/2004). Per contro, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Si ritiene che il CTU abbia difatti operato un'analisi esaustiva dello stato patologico complessivo del ricorrente, considerando l'intero quadro clinico. L'elaborato peritale è completo e motivato in maniera logica ed esauriente e nello stesso si dà conto di tutte le patologie di cui è affetto il ricorrente. In particolare, il Dott. ha Per_1 evidenziato, con corretta e condivisibile motivazione, che la ricorrente risulta affetta da
“Vasculopatia cerebrale cronica con incipiente decadimento cognitivo in soggetto affetto da artrosi polidistrettuale funzionalmente limitante, cardiopatia sclero-ipertensiva ed incontinenza urinaria e posta tale diagnosi, potremo quantizzare l'incidenza percentuale di tali patologie nel 100%, percentuale che, seppur non tabellarmente valutata, scaturisce per analogia da una valutazione complessiva del quadro morboso, così come dettato dal D.M. n°43 del 06/02/92; potremo quindi riconoscere alla richiedente lo status di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa, 100%, dalla data della domanda amministrativa del 23/11/2022, ma non potremo riconoscere alla stessa il diritto al beneficio dell'indennità di accompagnamento non sussistendo allo stato, pur in presenza di patologie multisistemiche, i requisiti propri dell'indennità di accompagnamento legati per Legge alla capacità deambulatoria, che nel caso in questione è ancora autonoma, ed alla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita che la ricorrente, allo stato, è ancora in grado di compiere.”. Il consulente, dunque, ha diffusamente ed approfonditamente chiarito le ragioni dell'esito negativo del giudizio di ATP, operando una approfondita analisi di tutte le patologie riscontrate. L'elaborato peritale è, dunque, completo e motivato. A ciò si aggiunga che le conclusioni raggiunte dal CTU non possono essere scalfite dai rilievi contenuti nella consulenza tecnica di parte, che si risolvono in una differente valutazione rispetto a quella operata dal Dott. Per come già evidenziato, il Per_1
Tribunale ritiene di dover recepire le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, in quanto adeguatamente motivate e rispondenti alla documentazione medica in atti. A ciò si aggiunga che la paventata difformità tra l'esame obiettivo operato dal CTU e quello operato dal CTP si risolve in una doglianza non condivisibile. Preme al Tribunale osservare che il Consulente tecnico d'ufficio, nella verbalizzazione di quanto accaduto e registrato nel corso dell'accesso peritale, in quanto ausiliario del giudice, detiene la qualità di pubblico ufficiale. Ne consegue che le informazioni da lui raccolte fanno fede sino a querela di falso (cfr. Cass. n. 5973/15). Orbene, poiché nel caso in parola la parte ricorrente non ha presentato alcuna querela di falso rispetto al contenuto della perizia che riporta quanto constatato dal CTU (e non il proprio giudizio), non può revocarsi in dubbio tutto quanto da questi certificato nell'elaborato peritale. Nell'esame obiettivo della ricorrente, vale la pena rammentare, che il CTU ha evidenziato
“La deambulazione è autonoma. (…) La perizianda dimostra di essere ben orientata nel tempo, nel luogo e nello spazio;
non presenta disturbi della favella, nè della comprensione delle parole”. Già solo tali scarne righe sarebbero allora sufficienti per il rigetto del ricorso. Nulla per le spese della fase di ATP, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. in atti. Quanto alla presente fase di opposizione, tenuto conto che la dichiarazione in atti è riferita al solo requisito per l'esonero dal pagamento del contributo unificato, compensa per 2/3 le spese di lite, in ragione della natura e qualità delle parti, e condanna parte ricorrente al pagamento della restante parte. Spese di CTU regolate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese della fase di ATPO.
3) Compensa per 2/3 le spese della fase di opposizione e condanna parte ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 27.01.25. Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Paolo Montuori;
Parte_1
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Itala De CP_1
Benedictis;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 3.04.24, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU Dott. Per_1 nel giudizio RG 1240/23, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico
[...] preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per il conseguimento, dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa. Con vittoria di spese. Parte resistente si costituiva chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque infondato il ricorso. La causa viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ritenuto superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria. In prima battuta, va rilevato che la dichiarazione di dissenso ed il ricorso in opposizione risultano tempestivamente proposti. Passando ad esaminare il merito del ricorso, esso non è meritevole di accoglimento. Ritiene il tribunale che le allegazioni attoree siano prive di pregio. Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di “contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio”, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU. Questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della consulenza impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli errores o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato i motivi del dissenso, si rileva, tuttavia, che le censure mosse alla perizia non denunciano affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004). In particolare, parte ricorrente si duole del fatto che il CTU abbia sostanzialmente sottostimato le patologie di cui soffre, offrendo una valutazione difforme da quella contenuta nella consulenza di parte allegata. Deduce inoltre una difformità tra l'evidenza clinica riscontrata dal consulente all'atto della visita e quella cristallizzata nella perizia di parte. Si verte, sostanzialmente, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentalmente difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass., n. 2151/2004). Per contro, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Si ritiene che il CTU abbia difatti operato un'analisi esaustiva dello stato patologico complessivo del ricorrente, considerando l'intero quadro clinico. L'elaborato peritale è completo e motivato in maniera logica ed esauriente e nello stesso si dà conto di tutte le patologie di cui è affetto il ricorrente. In particolare, il Dott. ha Per_1 evidenziato, con corretta e condivisibile motivazione, che la ricorrente risulta affetta da
“Vasculopatia cerebrale cronica con incipiente decadimento cognitivo in soggetto affetto da artrosi polidistrettuale funzionalmente limitante, cardiopatia sclero-ipertensiva ed incontinenza urinaria e posta tale diagnosi, potremo quantizzare l'incidenza percentuale di tali patologie nel 100%, percentuale che, seppur non tabellarmente valutata, scaturisce per analogia da una valutazione complessiva del quadro morboso, così come dettato dal D.M. n°43 del 06/02/92; potremo quindi riconoscere alla richiedente lo status di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa, 100%, dalla data della domanda amministrativa del 23/11/2022, ma non potremo riconoscere alla stessa il diritto al beneficio dell'indennità di accompagnamento non sussistendo allo stato, pur in presenza di patologie multisistemiche, i requisiti propri dell'indennità di accompagnamento legati per Legge alla capacità deambulatoria, che nel caso in questione è ancora autonoma, ed alla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita che la ricorrente, allo stato, è ancora in grado di compiere.”. Il consulente, dunque, ha diffusamente ed approfonditamente chiarito le ragioni dell'esito negativo del giudizio di ATP, operando una approfondita analisi di tutte le patologie riscontrate. L'elaborato peritale è, dunque, completo e motivato. A ciò si aggiunga che le conclusioni raggiunte dal CTU non possono essere scalfite dai rilievi contenuti nella consulenza tecnica di parte, che si risolvono in una differente valutazione rispetto a quella operata dal Dott. Per come già evidenziato, il Per_1
Tribunale ritiene di dover recepire le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, in quanto adeguatamente motivate e rispondenti alla documentazione medica in atti. A ciò si aggiunga che la paventata difformità tra l'esame obiettivo operato dal CTU e quello operato dal CTP si risolve in una doglianza non condivisibile. Preme al Tribunale osservare che il Consulente tecnico d'ufficio, nella verbalizzazione di quanto accaduto e registrato nel corso dell'accesso peritale, in quanto ausiliario del giudice, detiene la qualità di pubblico ufficiale. Ne consegue che le informazioni da lui raccolte fanno fede sino a querela di falso (cfr. Cass. n. 5973/15). Orbene, poiché nel caso in parola la parte ricorrente non ha presentato alcuna querela di falso rispetto al contenuto della perizia che riporta quanto constatato dal CTU (e non il proprio giudizio), non può revocarsi in dubbio tutto quanto da questi certificato nell'elaborato peritale. Nell'esame obiettivo della ricorrente, vale la pena rammentare, che il CTU ha evidenziato
“La deambulazione è autonoma. (…) La perizianda dimostra di essere ben orientata nel tempo, nel luogo e nello spazio;
non presenta disturbi della favella, nè della comprensione delle parole”. Già solo tali scarne righe sarebbero allora sufficienti per il rigetto del ricorso. Nulla per le spese della fase di ATP, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. in atti. Quanto alla presente fase di opposizione, tenuto conto che la dichiarazione in atti è riferita al solo requisito per l'esonero dal pagamento del contributo unificato, compensa per 2/3 le spese di lite, in ragione della natura e qualità delle parti, e condanna parte ricorrente al pagamento della restante parte. Spese di CTU regolate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese della fase di ATPO.
3) Compensa per 2/3 le spese della fase di opposizione e condanna parte ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 27.01.25. Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli