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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/07/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1777/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 2/7/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1777/2023 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. ARENA ALDO ricorrente contro
Controparte_1
(Cod. Fisc. , in
[...] P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
D'AVOSSA ROBERTO resistente
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - CP_1 altre ipotesi
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
Pag. 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 442 c.p.c. a adito l'intestato Parte_2
Tribunale allegando di aver subito un infortunio sul lavoro il 15.4.2021 poiché, mentre stava tagliando con un flessibile un dado metallico di fermo di una spalliera a muro, avvertì la sensazione di un corpo estraneo nell'occhio destro;
ha dedotto che ha riconosciuto un danno biologico pari all'1% a fronte CP_1 invece di un danno calcolato dal proprio consulente di parte pari al 14-15%. Ha quindi concluso chiedendo la condanna di alla corresponsione del CP_1 trattamento previsto dall'art. 13 del d.lgs. 38/2000 su un grado di menomazione del 14-15%.
Si è costituita in giudizio che, previa revoca della contumacia e CP_1 rimessione in termini, ha contestato la ricostruzione avversaria evidenziando che anche in sede di valutazione medica collegiale, nella fase amministrativa, i due medici hanno concordato su una valutazione del danno biologico pari all'1%; ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita affidando la consulenza medico legale al dott. il Per_1
quale, previa autorizzazione del giudice, si è avvalso della collaborazione del medico oculista dott.ssa Per_2
Depositata la relazione peritale, la causa è stata discussa e definita all'esito dell'udienza del 2/7/2025 tenutasi nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso non merita accoglimento.
Dirimenti sono le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico dell'ufficio, coadiuvato dal medico specialista in oculistica, che ha confermato una menomazione permanente pari all'1% come già quantificato da in sede CP_1 di valutazione congiunta nella fase amministrativa precontenziosa.
Il consulente ha concluso evidenziando che il ricorrente ha ripostato “Esiti di corpo estraneo corneale (poi rimosso) determinante piccola irregolarità corneale in OD con visus residuo di 8-9/10 c.c. Le lesioni sono in nesso causale con l'infortunio per cui è causa e il relativo danno biologico permanente, anche
Pag. 2 di 4 considerando quanto emerso dalla rivalutazione oculistica, è pari all'1% in ambito con decorrenza l'epoca della stabilizzazione”. CP_1
Le contestazioni formulate dal consulente di parte del ricorrente sulla asserita inadeguatezza della consulenza d'ufficio espletata non sono condivisibili.
Nella relazione peritale sono stati infatti pienamente rispettati i criteri di esplicitati nel quesito;
il consulente dell'ufficio ha esaminato la documentazione medica e ha visitato il periziando e ha poi richiesto di potersi avvalere di medico specialista in oculistica, la dott.ssa che ha effettuato la Per_2 valutazione oculistica oltre che ulteriori esami specialistici onde considerare la differente valutazione del residuo visivo dell'infortunato, per come descritto dal consulente di parte. Sulla base degli esami e degli accertamenti effettuati anche dal medico specialista, l'ausiliario del giudice ha pertanto concluso per la conferma del grado di menomazione dell'1% precisando, quanto alle contestazioni formulate dal consulente del ricorrente, che egli di contro non ha nominato uno specialista in oculistica.
In definitiva, la relazione risulta avere fatto corretta applicazione dei principi che regolano la fattispecie;
le conclusioni cui giunge il consulente d'ufficio, alle quali si aderisce, sono da ritenersi pienamente condivisibili non essendovi motivo per doversene discostare: l'ausiliario del giudice, difatti, ha motivato in maniera esaustiva le proprie conclusioni, replicando alle osservazioni del tecnico di parte e ha persino richiesto l'effettuazione di un ulteriore esame medico il cui referto è stato discusso in contraddittorio con il consulente di parte.
Del resto, si richiama la giurisprudenza di legittimità nella parte in cui precisa che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le
Pag. 3 di 4 critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass.
Civ. Sez. I, Ord. n. 33742 del 16.11.2022).
In definitiva, dall'istruttoria di giudizio non è emersa la sussistenza di una menomazione superiore a quella pari all'1% riconosciuta da;
il ricorso CP_1
deve quindi essere respinto.
3.- Le spese di lite, ivi comprese le spese di CTU, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo a carico del ricorrente, non essendovi agli atti dichiarazione ex art. 152 disp. att.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_2 CP_1
delle spese di lite, che liquida in € 500,00 oltre 15% per spese generali,
IVA e CPA se dovuti come per legge;
3) pone definitivamente a carico del ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 02/07/2025
Il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 2/7/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1777/2023 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. ARENA ALDO ricorrente contro
Controparte_1
(Cod. Fisc. , in
[...] P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
D'AVOSSA ROBERTO resistente
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - CP_1 altre ipotesi
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
Pag. 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 442 c.p.c. a adito l'intestato Parte_2
Tribunale allegando di aver subito un infortunio sul lavoro il 15.4.2021 poiché, mentre stava tagliando con un flessibile un dado metallico di fermo di una spalliera a muro, avvertì la sensazione di un corpo estraneo nell'occhio destro;
ha dedotto che ha riconosciuto un danno biologico pari all'1% a fronte CP_1 invece di un danno calcolato dal proprio consulente di parte pari al 14-15%. Ha quindi concluso chiedendo la condanna di alla corresponsione del CP_1 trattamento previsto dall'art. 13 del d.lgs. 38/2000 su un grado di menomazione del 14-15%.
Si è costituita in giudizio che, previa revoca della contumacia e CP_1 rimessione in termini, ha contestato la ricostruzione avversaria evidenziando che anche in sede di valutazione medica collegiale, nella fase amministrativa, i due medici hanno concordato su una valutazione del danno biologico pari all'1%; ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita affidando la consulenza medico legale al dott. il Per_1
quale, previa autorizzazione del giudice, si è avvalso della collaborazione del medico oculista dott.ssa Per_2
Depositata la relazione peritale, la causa è stata discussa e definita all'esito dell'udienza del 2/7/2025 tenutasi nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso non merita accoglimento.
Dirimenti sono le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico dell'ufficio, coadiuvato dal medico specialista in oculistica, che ha confermato una menomazione permanente pari all'1% come già quantificato da in sede CP_1 di valutazione congiunta nella fase amministrativa precontenziosa.
Il consulente ha concluso evidenziando che il ricorrente ha ripostato “Esiti di corpo estraneo corneale (poi rimosso) determinante piccola irregolarità corneale in OD con visus residuo di 8-9/10 c.c. Le lesioni sono in nesso causale con l'infortunio per cui è causa e il relativo danno biologico permanente, anche
Pag. 2 di 4 considerando quanto emerso dalla rivalutazione oculistica, è pari all'1% in ambito con decorrenza l'epoca della stabilizzazione”. CP_1
Le contestazioni formulate dal consulente di parte del ricorrente sulla asserita inadeguatezza della consulenza d'ufficio espletata non sono condivisibili.
Nella relazione peritale sono stati infatti pienamente rispettati i criteri di esplicitati nel quesito;
il consulente dell'ufficio ha esaminato la documentazione medica e ha visitato il periziando e ha poi richiesto di potersi avvalere di medico specialista in oculistica, la dott.ssa che ha effettuato la Per_2 valutazione oculistica oltre che ulteriori esami specialistici onde considerare la differente valutazione del residuo visivo dell'infortunato, per come descritto dal consulente di parte. Sulla base degli esami e degli accertamenti effettuati anche dal medico specialista, l'ausiliario del giudice ha pertanto concluso per la conferma del grado di menomazione dell'1% precisando, quanto alle contestazioni formulate dal consulente del ricorrente, che egli di contro non ha nominato uno specialista in oculistica.
In definitiva, la relazione risulta avere fatto corretta applicazione dei principi che regolano la fattispecie;
le conclusioni cui giunge il consulente d'ufficio, alle quali si aderisce, sono da ritenersi pienamente condivisibili non essendovi motivo per doversene discostare: l'ausiliario del giudice, difatti, ha motivato in maniera esaustiva le proprie conclusioni, replicando alle osservazioni del tecnico di parte e ha persino richiesto l'effettuazione di un ulteriore esame medico il cui referto è stato discusso in contraddittorio con il consulente di parte.
Del resto, si richiama la giurisprudenza di legittimità nella parte in cui precisa che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le
Pag. 3 di 4 critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass.
Civ. Sez. I, Ord. n. 33742 del 16.11.2022).
In definitiva, dall'istruttoria di giudizio non è emersa la sussistenza di una menomazione superiore a quella pari all'1% riconosciuta da;
il ricorso CP_1
deve quindi essere respinto.
3.- Le spese di lite, ivi comprese le spese di CTU, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo a carico del ricorrente, non essendovi agli atti dichiarazione ex art. 152 disp. att.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_2 CP_1
delle spese di lite, che liquida in € 500,00 oltre 15% per spese generali,
IVA e CPA se dovuti come per legge;
3) pone definitivamente a carico del ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 02/07/2025
Il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
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